Il Piano di Riparto
nelle
Procedure Fallimentari
- Guida Operativa -
Il piano di riparto nelle
Procedure Fallimentari.
A cura della Commissione sul
Diritto Fallimentare del Collegio dei Ragionieri Commercialisti di Ancona
A cura della Commissione sul Diritto
Fallimentare composta da:
dott. rag. Giancarlo Ricci -
consigliere delegato
rag. Fabrizio Colombo - componente
rag. Francesco Di Trapani -
componente
rag. Giannino Lattanzi - componente
rag. Giorgio Luchetta - componente
rag. Fabio Romagnoli - componente
rag. Roberto Romagnoli - componente
rag. Serena Strologo - componente
in collaborazione con:
dott. Michele De Vita *
* Il dott.
Michele De Vita è stato Funzionario di Cancelleria presso il Tribunale di
Ancona fino al 1998. Ricopre attualmente il ruolo di Vice Segretario Generale
della Camera di Commercio di Ancona.
Il Gruppo Banca delle Marche dopo aver contribuito
alla pubblicazione del volume “Adempimenti del Curatore Fallimentare” edito
dall’Ordine dei Dottori e Commercialisti di Ancona e Camerino e dal Collegio
dei Ragionieri di Ancona, è lieto di proseguire la collaborazione già
intrapresa, sostenendo la pubblicazione di questo secondo lavoro che ne è il
naturale completamento.
Infatti,
dopo aver fornito con il primo elaborato un formulario ragionato sulla base
della prassi del Tribunale di Ancona, in grado di offrire ai curatori un’ampia
visione della materia nei suoi aspetti pratici e procedurali per meglio
individuare i comportamenti da tenere nelle situazioni tipiche della procedura,
il Collegio dei Ragionieri di Ancona ha ora intelligentemente predisposto
questa ulteriore pubblicazione che si sofferma sulla base del piano di riparto,
che rappresenta l’epilogo ed uno dei momenti salienti del procedimento
fallimentare.
Va detto,
ad onor del vero, che il sostegno finanziario che il Gruppo ha fornito al
lavoro non è del tutto disinteressato, poiché la pubblicazione consentirà ai
curatori di velocizzare e rendere più efficiente la fase della ripartizione
dell’attivo, con innegabile beneficio per i creditori.
In
effetti, questo Gruppo Banca delle Marche che ha contribuito allo sviluppo del
territorio sostenendone le imprese, quando è stata coinvolta nei fallimenti di
alcune iniziative che purtroppo sono talvolta l’inevitabile conseguenza
fisiologica della vita delle aziende, ha dovuto pagare anche il prezzo della
lentezza delle procedure.
L’augurio
è che questo lavoro, oltre che ad una crescita culturale di tutti gli operatori
del settore, contribuisca a rendere più spedita la fase conclusiva della
procedura.
BANCAMARCHE
MEDIOCREDITOFONDIARIO CENTROITALIA
Il Presidente
Avv. Prof.
Bruno Brusciotti
Con la presente pubblicazione, il gruppo di studio
sulle procedure concorsuali del Collegio dei Ragionieri Commercialisti di
Ancona ha ultimato i lavori sulle esemplificazioni pratiche dei compiti del
curatore fallimentare sulla base della prassi in uso presso il Tribunale di
Ancona.
Unitamente
alla precedente pubblicazione "Adempimenti del curatore fallimentare –
procedura e formulario", l’opera si presta ad essere considerata uno
strumento di supporto, unico nel suo genere, all’attività del Curatore
Fallimentare per tutto ciò che concerne la formalizzazione degli adempimenti e
compiti nelle varie casistiche che possono presentarsi nello svolgimento del
suo incarico.
Naturalmente
l’opera è in particolar modo diretta a coloro che sono agli inizi di tale
attività professionale e quindi ai giovani, ma si presta ad essere apprezzata
anche da coloro che hanno più
dimestichezza con tale procedura, rappresentando, la stessa, un valido
strumento di semplificazione e razionalizzazione di tutti i compiti del Curatore
nei confronti della Cancelleria.
Questo
lavoro ha anche un significato particolare per il nostro Collegio: esso
rappresenta il primo risultato, direi del tutto lusinghiero, del programma di
formazione, posto in essere dalla Commissione Studi del nostro Collegio, per i
propri iscritti. Altri 16 Gruppi di lavoro fanno parte della Commissione studi
del nostro Collegio e, tutti, si apprestano ad ultimare o intraprendere nuovi
lavori su altre tematiche attinenti la nostra Professione con lo stesso
spirito, quello di contribuire all’approfondimento della formazione di tutti
gli iscritti e di fornire, nel contempo, uno strumento che, nel limite del
possibile, uniformi procedure e norme di comportamento nell’esercizio della
Professione, almeno nel nostro territorio.
A tutti i
componenti del gruppo di studio sulle procedure concorsuali va il più sincero
ringraziamento mio personale e del Consiglio del Collegio per la dedizione e la
qualità del lavoro svolto.
Un
ringraziamento particolare per la preziosa ed insostituibile collaborazione va
al Giudice delegato presso il Tribunale di Ancona dott. Stefano Formiconi ed al
dott. Michele De Vita.
Sono certo
che a tutti loro andrà, inoltre, la riconoscenza dei colleghi e di quanti altri
utilizzeranno il presente lavoro, per l’aiuto fornito.
Ivo Mancinelli
Presidente del Collegio dei
Ragionieri di Ancona
Prefazione
Il presente volume contiene,
pur in forma breve, una vera e propria guida operativa alla predisposizione dei
piani di riparto nelle procedure fallimentari con richiami giurisprudenziali
strettamente pertinenti al taglio pratico che ne caratterizza il contenuto.
Il pregio dell'opera consiste oltre che nella
completezza, per quanto possibile in una materia assai ampia, anche e
soprattutto nella individuazione di linee interpretative fatte di precise scelte
di riferimento fra quante tesi, sui problemi essenziali che pongono le
questioni trattate sono state prospettate, in uno sforzo di dare
quell'orientamento esegetico (che invece sfugge in opere che riescono ad
esporre tutto o quasi tutto sull'argomento), maturato in particolare sulla base
dell'esperienza acquisita nell'ambito della sezione fallimentare del Tribunale
di Ancona.
La finalità del lavoro è quella, dichiarata, di
evitare i gravi inconvenienti che derivano agli operatori del settore dalla stratificazione
di tesi non di rado contrastanti, indicazioni, indirizzi sia della dottrina sia
della giurisprudenza onde dar luogo a quella certezza del diritto e uniformità
di operatività che si va sempre più attenuando non solo in campo fallimentare.
L'aver realizzato siffatta opera costituisce motivo
di indubbia soddisfazione per gli autori, avuto riguardo anche al giudizio,
senz'altro positivo, sulla qualità del risultato raggiunto.
L'avere predisposto uno strumento attraverso il
quale sia l'operatore sia chiunque voglia approfondire la materia, possa
risolvere i problemi fondamentali nei limiti della trattazione ed
esemplificazione, rappresenta un contributo non insignificante, come punto di
riferimento nella prassi di fronte alle crescenti sempre nuove interpretazioni
e diversificazioni di pensiero.
Lo scopo del lavoro ha indotto alla predisposizione
e attuazione di un volume di taglio pratico con scelta di una particolare
tecnica espositiva fatta di schemi e proposizioni sostanzialmente brevi che
forniscono un quadro puntuale e rapidamente consultabile.
A tutti coloro che hanno collaborato alla
realizzazione dell'opera va, dunque, il riconoscimento di aver reso possibile
un lavoro a cui si è potuto pervenire solo grazie alla passione e alla
dedizione, oggi sempre più rara in un'epoca dominata da interessi e
preoccupazioni assorbenti.
Ancona 04/02/2000
Dott. Stefano
Formiconi
Giudice
Delegato presso il Tribunale di Ancona
Indice e
Sommario
INTRODUZIONE
PARTEPRIMA
1 PREMESSA
2 LE NORME SULLA RIPARTIZIONE DELL’ATTIVO
NELLA Legge Fallimentare
2.1 Prospetto delle somme disponibili
2.2 Progetto di ripartizione delle somme
disponibili
3 CENNI DI PROCEDURA
4 Ordine di
distribuzione delle somme
4.1 Creditori privilegiati nella ripartizione
dell’attivo
4.2 Privilegi generali e privilegi speciali
4.3 Accertamento dell’esistenza dei beni sui
quali deve essere
esercitato il privilegio
5 COLLOCAZIONE SUSSIDIARIA SUGLI IMMOBILI
6 INTERESSI E RIVALUTAZIONE
7 IL FALLIMENTO DELLE SOCIETA’ DI PERSONE
ED I RAPPORTI CON IL FALLIMENTO DEI
SOCI
8 L’IMPOSTA DI REGISTRO SUI PIANI DI
RIPARTO
PARTESECONDA
TABELLA DEI PRIVILEGI
SCHEDE DEI PRIVILEGI SUI BENI MOBILI
Generali
Speciali
SCHEDE DEI PRIVILEGI SUGLI IMMOBILI
SCHEDE DEI PRIVILEGI CON COLLOCAZIONE
SUSSIDIARIA
PARTETERZA
ESEMPI PRATICI DI PIANI DI RIPARTO
a) Riparto parziale mobiliare ed
immobiliare
b) Riparto parziale con più immobili
c) Riparto parziale delle attività di
una società di persone
con più masse (sociale e personali dei soci)
d) Rendiconto di gestione (nota ed
esempio)
e) Riparto finale con collocazione
sussidiaria
f) Riparto finale mobiliare con
pagamento dei
creditori chirografari
ESEMPIO DI CALCOLO DEGLI INTERESSI
ESEMPIO DI CALCOLO DELLA RIVALUTAZIONE
MONETARIA
INTRODUZIONE
I privilegi nell’ambito della ripartizione dell’attivo
La procedura fallimentare è ispirata all’obiettivo
di soddisfare quanti vantano un credito nei confronti del fallito alla data
della dichiarazione di fallimento.
I creditori concorrenti - coloro che vantano un
credito accertato giudizialmente attraverso la procedura fallimentare - vedono
soddisfare i loro diritti secondo il criterio della "par condicio
creditorum" (art. 2741 c.c.)
La parità di trattamento si concretizza nel porre i
creditori sullo stesso piano e nel soddisfarli in maniera proporzionale. Ciò
significa che tutti i creditori, ai fini del loro soddisfacimento, devono
seguire allo stesso modo le formalità scaturenti dalla procedura fallimentare.
Pertanto, non possono essere intraprese nuove azioni esecutive individuali nè
proseguite azioni instaurate prima della sentenza dichiarativa di fallimento.
La concorsualità non elimina peraltro le cause
legittime di prelazione precedentemente acquisite dai creditori. Nasce dunque la distinzione tra creditori
privilegiati e creditori chirografari: solo i primi vantano un diritto
assistito da pegno, ipoteca o privilegio che li propone agli altri nella fase
di ripartizione dell’attivo realizzato con la liquidazione dei beni mobili ed
immobili compresi nel fallimento.
E’ l’art. 111 della Legge Fallimentare a prevedere
tale preferenza.
Esso detta l’ordine di distribuzione delle somme
ricavate dalla liquidazione dell’attivo: i creditori privilegiati - una volta
eseguito il pagamento delle spese nascenti dall’amministrazione del fallimento
e dell’eventuale continuazione dell’esercizio dell’impresa - partecipano alla
ripartizione dell’attivo secondo l’ordine assegnato dalla legge. I creditori
chirografari partecipano alla fase della ripartizione dell’attivo soltanto dopo
che i creditori privilegiati hanno integralmente soddisfatto i loro diritti di
credito.
Una prima fondamentale distinzione operata dalla
legge è quella tra privilegi generali e speciali: i primi si esercitano su
tutti i beni mobili del debitore, i secondi su determinati beni mobili o
immobili.
A differenza dei creditori con privilegio generale,
quelli con privilegio speciale hanno il diritto di prelazione solo sul ricavato
della vendita del bene oggetto della loro garanzia e, se non ancora o per nulla
soddisfatti, partecipano, con i creditori chirografari, alla ripartizione della
somma residua.
La legge fallimentare non detta un ordine
gerarchico dei privilegi; è la legge (Codice Civile e leggi speciali) che
insieme all’articolata giurisprudenza disciplina la complessa materia.
La prima parte di questo lavoro è dedicata
all’esame delle norme che la legge fallimentare prevede in relazione al piano
di riparto; la seconda parte è invece dedicata all’esame dei privilegi
disciplinati dal Codice Civile e dalle leggi speciali; la terza parte è
dedicata alla esemplificazione della stesura di un piano di riparto.
PARTE PRIMA
Cenni sulla procedura di ripartizione
IL PIANO DI RIPARTO NELLE PROCEDURE
FALLIMENTARI
GUIDA OPERATIVA
1) Premessa
I due
binari di svolgimento che caratterizzano la procedura fallimentare - l’accertamento
dei diritti e la custodia dei beni, l’amministrazione e la liquidazione
dell’attivo - trovano nella formazione del piano di riparto il punto ideale e
pratico di confluenza, che concreta il momento satisfattivo dei diritti dei
creditori dell’impresa fallita.
E’ proprio
con il piano di riparto che viene a realizzarsi lo scopo della procedura
fallimentare, dove ogni singolo avente diritto ottiene, in relazione
all’attivo disponibile risultante
dall’attività del curatore, un
importo a soddisfacimento delle proprie ragioni, nel rispetto della
"par condicio creditorum" e dei rispettivi diritti di prelazione.
Secondo la
lettera della legge fallimentare, il curatore, dopo la definitività dello stato
passivo, dovrebbe "ogni due mesi" presentare un prospetto delle somme
disponibili ed un progetto di ripartizione delle stesse somme.
Questo è
quello che prevede espressamente l’art.110 L.F.
La
pratica, come spesso accade, è nettamente diversa dalla previsione normativa,
che viene ad urtare sia con i normali problemi connessi alla procedura (cause
pendenti, opposizioni allo stato passivo, vendite non definite, insinuazioni
tardive di enti pubblici privilegiati, etc.), sia con le difficoltà che
incontra il curatore nel predisporre materialmente il piano di riparto,
difficoltà che variano ampiamente secondo il tipo di progetto che si ha di
fronte, a seconda della graduazione dei creditori che risulta dallo stato
passivo, delle masse attive attribuibili a più soggetti (soprattutto quando si
è in presenza di un patrimonio di una società di persone e dei patrimoni di più
soci illimitatamente responsabili), delle diverse masse passive da formare e
soddisfare separatamente.
Il piano di
riparto è, come anzidetto, il momento decisivo della procedura, quello che
aspettano con ansia i creditori per ottenere il soddisfacimento dei propri
crediti, a volte di estrema importanza soprattutto per i lavoratori dipendenti
(che hanno perso l’opportunità di lavoro e con essa varie mensilità) e per le
piccole imprese, coinvolte nel fallimento e che, per la mancata riscossione del
credito maturato, rischiano a loro volta pesanti ripercussioni sulla vita e la
continuazione stessa dell’impresa.
Se il legislatore
aveva originariamente indicato un termine breve, seppure chiaramente
ordinatorio, senza alcuna ripercussione per il curatore che non lo avesse
rispettato, lo si deve probabilmente proprio alla ritenuta esigenza di creare
uno strumento da attivare prima possibile e più frequentemente possibile,
tramite progetti di riparto parziali, senza attendere necessariamente la
ripartizione definitiva.
Questo
lavoro intende fornire un ausilio ai curatori, in particolare a quelli più
giovani e con meno esperienza in materia fallimentare, con l’auspicio che serva
a rendere più frequenti le ripartizioni dei curatori ed a rimettere in circolazione a favore di
lavoratori, imprese, professionisti, erario
e cittadini le somme ricavate
dalla liquidazione dell’attivo, con soddisfazione di tutto il sistema e senza
l’inutile lungo parcheggio in depositi bancari di nessuna utilità nè per la
procedura nè per i creditori.
Il lavoro
è diviso in tre parti:
a) la
prima è dedicata ad un sintetico esame delle norme che la legge fallimentare
prevede in merito al piano di riparto, con
evidenziazione di alcune tra le problematiche più ricorrenti;
b) la
seconda parte è dedicata all’esame dei privilegi disciplinati dal codice civile
e dalle leggi speciali, secondo una suddivisione in schede, per facilitare la
ricerca, l’individuazione e la collocazione di ogni credito privilegiato;
c) la
terza parte, di carattere prettamente pratico, contiene alcuni esempi concreti
di piani di riparto, tra i più ricorrenti e di maggior rilevanza, per
facilitare la predisposizione del progetto di distribuzione, che è poi lo scopo
principale che ha guidato la realizzazione di questo lavoro.
2) Le norme sulla ripartizione dell’attivo
nella legge
Fallimentare
Le norme della legge fallimentare che si occupano
del piano di riparto sono contenute nel capo VII, dall’art.110 all’art.117.
L’art.110 L.F. delinea come il progetto di
ripartizione deve essere redatto.
Difatti la norma richiamata richiede che l’atto
predisposto dal curatore sia composto
da due parti:
1) un prospetto delle somme disponibili
2) il progetto di ripartizione delle somme
disponibili.
2.1) PROSPETTO DELLE SOMME
DISPONIBILI
Il prospetto delle somme disponibili deve
contenere:
a) l’elencazione delle somme entrate nell’attivo
fallimentare, suddivise per singole voci e per imputazione mobiliare o
immobiliare;
b) l’elencazione delle spese di procedura,
suddivise per singole voci e per imputazione mobiliare, immobiliare o di
carattere generale;
c) gli eventuali pagamenti effettuati in esecuzione
di precedenti ripartizioni parziali;
d) il saldo attivo del deposito bancario (tenuto
conto delle eventuali spese anticipate dal curatore, di cui dev’essere
ancora ottenuto il rimborso);
e) l’indicazione della somma che si intende
distribuire ai creditori (dopo aver riservato le somme occorrenti per il
prosieguo della procedura, in caso di ripartizione parziale).
a.1) Elencazione delle entrate
Si reputa utile riportare sin d’ora un elenco esemplificativo, contenente le
voci maggiormente ricorrenti da includere nel prospetto delle somme disponibili
tra le entrate
*ENTRATE MOBILIARI*
saldo c/c bancario alla data del fallimento
recupero crediti
ricavato vendita macchinari e attrezzature
ricavato vendita autovettura
ricavato vendita autocarro
IVA su vendite
ricavato azioni revocatorie
interessi bancari
*ENTRATE IMMOBILIARI*
ricavato vendita capannone
Iva su vendita immobile
ricavato vendita appartamento
interessi bancari
b.1) Elencazione delle spese di procedura
Come per le entrate, si indicano, a titolo
esemplificativo, le voci maggiormente ricorrenti da includere nel prospetto
delle somme disponibili tra le uscite:
* USCITE GENERALI DI PROCEDURA*
bolli
postali
imposta di registro
compenso al coadiutore fiscale
acconto sul compenso al curatore
* USCITE MOBILIARI*
bolli
postali
compenso per inventario
compenso allo stimatore
competenze al legale
spese per pubblicità vendita
IVA
imposta di registro
* USCITE IMMOBILIARI*
bolli
postali
compenso al CTU
certificati conservatoria e catasto
spese per pubblicità vendita
-
tipografia per stampa manifesti
-
diritti di affissione al Comune
-
costo inserzione su quotidiano
- F.A.L.
- diritti Ufficiali Giudiziari per notifiche ed affissione
all’albo
INVIM
ICI
IVA
Nel caso in cui siano già stati predisposti
progetti di distribuzione parziali, questi dovranno essere indicati nelle
uscite, secondo la rispettiva imputazione (a seconda che siano stati
soddisfatti creditori con privilegi sul ricavato immobiliare o con privilegi
sul ricavato mobiliare o in prededuzione).
Il prospetto si concluderà con il RIEPILOGO:
TOTALE ENTRATE __________________
TOTALE USCITE __________________
SOMMA DISPONIBILE __________________
2.2) PROGETTO DI RIPARTIZIONE DELLE
SOMME DISPONIBILI
Dopo aver ricavato la somma disponibile - e aver
riservato, nel caso in cui si tratti di un riparto parziale, le somme
occorrenti per il prosieguo della procedura - il curatore, sulla base di quanto
risulta dalla prima parte dell’atto, sopra illustrato, deve provvedere ad
analizzare lo stato passivo reso esecutivo e le modifiche ad esso apportate a
seguito delle opposizioni e delle insinuazioni intervenute nel corso della
procedura e ad indicare quei creditori che verranno soddisfatti con le somme
divenute disponibili, tenendo conto del rispettivo grado di privilegio.
Dal progetto devono risultare:
- il nome del creditore ed il numero della domanda
nello stato passivo
- la somma che si intende attribuire (con
riferimento alla somma ammessa al passivo)
- il diritto ed il grado di privilegio
Esempio:
- art.2751 bis n.1 c.c.
Mario Rossi (domanda n.15) L.
12.305.166 su L.
19.501.450
Nelle ripartizioni parziali, secondo quanto
disposto dall’art.113 L.F., non possono essere distribuite somme eccedenti il
novanta per cento delle somme disponibili per la ripartizione.
Si evidenzia che il curatore non ha l’obbligo di
provvedere ad accantonamenti di somme sia in presenza di crediti esclusi ed oggetto di opposizione allo stato
passivo, sia nell’ipotesi di insinuazioni tardive.
Difatti il creditore ammesso tardivamente al
passivo del fallimento, anche nel caso in cui il ritardo non sia dipeso da
causa a lui non imputabile, può partecipare, ai sensi dell’art.112 L.F., alla
ripartizione dell’attivo solo nei limiti della quantità disponibile al momento
della sua ammissione.
Una volta divenuto esecutivo il precedente piano di
riparto, il creditore ammesso tardivamente non potrebbe pretendere di
incrementare le attività residue mediante la riduzione dei riparti ricevuti da
altri creditori, in quanto la disciplina dettata dall’art.114 L.F. (che prevede
la restituzione delle somme già riscosse dai creditori) è riferita
esclusivamente ai casi di revocazione di cui all’art.102 L.F. e non è
certamente applicabile in via estensiva al caso prospettato e regolamentato dal
citato art.112 (cfr.Cass.17/12/1990 n.11961).
3) Cenni di
procedura
L’art.110 L.F. contiene altresì le disposizioni da
seguire dal punto di vista procedurale per il progetto di ripartizione in sede
fallimentare.
1) AUDIZIONE DEL COMITATO DEI CREDITORI
Il secondo comma richiede che venga acquisito il
parere del comitato dei creditori.
L’audizione del comitato dei creditori deve essere
preventiva e va opportunamente allegata dal curatore al progetto al momento del
deposito nella cancelleria fallimentare.
L’omesso parere, secondo la prevalente
giurisprudenza, dà luogo ad una nullità relativa, che può essere eccepita solo
dalla parte interessata attraverso l’impugnazione ex art.26 L.F. avverso il
decreto che rende esecutivo il progetto di riparto.
2) ORDINE DI DEPOSITO IN CANCELLERIA
Secondo la lettera della legge fallimentare il G.D.
potrebbe apportare in questa fase le variazioni che ravvisa convenienti, il che
nella pratica di solito non avviene, essendo rimessa la valutazione
dell’esattezza del progetto di riparto ai creditori che ne ricevono avviso.
Nella prassi il G.D., ricevuto il progetto
predisposto dal curatore, con approvazione espressa o tacita da parte del
comitato dei creditori, si limita ad ordinare il deposito dell’atto in
cancelleria, disponendo che tutti i creditori ne siano avvisati
(per la formula del decreto si veda il primo volume
"Adempimenti del curatore fallimentare" 1997, pag.258)
3) AVVISO A TUTTI I CREDITORI
Il curatore deve provvedere ad inviare a tutti i
creditori una raccomandata A/R, con cui li avvisa dell’avvenuto deposito e
della possibilità di proporre nei termini di legge le loro eventuali osservazioni (per la formula della lettera si veda il
primo volume dell’opera sopra citata a
pag.259).
La comunicazione è richiesta per mettere in
condizione i creditori di verificare la propria posizione nel riparto, la
correttezza dell’atto e permettere un confronto incrociato anche fra gli stessi
creditori.
4) OSSERVAZIONI DEI CREDITORI
L’art.110
comma terzo L.F. stabilisce il termine di dieci giorni per i creditori
che vogliano far pervenire le loro osservazioni nei confronti del piano di
riparto.
Il termine decorre dal giorno dell’avvenuto
ricevimento della lettera raccomandata spedita dal curatore.
Le osservazioni possono riguardare:
- errori di calcolo
- la graduazione dei crediti
- l’opportunità della distribuzione e/o la somma distribuita, se trattasi di ripartizione parziale
Le osservazioni non possono invece concernere le
questioni relative all’esistenza, alla qualità o all’ammontare dei crediti o
dei privilegi.
5) DECRETO DI ESECUTIVITA’
Trascorso il termine di dieci giorni dal
ricevimento degli avvisi da parte di tutti i creditori e tenuto conto delle
eventuali osservazioni pervenute, il G.D. rende esecutivo il piano di riparto
con proprio decreto.
Il curatore dovrà pertanto, scaduto il termine
previsto facendo riferimento all’ultima ricevuta delle raccomandate spedite,
depositare in cancelleria la lettera circolare inviata ai creditori e le
ricevute delle raccomandate, a prova del termine trascorso e chiedere al G.D. ,
in mancanza di osservazioni, che emetta il decreto di esecutorietà.
Qualora siano state presentate osservazioni, dovrà
anche esprimere il proprio parere sulle osservazioni e, nel caso in cui le
ritenga fondate, modificare di conseguenza il progetto e chiedere al G.D. di
renderlo esecutivo apportando le modifiche richieste.
Il G.D. emette conseguentemente il decreto di
esecutorietà, autorizzando il curatore a prelevare dal deposito bancario
intestato alla procedura la somma da distribuire ai creditori.
Nel caso in cui il G.D. decida con il decreto le
osservazioni dei creditori, autorizzerà il prelevamento delle somme disponibili
solo dopo che il curatore avrà comunicato il decreto contenente le modifiche
predisposte o il rigetto delle osservazioni rispettivamente ai creditori
interessati dalle modifiche stesse e ai creditori proponenti.
(per i due
tipi di decreto di esecutorietà del piano di riparto, senza o con osservazioni,
si veda il primo volume dell’opera citata alle pagg.263 e 265).
6) IMPUGNAZIONE DEL DECRETO DI ESECUTORIETA’
Si ritiene, pur in assenza di una previsione
espressa nella legge fallimentare, che il decreto di cui si è detto sia
impugnabile avanti al Tribunale ai sensi dell’art. 26 L.F., secondo le regole
generali degli artt.737-742 bis c.p.c. sul procedimento in camera di consiglio
(in tal senso, risolvendo un ampio dibattito, si è espressa la Corte di
Cassazione a Sezioni Unite: cfr.
sentenza 3/2/1987 n.955) e nel termine di dieci giorni decorrente dalla data
della sua comunicazione (cfr.Cass.26/10/1988 n.2598; Cass.11/12/1987 n.7382).
7) RIPARTIZIONE FINALE
La ripartizione finale, come disposto dall’art.117
L.F., può essere esperita in presenza dei seguenti presupposti:
a) siano state risolte tutte le contestazioni e
definite le liti pendenti;
b) sia stato approvato il rendiconto di gestione ex
art.116 L.F.
c) sia stato liquidato il compenso finale del
curatore.
La procedura è la stessa elencata ai precedenti
nn.1-6.
4) Ordine di
distribuzione delle somme
L’art.111
L.F. indica l’ordine in cui devono essere utilizzate e distribuite le somme ricavate dall’attivo
fallimentare:
1) pagamento delle spese sostenute per la
procedura, dei debiti di massa e delle
spese anticipate dall’erario ex art.91 L.F. (cd.campione fallimentare)
2)
pagamento dei crediti ammessi in privilegio, con diritto di prelazione sui beni
venduti secondo l’ordine assegnato dal codice civile, di cui dall’ art.2745
all’art. 2783 cod.civ.
3)
pagamento dei crediti chirografari, in misura proporzionale all’ammontare del
credito per cui ciascuno di essi è stato ammesso
In tale
categoria rientrano anche i crediti privilegiati di cui al punto 2) nel caso in
cui il ricavato dei beni su cui avevano diritto di prelazione non sia stato
sufficiente a soddisfare la garanzia vantata; pertanto, per la parte in cui
sono rimasti incapienti, i crediti privilegiati vanno parificati ai crediti
chirografari e decadono al rango di questi ultimi..
Occorre
precisare, in merito ai pagamenti di cui al n.1), che per la loro particolare
natura, rappresentando in pratica il costo della procedura, si sottraggono al vero e proprio piano di riparto: i progetti di
ripartizione non devono includere i rispettivi creditori (ad esempio i compensi
per i legali, i coadiutori, le imposte, i debiti maturati durante la gestione
della procedura fallimentare), ma riguardano soltanto le somme residue e
disponibili.
I
pagamenti delle spese di procedura e dei debiti di massa devono però essere
indicati - sia per quelli già sostenuti, sia per quelli ancora da sostenere, in
via di erogazione- nella prima parte dell’atto portante il progetto di
ripartizione, che abbiamo sopra esposto come prospetto delle somme disponibili.
4.1)
CREDITORI PRIVILEGIATI NELLA RIPARTIZIONE DELL’ATTIVO
La regola
fondamentale della "par condicio creditorum" è data dalla
combinazione del principio di responsabilità contrattuale di cui all’art.2740
cod.civ. - secondo il quale il debitore risponde dell’adempimento delle
obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri - con quello della
posizione di parità di tutti i creditori di cui al successivo art.2741 -
secondo il quale tutti i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti
sui beni del debitore, fatte salve le cause legittime di prelazione.
La
caratteristica comune alle cause di prelazione consiste nell’assicurare una
posizione di preminenza e di rafforzamento della garanzia patrimoniale ai
creditori che ne sono beneficiari nei confronti dei creditori chirografari.
La legge
fallimentare non prevede un’autonoma disciplina delle cause di prelazione, ma
si limita a richiamare il sistema disciplinato dal codice civile.
L’art.54
contiene tuttavia una serie di
indicazioni da seguire attentamente per i creditori privilegiati nella
predisposizione del piano di riparto fallimentare.
Secondo
detta norma, i crediti garantiti da IPOTECA, PEGNO o PRIVILEGIO devono essere
soddisfatti sul prezzo ricavato dalla
vendita dei beni su cui grava il
diritto di prelazione a pagamento del capitale, degli interessi e delle
spese.
LIMITE DEL
PRIVILEGIO - Come già evidenziato sopra, anche l’art.54 chiarisce che se i
creditori privilegiati non vengono soddisfatti integralmente, essendo il
ricavato del bene vincolato inferiore al credito ammesso in privilegio, per la
parte di credito non soddisfatta finiscono per concorrere con i creditori
chirografari nella ripartizione delle somme residuali, ciascuno in proporzione dei rispettivi crediti
ammessi.
Ciò perché
sui beni non vincolati alla prelazione la loro situazione sul piano giuridico
non si differenzia da quella degli altri creditori chirografari.
4.2)
PRIVILEGI GENERALI E PRIVILEGI SPECIALI
Questa
distinzione attiene soltanto ai privilegi mobiliari.
Il
privilegio mobiliare viene esercitato su tutti i beni mobili costituenti il
patrimonio del fallito e può essere ammesso al passivo verificando
semplicemente la sussistenza della causa del credito da cui trae origine.
Il
privilegio speciale, invece, viene
esercitato soltanto su determinati beni e può essere ammesso al passivo qualora
venga riconosciuta la sussistenza del rapporto di connessione tra il credito ed
il bene che ne è gravato.
A
differenza del privilegio generale, del tutto svincolato da un rapporto con
beni determinati in quanto si riferisce a tutto il patrimonio mobiliare, il
privilegio speciale si esplica in un ambito esattamente definito, in quanto
vincola solo quel bene o quei beni su cui grava sin dal suo sorgere.
Al momento
della ripartizione dell’attivo, il ricavato della liquidazione del bene oggetto
di privilegio speciale, detratte le spese, costituisce il limite massimo entro
cui può trovare capienza quel credito privilegiato.
Al credito
assistito da privilegio speciale non può essere corrisposto un importo
superiore a quanto ricavato dalla vendita del bene oggetto di privilegio; per
la parte del credito che risulti non soddisfatta, il credito decade al rango
dei crediti chirografari, concorrendo con questi nella ripartizione del residuo
dell’attivo.
Il vincolo
derivante da un privilegio speciale si estende agli accessori della cosa
gravata dallo stesso (cioè ai frutti, naturali e civili, alle pertinenze, alle
migliorie ed alle altre accessioni).
Nel caso
non infrequente di vendita di uno stabilimento industriale, comprensivo dei
macchinari e degli impianti, la Suprema Corte ha chiarito che il rapporto sussistente
tra i vari beni (immobile, macchinari, impianti, dotazioni) organizzati per
l’esercizio di un’ impresa industriale non si presta ad essere ricondotto al
concetto di pertinenza, secondo la formulazione dell’art.817 c.c., con la
conseguenza che il ricavato della vendita di uno stabilimento industriale deve
normalmente considerarsi non come un realizzo unitario, di natura immobiliare,
ma come realizzo immobiliare per la parte riferita all’edificio (compresi i
macchinari e gli impianti eventualmente in esso incorporati) e come realizzo
mobiliare per la parte riferibile a tutti gli altri beni, rispetto ai quali,
dunque, è configurabile un privilegio generale o speciale (cfr.Cass. 26/1/1985
n.391; Cass.Sez.Un. 7/4/1984 n.2257).
Nel caso
di conflitto tra privilegi speciali e tra questi ed i privilegi generali,
occorre tenere conto delle seguenti regole, fissate dal codice civile:
a)
concorso tra privilegi speciali e diritti reali di garanzia (pegno ed ipoteca)
(art.2748 c.c.)
- il pegno
prevale sui privilegi speciali mobiliari, indipendentemente dal momento in cui
è sorto;
- i
privilegi immobiliari prevalgono sull’ipoteca, anche se risulta
iscritta prima dell’insorgere del credito privilegiato.
b)
concorso tra privilegi speciali e privilegi generali
secondo
quanto disposto dagli artt.2777 e 2778 c.c. non esiste una prevalenza dei
privilegi speciali rispetto a quelli generali, in quanto entrambe le categorie
concorrono sul patrimonio mobiliare del debitore in base ad un’unica
graduatoria determinata nei due articoli citati, con l’unica differenza che,
mentre i privilegi generali vanno imputati su tutto il ricavato mobiliare, i
privilegi speciali trovano il limite nel ricavato dalla vendita del bene
oggetto della garanzia.
4.3) ACCERTAMENTO DELL’ESISTENZA DEI
BENI SUI QUALI DEV’ESSERE ESERCITATO IL PRIVILEGIO
Al momento
della verifica dello stato passivo, occorre specificare se i crediti ammessi
sono assistiti da ipoteca, pegno o privilegio.
Per quanto
attiene al privilegio speciale, sorge un problema attinente alla esistenza del
bene gravato da quel tipo di privilegio, che può essere esercitato
concretamente soltanto quando il bene si trova, al momento dell’accertamento,
nel patrimonio del fallito.
Da una
parte si sostiene che è necessario
stabilire già in questa fase se esiste il bene su cui grava il privilegio,
mentre secondo un altro orientamento il giudice delegato deve solo limitarsi ad
accertare se al creditore dev’essere riconosciuta il diritto di prelazione e
sarà al momento della predisposizione del piano di riparto che il curatore
dovrà verificare se, in base ai beni realmente acquisiti alla massa, possa
essere effettivamente esercitato il privilegio ammesso.
Pur
dovendo riconoscere che nella fase
iniziale della procedura, in cui è collocata la verificazione dello stato
passivo, il giudice dispone solo di un inventario dei cespiti rinvenuti a quel
momento dal curatore, inventario che ben può essere integrato in corso di
procedura con l’acquisizione di beni rinvenuti presso terzi o a seguito di
azioni ricuperatorie o di transazioni, il Tribunale di Ancona, come altri
giudici di merito, è dell’avviso che gravi sul creditore istante, secondo il
generale principio dell’onere della prova ex art.2697 c.c., dimostrare sia la natura privilegiata del
credito, sia i presupposti necessari per l’esercizio in concreto del
privilegio, indicando i beni che ne sono colpiti e provando la loro esistenza nel patrimonio del fallito.
Si deve
tenere conto difatti dei creditori concorrenti, per i quali vale la regola
fondamentale della "par condicio creditorum", che verrebbero a
trovarsi in posizione deteriore se venisse riconosciuto un privilegio del quale non potrebbero più
contestare l’esistenza, se tale aspetto venisse affrontato non in sede di
verifica dello stato passivo, ma in sede di riparto.
Secondo
una larga parte della giurisprudenza di merito, il privilegio gravante su un
bene che non viene rinvenuto al momento della verifica dello stato passivo non
può conseguentemente essere ammesso se non può essere in concreto esercitato e
ad esso verrà riconosciuta natura chirografaria (cfr. Trib.Torino 10/1/1991;
Trib.Milano 20/9/1990; Trib.Belluno 24/1/1990; Trib.Bologna 4/2/1988).
La stessa
Corte di Cassazione ha affermato che l’accertamento del privilegio deve
effettuarsi all’atto della verifica, con la conseguenza che il credito
dev’essere ammesso in sede chirografaria, qualora il bene su cui grava il
privilegio non risulti acquisito
all’attivo fallimentare (cfr. Cass. Sez.Un. 9/4/1984 n.2255 e Cass.18/6/1982
n.3728).
In presenza di un successivo ritrovamento del bene,
il creditore potrà comunque far valere il proprio diritto di prelazione in via
tardiva ex art.101 L.F., senza che il giudicato endofallimentare sul credito
già ammesso in via chirografaria possa costituire un ostacolo, trattandosi
chiaramente di "factum superveniens" idoneo a conferire natura
privilegiata.
Appare tuttavia più equo, da un punto di vista non
strettamente giuridico, ma logico e pratico, che al momento della verifica
dello stato passivo ci si limiti ad accertare la natura del credito, rinviando
al momento della ripartizione finale l’esatta identificazione del bene e
l’indagine sulla possibilità di esercitare tale diritto di prelazione.
Occorre difatti
tenere conto delle difficoltà
per il creditore, all’inizio della procedura, di verificare se il bene si trova
effettivamente nel patrimonio del fallito, della possibilità che il bene venga
rinvenuto ed acquisito nel corso della procedura, del rischio (in tale ultimo
caso) che il curatore ometta di avvisare il creditore che vanta un privilegio
speciale su quel bene della successiva acquisizione per consentirgli
l’insinuazione in via tardiva.
5)
Collocazione sussidiaria sugli immobili
Il
presupposto dell’applicazione della collocazione sussidiaria, prevista
dall’art.2776 cod.civ., è che sia avvenuto l’integrale soddisfacimento dei
creditori assistiti da privilegio speciale sugli immobili e da ipoteca, a
seguito della distribuzione del ricavato della vendita immobiliare.
Sull’attivo
immobiliare residuato dopo aver soddisfatto i creditori con privilegio speciale
immobiliare, l’art.2776 cod.civ. indica alcune categorie di creditori assistiti
da privilegio generale mobiliare:
a) i crediti
relativi al trattamento di fine rapporto
ed all’indennità di preavviso;
b) i
crediti indicati dagli artt.2751 e 2751 bis c.c., i crediti per contributi dovuti ad istituti, enti o fondi speciali
che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui
all’art.2753 c.c. (dopo i crediti indicati al primo comma, sub a);
c) i
crediti dello Stato per IVA, indicati all’art.2752 comma terzo c.c. (dopo i
crediti di cui al secondo comma, sub b).
Si deve precisare
che, secondo l’orientamento prevalente, l’art.2776 c.c. non apporta
modifiche all’ordine dei privilegi mobiliari stabilito dagli
artt.2777 e 2778 c.c., per cui queste categorie di privilegi non possono essere
soddisfatte con modalità diverse a seconda che operino in via principale (sul
ricavato mobiliare) o in via sussidiaria (sul ricavato delle vendite
immobiliari residuato dopo aver pagato per intero i creditori con privilegio
speciale sugli immobili).
Ne
consegue che. dal combinato disposto degli artt.2776, 2777 e 2778 c.c.,
l’ordine da seguire nella collocazione sussidiaria - dopo aver soddisfatto il
trattamento di fine rapporto e l’indennità di preavviso - è la seguente:
• spese funebri, d’infermità e alimenti
(art.2751)
• crediti di cui all’art.2751 bis n.1
• crediti di cui all’art.2751 bis nn.2 e 3
• crediti di cui all’art.2751 bis nn.4 e 5
• crediti per contributi ex art.2753 (art.2778
n.1)
Va
comunque segnalato il diverso orientamento dottrinale, che tende a collocare i
crediti indicati sub b) sullo stesso piano, da soddisfare di
conseguenza in modo proporzionale tra gli stessi, senza rispettare la
graduazione sopra delineata.
Pertanto,
seguendo tale seconda interpretazione, si dovrebbe operare una graduazione
autonoma per i privilegi sussidiari, su tre distinti livelli, che comporterebbe
preliminarmente il pagamento dei crediti per le indennità di fine rapporto e di
mancato preavviso (richiamati al primo comma dell’art.2776 c.c.), in secondo
luogo, sullo stesso piano ed in proporzione,
i crediti di lavoro, i crediti per contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed i crediti di
cui all’art.2751 c.c. (tutti richiamati dal secondo comma dello stesso
articolo) ed infine, al terzo ed ultimo livello, i crediti dello Stato
riguardanti imposte, pene pecuniarie e sopratasse dovute in base alle norme
sull’IVA (richiamati dal terzo comma della norma citata).
Tutti i
restanti crediti vengono soddisfatti
come crediti chirografari, in proporzione tra loro.
6) Interessi e rivalutazione
In merito
all’estensione del diritto di prelazione agli interessi, l’art.54 L.F. rimanda
alle regole previste dagli artt.2788 e 2855 commi secondo e terzo cod.civ.,
equiparando la dichiarazione di fallimento all’atto di pignoramento.
In base
all’ art.2788 c.c., la prelazione derivante dal pegno sui beni mobili
si estende
- agli
interessi, anche convenzionali, dell’anno in corso alla data della
dichiarazione del fallimento
- agli
interessi successivamente maturati fino alla data della vendita, nei limiti
della misura legale.
In base
all’ art.2855 c.c., l’iscrizione ipotecaria del credito fa
collocare nello stesso grado:
le spese
dell’atto di costituzione dell’ipoteca,
le spese
dell’iscrizione dell’ipoteca,
le spese
ordinarie occorrenti per l’atto di intervento nella procedura (intervento nella
esecuzione immobiliare, insinuazione al passivo nella procedura fallimentare).
Perché
possa essere estesa l’ipoteca anche alle maggiori spese giudiziali, occorre un
patto espresso tra le parti e la corrispondente iscrizione.
Ai sensi
dei commi secondo e terzo della norma citata, la prelazione si estende, con
collocazione nello stesso grado
- agli
interessi dovuti per i due anni precedenti e per l’anno in corso alla data
della dichiarazione di fallimento, purché ne sia indicata la misura nella nota
di iscrizione,
- agli interessi maturati dopo il compimento
dell’anno in corso alla data della dichiarazione di fallimento, fino alla data
della vendita e nei limiti della misura legale.
A tale
proposito si deve precisare che per vendita di un immobile occorre fare
riferimento alla data di emissione del decreto di trasferimento e non
all’udienza di vendita o alla data del
saldo del prezzo della vendita da parte dell’aggiudicatario.
In merito
agli interessi relativi ai crediti ipotecari degli istituti di credito
fondiario occorre sottolineare due diversi indirizzi: mentre in giurisprudenza
si ritiene comunemente che debba essere applicato l’art.54 L.F. con le modalità
appena descritte, parte della dottrina propende per applicare gli interessi
convenzionali senza limitazione.
Va
segnalato comunque che con recente sentenza (Cass. 29/8/1998 n.8657) la Suprema
Corte ha ribadito che l’art.54 L.F. trova applicazione anche nei riguardi dei
crediti per mutuo fondiario, soggetti alla disciplina di cui al R.D. 16/7/1905
n.646 e successive integrazioni, in quanto tale disciplina non interferisce sui
principi che regolano il concorso dei creditori nel fallimento: pertanto l’iscrizione di crediti per capitale al
passivo concorsuale fa collocare nello stesso grado il credito per interessi
maturato limitatamente alle due annate anteriori e a quella in corso alla data
della dichiarazione di fallimento, e per quanto riguarda gli interessi
successivi nella misura legale, senza che a tale principio possano derogare le
norme sul credito fondiario.
Dopo aver
visto le differenze per i crediti pignoratizi e per i crediti ipotecari,
delineate dagli artt.2788 e 2855 c.c., in merito ai privilegi speciali e
generali occorre rilevare che l’art.54 L.F. non rimanda del pari
all’art.2749 c.c., regolante l’estensione del privilegio.
Ne
consegue che la prelazione per questa categoria di privilegi si estende
- agli
interessi maturati fino alla data del fallimento.
Per gli
interessi successivi alla dichiarazione del fallimento, si ritiene che gli
stessi non siano assistiti dal privilegio vantato dal capitale
(cfr.Cass.25/10/1990 n.10360; Cass.1/8/1984 n.4583).
Un
riferimento a parte occorre fare per i CREDITI DI LAVORO
Sull’argomento
vanno rilevati gli interventi della Corte Costituzionale (31/12/1986 n.300,
20/4/1989 n.204), a seguito dei quali i crediti da lavoro subordinato per il
periodo successivo alla dichiarazione di fallimento vanno rivalutati come
segue:
- la
rivalutazione monetaria spetta fino alla esecutività dello stato passivo,
- gli
interessi legali spettano fino alla data di vendita dei beni
(se la
liquidazione delle attività mobiliari del fallito non avviene in un unico
contesto, ma in momenti separati, gli interessi legali vanno calcolati
gradualmente e proporzionalmente).
Per i
crediti delle COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, derivanti dai corrispettivi
dei servizi prestati e dalla vendita dei manufatti, di cui all’art.2751 bis n.5
cod.civ., la Corte Costituzionale è intervenuta con la sentenza 18/7/1989
n.408, con la quale è stata estesa la prelazione agli interessi, ritenendo
assimilabile la tutela che compete al socio di tale ente a quella che compete
al lavoratore subordinato, circoscritta però alle sole cooperative di
produzione e lavoro che rispondono ai requisiti prescritti dalla legislazione
in tema di cooperazione.
Dovrà
essere conseguentemente dimostrato che
i propri soci svolgano, nell’ambito della cooperativa, un’attività lavorativa,
esercitando un’arte o un mestiere corrispondenti all’oggetto sociale.
7) Il
fallimento delle società di persone
ed i rapporti
con il fallimento dei soci
Questa
ipotesi particolare è disciplinata
dall’art.148 L.F., la cui applicazione determina la necessità di creare masse attive e passive ben distinte.
Difatti,
secondo il terzo e quarto comma del citato articolo:
a) il credito dichiarato dai creditori
sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per intero nel
fallimento dei singoli soci;
b) il
creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino
all’integrale pagamento, salvo il regresso fra i fallimenti dei soci per la
parte pagata in più rispetto alla quota rispettiva;
c) i creditori
particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori.
Pertanto.
i crediti dichiarati nel fallimento dei singoli soci non possono essere ammessi
al fallimento della società, mentre, al contrario, i crediti ammessi al passivo
della società si intendono ammessi anche al fallimento dei singoli soci.
I
creditori della società si possono soddisfare sussidiariamente con il riparto
dell’attivo del fallimento dei singoli soci
alla pari con i creditori personali degli stessi: hanno quindi diritto a
partecipare a tutte le ripartizioni dei fallimenti dei soci sino al loro
integrale pagamento
Va
specificato a questo proposito che vi sono orientamenti discordanti in dottrina
e giurisprudenza sul valore del privilegio generale che assiste il creditore
sociale nei fallimenti personali dei soci.
Secondo
l’orientamento di alcuni giudici di merito, anche se nel riparto del fallimento
della società il creditore sociale gode di un privilegio generale, il predetto
privilegio non viene conservato agli effetti del concorso al passivo del
fallimento personale dei soci illimitatamente responsabili e degrada di
conseguenza al grado di chirografario (cfr. Trib.Torino 17/1/1989, Trib.Milano
24/9/1990). Secondo questo indirizzo il privilegio generale può essere fatto
valere soltanto sul patrimonio della società come debitore originario e non su
quello dei soci, sul presupposto dell’autonomia del patrimonio sociale rispetto
a quello dei singoli soci.
Secondo
invece un altro orientamento, che ha avuto di recente il conforto
autorevole della Corte di Cassazione, i
creditori sociali possono concorrere nei singoli fallimenti personali dei soci,
conservando l’eventuale privilegio generale che assista il loro credito
(cfr.Cass.22/11/1993 n.11512; Trib.Milano 26/5/1986), sulla base della
motivazione che la responsabilità dei soci nei confronti dei creditori sociali
non si distingue "quoad causam" rispetto a quella della società, ma
si rivela come responsabilità causalmente identica ed omogenea rispetto ad essa.
E’ invece
pacifico che i creditori assistiti da privilegio speciale sui beni della
società non possono vantare alcuna prelazione sui beni dei soci illimitatamente
responsabili , tenuto conto della stretta correlazione a beni determinati (lo
stesso dicasi per i creditori ipotecari e pignoratizi).
Da un
punto di vista pratico, nei riparti di fallimenti di società di persone occorre
formare masse distinte: una massa
attiva del patrimonio della società e tante masse per ogni socio dichiarato
fallito.
All’interno
di ciascuna massa attiva sociale e personale
è poi necessario effettuare ulteriori suddivisioni in singole sottomasse
immobiliari e mobiliari, detraendo da ognuna le spese particolari e la quota
delle spese generali di procedura (comprensive del compenso al curatore).
Tenuto
conto della tutela preferenziale riconosciuta dalla legge ai creditori sociali
rispetto ai creditori personali dei soci, i creditori della società potranno
essere soddisfatti non soltanto sui
beni sociali, ma anche sui beni dei singoli soci, in considerazione
della loro responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali.
I
creditori personali dei soci potranno invece essere soddisfatti unicamente sul
ricavato dei beni del singolo socio loro debitore, ma non sui beni della società
o degli altri soci.
8) L’imposta
di registro sul piano di riparto
Dopo
numerose pronunce della Corte di Cassazione sulla dibattuta questione
concernente l’assoggettabilità all’imposta di registro dei decreti che rendono
esecutivi i piani di riparto dell’attivo fallimentare (Cass.22/6/1983 n.4277;
Cass.13/5/1987 n.4391; Cass.25/6/1988 n.4284), il Ministero delle Finanze -
Direzione Generale tasse e imposte indirette affari - con circolare
n.58/260228/90 del 30/7/1990 ha finalmente posto fine ai discordanti
comportamenti adottati dai diversi Uffici del Registro, uniformando l’attività
degli Uffici finanziari all’ormai consolidato orientamento della Cassazione
sull’argomento.
La
circolare individua pertanto le seguenti
tre ipotesi, al fine di determinare il trattamento tributario cui vanno
assoggettati i provvedimenti del giudice delegato che dichiarano esecutivi i
piani di riparto nei fallimenti:
a) non ricorre l’obbligo di registrazione in
termine fisso:
- quando
il piano di riparto viene approvato senza modifiche,
- quando
il piano di riparto viene approvato con modifiche che corrispondono ad
osservazioni o richieste presentate da alcuni creditori e non contestate dagli
altri creditori o dal curatore
(in tale
situazione non è configurabile difatti un provvedimento che definisce una
controversia, riconducibile fra le ipotesi contemplate dall’art.8 della Tariffa
parte prima);
b) sono
assoggettabili ad imposta in misura fissa, in caso di rigetto dell’istanza
avanzata dal creditore, o in misura proporzionale,
in caso di accoglimento
- quando i
decreti che approvano i piani di riparto risolvono contestazioni sorte fra
creditori e fra questi ed il curatore, che non incidono sui risultati dello
stato passivo
c) sono
assoggettabili ad imposta in misura fissa, in caso di dichiarazione di
inammissibilità dell’istanza avanzata dal creditore, o in misura proporzionale,
in caso di decisione nel merito dell’ istanza stessa
- quando i
decreti che dichiarano esecutivi i piani di riparto intervengono su pretese azionabili
e non fatte valere nella precedente fase di ammissione al passivo
(il
provvedimento del giudice delegato in tema di ripartizione dell’attivo è
assoggettabile ad imposta di registro proporzionale "solo per la parte in
cui, eventualmente, decida una contestazione sulla collocazione dei crediti e,
quindi, sulle posizioni di diritto
soggettivo dei creditori" - cfr. Cass.25/6/1988 n.4284).
Nella
pratica, il curatore, qualora si trovi di fronte ad un caso in cui un piano di
riparto finale debba essere assoggettato all’imposta di registro in misura
proporzionale, dovrà rielaborare il progetto in conformità alla decisione del
giudice delegato, detraendo dall’attivo distribuibile l’imposta di registro
liquidata, imputandola alle spese generali di procedura.
PARTE SECONDA
Tabella dei privilegi
PARTE SECONDA
Schede dei privilegi
Scheda n° M1
Articolo
2755 c.C.
Preferenza
1
Speciale
Spese per atti conservativi o di esportazione
I crediti per spese di giustizia fatta per atti
conservativi o per l’espropriazione
di beni mobili nell’interesse comune dei creditori hanno
privilegio sui beni stessi
Comprende:
• Crediti per spese di giustizia per
atti conservativi o di espropriazione di beni mobili nell’interesse comune dei
creditori.
- colpisce i soli beni che sono
oggetto degli atti esecutivi o conservativi limita-
tamente al primo
creditore procedente;
- spese che vengono affrontate
da chi ha veste di creditore e siano idonee, almeno potenzialmente, ad
avvantaggiare gli altri creditori (Cass. 4/2/1980 n. 763, Trib. Napoli
11/7/1997);
• spese sostenute per azione surrogatoria (Cass., 17/7/69, n°2641;
id. 9/8/52, n° 2630), in quanto il suo risultato immediato è l’acquisizione del
bene al patrimonio del debitore, con vantaggio non solo del creditore istante
ma di tutti gli altri creditori, i quali vedono così ricostituita l’integrale
garanzia delle loro ragioni creditorie;
• spese per sequestro conservativo (art. 671 c.c.), essendo questo il
mezzo cautelare per eccellenza;
• spese per l’espropriazione, ossia quelle concernenti il
pignoramento, i successivi atti che tendono
alla liquidazione giudiziale dei beni del debitore, i giudizi
incidentali del processo esecutivo. In ordine a questi ultimi occorre
distinguere a seconda che vengano opposte dal debitore eccezioni di carattere
reale o personale. Nel primo caso, trattandosi di eccezioni che possono
essere sollevate nei riguardi di qualunque creditore esecutante (es. viene
contestata dal debitore la proprietà o l’impignorabilità dei beni), le relative
spese sopportate dal procedente per respingere dette eccezioni devono essere
considerate "di giustizia" nell’interesse comune e, in quanto tali,
assistite dal privilegio in esame. Nel caso di eccezioni di carattere personale
non può invece parlarsi di spese di giustizia nell’interesse comune. Ciò
accade: a) ove l’eccezione investa esclusivamente la pretesa del creditore ( ad
es. , viene contestata la sua qualità di avente diritto);b) ovvero allo stesso
creditore vengano mosse eccezioni da parte dei creditori concorrenti ( ad es.,
contestazioni fra creditori in ordine al grado del privilegio vantato);
• Le spese sostenute dal creditore istante per la dichiarazione di
fallimento, limitatamente al primo tra i creditori che hanno presentato la
domanda;
• Credito degli ausiliari del Giudice( consulenti tecnici, custodi,
esperti, notai, ecc. di cui si occupano gli art. 61 al 63 c.p.c.) per i
compensi liquidati dal Giudice , ai sensi dell’art. 53 disp. Att. C.p.c. , a
carico del debitore esecutato. Le prestazioni dovranno comunque riguardare
l’espropriazione o gli atti conservativi compiuti dal creditore procedente;
Esclude:
• Spese ordinarie per l’intervento nel processo d’esecuzione di
cui all’art. 2749 c.c. che seguono la natura del credito per il quale sono
state erogate;
• Spese del giudizio di cognizione che non hanno natura privilegiata
;
• Spese del sequestro
giudiziario (art. 670 c.c.), poiché esso, riflettendo la proprietà e il
possesso del bene controverso, non ha alcun riferimento con l’espropriazione
del bene del debitore ( Cass., 30/7/66, n. 2134);
• Spese di registrazione del decreto ingiuntivo;
• Spese di
conservazione e miglioramento dei
beni mobili , per le quali opera il privilegio di cui all’art. 2756
c.c.;
• Spese per il giudizio
promosso da un creditore di simulazione assoluta della vendita di un bene da
parte del debitore, in quanto tale giudizio non può essere qualificato un atto
conservativo in senso proprio e quindi rientrare fra i procedimenti cautelari
(Cass., 30/7/66, n. 2134);
• Spese per l’espropriazione ove il pignoramento abbia perso
efficacia ( trascorsi 90 giorni dal suo compimento senza che sia stata chiesta
l’assegnazione o la vendita)
Scheda
n° M2
Articolo
2781
2777 u.c. c.c.
Preferenza
2
Speciale
Crediti assistiti da privilegio
speciale da preferire per legge speciale al pegno.
Qualora con crediti assistiti da
privilegio speciale concorra un credito garantito con pegno e uno dei privilegi
debba essere preferito rispetto al pegno, tale privilegio prevale su quegli
altri che devono essere posposti al pegno, anche se anteriori di grado.
I privilegi che le leggi speciali
dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio
per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell'art.2751 bis.
Comprende:
L’art. 2748 , co.1, c.c. stabilisce che " Se la
legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale su
beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio".
I casi in cui la legge dispone diversamente sono
rappresentati :
a) dalle
spese di giustizia di cui agli art. 2755;
b) dai privilegi speciali, di cui agli art. 2756, 2757,
2759,2760 e 2764 , ove il creditore, al quale sono accordati, ignori in buona
fede, al momento del loro sorgere, l’esistenza del credito pignoratizio;
c) dai privilegi sulle cose caricate, di cui all’art.
561, u.c., Cod. Navig.;
d) dal privilegio concernente i crediti per finanziamenti
alle industrie, di cui all’art. 5 D.L. 1/10/47, N° 1075;
L’art. 2781 c.c. contempla
il caso di concorso tra un credito
assistito da pegno(A) e più crediti speciali, dei
quali ultimi uno abbia un grado di prelazione superiore a quello garantito da
pegno ( es. Albergatore ex. art. 2760 c.c.-.(B)) e l’altro, invece,
sia nell’ordine dei privilegi anteriore al primo ( lo Stato per tributi
indiretti ex. art. 2758(C)) ma che dovrebbe, secondo le norme generali, essere
posposto al pegno.
Il codice si è determinato a
dare al privilegio che gode di un grado di prelazione superiore al pegno (B) anche la preferenza sull’altro privilegio (C) che, stando all’ art. 2778 c.c., avrebbe dovuto essere
collocato in un grado superiore
Il codice vigente non
disciplina il caso in cui concorrano col pegno privilegi speciali a questo
anteposti e privilegi generali anteposti, a loro volta, a privilegi speciali,
come accade nelle ipotesi previste dai nn. 1 e 8 dell’ art. 2778..
Nel silenzio della legge vi è contrasto in dottrina tra chi propende
per il criterio del concorso proporzionale tra le cause di prelazione e quello
indicato dall’art. 2781 c.c. per il caso di cui sopra .
Scheda
n° M3
Articolo
2784 c.c.
Preferenza
3
Speciale
Crediti garantiti da pegno.
Il pegno e' costituito a garanzia
della obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore.
Possono essere dati in pegno i beni
mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto
beni mobili.
Art. 2748 Co. 1 c.c.
se la legge non dispone altrimenti il
privilegio speciale sui beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio del
creditore pignoratizio.
Comprende:
L’art. 2748 c.c. prevede , salvo che la legge non
disponga diversamente, la prevalenza del pegno sul privilegio speciale. La
prevalenza del pegno sui crediti di cui all’art. 2751- bis c.c. è sancita dalla
Cassazione Sez. I. con le sentenze: 17/2/96 n° 1238, 27/3/79 n° 1768 e 16/6/82 n° 3669 . Lo stesso art. 2777 , c. 1,
c.c., stabilisce che "i crediti
per spese di giustizia sono preferiti ad ogni altro credito, anche pignoratizio
e ipotecario ", disposizione questa che non viene riportata per i crediti di
lavoro.
• Il credito pignoratizio risultante da atto scritto con data certa.
• Gli interessi dell’anno in corso alla data della dichiarazione di
fallimento ( Art. 2788 c.c. );
• le spese sostenute dal creditore per la domanda di insinuazione al
passivo;
Esclude:
• Le spese incontrate dal creditore nel giudizio di cognizione per
l’accertamento e la dichiarazione del suo diritto.
Scheda
n° M4
Articolo
2751 bis,
n° 1
c.c.
Preferenza
1
Speciale
Crediti di lavoratori subordinati
Hanno privilegio generale sui mobili
i crediti riguardanti :
1) le retribuzioni dovute sotto
qualsiasi forma ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del
lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione da parte del
datore di lavoro, dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori ed il
credito per il risarcimento del danno
subito per effetto di un licenziamento inefficace nullo o annullabile;
...omissis..
• I crediti di cui al n° 1) dell’ art. 2751 bis sono assistiti da
privilegio a qualunque periodo risalgano,
salvi soltanto i termini prescrizionali ( art. 2955 n°2, 2956 n°1 c.c.).
• L’articolo 2094 c.c. definisce la figura del lavoratore subordinato
e le caratteristiche del relativo rapporto.
Comprende:
• Le retribuzioni sotto qualsiasi forma; i salari e gli stipendi corrisposti a tempo o a cottimo, in
denaro o in natura o con provvigione; i compensi fissati in tutto o in parte
con partecipazione agli utili o ai prodotti, i compensi per lavoro
straordinario e notturno, per periodo di riposo non goduto; per infortunio ,
malattia, gravidanza e puerperio e per servizio militare.
• le seguenti indennità: cassa,
rappresentanza, residenza ,
trasferimento, sostitutiva delle ferie , mancato preavviso, mensa ;
• rimborsi spese fissi e forfettari;
• T.F.R , cassa integrazione
guadagni se non pagata o compensata con i contributi;
• risarcimento danni conseguente
ad infortuni sul lavoro (Corte Costituzionale 28/11/1983 n° 326);
• l’indennità
sostitutiva del preavviso;
• lavoranti a domicilio
nonché servizi di carattere domestico , pur non svolgendosi nell’ambito
dell’impresa;
Esclude:
• Assegni
familiari e contributi dovuti alle
associazioni sindacali(Trib. Torino 7/5/91,
Trib. Genova 6/2/89);
•
Risarcimento danni dovuto per inosservanza da parte del datore di lavoro
degli obblighi posti a tutela delle condizioni di lavoro dall’art. 2087 c.c.
• Cassa
integrazione guadagni, qualora sia
stata pagata l’indennità sostitutiva di preavviso (Cass. 9/5/96, n° 4343; Idem
28/5/92, n°6806;)
Note :
Il privilegio si estende:
a) agli interessi calcolati al tasso legale fino
alla vendita di tutti i beni;
b) alla rivalutazione
calcolata fino alla data di esecutività dello stato passivo (Corte Cost.
20/4/89 n° 204).
Lo stesso grado di privilegio spetta all’INPS per surroga
per anticipazione del T.F.R. (L. 29/5/82, n° 297) e delle ultime tre mensilità (L. 27/1/92, n°80)
Scheda
n° M5
Articolo
2751 bis
n° 2
c.c.
Preferenza
5
Generale
Crediti dei professionisti
Hanno privilegio generale sui mobili i crediti
riguardanti:
1)... omissis...
2) le
retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d’opera
intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione.
Presupposto del privilegio è l’esistenza di un contratto
d’opera avente per oggetto una prestazione intellettuale.
La definizione tratta dal C.C. caratterizza l’obbligo di
compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio col lavoro
prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione assumendosi, da parte
del prestatore, il rischio relativo al risultato dell’attività eseguita. Dunque
caratteristica indefettibile del contratto d’opera intellettuale, quale specie
del contratto d’opera, è il carattere intellettuale della prestazione, e quindi
l’impiego di intelligenza e cultura in misura prevalente rispetto all’uso di
eventuale energia manuale.
Comprende:
• Sindaci di società ( Cass. 29/4/75 n° 1579);
• Arbitri;
• C.T.U;
• Studi associati;
• Contributo integrativo cassa previdenza, ove previsto
nell’ordinamento professionale (Cassazione sez. I - Sentenza 19 marzo 1996, n.
2312 )
Esclude:
• Credito per rivalsa Iva (Cass.
4/6/94 n° 5429; Cass. 24/4/79 n° 2320)
• Crediti per diritto d’autore (Trib.
Bologna 12/5/98);
• Spese anticipate;
• Spese a piè di lista;
• Spese generali di studio
forfettariamente determinate;
(Cassazione sez. I - Sentenza 15 settembre 1995, n. 9763)
• Compensi degli amministratori di
società di capitali (Cass. 11/4/83 n°2542)
Note:
Sull’argomento è intervenuta una sentenza della Corte
Costituzionale (29/1/1998, n°1) che ha esteso il privilegio al credito dei
prestatori d' opera non intellettuale apportando sostanziali modifiche a quanto
prima consolidato;
Limite temporale: il privilegio concerne i crediti per le
retribuzioni dovute per gli ultimi due anni di prestazione calcolati però dalla
cessazione della prestazione, anche se anteriori al biennio precedente
l'apertura della procedura concorsuale (Cass. 7/8/89 n°3611).
Scheda n° M6
Articolo
2751 bis,
n° 3,
c.c.
Preferenza
n° 5
Generale
Crediti per provvigioni
Hanno privilegio generale sui mobili i crediti
riguardanti:
. omissis...
3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia
dovute per l’ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione
del rapporto medesimo.
Titolare del privilegio risulta solo l’agente. E’ agente
colui che assume stabilmente l’incarico di promuovere per conto dell’altra
parte, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata
ai sensi dell’ art. 1742 c.c..
Comprende:
• Provvigioni;
• Indennità di cessazione del rapporto;
• Indennità suppletiva di clientela;
• Indennità per mancato preavviso;
• Agenti di assicurazione e sub-agenti;
Esclude:
• Procacciatore d’affari
• Mediatori (Trib. Pordenone - 16/6/1992)
• Enasarco, per i crediti relativi al versamento dei contributi
previdenziali da parte del preponente , avendo tali crediti una diversa causa
giuridica rientrando nei privilegi
previsti dagli art. 2753 e 2754 c.c.
Note:
Vi sono contrasti in dottrina ed in giurisprudenza per quanto riguarda l'applicazione di tale
privilegio alle società di capitali. Chi propende per la soluzione negativa
presuppone che vada tutelata una certa categoria di lavoratori, quelli che
traggono esclusivamente o prevalentemente dal proprio lavoro i mezzi di
sostentamento per sé e per la famiglia.
Chi è propenso per la soluzione affermativa, riconosce la
prelazione non a determinati soggetti, ma ad un certo tipo di credito, quale
quello derivante dal rapporto di agenzia, senza altra precisazione.
Con sentenze
20/7/92 n. 8756 e n° 5/9/92 n. 10241 la Cassazione si è espressa favorevolmente all’estensione del
privilegio
Limite temporale : il
privilegio concerne i crediti relativi alle provvigioni dovute su tutti i
contratti promossi nell’ultimo anno di attività prima della cessazione del
rapporto.
Scheda n° M7
Articolo
2751 bis
n° 4,
c.c.
Preferenza
n° 6
Generale
Crediti dei coltivatori diretti
Hanno privilegio generale sui mobili i crediti
riguardanti:
... omissis...
4) I crediti del
coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono,
soccidario o comunque partecipante per i corrispettivi della vendita dei
prodotti nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati nell’art. 2765
c.c..
Comprende:
Nella categoria dei coltivatori diretti si comprendono
sia coloro che sono tali in quanto coltivano direttamente un proprio fondo, sia
coloro che coltivano direttamente un fondo altrui quali affittuari, mezzadri,
coloni compartecipanti.
Sono inoltre considerati
coltivatori diretti i soccidari.
Il privilegio si estende ai
crediti dell’enfiteuta e dell’usufruttuario che lavorano direttamente il fondo.
Scheda n° M8
Articolo
2751 bis
n° 5,
c.c.
Preferenza
1
Generale
Crediti dell’ impresa artigiana
Hanno privilegio generale sui mobili i crediti
riguardanti:
..omissis..
5) i crediti dell’impresa artigiana e delle società od
enti cooperativi di produzione e di lavoro per i corrispettivi dei servizi
prestati e della vendita dei manufatti.
Comprende:
• I crediti che rappresentano ll corrispettivo dei servizi
prestati e della vendita di manufatti da parte dell’impresa artigiana e delle società
ed enti cooperativi di produzione e di lavoro.
• Il privilegio di cui al n. 5) dell’art. 2751 bis C.C. viene
generalmente riconosciuto alle imprese che possano qualificarsi come artigiani
in base ai criteri dettati dalla legge speciale n° 443/1985 (Legge quadro
sull’artigianato)(Cass. 28/11/1984 n°6186, Cass. 28/9/83 n°5633). L’iscrizione
all’albo delle imprese artigiane non assume valore probatorio ai fini
dell’accertamento della suddetta qualificazione (Cass. 28/11/1984 n°6186).
Occorre invece verificare la sussistenza della natura dell’impresa acquisendo,
a cura del creditore, documentazione comprovante il volume d’affari, la quantità di capitale investito ed il
numero di dipendenti.
E’ considerata artigiana l’impresa che abbia come prevalente lo
svolgimento di una attività di
produzione di beni, anche semilavorati, o di produzione di servizi. Il
fattore lavoro deve avere prevalenza rispetto al fattore capitale investito (in
modo che l’utile prodotto sia attribuibile preliminarmente alla remunerazione
del lavoro come mero guadagno).
L’impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione
d’opera di personale dipendente entro prefissati limiti numerici, a seconda del
settore di riferimento in cui l’impresa opera. L’impresa infine deve essere
svolta dall’imprenditore artigiano che la esercita professionalmente e in
qualità di titolare assumendone la piena responsabilità, svolgendo in misura
prevalente il lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
• Per ciò che riguarda le cooperative di produzione e lavoro, la
ratio legislativa consente di ritenere che il privilegio venga riconosciuto
solo ai crediti di quelle cooperative nelle quali i servizi prestati ed i
prodotti venduti si ricollegano ad una attività lavorativa diretta dei soci.
Esclude:
• Credito vantato
dall’impresa artigiana per il corrispettivo di un contratto di appalto ( Cass.
27/10/1980, n. 5640);
• Credito vantato da consorzio di cooperative (App. Roma
30/04/1981)
• Crediti derivanti da attività di prestazione di servizi
commerciali
Note:
• In merito ai crediti delle
Società cooperative di produzione e lavoro la Cassazione Civile Sezione I, con sentenza n° 2984 del 7/4/97
ha precisato quanto segue:
"
I requisiti essenziali perché una cooperativa di produzione e
lavoro sia ammessa al
privilegio del credito ex
art. 2751 bis n. 5 (introdotto dalla legge n. 426 del
1975) sono, per un
verso, correlati alla effettività e "pertinenza"
professionale del lavoro dei soci, e,
per altro verso, alla prevalenza
del lavoro di questi ultimi rispetto
a quello dei
non soci; tali requisiti
sono ricavabili, oltre che
dall'art. 23 d.lg. C.p.S. n.
1577 del 1947, anche dalla
genesi normativa dell'art. 2751
bis c.c. e dalla natura dei crediti
assistiti dal privilegio,
che, per essere relativi
esclusivamente alla vendita dei manufatti e alla somministrazione
dei servizi, appaiono strettamente correlati al
lavoro personale e diretto dei
soci. Ne consegue che non tutti gli enti
qualificabili come cooperativi a
fini fiscali e previdenziali possono ritenersi ammessi al
beneficio del credito, e
che, ai fini del beneficio mobiliare, non e' necessario il ricorso a parametri diversi da
quelli relativi all'apporto lavorativo
dei soci, e collegati invece a canoni
dimensionali o
"funzionali", ovvero a
comparazioni, di difficile effettuazione, tra lavoro e
"capitale" investito.
• Rivalutazione del credito delle cooperative di lavoro:
la Corte Cost., con sentenza n° 408 del 18/7/1989, ha
esteso il privilegio agli interessi- da corrispondere fino alla data della
vendita dei beni- ed alla rivalutazione monetaria - fino alla data di
esecutività dello stato passivo, limitatamente alle cooperative di produzione e
lavoro che rispondono ai requisiti prescritti dalla legge in tema di
cooperazione (si veda parte prima, par.6).
Scheda n° M9
Articolo
2751 bis
n° 5 bis c.c.
Preferenza
7
Generale
Crediti delle cooperative agricole
Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:
............omissis...........
5 bis) i crediti delle società
cooperative agricole e dei loro consorzi per i
corrispettivi della vendita
dei prodotti.
Note
Detta previsione è stata introdotta dalla legge 18/1/1994
n° 44 (disposizioni in materia di cooperative agricole)
Scheda n° M10
Articolo
2753
e
2778 n° 1 c.c.
Gr.
Privilegio 1
Generale
Crediti per
contributi e assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i
superstiti
Hanno
privilegio generale sui mobili del
datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad
istituti , enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi,
che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia, ed i superstiti.
Comprende:
• Oggetto dei privilegi in esame sono i crediti della previdenza
sociale .
I relativi rapporti devono avere la loro fonte nella
legge e nei contratti collettivi
obbligatori ( art.
2114c.c.)
• crediti per contributi ed accessori dovuti all'istituto
previdenziale da imprenditore artigiano o commerciante che non abbiano
regolarizzato le loro stesse posizioni contributive.
• Enasarco (Cass. 17/2/92, n° 1939,Cass. 14/6/90, n° 5818)
Esclude:
• I crediti contributivi relativi a rapporti assicurativi che,
seppure stipulati nell'interesse della categoria con oggetto di natura
previdenziale, non trovino la loro fonte nella legge, ma in convenzioni o in
contratti collettivi non obbligatori, perché non compresi nel novero dei c.d.
«contratti erga omnes», non sono assistiti dal privilegio (Trib. Genova 17
giugno 1994 )
Scheda n° M11
Articolo
2771 c.c.
Articolo
2778 n° 2 c.c.
Gr.
Privilegio II
Speciale
Crediti dello stato per le imposte sui redditi
immobiliari
Art. 2778 n° 2 c.c.
I crediti per
le imposte sui redditi immobiliari ,indicati dall’art. 2771, quando il
privilegio si esercita separatamente sopra i frutti, i fitti e le pigioni
degli
immobili.
Comprende:
• Il privilegio assume
carattere mobiliare solo quando lo si esercita separatamente dall’immobile cioè
sopra i frutti, i fitti e le pigioni.
• Il privilegio si riferisce all’anno del ruolo e non a quello di
produzione del reddito
(Cass. 7/6/1956 n° 1952)
Esclude:
• Interessi prodotti da crediti d’imposta maturati sia prima
che dopo la instaurazione della
procedura concorsuale (Circ. Min. 14/10/1999 n° 202/E Ditr.
centr. affari Giur. e contenzioso trib., serv. II, div.IV)
Note:
Irpef, Irpeg e Ilor godono di un privilegio mobiliare
speciale, oltre quello immobiliare , sui beni la cui origine è strettamente
connessa agli immobili dai quali derivano.
Scheda n° M12
Articolo
2766 c.c.
Crediti degli istituti di credito
agrario per le operazioni di credito agrario di
esercizio (art. 2778, n°3)
I crediti degli istituti esercenti il credito agrario,
indicati dai primi due commi
dell’art. 2766
Note:
detto numero è stato abrogato dall’art. 161 del D. Lgs.
1.9.93 n° 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
Scheda n° M13
Articolo
2756 c.c.
Gr.
Privilegio III
Speciale
Crediti per
prestazioni e spese di conservazione e miglioramento dei beni mobili (art.
2778, n°4)
I crediti per
prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili indicati
dall’art. 2756
I crediti per
le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di
beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purché questi si trovino ancora
presso chi ha fatto le prestazioni o le spese.
Il privilegio
ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla casa, qualora
chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede.
Il creditore
può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo
credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del
pegno.
Comprende:
• Le spese di conservazione
necessarie senza le quali la cosa sarebbe perita o si sarebbe
deteriorata e quelle di miglioramento
che servono ad aumentare il valore della cosa comprese quelle di
trasformazione.
Note:
Il privilegio de quo è subordinato alla condizione che i
beni mobili oggetto delle spese si trovino ancora presso chi ha eseguito le
spese (Cass. 5/4/91, n° 3546)
Affinché il privilegio abbia effetto nei confronti dei
terzi, è necessario che sussista la buona fede del soggetto che ha effettuato
la prestazione o sostenuto le spese: in tal caso il privilegio ha efficacia
anche nei confronti dei terzi che hanno acquistato diritti sulla casa
anteriormente al sorgere del privilegio.
Scheda n° M14
Articolo
1891 c.4 c.c.
Gr.
Privilegio III
Speciale
Crediti per
il rimborso dei premi pagati dall’assicuratore e delle spese del
contratto.
Per il
rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il
contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso
grado dei crediti per spese di conservazione (Art. 2756 c.c.) .
Comprende:
• le somme dovute dall’assicuratore al beneficiario.
Note
Il privilegio si applica
nell’assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta .
Scheda n° M15
Articolo
5 L. 16/4/54
n°
135
Gr.
Privilegio 3
Speciale
Crediti per
prestiti alle piccole e medie imprese operanti nel mezzogiorno e nelle isole
erogati dalle sezioni di credito Ind.le.
I crediti
delle sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di
Sicilia, nonché quelli del credito industriale sardo, nascenti dai prestiti di
cui all’articolo 4, sono garantiti da privilegio secondo le norme di cui
all’art. 2 della L. 29/12/48 n° 1482. I detti crediti hanno altresì privilegio,
con il grado indicato all’art. 2778, n°3 (*), del c.c., sulle scorte di materie
prime che si trovano nel patrimonio dell’impresa creditrice senza pregiudizio
dei diritti sulle cose stesse. La estensione del privilegio alle scorte dovrà
risultare esplicitamente dalle annotazione ed iscrizioni previste nel 3°,4° e
5° c. dell’art. 7 del Decreto Legislativo luogotenenziale del 1/11/1944 n° 367.
Il privilegio
sulle scorte di materie prime e prodotti finiti di cui al comma precedente non
è opponibile ai titolari di credito privilegiato ai sensi dell’art. 2751 n°4
del c.c..
Note
(*) ora divenuto n° 4 del medesimo articolo, a seguito dell’art.
12 L. 29/7/75, n°426), stabilito a tutela dei crediti per prestazioni e spese
di conservazione e miglioramento di beni mobili indicati dall’art. 2756 c.c.
L’art. 5 precisa inoltre che il privilegio sulle
scorte, dovrà essere annotato e
pubblicato con le formalità previste dall’ art. 7 del Decreto n° 367 del 1944,
ma non può mai pregiudicare i diritti dei terzi sulle cose stesse, ossia i
diritti acquistati anteriormente al compimento delle cennate formalità, ne i
diritti del creditore pignoratizio, non essendo prevista alcuna deroga all’art.
2478, c. 1,c.c. (Cass. 9/10/68, n°3171)
Scheda n° M16
Articolo
40 L. 25/7/52
n°
949
Gr.
Privilegio III
Speciale
Crediti
concessi per la formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti alle
imprese artigiane.
I prestiti
accordati alle imprese artigiane dagli istituti od aziende di credito di cui
all’art. 3 per gli effetti della presente legge hanno privilegio sulle macchine
del debitore e sulle somme da lui dovute per contratti di fornitura.
....omissis.....
Il privilegio
di cui al presente articolo segue immediatamente il privilegio per spese di
giustizia di cui all’art. 2752 c.c. ed è preferito a tutti i privilegi speciali
indicati negli articoli 2756 e seguenti dello stesso codice.
Note
All’art. 40 sono stati aggiunti dall’art. 5 L. 19/12/56
n° 1524 i seguenti commi:
" a garanzia dei crediti concessi in applicazione
alla presente legge per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti
finiti può convenirsi altresì
privilegio con il grado indicato all’art. 2778, n° 3, del c.c., sulle
scorte stesse che si trovano nel patrimonio dell’impresa debitrice senza pregiudizio
dei diritti di terzi sulle cose stesse.
Il privilegio sulle scorte di materie prime e prodotti
finiti non è opponibile ai titolari di credito privilegiato ai sensi dell’art.
2751 n° 4 del c.c. per retribuzioni ed indennità relative a prestazioni di
lavoro subordinato"
Successivamente la L. 14/10/64 n° 1068 ha stabilito
all’art. 8: " In deroga al disposto dell’art. 2762 c.c. i privilegi
stabiliti nell’art. 40 dell L. 25/7/52, n°949, modificato dall’art. 5 della L. 19/12/56 n° 1524, durano fino al
totale rimborso del prestito concesso e seguono i beni."
Scheda n° M17
Articolo
2757 c.c.
Articolo
2778, n° 5 c.c.
Gr.
Privilegio IV
Speciale
Crediti per
le mercedi dovuti ai lavoratori impiegati nelle opere di coltivazione e di
raccolta dell’annata agricola.
I crediti per
le somministrazioni di sementi, di materie fertilizzanti e antiparassitarie e
di acqua per irrigazione come pure i crediti per lavori di coltivazione e di
raccolta dell’annata agricola hanno privilegio sui frutti alla cui produzione
abbiano concorso.
Il privilegio
si può esercitare finché i frutti si trovano nel fondo o nelle sue
dipendenze.
Si applica la
disposizione del secondo comma dell’art. 2756 c.c..
Comprende:
• I crediti per lavori di coltivazione e di raccolta vantati
dal fornitore o dal prestatore d’opera con una propria organizzazione.
Note
I crediti per le mercedi dovute ai lavoratori impiegati
nelle opere di coltivazione e di raccolta sono collocati al punto 5) dell’art.
2778 c.c..
Presupposto per l’esercizio del privilegio è la
permanenza dei frutti nel fondo o nella sua dipendenza.
Oggetto del privilegio sono i frutti dell’annata agricola
alla cui produzione, secondo un criterio di causalità efficiente, hanno
concorso le opere prestate e le materie somministrate.
Scheda n° M18
Articolo
2757 c.c.
Articolo
2778, n° 6 c.c.
Gr.
Privilegio V
Speciale
Crediti per
sementi, materie fertilizzanti ed antiparassitarie, per somministrazione di
acqua per irrigazione e crediti per lavori di coltivazione e raccolta.
I crediti per le somministrazioni di sementi, di materie
fertilizzanti e antiparassitarie e di acqua per irrigazione come pure i crediti per lavori di coltivazione e di
raccolta dell’annata agricola hanno privilegio sui frutti alla cui
produzione abbiano concorso.
Il privilegio si può esercitare finché i frutti si
trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.
Si applica la disposizione del secondo comma dell’art.
2756 c.c..
Note
I crediti di cui all’art. 2757 c.c. sono collocati al
punto 6) dell’art. 2778 c.c.. Qualora tali crediti vengano in concorso tra
loro, vanno collocati nell’ordine: quelli di raccolta, quelli di coltivazione
ed infine gli altri crediti indicati dallo stesso articolo 2756 c.c..
Scheda n° M19
Articolo
2758,
c.
1e2 c.c.
Gr.
Privilegio VI
Speciale
Crediti dello Stato per tributi indiretti e crediti per rivalsa IVA verso
il cessionario ed il committente.
I crediti
dello Stato per tributi indiretti hanno privilegio sui mobili ai quali i
tributi si riferiscono e sugli altri beni indicati dalle leggi relative, con
l’effetto da esse stabilito.
Egual
privilegio hanno i crediti di rivalsa verso il cessionario ed il committente
previsti dalle norme relative all’imposta sul valore aggiunto, sui beni che
hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio .
Il privilegio
per quando riguarda l’imposta di successione non ha effetto in pregiudizio dei
creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto
da quelli dell’erede.
Comprende:
• I crediti per tributi indiretti indicati nell’art.2758 salvo che
la legge speciale accordi un diverso grado di preferenza
• credito per rivalsa i.v.a.
corrispondente all’imposta dovuta dai soggetti che effettuano cessioni
di beni o prestazioni di servizi nell’esercizio di imprese : grava sui beni che
hanno formato oggetto della cessione e ai quali si riferisce il servizio
sempre che tali beni siano sussistenti
e ipotizzabili nel caso concreto.
( Cassazione civile sez. I, 13/12/96, n. 11143; Cass.15.11.76,
n° 4218; Cass. 25.7.76, n°2901)
• Imposta di registro ( sul bene mobile negoziato o trasferito con
l’atto soggetto a registrazione). Il privilegio si estingue con il decorso del
termine di decadenza di 5 anni dalla data di registrazione (Cass. 18.9.70 n°
1552)
• Imposta di bollo
• imposte doganali
• imposta di successione (sui beni e diritti trasferiti "
mortis causa" o per atto tra vivi a titolo gratuito). Il privilegio si
estingue con il decorso del termine di tre anni dalla data di presentazione
della dichiarazione ( o dalla data di definitività dell’accertamento di maggior
valore) e di cinque anni dall’apertura della successione in caso di omessa
dichiarazione.
• canone di abbonamento alla radiotelevisione
Esclude:
• Interessi prodotti da crediti d’imposta maturati sia prima che
dopo la instaurazione della procedura concorsuale (Circ. Min. 14/10/1999 n°
202/E Ditr. centr. affari Giur. e contenzioso trib., serv. II, div. iv)
• pene pecuniarie e soprattasse
• locatore bene immobile (Trib. Bergamo 12 gennaio 1995)
Scheda n° M20
Articolo
2759 c.c.
Articolo
2778, n° 7 c.c.
Gr.
Privilegio VI
Speciale
Crediti per
le imposte sul reddito degli ultimi due anni sui mobili che servono
all’esercizio delle imprese e sulle merci. ( art. 2759)
I Crediti
dello Stato per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle
persone giuridiche e per l’imposta locale sui redditi dovuta per i due anni
anteriori a quello in cui si procede, hanno privilegio limitatamente
all’imposta o alla quota d’imposta imputabile al reddito d’impresa, sopra
i mobili che servono all’esercizio
d’impresa commerciali e sopra le merci che si trovano nel locale adibito
all’esercizio stesso o nell’abitazione dell’imprenditore.Il privilegio si
applica sui beni indicati nel comma precedente ancorché appartenenti a persona
diversa dall’imprenditore, salvo che si tratti di beni rubati o smarriti di
merci affidate all’imprenditore per la lavorazione o di merci non ancora
nazionalizzate munite di regolare bolletta doganale. Qualora l’accertamento del
reddito iscritto a ruolo sia stato determinato sinteticamente ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, l ripartizione proporzionale
dell’imposta , prevista dal primo comma, viene effettuata sulla base dei redditi
iscritti o iscrivibili ai fini dell’imposta locale sui redditi.
Comprende:
• Irpef e Ilor
afferenti il reddito d’impresa.
• Irpeg
Esclude:
• Interessi
prodotti da crediti d’imposta maturati sia prima che dopo la instaurazione
della procedura concorsuale (Circ. Min. 14/10/1999 n° 202/E Ditr. centr. affari
Giur. e contenzioso trib., serv. II, div. iv)
• soprattasse
per omesso pagamento dell'Irpef e dell’ irpeg( Cass. Civile, sez. I, 28 giugno
1994, n. 6214- Cass. 24/1/ 95, n. 838- Cass. 4/3/94 n° 2143)
• Responsabilità
società di persone per omesso versamento dell’ Irpef da parte dei soci.
• In virtù della
cosiddetta personalizzazione del debito d’imposta: la società fallita non può
essere chiamata a rispondere dell’ imposta a carico dei soci perché non ne è debitrice. ( Cass. Civile
Sez I, 12/1/89 n°87 e 25/1/89 n° 408)
• Soprattassa
omesso ritardato versamento ritenute alla fonte (App. Torino 21/5/85)
• Irpef e Ilor
non imputabili ai redditi d’impresa.
Note:
il privilegio speciale dei crediti per le imposte sul
reddito è limitato a quelli relativi all’ultimo biennio (per gli anni
precedenti ricorre il privilegio generale al n° 18 dell’art. 2778 c.c.)
Scheda n° M21
Articolo
2754 c.c.
Articolo
2798, n° 8 c.c.
Gr.
Privilegio VII
Generale
Crediti per
contributi relativi ad altre forme di assicurazione.
Hanno pure
privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti per i Contributi
dovuti ad istituti ed enti per le forme di tutela previdenziale e assistenziale
diverse da quelle indicate dal precedente articolo, nonché gli accessori,
limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali
crediti ed a quelli indicati al precedente articolo.
Comprende:
• i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di
tutela previdenziale e assistenziale indicati dall’ art. 2754 , nonché' gli
accessori, limitatamente al 50% del loro ammontare, relativi a tali crediti ed
a quelli indicati dal precedente n.1) del presente articolo;
• Tutti i crediti per i fondi integrativi e sostitutivi e per
i contributi dovuti ad istituti ed enti
per forme di tutela previdenziale ed assistenziale diverse da quelle previste
dall’art. 2753 c.c..
• Le principali forme di tutela previdenziali e assicurative
previste da questo articolo sono le seguenti: Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro (INAIL), Ente Nazionale di previdenza e assistenza per
• gli impiegati dell’agricoltura (ENPAIA)
• Altre forme assicurative obbligatorie, gestite dall’INPS,
relativamente alla riscossione
attraverso la cassa unica per gli assegni famigliari, l’assicurazione
contro la disoccupazione, ed infine l’assicurazione obbligatoria contro le
malattie.
Esclude:
• Le forme assicurative
previste integralmente all’art. 2753 c.c.
Note:
Si precisa che il privilegio in questione non compete a
quegli enti o istituti che gestiscono forme di assicurazione non obbligatorie
per legge.
Scheda n° M22
Articolo 2753 e 2754 c.c.
Articolo n° 2778, n° 8 c.c.
Gr.
Privilegio VII
Generale
Crediti per
gli accessori dei contributi relativi
alle altre forme di assicurazione e dei contributi che godono il privilegio di I° grado limitatamente al 50%
Hanno pure
privilegio generale sui mobili del datore di lavoro gli accessori limitatamente
al 50% del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal
precedente articolo.
Comprende:
• I crediti accessori, corrispondenti tutte le somme aggiuntive e
supplementari dovute per il ritardato od omesso versamento dei contributi
assicurativi, nei limiti del 50% del loro ammontare.
• Gli interessi, fino alla dichiarazione di fallimento.
Esclude:
I crediti per le sanzioni
amministrative, in quanto esse sono ricomprese nei crediti
accessori.
Scheda n° M23
Articolo
2766 c.c.
Articolo
2778 n° 9 c.c.
Gr.
Privilegio IX
Speciale
Credito degli Istituti di credito Agrario di
Miglioramento
Articolo 2778 n°9 c.c..
Detto numero è stato abrogato dall’art. 161 del D. Lgs.
1/9/93 n° 385 (Testo unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia)
Scheda n° M24
Articolo
2768
Gr.
Privilegio 8
Speciale
Crediti
dipendenti da reato
Per i crediti
dipendenti da reato hanno privilegio sulle cose sequestrate lo Stato e
Le altre
persone indicate dal codice penale, secondo le disposizioni del codice stesso e
del codice di procedura penale
Comprende:
• I crediti dipendenti da reato, indicati dall’art. 2768 c.c.,
sulle cose sequestrate, nei casi e secondo l'ordine stabiliti dal codice penale
e dal codice di procedura penale.
• Presupposto del privilegio è che il sequestro conservativo, che
può essere richiesto ai sensi dell’ art. 189 C.P. sui beni dell’imputato, sia
stato autorizzato ed eseguito in epoca antecedente al fallimento.
• Vi rientrano (secondo l’ordine statuito dall’art. 191 C.P. ):
- le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario a titolo
di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l’infermità;
- le somme dovute a titolo di risarcimento di danni e di spese
processuali al danneggiato (L’azione, della parte offesa per ottenere il
pagamento, deve essere esercitata entro un anno dal giorno in cui, la sentenza
penale di condanna sia divenuta irrevocabile;
• le spese e gli onorari del difensore del condannato.
• le spese del procedimento penale.
• le spese per il mantenimento del condannato negli istituti di
pena.
Le spese pecuniarie ed ogni altra somma dovuta all’Erario dello
Stato.
Scheda n° M25
Articolo
2810 c.c.
Articolo
2779 c.c.
Gr.
Privilegio IX
Speciale
Crediti garantiti da ipoteche sugli autoveicoli
..........omissis......
Sono anche
capaci d'ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi
relative al debito pubblico, e inoltre le navi, gli aeromobili e gli
autoveicoli, secondo le leggi che li riguardano.
Sono
considerati ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli a norma della legge
speciale
Se i
privilegi indicati dall'articolo precedente concorrono con le ipoteche sugli
autoveicoli, menzionate nell'art.2810 , queste sono posposte ai privilegi
menzionati nei primi dieci numeri dell’ art. 2778 e sono preferite a tutti gli
altri.
Comprende:
Tutti gli autoveicoli elencati nell’art. 1 del R.D.L.
436/1927
Il titolo che da luogo al privilegio deve risultare da
atto scritto, debitamente registrato a tenore della legge del registro.
Il privilegio, sia legale che convenzionale, deve essere
iscritto nel pubblico registro
automobilistico e nasce solo dopo l’iscrizione.
Tale privilegio dura per un tempo
non superiore a cinque anni dell’iscrizione decorso il quale viene meno.
Esclude:
L’iscrizione del privilegio non può essere richiesta
trascorso un anno dalla data dell’atto che vi ha dato luogo.
Scheda n° M26
Articolo
2767 c.c.
Articolo
2778 n° 11 c.c.
Gr.
Privilegio X
Speciale
Crediti per risarcimento di danni contro l’assicurato.
Nel caso di assicurazione della responsabilità civile, il
credito del danneggiato
per Il risarcimento ha privilegio sull’indennità dovuta
dall’assicuratore.
Comprende:
• Il credito del danneggiato derivante da responsabilità civile si
esercita sull’indennità dovuta dall’assicuratore.
• Il privilegio in questione risulta aver perso gran parte della
sua importanza con l’entrata in vigore della Legge 24 Dicembre 1969 N.990
sull’assicurazione obbligatoria r.c.a., che prevede che il danneggiato per
sinistro provocato dalla circolazione di un veicolo soggetto ad obbligo di
assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti
dell’assicuratore .
Esclude:
Nell’ambito della casistica
prevista dalla Legge 990/1969 il privilegio in questione non potrà
operare.
Scheda n° M27
Articolo
2760 c.c.
Articolo
2778 n° 12 c.c.
Gr.
Privilegio XI
Speciale
Crediti dell’albergatore
I crediti
dell’albergatore per mercedi e somministrazione verso le persone albergate
hanno privilegio sulle cose da queste potate nell’albergo e nelle dipendenze e
che continuano a trovarvisi.
Il privilegio
ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulle cose stesse,
a meno che l’albergatore fosse a conoscenza di tali diritti al tempo in cui le
cose sono state portate nell’albergo.
Comprende:
La dottrina ritiene che in
tale privilegio si debbano comprendere anche i crediti per prestazioni
accessorie a quelle alberghiere, cioè quella tipologia di servizi che sono a
completamento di quelli propriamente alberghieri.
E importante evidenziare che
costituiscono oggetto del privilegio oltre che il bagaglio in senso stretto
anche tutti gli altri beni introdotti nell’albergo dal cliente compresi i mezzi
di trasporto collocati nelle autorimesse dell’albergo.
Esclude:
Il privilegio dell’albergatore
si estingue in sei mesi ai sensi dell’art. 2954 c.c.( salvo stipula di un
contratto di deposito).
Scheda n° M28
Articolo
2761 c.c.
Articolo
2778, n° 13 c.c.
Gr.
Privilegio XII
Speciale
Crediti del vettore, del mandatario, del depositario
e del sequestratario
I crediti
dipendenti dal contratto di trasporto e quelli per le spese d'imposta
anticipate dal vettore hanno privilegio sulle cose trasportate finché queste
rimangono presso di lui.
I crediti
derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante
che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato.
I crediti
derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e
del sequestrato hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per
effetto del deposito o del sequestro.
Si applicano
a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell’
art.2756.
Comprende:
VETTORE
• Trasporto di
cose per via terrestre e acqua interna
• Trasporto c.d.
" bagaglio appresso"
• Il
corrispettivo, le spese anticipate per riparazione o conservazione delle cose
trasportate, quelle per penalità per false o irregolari dichiarazioni, le spese
d’imposta ( doganali, IVA e bollo)
• crediti
precedenti dell’ ultimo vettore nel
caso di trasporto cumulativo
MANDATARIO
• nel concetto
di mandatario rientrano anche il
commissionario, lo spedizioniere, la banca incaricata da una società per
azioni di collocare sul mercato il pacchetto obbligazionario ( il privilegio in
tal caso è sulle obbligazioni vendute
ancora in possesso della banca), il distributore cinematografico sulle somme
anticipate
DEPOSITARIO
• Banche per
deposito di oggetti in custodia
• Albergatori
per le cose che i clienti hanno consegnato in custodia (art. 1783 c.c.)
• Prestatore
d’opera al quale sia stato consegnato il bene per essere riparato
Esclude:
VETTORE
• Trasporto
marittimo e aeronautico, regolato rispettivamente dagli art. 548 a 564 e 1022 a
1026 cod. nav.
• Trasporto di
persone
• Crediti per
assegni di valore eventualmente
gravanti sulle cose trasportate
MANDATARIO
• Agenti, mediatori, lavoratori subordinati ancorché muniti di
procura (che peraltro possono comunque invocare il privilegio previsto
dall’art. 2751 bis c.c.).
• Institori, prestatori d’opera intellettuale, amministratori,
sindaci di società di capitali, (implicando tali figure rapporti di
subordinazione o di collaborazione e di prestazione d’opera autonoma, che nulla hanno a che vedere con
il mandato
DEPOSITARIO
• crediti relativi ai c.d. depositi cauzionali che hanno natura di
pegno irregolare, quelli relativi ai depositi bancari e ai depositi irregolari
per i quali è concessa al depositario la facoltà di servirsi del denaro o delle
cose fungibili consegnategli:
• il custode in dipendenza di un contratto di compravendita
SEQUESTRATARIO
• Crediti nell’ipotesi di sequestro giudiziario o conservativo ex
art. 670 e 671 c.p.c.( poiché la norma parla solo di sequestro convenzionale)
Note:
Il privilegio
speciale di cui all'art. 2761 c.c. opera per le cose che, per effetto del
trasporto, si trovano ancora presso il vettore. ( Cassazione civile sez. I, 24 marzo 1998, n. 3108.)
Scheda n° M29
Articolo
2762 c.c.
Articolo
2778, n° 14 c.c.
Gr.
Privilegio XIII
Speciale
Crediti del
venditore di macchine specificate all’ art.2762 c.c con atto di vendita
trascritto sorto nel triennio. Crediti delle banche per anticipazioni sul
prezzo di acquisto ( L. 1329 del 28/11/65)
Chi ha
venduto macchine per un prezzo superiore a lire trentamila ha privilegio per il
prezzo non pagato sulle macchine vendute e consegnate, anche se sono
incorporate o congiunte all'immobile di proprietà del compratore o di un terzo.
Il privilegio
e' subordinato alla trascrizione dei documenti, dai quali la vendita e il
credito risultano, nel registro indicato dal secondo comma dell’art. 1524 . La
trascrizione e' eseguita presso il tribunale nella giurisdizione del quale e'
collocata la macchina.
Il privilegio
dura per un triennio dalla data della vendita e ha effetto fino a quando la
macchina si trova in possesso del compratore nel luogo dove e’ stata eseguita
la trascrizione, salvo il caso di sottrazione fraudolenta.
Il privilegio
stabilito in questo articolo spetta anche alle banche autorizzate all'esercizio
di prestiti con garanzia sul macchinario, le quali abbiano anticipato al
compratore il prezzo per l'acquisto. Il privilegio sussiste a condizione che il
documento rilasciato a prova della sovvenzione indichi lo scopo, l'ammontare e
la scadenza del credito, contenga l'esatta designazione della macchina soggetta
al privilegio e sia trascritto a norma del secondo comma di questo articolo.
Se il
privilegio della banca concorre con quello del venditore, e' preferito il
creditore che ha trascritto per primo.
Comprende:
• I crediti derivanti da contratti aventi per oggetto la vendita
di macchine intese nel loro significato più generico stipulati in forma scritta
e trascritti nel registro tenuto presso la cancelleria del tribunale nella cui
circoscrizione sono collocate.
• Per il riconoscimento del privilegio del credito della banca,
occorre che il contratto di anticipazione bancaria venga integrato con il
contratto di compravendita di macchinari, in quanto concorre all’individuazione
dello scopo, dell’ammontare e della scadenza dell’anticipazione (Cass.
29.11.1978, n° 5636)
Esclude:
• I beni mobili iscritti in pubblici registri e suscettibili di
ipoteca ex art. 2810 c.c.
Note:
L’efficacia del privilegio è condizionata alla
sussistenza del possesso della macchina da parte del compratore nell’ambito
della circoscrizione del tribunale del luogo dove era collocata la stessa al
momento della trascrizione.
Scheda n° M30
Articolo
2763 c.c.
Articolo
2778, n° 15 c.c.
Gr.
Privilegio XIV
Speciale
Crediti per
canoni enfiteusi di cui all’ art. 2763
I crediti del
concedente per il canone dovuto dall'enfiteuta per l'anno in corso e per il
precedente hanno privilegio sui frutti dell'anno e su quelli raccolti
anteriormente, purché si trovino nel fondo o nelle sue dipendenze.
Comprende:
• frutti dell’anno in corso e quelli raccolti anteriormente,
purché si trovino nel fondo, e ancorché il fondo sia stato concesso
dall’enfiteuta in subenfiteusi.
Tutti i prodotti
naturali del fondo, secondo quanto previsto dall’ art. 820, c. 1, c.c..
Non solo i frutti effettivamente separati dal suolo, ma
anche quelli che , essendo pendenti, siano destinati ad essere raccolti
nell’anno in cui il concedente esercita il privilegio.
Il privilegio sussiste anche quando i frutti sono stati trasformati secondo i
normali usi agricoli.
Scheda n° M31
Art. 2764 c.c. - 2765 c.c.
Art. 2778, n° 16 c.c.
Gr.
Privilegio XV
Speciale
Crediti del locatore di immobili e
quelli derivanti dai contratti di mezzadria
e di colonia.
Il credito delle pigioni e dei
fitti degli immobili ha privilegiato sui frutti dell'anno e su quelli raccolti anteriormente,
nonché sopra tutto ciò che serve a fornire l'immobile o a coltivare il fondo
locato.
Il privilegio sussiste per il credito dell'anno in corso,
dell'antecedente e dei successivi, se la locazione ha data certa, e, in caso
diverso, per quello dell'anno in corso e del susseguente.
Lo stesso privilegio ha il credito dipendente da mancate
riparazioni le quali siano a carico del conduttore, il credito per i danni
arrecati all'immobile locato, per la mancata restituzione delle scorte e ogni
altri credito dipendente da inadempimento del contratto.
Il privilegio sui frutti sussiste finché si trovano nel
fondo o nelle sue dipendenze. Esso si può far valere anche nei confronti del
sub-conduttore.
Il privilegio sulle cose che servono a fornire l'immobile
locato o alla coltivazione del fondo sussiste pure se le cose appartengono al
subconduttore, nei limiti in cui il locatore ha azione contro il medesimo.
Il privilegio sulle cose che servono a fornire l'immobile
locato ha luogo altresì nei confronti dei terzi finché le cose si trovano
nell'immobile, salvo che si provi che il locatore conoscesse il diritto del
terzo al tempo in cui sono state introdotte.
Qualora le cose che servono a fornire la casa o il fondo
locato ovvero a coltivare il medesimo vengano asportate dall'immobile senza il
consenso del locatore, questi conserva su di esse il privilegio, purché ne
domandi il sequestro stabilito nei modi
stabiliti dal c.p.c. per il sequestro conservativo, entro il termine di trenta
giorni dall'asportazione, se si tratta di mobili che servono a fornire o a
coltivare il fondo rustico, e di quindici giorni, se si tratta di mobili che
servono a fornire la casa. Restano salvi in ogni caso i diritti acquistati dopo
l'asportazione dai terzi che ignoravano l'esistenza del privilegio. ( Art.
2765)
Colui che concede un fondo a mezzadria o a colonia e il
mezzadro o il colono hanno, per i crediti derivanti dal contratto, privilegio
sulla rispettiva parte dei frutti e sulle cose che servono a coltivare o a
fornire il fondo dato a mezzadria o a colonia.
Il privilegio sui frutti sussiste finché questi si
trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.
Si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell’art. 2764 c.c. .
Comprende:
• Credito del locatore di immobili urbani verso il conduttore.
• Credito del locatore di fondi rustici verso l’affittuario .
• Credito della Cassa depositi e prestiti dell’amministrazione
delle FF.SS nei confronti degli
assegnatari degli alloggi delle mutuatarie
Coop. Edilizie (art. 66 R.D. 28/4/38 n° 1165) .
Esclude:
• Crediti derivanti da locazione beni mobili, ove questi siano
oggetto di un autonomo contratto di locazione
• Crediti da contratto d’affitto d’azienda, anche se questa è
localizzata in u immobile facente parte del complesso aziendale
Note
L’oggetto del privilegio varia a seconda che trattasi di
pigioni di fondi urbani o di fitti di fondi rustici. Nel primo caso grava
"sopra tutto ciò che serve a fornire l’immobile" e nel secondo caso
"sopra tutto ciò che serve a coltivare il fondo".
Nel primo caso occorre
distinguere se trattasi di immobile locato a
• uso domestico : vi rientrano la mobilia, le stoviglie, la
tappezzeria. Restano escluse le cose impignorabili ai sensi degli art. 514 e
515 c.p.c.;
• uso industriale: vi rientrano gli impianti asportabili, i
macchinari, gli utensili da lavoro, le scorte di materie prime ed i manufatti.
Restano esclusi i prodotti in corso di lavorazione e le cose introdotte per la
riparazione.
• uso commerciale: vi rientrano le merci e le apparecchiature di
ogni genere ( ad es. registratori di cassa, macchine calcolatrici,
scaffalature, banconi, sedie, ecc.) sempre che si trovino nell’immobile al
momento in cui si fa valere il privilegio stesso
Il privilegio non può sussistere ove si tratti di
immobile locato avente quale specifica destinazione la custodia, la riparazione
o il deposito di cose appartenenti a terzi ( autorimesse, magazzino generale)
Scheda n° M32
Articolo
2751 c.c.
Articolo
2778 n. 17
Gr.
Privilegio XVI
Generale
Crediti per spese funebri, infermità, alimenti
Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che
segue, i crediti riguardanti:
1) le spese funebri
necessarie secondo gli usi;
2) le spese
d’infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;
3) le
somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta
necessità, fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei
mesi;
4) i crediti di
alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti
sono dovuti per legge.
Comprende:
• Spese per vestiario, cassa mortuaria, trasporto luogo di
sepoltura, riti religiosi e civili, loculo cimitero, cremazione, rintraccio
cadavere, apposizione lapide (Funebri).
• Spese di convalescenza (infermità).
• Forniture di vitto, alloggio e vestiario, anche se fatte da
conviventi non legati al debitore da
vincoli di parentela (alimenti).
Esclude:
• permanenza in luoghi di
soggiorno o località climatiche, spese per il parto (infermità)
Note
Spese
funebri: in caso di eredità accettata con beneficio
d’inventario il privilegio opera solo sui beni del defunto.
Vi sono tesi
contrastanti in dottrina nel
caso di accettazione dell’eredità puramente e semplicemente con conseguente
confusione dei patrimoni, sorgendo allora il quesito se gli eredi siano tenuti
o meno a subire il privilegio anche sui mobili propri.
Spese
infermità: vi sono
opinioni contrastanti in dottrina se vi rientrano solo le spese della malattia
che ha portato alla morte o quelle di tutte le malattie degli ultimi sei mesi
anche se non letali.
(Il Decreto
Legislativo 26/2/99 n° 46 art. 33
ha modificato il
comma 1 e soppresso
il comma 2)
Scheda
n° M33
Articolo
2752, c.1 c.c.
Articolo
2778, n° 18 c.c.
Gr.
Privilegio XVII
Generale
Crediti
dello Stato per tributi diretti.
Hanno
privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta
sul reddito delle persone fisiche sul reddito delle persone giuridiche e per
l'imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel primo comma,
iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del
servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno
precedente.
Comprende:
• Irpef, ilor non imputabili ai redditi immobiliari o d’impresa.
• Irpeg
• tutti i tributi iscritti a ruolo nell'anno della richiesta di
ammissione al passivo e
nell'anno precedente, anche se
l'anno dell'insinuazione e' successivo a
quello della dichiarazione di
fallimento. ( Cass. 14/1/99 n. 330, Cass. 27/7/96, n°
8524)
Esclude:
• Interessi prodotti da crediti d’imposta maturati sia prima che
dopo la instaurazione della procedura concorsuale (Circ. Min. 14/10/1999 n°
202/E Ditr. centr. affari Giur. e contenzioso trib., serv. II, div. iv)
• sanzioni soprattasse e pene pecuniarie(Cass., sez. I 28/6/94 n°
6214)
• i tributi posti in riscossione con ruoli notificati in anni
ancora precedenti e in anni successivi.
(Il Decreto Legislativo 26/2/99 n° 46 art. 33
ha soppresso il comma 2 dell’art. 2752,
pertanto l’ ex c.
3 diventa c. 2)
Scheda
n° M34
Articolo
2752, c.2 c.c.
Articolo
2778, n°19 c.c.
Gr.
Privilegio XVIII
Generale
Crediti per
le imposte, pene pecuniarie e soprattasse dovute secondo
le norme
sull’IVA.
Hanno altresì
privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le
imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative
all'imposta sul valore aggiunto.
Comprende:
• Il debito del contribuente nei confronti dello stato per
Iva dovuta in base alla liquidazione periodica.
• Soltanto per l’IVA è espressamente prevista l’estensione del
privilegio alle pene pecuniarie e alle soprattasse (Cass., sez. I, 28/6/94, n°
6214, Cass. 24.1.195, n° 838, Cass. Sez. Un. 6.5.93, n° 5246)
Esclude:
• Interessi prodotti da crediti d’imposta maturati sia prima che dopo
la instaurazione della procedura concorsuale (Circ. Min. 14/10/1999 n° 202/E
Ditr. centr. affari Giur. e contenzioso trib., serv. II, div. iv).
(Il Decreto Legislativo 26/2/99 n° 46 art. 33
ha soppresso il comma 3 dell’art. 2752,
pertanto l’
ex c. 4 diventa c. 3)
Scheda
n° M35
Articolo
2752, c.3 c.c.
Articolo
2778, n° 20 c.c.
Gr.
Privilegio XIX
Generale
Crediti degli enti locali per
tributi.
Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente
a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e
delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme
relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche
affissioni .
Comprende:
Imposta di soggiorno; tassa di raccolta dei rifiuti;
tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche; imposta sui cani; contributi
per acqua potabile; imposta comunale sulle pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
Esclude:
• Interessi prodotti da crediti d’imposta maturati sia prima che
dopo la instaurazione della procedura concorsuale (Circ. Min. 14/10/1999 n°
202/E Ditr. centr. affari Giur. e contenzioso trib., serv. II, div. iv)
• imposte, tasse e tributi non contemplati dalla legge sulla
finanza locale, eccetto norma espressa
• Iciap
• Sanzioni, soprattasse e pene pecuniarie sui tributi.
Scheda n° I1
Articolo
2770 c.c.
Preferenza
1
Speciale
Crediti per
atti conservativi o di espropriazione.
I crediti per
le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l’espropriazione di
beni immobili nell’interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo
degli immobili stessi.
Del pari ha
privilegio il credito dell’acquirente di un immobile per le spese fatte per la
dichiarazione della liberazione dell’immobile dalle ipoteche.
Comprende:
• le spese di giustizia per atti che tendono a conservare la
garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore (art. 2740 c.c.), ovvero
a realizzare coattivamente il valore di essi (art. 2910 c.c.); spese, cioè, che
vengono affrontate esclusivamente da chi ha la veste di creditore e che si
presentano, almeno potenzialmente, idonee ad avvantaggiare gli altri creditori:
godono del privilegio le spese affrontate nell’interesse comune, anche soltanto
potenziale, dei creditori concorrenti e resta escluso per gli atti compiuti a
vantaggio esclusivo di uno di essi (Cass. 4.2.80 n. 763)
• le spese di giustizia incontrate dall’aggiudicatario per la
cancellazione di ipoteche iscritte sull’immobile sottoposto ad espropriazione
forzata, in conformità dell’ordine impartito dal giudice della esecuzione con
il decreto di trasferimento (art. 586 c.p.c.), in quanto spese sostenute per
l’espropriazione di beni immobili nell’interesse comune dei creditori (Cass.
11.2.80 n. 929)
• le spese di giustizia sostenute per azioni surrogatorie ( art.
2900 c.c), quelle sostenute per azioni revocatorie (art. 2901 c.c.) e quelle
sostenute per sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.) tranne nel caso in cui
tra i creditori ve ne sia almeno uno provvisto di ipoteca (Cass. 17.7.69 n.
641, Cass. 24.10.68 n. 3461)
• le spese di giustizia incontrate dal terzo acquirente per la
procedura di liberazione (purgazione) del bene espropriato dalle ipoteche, sia
che essa si esaurisca con la distribuzione del prezzo a norma dell’art. 794
c.p.c., sia che ad essa subentri una espropriazione individuale (art. 795
c.p.c.) o concorsuale (Cass. 11.2.80 n. 929)
• le spese del creditore istante il fallimento (Cass. 1201/1959),
limitatamente al primo fra i creditori che hanno presentato la richiesta e nel
limite, secondo il Tribunale di Ancona, di lire 250 mila
Esclude:
• le spese di giustizia relative al procedimento esecutivo in cui
il credito è fatto valere vanno in prededuzione
• le spese di giustizia incontrate dal creditore per l’iscrizione
di un’ipoteca giudiziale (in base a decreto ingiuntivo) (Cass. 10.11.61 n°
2625)
• le spese di giustizia incontrate per sequestro giudiziario
perché non sostenute nell’interesse comune del ceto creditorio (Cass. 24.10.68
n° 3461)
• tra le spese di giustizia fatte dal creditore sequestrante
nell’interesse comune di tutti i creditori che concorrono all’esecuzione e per
le quali, a norma dell’art. 2770 c.c., sussiste il privilegio sul prezzo
ricavato dalla vendita dell’immobile, non possono ritenersi comprese quelle del
giudizio di merito, abbinato a quello di convalida del sequestro, trattandosi
di spese attinenti all’interesse esclusivo del sequestrante (Cass. 3194/1959)
• le spese per opere eseguite a richiesta del custode nel caso di
sequestro giudiziario (Cass. 20.10.68 n. 3461)
Nota: ai sensi del primo comma dell’art. 2777 c.c, i crediti
per spese di giustizia enunciati nell’art. 2770 c.c. sono collocati con
preferenza su ogni altro credito anche ipotecario
Scheda n° I2
Articolo
2777 c.c.
ultimo
comma
Preferenza
2
Speciale
Preferenze
delle spese di giustizia e di altri crediti.
I privilegi
che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre
posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati
nell’articolo 2751 bis.
Comprende:
• crediti da operazioni di finanziamento alle industrie previsti
dall’articolo 3 del D.L. 1° ottobre 1947 n. 1075 che ha modificato l’articolo 7
del D.L. 1° novembre 1944 n. 364
• crediti dell’Amministrazione Militare per anticipazioni sulla
indennità di espropriazione in caso di occupazione d’urgenza( art. 3 della
Legge 25 agosto 1940 n. 1382):
• Invim derivante dalla vendita forzata di un immobile (Cass.
26.6.92 n. 8021 – Cass. 22.5.1992 n. 6152 – Cass. 4.5.91 n. 4926 – Cass.
18.10.90 n. 10163)
• crediti degli ausiliari del giudice (consulente tecnico,
custode. ecc..)
Scheda n° I3
Articolo
2771
e
2780 n. 1 c.c.
Grado
1
Speciale
Crediti per
le imposte sui redditi immobiliari.
I crediti
dello Stato per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, per l’imposta sul
reddito delle persone giuridiche e per l’imposta locale sui redditi,
limitatamente all’imposta o alla quota proporzionale di imposta imputabile ai
redditi immobiliari, compresi quelli di natura fondiaria non determinabili
catastalmente, sono privilegiati sopra gli immobili tutti del contribuente
situati nel territorio del comune in cui il tributo si riscuote e sopra i
frutti, i fitti e le pigioni degli stessi immobili, senza pregiudizio dei mezzi
speciali di esecuzione autorizzati dalla legge.
Il privilegio
previsto nel comma precedente è limitato alle imposte iscritte nei ruoli
principali, suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione nell’anno
in cui si procede all’esecuzione e nell’anno precedente. Se si tratta di ruoli
suppletivi e si procede per imposte relative a periodi d’imposta anteriore agli
ultimi due, il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello
degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono.
Qualora
l’accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato determinato
sinteticamente ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la
ripartizione proporzionale dell’imposta, prevista dal primo comma, viene
effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini dell’imposta
locale sui redditi.
Comprende:
• crediti dello Stato per le imposte sui redditi immobiliari
(IRPEF-IRPEG-ILOR) limitatamente a quelle iscritte a ruolo
• indennità di mora
Esclude:
• soprattasse ( Cass. 24.1.95 n. 838 ,Cass. 4.3.94 n. 2143 , Cass.
29.10.94 n. 8930 e Cass., Sez. unite,
6.5.93 n. 5246)
• pene pecuniarie (Cass. 18.1.91 n. 494, Risol. Ministeriale
9.12.80 n. 15/5820)
• interessi
Nota: il credito alla cooperazione (Legge 25/11/1962 n.
16) gode del privilegio, ma posposto a quello di cui all’articolo 2271 c.c..
Scheda n° I4
Articolo
2755
e
2780 n.2 c.c.
Grado
II
Speciale
Contributi
per opere di bonifica e di miglioramento.
I crediti per
i contributi indicati dall’articolo 864 sono privilegiati sugli immobili che
traggono beneficio dalle opere di bonifica o di miglioramento.
La
costituzione del privilegio per le opere di miglioramento è subordinata
all’osservanza delle leggi speciali.
Comprende:
• crediti per contributi imposti ai proprietari per far fronte
alle spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e
di miglioramento fondiario. Per le opere di bonifica il privilegio compete sui
fondi compresi nel perimetro del comprensorio (articolo 860 c.c.), mentre per
le opere di miglioramento sui fondi di proprietà di consorziati compresi nell’ambito
territoriale del consorzio.
Esclude:
• si riscontrano opinioni divergenti in ordine al limite temporale
del privilegio in questione. Alcuni ritengono che è limitato ai contributi
dovuti per l’anno in corso e per l’antecedente (Cass. 27.5.40 n°1610); parte
della dottrina è dell’avviso che il
privilegio de quo non sia soggetto ad alcun limite temporale, salva la
prescrizione del credito.
Scheda n° I5
Articolo
2774
e
2780 n.3 c.c.
Grado
III
Speciale
Crediti per
concessione di acque.
I crediti delle
Stato per i canoni dovuti dai concessionari di acque pubbliche o di acque
derivate da canali demaniali ovvero per i lavori eseguiti d’ufficio sono
privilegiati sugli impianti, in conformità delle leggi speciali.
Tale
privilegio, per quanto riguarda i canoni, non è opponibile ai terzi che hanno
acquistato diritti sugli immobili anteriormente all’atto di concessione o,
trattandosi di crediti per lavori, anteriormente al sorgere dei crediti stessi.
Comprende:
• Grava sugli impianti relativi alla concessione indicati agli
artt. 25, 28 e 30 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1175 (T.U. acque pubbliche)
• i crediti dello Stato per canoni dovuti dai concessionari di
acque pubbliche o acque derivate dei canoni demaniali ovvero per il
corrispettivo di lavori eseguiti d'ufficio
Esclude:
• gli altri crediti in materia di acque pubbliche che riguardano
enti o persone diverse dallo Stato
Scheda n° I6
Articolo
2772
e
2780 n.4 c.c.
Grado
IV
Speciale
Crediti per
tributi indiretti.
Hanno pure
privilegio i crediti dello Stato per ogni tributo indiretto,
……………omissis………………, sopra gli immobili ai quali il tributo si riferisce.
I crediti
dello Stato, derivanti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto,
hanno privilegio, in caso di responsabilità solidale del cessionario, sugli
immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferiscono il
servizio prestato.
Eguale
privilegio hanno i crediti di rivalsa, verso il cessionario ed il committente,
previsti dalle norme relative all’imposta sul valore aggiunto, sugli immobili
che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio.
Il privilegio
non si può esercitare in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno
anteriormente acquistato sugli immobili.
Per le
imposte suppletive il privilegio non si può neppure esercitare in pregiudizio
dei diritti acquistati successivamente dai terzi.
Lo stesso privilegio, per quanto riguarda
l’imposta di successione, non ha effetto a danno dei creditori del defunto che
hanno iscritto la loro ipoteca nei tre mesi dalla morte di lui, né ha effetto a
danno dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del
defunto da quelli dell’erede.
Comprende:
• imposta di registro: non oltre cinque anni dalla data di
registrazione dell’atto (Cass. 15.2.95 n. 1622), tale termine è considerato di
decadenza (Cass. 27.4.84 n. 2644) e pertanto non subisce interruzioni o
sospensioni
• l’imposta di successione e donazione: prevale sui diritti del
legatario, ma non prevale sui crediti separatisti nonché su quelli vantati da
creditori ipotecari che abbiano scritto ipoteca entro 3 mesi dall’apertura
della successione (Cass. 14.12.71 n. 3637)
• imposta di bollo
• IVA e relative soprattasse e pene pecuniarie
• imposta ipotecaria
Esclude:
• imposta di registro su atti di fusione di società (Cass.
28.11.89 n. 5171)
• imposta di registro su contratto di appalto per la costruzione
dell’immobile
• imposta di successione: esclude i diritti
• gli interessi su tutti i tributi indiretti
• soprattasse, pene pecuniarie e mora ( tranne per l’Iva)(Cass.
30.3.92 n. 3878, Cass. 25.10.90 n. 10360; vd. articolo 62 comma 3 DPR 633/72)
Nota: trattandosi di privilegio speciale, tale privilegio
immobiliare grava esclusivamente sull’immobile per cui è dovuta l’imposta e non
su altri beni del contribuente
Scheda n° I7
Articolo
2772 (parte
1°
comma) e 2780 n° 5
Grado
V
Speciale
Crediti per
Invim.
………………,
nonché quelli derivanti dall’applicazione dell’imposta comunale
sull’incremento
di valore degli immobili, …………………………
Comprende:
• Crediti per Invim
sull’immobile trasferito.
Il privilegio si estingue con il decorso di 5 anni dal
trasferimento
Esclude:
• Soprattasse, interessi e pene pecuniarie
Scheda n° I8
Articolo
2783 bis c.c.
Grado
VI
Speciale
Crediti
derivanti dall’applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del
Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio.
I crediti
derivanti dall’applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunità
europea del carbone e dell’acciaio, nonché dalle relative maggiorazioni di
mora, sono equiparati, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del
presente capo, ai crediti dello Stato per l’imposta sul valore aggiunto.
Comprende:
• articolo aggiunto dalla Legge 29 dicembre 1990, n. 428 che
prevede l’applicazione della norma anche ai crediti sorti anteriormente alla
sua entrata in vigore, purchè la procedura esecutiva o concorsuale sia ancora
in corso
Scheda n° I9
Articolo
2808 c.c.
e
seguenti
Speciale
Costituzione
ed effetti dell’ipoteca.
L’ipoteca
attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del
terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere
soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione.
L’ipoteca può
avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante
iscrizione nei registri immobiliari.
L’ipoteca è
legale, giudiziale o volontaria.
Articolo 2748
comma 2 Codice Civile:
" I
creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori
ipotecari se la legge non dispone diversamente."
Comprende:
• le ipoteche iscritte nei registri immobiliari secondo l’ordine
di iscrizione
• gli interessi dovuti
riferiti all’anno in corso alla data del fallimento ed alle due annate
precedenti, purché ne sia enunciata la misura nella iscrizione (art. 2855 comma
2 c.c.)
• gli interessi accessori fino alla data della vendita (calcolata
all’emissione del decreto di trasferimento) nei limiti però della misura legale
(art. 2855 comma 3 c.c.) (Cass. 8.9.83 n. 5526)
• le spese per l’iscrizione e la rinnovazione dell’ipoteca
• il credito ipotecario si estende anche al canone di affitto di
azienda in proporzione al valore dell’immobile aziendale compreso nel canone
Esclude:
• le ipoteche non consolidate alla data del fallimento
Scheda n° I10
Articolo
2783 c.c.
Speciale
Preferenza
non determinata dalla legge.
Quando dalla
legge non risulta il grado di preferenza di un determinato privilegio speciale,
esso prende grado dopo ogni altro privilegio speciale regolato dal codice.
Comprende:
• i privilegi speciali per i quali dalla legge non risulta il
grado di preferenza: infatti essi prendono posto dopo ogni altro privilegio
speciale regolato nel codice, ma prima dei crediti assistiti da ipoteca
Scheda n° S1
Articolo 2776 comma 1 c.c.
Grado
1
Generale
Collocazione
Sussidiaria
Collocazione
sussidiaria sugli immobili.
I crediti
relativi al trattamento di fine rapporto nonché all’indennità di cui
all’articolo 2118 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa
esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai
creditori chirografari.
Comprende:
• trattamento di Fine Rapporto
• indennità sostitutiva di preavviso (articolo 2118 c.c.)
Esclude:
• le ultime tre mensilità. La Legge 27 gennaio 1992 n. 80 ad esse
ha esteso il trattamento previsto per il T.F.R. con l’intervento del Fondo di
Garanzia dell’Inps, ma hanno solo privilegio generale mobiliare ( e non
collocazione sussidiaria sugli immobili)
Scheda n° S2
Articolo 2776 comma 2 c.c.
Grado
2
Generale
Collocazione
Sussidiaria
Collocazione
sussidiaria sugli immobili.
………(omissis)…………
I crediti
indicati dagli articoli 2751 e ..(omissis).. ad eccezione di quelli indicati al
precedente comma, ..(omissis).., sono collocati sussidiariamente, in caso di
infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza
rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma.
Articolo 2751 c.c.
Crediti per spese funebri, d’infermità, alimenti.
Hanno privilegio generale sui
mobili, nell’ordine che segue, i crediti riguardanti:
1) le spese funebri necessarie
secondo gli usi;
2) le spese di infermità fatte
negli ultimi sei mesi della vita del debitore;
3) le somministrazioni di
vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessità fatte al debitore
per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi;
4) i crediti di alimenti per
gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti
per legge.
Nota: sull’ordine dei crediti privilegiati richiamati nel
secondo comma dell’art. 2776 c.c. si veda il paragrafo "Collocazione
sussidiaria sugli immobili" nella parte introduttiva
Scheda n° S3
Art. 2776 comma 2° c.c.
Grado
3
Generale
Collocazione
Sussidiaria
Collocazione
sussidiaria sugli immobili.
1° comma.
………(omissis)…….
2° comma.
I crediti
indicati dagli articoli ..(omissis) e 2751 bis ad eccezione di quelli indicati
al precedente comma, ..(omissis).., sono collocati sussidiariamente, in caso di
infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza
rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma.
3° comma.
………(omissis)…….
Articolo 2751
bis c.c.
Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei
coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese
artigiane.
Hanno privilegio generale sui mobili i crediti
riguardanti:
1) le retribuzioni
dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le
indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il
credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione da
parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi
obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di
un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;
2) …(omissis)…
3) …(omissis)…
4) …(omissis)…
5) …(omissis)…
5 – bis) …(omissis)…
Comprende:
• i crediti per
retribuzioni dei lavoratori subordinati (comprese le ultime tre mensilità)
Esclude:
• i crediti
derivanti da un rapporto di lavoro para-subordinato
• il credito di
una associazione di categoria per contributi sindacali, anche se il dipendente
abbia autorizzato la ritenuta sul salario
• i crediti per
rimborsi spese da chiunque anticipate
Scheda n° S4
Art. 2776 comma
2° c.c.
Grado
4
Generale
Collocazione
Sussidiaria
Collocazione
sussidiaria sugli immobili.
1° comma.
………(omissis)………
2° comma.
I crediti
indicati dagli articoli ..(omissis) e 2751 bis ad eccezione di quelli indicati
al precedente comma, .. (omissis).., sono collocati sussidiariamente in caso di
infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza
rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma.
3° comma.
………(omissis)………
Articolo 2751
bis c.c.
Crediti per
retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od
enti cooperativi e delle imprese artigiane.
Hanno privilegio generale sui mobili i crediti
riguardanti:
…(omissis)
le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro
prestatore d’opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione;
le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute
per l’ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del
rapporto medesimo;
…(omissis)…
…(omissis)…
5 – bis) …(omissis)…
Comprende:
• i crediti del
professionista e di ogni altro prestatore d’opera relativi agli ultimi due anni
di prestazioni anche se si riferiscono a prestazioni eseguite anteriormente al
biennio precedente alla data del fallimento
• il credito del professionista relativo al suo diritto di
ripetere il contributo del 2% versato alla propria Cassa di Previdenza ( Cass.
1.6.95 n. 6149)
• i compensi dei membri del Collegio Sindacale
• i crediti degli agenti anche se società, sempre che l’elemento
lavoro sia prevalente rispetto al capitale investito nell’impresa (Cass.
20.7.92 n. 8756), anche se non iscritti nello speciale ruolo
Esclude:
• i crediti per rimborsi spese da chiunque anticipate
• l’Iva sulla prestazione (in particolare per
professionisti Cass. 6.8.93 n. 8556,
Cass. 4.6.94 n. 5429)
• i compensi degli amministratori di società di capitali e dei
liquidatori di società (anche se professionisti Cass. 11.4.83 n. 2542)
• i crediti derivanti dalle prestazioni dei mediatori (Cass.
15.6.88 n. 4082)
• i crediti di società di revisione ( Trib. Torino 19/7/96)
Scheda n° S5
Art. 2776 comma
2° c.c.
Grado
5
Generale
Collocazione
Sussidiaria
Collocazione
sussidiaria sugli immobili.
1° comma.
………(omissis)………
2° comma.
I crediti
indicati dagli articoli .. (omissis) e 2751 bis ad eccezione di quelli indicati
al precedente comma, .. (omissis).., sono collocati sussidiariamente in caso di
infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza
rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma.
3° comma.
………(omissis)………
Articolo 2751 bis c.c.
Crediti per
retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od
enti cooperativi e delle imprese artigiane.
Hanno privilegio generale sui
mobili i crediti riguardanti:
1) … (omissis) …
2) … (omissis) …
3) … (omissis) …
4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario,
mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi
della vendita di prodotti, nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati
dall’articolo 2765;
5) i crediti dell’impresa artigiana e delle società od enti cooperativi
di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della
vendita dei manufatti;
5 – bis) i
crediti delle società
cooperative agricole e
dei loro consorzi per i corrispettivi della
vendita dei prodotti.
Esclude:
• i crediti per rimborsi spese da chiunque anticipate
Scheda
n° S6
Art. 2776 comma 2° c.c.
Grado
6
Generale
Collocazione
Sussidiaria
Collocazione
sussidiaria sugli immobili.
1° comma.
………(omissis)………
2° comma.
I crediti
indicati .. (omissis).., ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o
fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme
di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti,
ci cui all’articolo 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di
infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza
rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma.
3° comma.
………(omissis)…………
Articolo 2753 c.c.
Crediti per
contributi di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i
superstiti.
Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro
i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o
fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme
di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
Comprende:
• Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i
crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi
speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di
assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
• I crediti dell’Enasarco per i contributi dovuti per gli agenti e
rappresentanti di commercio (Cass. 23.12.94 n. 11115, Cass. 4.12.91 n. 13061)
Scheda
n° S7
Art. 2776 comma
3 c.c.
Grado
7
Generale
Collocazione
Sussidiaria
Collocazione
sussidiaria sugli immobili.
1° comma.
………(omissis)………
2° comma.
………(omissis)………
3° comma.
I crediti dello Stato indicati dal terzo comma
dell’articolo 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa
esecuzione sui mobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo
i crediti indicati al comma precedente.
Articolo 2752
3° comma c.c.
Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e
per tributi degli enti locali.
Hanno altresì privilegio generali sui mobili del debitore
i credito dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute
secondo le norme relative all’imposta sul valore aggiunto.
Nota: si veda la scheda M34
PARTE TERZA
Esempi
pratici di piani di riparto
A) - Riparto parziale mobiliare ed immobiliare
TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA
SEZIONE FALLIMENTARE
Fallimento
---------------------------------------------------------------,
R.F.
-------------
Ill.mo Sig. Giudice delegato, il sottoscritto Curatore
-------------------------
PROPONE
di eseguire la prima ripartizione parziale dell’attivo,
di cui espone il progetto previo rendiconto aggiornato.
RENDICONTO AL
-----------------
ENTRATE
MOBILIARI
- Recupero crediti 50.000.000
- Estinzione c/c
bancari 20.000.000
- Rimborsi fiscali 15.000.000
- Vendite mobiliari
(macchine, attrezz. etc.) 200.000.000
- Transazioni 20.000.000
- Revocatorie 80.000.000
- Canoni locazioni 20.000.000
(A)
Totale entrate mobiliari (38,39 %)* 405.000.000
=========
IMMOBILIARI:
- Vendite
immobiliari 600.000.000
- Canoni
locazione 50.000.000
(B)
Totale entrate immobiliari
(61,61 %)* 650.000.000
=========
TOTALE ENTRATE (A+B) 1.055.000.000
=========
* (percentuale su totale entrate)
INTERESSI
ATTIVI
( ripartizione proporzionale alle categorie di attivo
realizzato.)
1) L. 12.000.000 x 38,39
% = L. 4.606.800
2) L.12.000.000 x 61,61
% = L. 7.393.200
---------------
(C) Totale
interessi L. 12.000.000
ENTRATE MOBIL.+INTER. =
L. 405.000.000 + 4.606.800 = L.
409.606.800
ENTRATE IMMOB.+INTER. =
L. 650.000.000 + 7.393.200
= L.
657.393.200
TOTALE
ENTRATE (A+B+C) L.1.067.000.000
USCITE
GENERALI DI
PROCEDURA
- Postali 1.500.000
- Bolli e diritti 800.000
- Imposta di registro 250.000
- Legali (onorari e
competenze) 5.000.000
- Compenso al Curatore 30.000.000
- Varie 1.000.000
- Campione fallimentare 900.000
- Comp. coadiutori 4.000.000
(D) Totale
uscite generali procedura 43.450.000
=========
MOBILIARI
- Postali 350.000
- Bolli e diritti 260.000
. Comp. stimatore 700.000
- IVA 40.000.000
- Varie 50.000
- Pubblicità vendite 1.200.000
- Compenso Legale 6.000.000
- Riscatto e passaggio auto 500.000
(E) Totale
uscite mobiliari 49.060.000
=========
IMMOBILIARI
- Postali 420.000
- Bolli e diritti 480.000
- Spese condominiali 2.200.000
- IVA 120.000.000
- INVIM 8.000.000
- ICI 3.600.000
- Spese pubblicità (manifesti,
FAL, quotidiani) 4.200.000
- Compenso C.T.U. 5.000.000
- Assicurazioni 2.500.000
(F) Totale
uscite immobiliari 146.400.000
=========
TOTALE USCITE (D+E+F) 238.910.000
Riepilogo:
TOTALE ENTRATE 1.067.000.000
TOTALE USCITE 238.910.000 (-)
SALDO 828.090.000
=========
corrispondente al saldo del libretto di deposito a
risparmio n. ------------presso la
-------------------------- recante il saldo di L.
828.500.000, (da dedurre anticipi in fase di rimborso al Curatore L. 410.000).
Quanto sopra premesso, il sottoscritto,
tenuto conto
dello stato della procedura, delle domande di
insinuazione tardiva presentate, nonché delle spese previste, ritiene opportuno
distribuire ai creditori ad oggi ammessi al passivo in via privilegiata la
somma complessiva di L. 703.876.500 pari all’ 85%, previo accantonamento di L.
124.213.500-
Tutto ciò secondo il prospetto allegato ed a seguito
della seguente suddivisione dell’attivo disponibile:
Attivo immobiliare
- Entrate 650.000.000
- Interessi bancari (rip.
prop.) 7.393.200 (+)
Totale attivo immobiliare 657.393.200
- Uscite particolari 146.400.000 (-)
- Uscite generali (L. 45.450.000 x 61,61%) * 26.769.545 (-)
Residuo attivo immobiliare 484.223.655
=========
Attivo mobiliare
- Entrate 405.000.000
- Interessi bancari (rip. prop) 4.606.800 (+)
Totale attivo mobiliare 409.606.800
- Uscite particolari 49.060.000 (-)
- Uscite generali (L.
43.450.000 x 38,39%) * 16.680.455 (-)
Residuo attivo mobiliare 360.546.800
=========
PROGETTO DI RIPARTIZIONE
Attivo immobiliare residuo 484.223.655
Accantonamento 76.527.937 (-)
Attivo da ripartire 407.695.718
=========
Attivo mobiliare residuo 383.826.345
Accantonamento 47.685.563 (-)
Attivo da
ripartire 312.861.237
694.440.000
1) PRIVILEGI MOBILIARI
( attivo da ripartire : L. 312.861.237)
a) CREDITI DI LAVORO EX ART. 2751 bis n.1 c.c. (al 100%)
(comprensivo di
interessi legali e rivalutazione monetaria)
* (vedi nota 1 a
fondo pagina)
1 Esempio di calcolo di
interessi e rivalutazione per credito di lavoro.
sorte: L. 10.000.000
interessi nella misura legale fino alla durata della
vendita dei beni immobili
e del realizzo dei crediti
10.000.000 x giorni 180/365 x 2,5 = L.
………………
rivalutazione monetaria fino alla esecutività dello stato
passivo
10.000.000 x indice ISTAT (ipotesi ……………%) = L. ………………
Totale credito L.
………………
indice
Istat del mese dell’esecutività dello stato passivo
indice ISTAT= ………………………………………………………………
indice Istat mese
dichiarazione fallimento
Dipendente A
(domanda n. 5) L. 12.000.000
Dipendente B ( domanda n.6) L. 18.000.000
Dipendente C (domanda n.7) L. 14.000.000
Dipendente D (domanda n.8) L. 18.000.000
Dipendente E (domanda n. 9) L. 18.000.000
Dipendente F (domanda n.10) L. 10.000.000
Dipendente G (domanda n.11) L. 11.000.000
Dipendente H (domanda n. 12) L. 19.000.000
Dipendente I (domanda n. 13) L. 10.000.000
- INPS per surroga L. 60.000.000
b) CREDITI
DEI PROFESSIONISTI ex art. 2751 bis n.2 c.c. (al 100%)
Avvocato A (domanda n. 22) L. 11.000000
Commercialista B (domanda n. 31) L. 13.000.000
c) CREDITI
IMPRESE ARTIGIANE E COOPERATIVE DI PRODUZIONE
E LAVORO
ex art.
2751 n. 5 c.c. (al 100%) (oltre interessi legali solo per le cooperative
prod.
lavoro)
Artigiano A
(domanda n. 1) L. 5.020.000
Artigiano B (domanda n.3) L. 8.861.237
Cooperativa A (domanda
n.20) L. 15.000.000
Cooperativa B (domanda n.27) L. 12.000.000
d) CREDITI per contributi Istituti e Enti
previdenziali ex art. 2778 n.1 c.c.
(al50%)
INPS (domanda n.
30) L. 58.000.000 su L.
116.000.000
Riepilogo
privilegi mobiliari
Crediti sub a) 190.000.000
Crediti sub b) 24.000.000
Crediti sub c) 40.861.237
Crediti sub d) 58.000.000
---------------
Totale 312.861.237
2) PRIVILEGI IMMOBILIARI
( attivo da ripartire L. 407.695.718)
a) CREDITO IPOTECARIO di I° grado (al 100 %)
(comprensivo
di interessi ex art. 2855 c.c.)
* (vedi nota 2 a fondo pagina)
Banca A (domanda n. 2) L. 307.695.718
b) CREDITO IPOTECARIO di II° grado (al 25 %)
Banca B (domanda n. 25) L.
100.000.000 su L. 400.000.000
Riepilogo
privilegi immobiliari:
Credito sub a) 307.695.718
Credito sub b) 100.000.000
---------------
Totale 407.695.718
Rimangono incapienti in questa sede i restanti creditori
privilegiati ed i creditori chirografari.
Il sottoscritto Curatore
CHIEDE
che il Sig. Giudice Delegato voglia ordinare il deposito
del suesteso progetto di riparto in Cancelleria.
Con ossequi.
Ancona,
.....................
Il Curatore
( ..............................)
Allegati:
-la documentazione del tacito parere favorevole del
Comitato dei Creditori.
-copia libretto bancario della procedura.
2 Esempio di calcolo degli interessi per
creditori ipotecari.
- ipotesi di fallimento dichiarato con
sentenza pubblicata il 1/9/98
- vendita conclusa con decreto di
trasferimento del 11/11/99
Interessi convenzionali calcolati per
l’anno in corso alla data di dichiarazione di fallimento
((1/9/98 - 31/12/98 = 122 giorni)
200.000.000 x 14% x 122/365 = L. …………………
Interessi nella misura legale maturati dopo il compimento dell’anno in corso alla
data del fallimento fino alla data
della vendita del bene immobile. (1/1/99 -
11/11/99 = 315 giorni)
200.000.000 x 2,5% x 315/365 = L.…………………
Totale credito L. …………………
B) – Riparto parziale con più
immobili
TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA
SEZIONE FALLIMENTARE
FALLIMENTO-----------------------------------------,
R.F.--------------
PROGETTO DI
RIPARTIZIONE PARZIALE
All’ill.mo Sig.
Giudice Delegato, Il sottoscritto curatore___________
PROPONE
di eseguire la ripartizione parziale dell’attivo, di cui
espone il progetto previo rendiconto aggiornato con il prospetto delle somme
disponibili alla data odierna.
ENTRATE
A) MOBILIARI
- estinzione c/c bancari 21.400.000
- vendita beni mobili 1.020.000.000
- recupero crediti 140.370.000
- rimborso fiscale 54.000.000
- interessi bancari ( in
proporzione alle categorie
di attivo realizzato:
L.62.000.000 x 22,19 %) 13.757.800
---------------
Totale entrate mobiliari 1.249.527.800
B) IMMOBILIARI
B.1) ricavo VENDITA
APPARTAMENTO 782.400.000
interessi bancari (in proporzione alle categorie
di attivo realizzato:
L.62.000.000 x 13,89 %) 8.611.800
---------------
Totale entrate immobile B.1 791.011.800
B.2) ricavo vendita CAPANNONE 3.600.000.000
interessi
bancari (in proporzione alle categorie
di attivo realizzato:
L.62.000.000 x 63,92 %) 39.640.000
---------------
Totale entrate immobile B.2 3.639.630.400
---------------
TOTALE ENTRATE IMMOBILIARI (B.1 +
B.2) 4.430.642.200
TOTALE ENTRATE (A + B) 5.680.170.000
1) USCITE DI
CARATTERE GENERALE
- bolli 320.000
- postali 450.000
- acconto compenso curatore 15.000.000
- compenso coadiutore fiscale 3.500.000
- compenso legale 6.200.000
---------------
Totale USCITE DI CARATTERE
GENERALE 25.470.000
2) USCITE DI CARATTERE MOBILIARE
- postali 420.000
- bolli e diritti 450.000
- compenso stimatore 3.100.000
- compenso funzionario per
inventario 410.000
- pubblicità vendita
macchinari 600.000
- IVA 160.000.000
---------------
Totale USCITE DI CARATTERE
MOBILIARE 164.980.000
3) USCITE DI CARATTERE IMMOBILIARE
3.a) SPESE IMPUTABILI ALL’APPARTAMENTO B.1
- bolli e diritti 120.000
- postali 360.000
- INVIM 8.400.000
- spese pubblicità 630.000
- FAL e diritti di affissione 70.000
compenso CTU (in percentuale sul ricavato delle vendite
immobiliari L.13.400.000 x
17,86 %) 2.393.240
---------------
Totale USCITE IMPUTABILI
ALL’IMMOBILE B.1 11.973.240
3.b) SPESE IMPUTABILI AL CAPANNONE B.2
- bolli e diritti 210.000
- postali 400.000
- INVIM 13.200.000
- IVA 580.000.000
- spese pubblicità 1.520.000
- FAL e diritti di affissione 80.000
compenso CTU (in percentuale
sul ricavato delle
vendite immobiliari: L.
13.400.000 x 82,14 %) 11.006.760
---------------
Tot
USCITE IMPUTABILI ALL’IMMOBILE B.2 606.416.760
TOTALE USCITE DI CARATTERE
IMMOBILIARE (3.a + 3.b) 618.390.000
TOTALE USCITE 808.840.000
RIEPILOGO
ATTIVO MOBILIARE
- Entrate mobiliari (A) 1.249.527.800
- uscite particolari (2) 164.980.000 -
- uscite generali (L.
25.470.000 x 22,19 %) 5.651.793 -
---------------
Attivo mobiliare disponibile 1.078.896.007
ATTIVO IMMOBILE B.1
- Entrate 791.011.800
- uscite particolari (3.a) 11.973.240 -
- uscite generali (L.
25.470.000 x 13,89 %) 3.537.783 -
---------------
Attivo immobile B.1
disponibile 775.500.777
ATTIVO IMMOBILE B.2
- Entrate 3.639.630.400
- uscite particolari (3.b) 606.416.760 -
- uscite generali (L.
25.470.000 x 63,92 %) 16.280.424 –
---------------
Attivo immobile B.2
disponibile 3.016.933.216
Secondo il prospetto sopra esposto, il sottoscritto
curatore
tenuto conto
dello stato della procedura, delle domande di
insinuazione tardiva presentate, nonchè delle spese previste, ritiene opportuno
distribuire ai creditori oggi ammessi al passivo
in via privilegiata la somma complessiva di L.3.895.800.000, pari al 79,97 %.
previo accantonamento di L.975.530.000.
PROGETTO DI RIPARTIZIONE
DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA’ MOBILIARE
1) PRIVILEGIO PER SPESE DI GIUSTIZIA ex artt.2751 e 2755 c.c.
Impresa X domanda
n.6 10.000.000
2) CREDITI DA LAVORO SUBORDINATO ex art.2751 bis n.1)
c.c. (all’ 100%, oltre interessi legali fino alla vendita dei beni mobili e la
rivalutazione monetaria fino alla data di esecutività dello stato passivo,
corrispondente al 28,5 %)
- Dipendente A domanda
n.10 11.200.000
- Dipendente B domanda
n.11 13.400.000
- Dipendente C domanda
n.13 10.840.000
- Dipendente D domanda
n.14 9.740.000
- Dipendente E domanda
n.16 9.800.000
- Dipendente F domanda
n.17 12.100.000
- INPS per surroga 136.400.000
---------------
Totale crediti sub 2) 203.480.000
3) CREDITI DEI PROFESSIONISTI ex art.2751 bis b.2) c.c.
(al 100 %)
- Avvocato Y domanda
n.9 52.000.000
- Commercialista Z domanda
n.32 36.000.000
4) CREDITI PER
PROVVIGIONI DERIVANTI DA RAPPORTI DI AGENZIA ex art.2751 bis n.3) c.c. (al 100%)
- Agente R domanda
n.25 161.200.000
5) CREDITI DELLE IMPRESE ARTIGIANE ex art.2751 bis n.4)
c.c.. (al 100%)
- Artigiano W domanda
n.3 184.200.000
- Artigiano J domanda
n.46 125.600.000
6) CREDITI PER CONTRIBUTI AD ENTI DI PREVIDENZIALI ex art.2753 c.c. (AL 40%)
- INPS domanda
n.42 90.520.000
su 225.000.000
DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA’IMMOBILIARE
SULL’IMMOBILE B.1
7) CREDITO IPOTECARIO
DI I° GRADO (al 100%)
- Banca A domanda
n.2 520.000.000
8) CREDITO IPOTECARIO DI II° GRADO (al 25%)
- Banca B domanda
n.29 100.000.000 su 400.000.000
SULL’IMMOBILE B.2
9) CREDITO IPOTECARIO DI I° GRADO (al 70%)
- Banca C domanda
n.1 2.492.800.000 su 3.446.857.000
***********
Il sottoscritto curatore, esposto il progetto di
ripartizione parziale,
CHIEDE
che l’Ill.mo G.D. voglia ordinarne il deposito in
cancelleria e disporne la
comunicazione a tutti i creditori ai sensi degli artt.110
e 117 L.F.
Allegato parere del comitato dei creditori.
Ancona,lì Il
Curatore
C) – Riparto parziale delle attività di una società di
persone con più masse (sociale e personale dei soci)
Fallimento s.d.f. Alfa e C. e soci illimitatamente
responsabili socio A, socio B ed
esteso con successivo decreto del
Tribunale al socio C, receduto dalla società.
In questo
caso pratico, secondo quanto previsto dall’art. 148 L.F., in presenza di debiti
dei singoli soci in proprio, si procede alla formazione di distinti Stati
passivi per la società e singolarmente per ogni socio, anche se la verifica
viene eseguita contestualmente e l’esecutorietà è dichiarata con provvedimento
unico del Giudice Delegato.
Nel
prospetto di stato passivo predisposto per la società, vengono indicate
cronologicamente come depositate in Cancelleria fallimentare, tutte le domande
di insinuazione al passivo indicandone l’importo richiesto suddiviso in
privilegio e chirografo e quanto ammesso,(esempio 1) mentre in presenza di
domande riferite al singolo socio, viene indicato solo lo stato passivo di
appartenenza. Nello stato passivo di ogni singolo socio, vengono indicate,
mantenendo la numerazione originaria, solo le insinuazioni riferite a debiti
personali (esempio 2).
esempio (1) Stato passivo società:
creditori crediti insinuati crediti
ammessi
privilegio chirografo
Privilegio chirografo osservazioni
1 cred. X 10 1 10 1
2 cred. Y / / / / S.P.
socio A
3 cred. Z 20 10 20 10
4 cred. K / / / / S.P.
socio A
esempio (2)
Stato passivo socio A
creditori crediti insinuati crediti
ammessi
privilegio chirografo
Privilegio chirografo osservazioni
2 cred. Y 10 1 10 1
4 cred. K / 10 / 10
• Seppur il
fallimento della Sdf e quello dei soci illimitatamente responsabili si
presentano riuniti in un unico procedimento ( unica sentenza, unico curatore
ecc..) come i debiti, anche i patrimoni sono tenuti distinti, hanno cioè una loro autonoma destinazione a
garanzia dei rispettivi creditori; sul patrimonio della società possono
soddisfarsi solo i creditori sociali, mentre sui beni dei soci hanno diritto di
far valere le loro ragioni, sia i creditori del singolo socio che quelli
sociali se non soddisfatti integralmente, salvo il diritto di regresso tra i
soci per la parte pagata in più della
quota rispettiva.
Una volta definita la graduazione dei privilegi,
per procedere al riparto/i innanzitutto si deve determinare l’attivo
effettivamente distribuibile distinto tra realizzi della società e personali.
Si dovrà quindi:
• elencare tutte le
componenti dell’attivo realizzato, procedendo all’ulteriore distinzione tra
attivo mobiliare e attivo immobiliare;
• ripartire
l’ammontare degli interessi attivi maturati sulle somme depositate nel libretto
a risparmio della procedura; è più opportuno che essi vengano ripartiti in
proporzione all’attivo netto (cioè depurato delle spese specifiche) e poiché
non è possibile conteggiare esattamente gli interessi su ogni realizzo per il
periodo esatto di maturazione, vengono considerati come riferimento gli incassi
più consistenti e la data di versamento;
• detrarre
dall’attivo l’ammontare dell’IVA incassata;
• distinguere
dall’attivo mobiliare, i beni realizzati su cui gravano privilegi speciali e
pignoratizi;
Anche per quanto riguarda le spese sostenute nel
corso della procedura, sempre tenendo presente la divisione tra società e
singoli soci, si deve operare come sopra:
• elencare
distintamente le spese specifiche sostenute per il realizzo di una
posta ben precisa dell’attivo su cui grava il privilegio speciale;
• le spese comuni
vanno ripartite in proporzione all’attivo netto (detratta l’IVA).
Nella prima fase della procedura presa in esame,
sono state realizzate solamente attività mobiliari ma solo per la società, la
consistenza del realizzo ha reso possibile un primo riparto parziale.
PROSPETTO DELLE SOMME DISPONIBILI
Entrate Società Alfa 74.147.342
Uscite Società Alfa 25.705.204 -
Disponibilità Società Alfa 48.442.138
Entrate socio A 5.650.000
Uscite socio A 3.190.250 -
Disponibilità socio A 2.459.750
Entrate socio B 0
Uscite socio B 1.928.575
Disponibilità socio B 0
Entrate socio C 5.800.000
Uscite socio C 85.300 -
Disponibilità socio C 5.714.700
L’attivo
mobiliare della società, realizzato fino a questo punto, è rappresentato
dalla vendita di beni di inventario,
dalla vendita di beni oggetto di pegno, dal recupero crediti clienti, e da interessi attivi maturati sul libretto intestato
alla procedura.
Effettuate
le operazioni di cui sopra, il primo riparto parziale è stato così realizzato:
a) dalla
disponibilità di attivo presente nel libretto della procedura e riferito alla
società, è stata detratta la percentuale del 40% ritenuta necessaria per le
future spese della procedura e compenso del curatore. Questa percentuale può
variare secondo le esigenze; in ogni riparto, comunque, non va distribuito più
del 90% delle disponibilità.
Sono stati
liquidati crediti come segue:
a) creditore
privilegiato pignoratizio. La vendita dei beni in pegno è stata realizzata
dalla procedura fallimentare; dal realizzo sono state detratte le spese
specifiche sostenute per il realizzo quali spese per assicurazione, trasporto,
pubblicità e la rimanenza è stata liquidata al creditore (a soddisfacimento
parziale del credito).
b) Pagamento
dei crediti verso i dipendenti art. 2751 bis n. 1, sia per retribuzione che per
TFR in quanto non liquidato dall’Inps, interessi e rivalutazione.
La legge
29.05.1982 n. 297, prevede l’intervento del fondo di garanzia introdotto
dall’Inps per il pagamento (dietro richiesta)
ai dipendenti delle imprese fallite del TFR e delle ultime tre
mensilità. In questo caso, i dipendenti non ne hanno usufruito e la
liquidazione è stata effettuata direttamente dalla procedura.
Note: se
contrariamente fosse intervenuto il fondo di garanzia, l’Istituto avrebbe
dovuto obbligatoriamente presentare domanda di surrogazione ai diritti dei
lavoratori per il credito sorto in
conseguenza della liquidazione. L’ammissione
dell’istanza di surroga, segue lo stesso iter delle insinuazioni
tardive. E’ importante, prima di effettuare la liquidazione del riparto, per
evitare doppi pagamenti, che il curatore si accerti circa l’intervenuto del fondo di garanzia.
a)
pagamento in percentuale dei crediti art. 2751 bis n. 2 (professionisti).
Nel
secondo riparto parziale l’attivo è stato suddiviso tra sociale e personale,
tra mobiliare e immobiliare.
Ad ogni
categoria sono stati imputati in aumento gli interessi attivi conteggiati
tenendo come base, il realizzo al netto dell’IVA e il periodo di realizzo e
sono state detratte le spese specifiche sostenute dalla procedura per il
realizzo.
Prospetto II riparto parziale
società Alfa
Immobiliare
realizzo immobile 75.000.000
interessi attivi/affitti
attivi 13.569.300
Totale entrate immobiliari 88.569.300
pagata Invim vendita
immobiliare 2.695.833
CTU perizia immobile 2.867.000
CRRII Trascrizione sent.
fallimento su immobile 252.750
spese condominiali 1.911.680
pagata ICI 411.000
pagata ILOR immobile 725.000
pubblicità vendita immobiliare 6.027.893
notifiche
ordinanza vendita immob. creditori ipotec. 324.000
Rimanenza liquidata al
creditore ipotecario 31.939.630
Il terzo riparto parziale viene effettuato dopo aver totalmente realizzato sia
l’attivo mobiliare che immobiliare della società e dei soci, in attesa però di
definire le cause pendenti.
Per
permettere il pagamento di tutti i
debiti privilegiati rimanenti sia della società che dei soci, sono state
utilizzate le attività del socio A.
III RIPARTO PARZIALE - PROSPETTO DISPONIBILITA’
Entrate società Alfa
Realizzo immobili 124.316.788
c/risarcimento 12.352.725
recupero crediti cliente 11.050.645
realizzo merci inventario 47.770.150
interessi attivi 18.467.704
Iva 26.462.489
Totale 240.420.501
Uscite società Alfa
compensi periti stima 879.810
assicurazione merce 440.000
trasporto merce da Milano 1.309.000
Invim 2.695.833
perizia immobili 2.867.000
Iva debito 14.481.000
condono Iva 300.000
spese bancarie 289.498
cancelleria, copie conformi
ecc.. 519.526
certificati CCIAA e diritti
Ufficio Registro 253.700
cronologici targhe auto 81.350
valori bollati per istanze 1.454.900
spese postali corrispondenza 4.321.946
CRRII trascrizione sentenza
fallimento su immobili 252.750
spese condominiali 2.174.344
Ici vendita appartamento 411.000
Ici vendita laboratorio
artigianale 2.321.000
Ilor vendita appartamento 725.000
valori bollati 198.000
perizia calligrafica su
cambiali 2.024.350
spese legali causa la F. 1.114.700
spese legali causa C. 6.010.165
pubblicazione Fal 85.100
spese pulizia immobile 198.300
pubblicità vendita immobile 7.632.905
notifiche creditori ipotecari 324.000
riparto creditore ipotecario 31.939.630
compenso curatore 13.963.860
I° riparto parziale privilegi 29.065.283
II° riparto parziale privilegi 8.619.974
Totale 136.953.924
Entrate socio A
Realizzo immobili 146.264.336
interessi attivi 8.717.579
Totale 154.981.915
Uscite socio A
perizia immobile 2.035.800
spese postali 118.000
CRRII trascrizione sentenza
fallimento su immobili 126.375
spese condominio 2.922.292
spese pulizia 138.800
pubblicità vendita immobiliare 1.727.404
Invim vendita immobiliare 1.030.833
Ici vendita immobiliare 639.000
spese legali C. 6.010.165
Compenso curatore 10.135.527
Ilor vendita immobiliare 870.000
Totale 25.754.196
Entrate socio
B
Vendita appartamento 95.900.000
interessi attivi 9.777.514
realizzo automezzi 3.300.000
Totale 108.977.514
Uscite Socio B
Perizia immobile 1.752.200
pubblicità vendita immobile 1.727.404
spese pulizia locali e
riparazioni 370.850
spese postali 118.000
CRRII
trascrizione sentenza fallimento su immobile 126.375
spese condominio 2.734.615
Invim vendita immobiliare 1.030.834
compenso curatore 6.910.757
Ilor vendita immobiliare 248.000
Ici vendita immobiliare 318.000
Riparto credito ipotecario 76.960.849
spese legali causa C. 6.010.166
Totale 98.308.050
Entrate Immobiliari socio C
vendita immobile 75.000.000
Iva vendita immobile 14.250.000
interessi attivi 1.722.156
Totale 90.972.156
Entrate mobiliari socio C
Cessione Azienda 5.800.000
Interessi attivi 343.417
Recupero crediti 5.411.429
Totale 11.554.846
Uscite immobiliari Socio C
perizia immobile, spese
condominiali 4.367.197
compenso curatore 5.062.014
spese postali 27.650
pubblicità vendita immobile 3.332.417
assicurazione incendi immobile 1.516.400
spese Fal pubblicazione
vendita immob. 85.100
marche da bollo istanze
vendita immobiliare 198.000
Ici immobile 851.000
Totale 15.439.778
Uscite mobiliari socio C
CTU stima inventario 284.892
valori bollati istanze 30.000
spese postali 27.650
compenso curatore 341.842
Totale 684.384
Riepilogo Disponibilità Fallimentari
Società Alfa Sdf
Totale entrate 240.420.501
Totale uscite
136.953.924 -
Accantonamento causa in corso 16.073.855 -
Accantonamento Iva immobile 7.182.000 -
Accantonamento spese future di
gestione e
compenso 26.303.490 -
Totale disponibile per
riparto 53.907.232
Socio A
Totale entrate 154.981.915
Totale uscite 25.754.196 -
Accantonamento per spese di
gestione future e
compenso 21.484.790 -
Totale disponibile per la
ripartizione 107.742.929
Socio B
Totale entrate 108.977.514
Totale Uscite 98.308.050 -
Accantonamento per spese di
gestione future e
compenso 6.574.273 -
Totale disponibile per la
ripartizione 4.095.191
Socio C - immobiliari
Totale entrate immobiliari 90.972.156
Totale Uscite immobiliari 15.439.778 -
% compenso curatore da
liquidare 4.238.537 -
Totale disponibile per riparto
immobiliari 71.293.841
Socio C - mobiliari
Totale entrate mobiliari 11.554.846
Totale uscite mobiliari 684.384 -
Accantonamento per spese
future e compenso
curatore 885.298 -
Accantonamento insinuazione tardiva Inps 2.290.620 -
Totale disponibile per
riparto mobiliari 7.694.544
Prospetto Riparto Parziale Società Alfa Sdf
Attivo disponibile
sdf 53.907.231
Totale
disponibile 53.907.231
Professionista X 13.900.000 1.840.360 12.059.640
Professionista Y 25.600.000 3.390.640 22.209.360
Artigiano Z 10.138.231 0 10.138.231
Artigiano R
9.500.000 0 9.500.000
Totale 59.138.231 5.231.000 53.907.231
Rimane
incapiente, rispetto alla disponibilità della massa attiva societaria, il
credito vantato dall’Inps ai sensi dell’art. 2778 n. 1 C.C..
Poiché ai
sensi dell’art. 148 comma 3° L.F. il credito il credito dichiarato dai
creditori sociali sul fallimento della società si intende dichiarato per
l’intero anche nel fallimento dei singoli soci, intendendo applicabile
l’orientamento giurisprudenziale in base al quale il credito assistito da
privilegio nei confronti della società conserva la gradazione anche nei
confronti delle masse personali dei soci illimitatamente responsabili, occorre
ripartire i residui disponibili delle masse personali per soddisfare il
privilegio sociale.
Socio A 107.742.929
Socio B 4.095.191
Socio C 71.293.841
Totale disponibile 183.131.961
Credito INPS:
(pari all’11,60365 %) 21.250.000
Le masse
attive dei soci vengono contestualmente così ridotte:
Socio A 107.742.929 - 12.502.118 =
95.240.811
Socio B 4.095.191 - 475.193 = 3.619.998
Socio C 71.293.84 - 8.272.691
= 63.021.150
Prospetto Riparto Parziale Socio A
Attivo disponibile per la
ripartizione 95.240.811
Totale disponibile 95.240.811
L’importo sarà così distribuito tra i creditori
privilegiati in base al grado di
privilegio da cui sono assistiti:
Notaio RL
100% 12.200.000
0 12.200.000
Esattoria
100% 27.852.000
0 27.852.000
Ufficio Iva
53,4585%
103.236.700 0 55.188.811
Totale 143.288.700
0 95.240.811
Prospetto Riparto Parziale Socio B
Attivo disponibile per la
ripartizione 3.619.998
Totale disponibile 3.619.998
L’importo sarà così ripartito tra i creditori
privilegiati rimanenti:
Esattoria 3.619.998 0
3.619.998
Prospetto Riparto Parziale Socio C
Attivo disponibile per la
ripartizione 63.021.150
Totale disponibile 63.021.150
Inps (100%) 53.502.100 0 53.502.100
Esattoria
( 15,794%) 60.270.019 0 9.519.050
Totale 113.772.119 0 63.021.150
Residuano attività per L. 85.032.863 complessive,
che sono state accantonate in attesa della definizione delle pendenze e
considerate le spese da sostenere.
***********
Il sottoscritto curatore, esposto il progetto di
ripartizione parziale,
CHIEDE
che l’Ill.mo G.D.voglia ordinarne il deposito in
cancelleria e disporne la comunicazione a tutti i creditori ai sensi degli
artt.110 e 117 L.F.
Allegato parere del comitato dei creditori.
Ancona,lì Il
Curatore
D1) – Nota sul rendiconto di gestione
RENDICONTO DI GESTIONE AI SENSI DELL’ART.116 L.F.
Il
Curatore deve presentare al Giudice Delegato il rendiconto di gestione,
previsto e regolato dall’art.116 L.F., quando è stata terminata la liquidazione
delle attività fallimentari e prima del riparto finale
Il
rendiconto di gestione contiene il prospetto delle somme disponibili, che, nel
progetto di ripartizione parziale, costituisce la parte iniziale del progetto
stesso.
Approvato
il conto di gestione, per redigere il successivo progetto di riparto finale il
curatore si può quindi limitare a richiamare i saldi risultanti dal rendiconto ed aggiungere le somme entrate nelle
casse fallimentari, le spese di procedura ed i pagamenti effettuati nel periodo
successivo, tra il deposito del rendiconto ed il deposito del progetto di
riparto finale.
Costituiscono
voci ricorrenti il compenso finale del curatore (che avviene dopo
l’approvazione del rendiconto ai sensi dell’art.39 comma secondo L.F.), il
saldo delle competenze del coadiutore fiscale, il pagamento del campione fallimentare (se non già
effettuato), i bolli per gli ultimi atti, le spese postali per l’invio delle
raccomandate ai creditori per la comunicazione del rendiconto e del progetto di riparto finale, nonchè per
l’invio degli assegni di pagamento ai creditori soddisfatti, le spese di
chiusura (notifiche, FAL, comunicazioni, etc.).
Il
rendiconto predisposto dal curatore è considerato l’atto finale di gestione
della procedura (necessario anche nel caso in cui non vi sia attivo da
ripartire).
Il
contenuto dev’essere il più possibile analitico, dovendo ad ogni funzione
esercitata e ad ogni attività svolta corrispondere i risultati economici della
gestione.
FASI:
1) deposito
del rendiconto in cancelleria da parte del curatore
2) ordine di
deposito da parte del Giudice Delegato e fissazione dell’udienza di discussione
3) comunicazione,
con raccomandata, a tutti i creditori ed al fallito da parte del curatore
4) possibilità
per i creditori ed il fallito di fare pervenire osservazioni
5) udienza di
discussione ed approvazione, con decreto del Giudice Delegato
6) in caso di
contestazioni non risolvibili dal G.D, si apre una fase di contenzioso con
rimessione della causa al Collegio ai sensi dell’art.189 c.p.c. e fissazione
della udienza non oltre i venti giorni.
D2) – Rendiconto di Gestione
TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA
SEZIONE FALLIMENTARE
FALLIMENTO------------------------------------------------------, (R.F. / )
RENDICONTO DI
GESTIONE EX ART.116 L.F.
All’ill.mo Sig. Giudice Delegato,
Il sottoscritto curatore _______________________
PREMESSO
che la società_______________ è stata dichiarata fallita
con sentenza del ______________;
che lo stato passivo è stato reso esecutivo in data
___________;
che è stata interamente eseguita la liquidazione delle
attività acquisite al
fallimento e non vi sono giudizi pendenti;
ai sensi
dell’art.116 L.F. presenta il seguente
CONTO DI GESTIONE
ENTRATE
a) MOBILIARI
vendita attrezzature L. 49.000.000
vendita esecuzione
mobiliare L. 1.900.000
rimborso fiscale L. 2.060.000
azioni revocatorie L. 32.800.000
recuperi crediti L. 22.350.000
transazioni L. 12.000.000
quota interessi
bancari L. 6.470.000
______________
TOTALE ENTRATE
MOBILIARI L. 126.580.000
b) IMMOBILIARI
vendita immobile L. 264.000.000
quota interessi
bancari L. 13.300.000
______________
TOTALE ENTRATE
IMMOBILIARI L. 277.300.000
TOTALE ENTRATE (a + b) L. 403.880.000
USCITE
1)
DI CARATTERE GENERALE
bolli L. 1.780.000
postali L.
360.000
acconto compenso
curatore L. 13.000.000
compenso coadiutore
fiscale L. 2.900.000
varie (visure,
cancelleria, fotocopie) L. 60.000
__________
Totale spese di carattere mobiliare
L. 18.100.000
2) DI
CARATTERE MOBILIARE
bolli L.
360.000
postali L.
168.000
compenso stimatore L.
680.000
compenso funzionario per
inventario L. 420.000
pubblicità vendita
attrezzature L.
290.000
__________
Totale spese di carattere mobiliare L. 1.918.000
3) USCITE DI CARATTERE IMMOBILIARE
bolli e diritti L. 840.000
postali L. 415.000
compenso CTU L. 4.200.000
spese pubblicità L. 2.800.000
oneri condono
immobiliare L. 1.750.000
INVIM L. 7.400.000
IVA L. 44.000.000
ICI L. 2.100.000
_____________
Totale spese
di carattere immobiliare L.
63.505.000
TOTALE USCITE L.
83.523.000
RIEPILOGO
TOTALE
ENTRATE L. 403.880.000
TOTALE USCITE L. 83.523.000
_____________
SALDO
DISPONIBILE L. 320.357.000
La somma di cui sopra, detratti il compenso finale
al curatore, le spese di campione, le spese successive e di chiusura per bolli,
postali e di notifica, aggiunti gli interessi bancari maturandi, sarà
ripartibile tra i creditori.
Tutto ciò esposto, il sottoscritto curatore,
CHIEDE
che la S.V. Ill.ma voglia ordinare il deposito del
conto di gestione in cancelleria e fissare l’udienza nella quale ogni
interessato potrà far pervenire le proprie eventuali osservazioni.
Con ossequi
Ancona,lì Il Curatore
E) – Riparto FINALE con collocazione sussidiaria
TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA
SEZIONE FALLIMENTARE
FALLIMENTO
R.F.
PROGETTO DI RIPARTIZIONE FINALE
All’ill.mo
Sig. Giudice Delegato, Il sottoscritto curatore________________
premesso che è stato approvato il rendiconto di gestione,
liquidato il compenso finale del curatore e concluse le attività liquidatorie
della procedura in epigrafe,
PROPONE
il piano di ripartizione finale, che di seguito
espone.
1) ENTRATE
A) MOBILIARI
A.1) come al rendiconto di
gestione 398.621.000
A.2) successive al rendiconto
di gestione
- recupero crediti 90.000.000
- interessi bancari ( 30 %) 6.000.000
---------------
Totale entrate mobiliari 494.621.000
B)
IMMOBILIARI
B.1) come al rendiconto di
gestione 1.140.116.000
b.2) successive al rendiconto
di gestione
- interessi bancari ( 70 %) 14.000.000
---------------
Totale entarte immobiliari
1.154.116.000
TOTALE ENTRATE (A + B) 1.648.737.000
2) USCITE
2.1) DI CARATTERE GENERALE
a) come al rendiconto di
gestione 22.350.000
b) successive al rendiconto
- bolli 210.000
- postali 360.000
- campione fallimentare 850.000
- compenso finale curatore 48.000.000
- compenso coadiutore fiscale 5.100.000
---------------
Totale (a + b) 76.870.000
c) Spese presumibili di
chiusura
- bolli 200.000
- postali 360.000
- spese decreto di chiusura 300.000
---------------
TOTALE USCITE DI CARATTERE GENERALE 77.730.000
(a + b + c)
2.2) USCITE
DI CARATTERE IMMOBILIARE
a) come al rendiconto di
gestione 239.354.900
b) successive al rendiconto
postali 320.000
bolli e diritti 180.000
INVIM 9.600.000
---------------
TOTALE USCITE DI CARATTERE
IMMOBILIARE 249.454.900
(a + b)
2.3) USCITE DI CARATTERE MOBILIARE
a) come al rendiconto di
gestione 3.035.000
b) successive al rendiconto di
gestione
postali 160.000
bolli e diritti 220.000
---------------
TOTALE USCITE DI CARATTERE MOBILIARE 23.415.000
(a + b)
RIEPILOGO
TOTALE ENTRATE 1.648.737.000
TOTALE USCITE 350.600.000
-----------------
DIFFERENZA DISPONIBILE 1.298.137.000
di cui
ATTIVO MOBILIARE 447.887.000
Risultato da:
1.A (494.621.000)
- 2.3 (23.415.000 )
- percentuale 30 % delle spese generali 2.1 (23.319.000)
ATTIVO IMMOBILIARE 850.250.000
Risultato da:
1.B (1.154.116.000)
- 2.2 (249.454.900)
- percentuale 70 % delle spese generali 2.1 (54.411.000)
PROGETTO DI RIPARTIZIONE
1) PRIVILEGIO SPECIALE SU MACCHINARI (al 100%)
Banca A domanda
n.3
200.000.000
2) CREDITI DA LAVORO SUBORDINATO ex art.2751 bis n.1)
c.c.
(all’ 85% )
- Dipendente A domanda
n.5 10.947.000
- Dipendente B domanda
n.6 14.819.000
- Dipendente C domanda
n.7 6.301.000
- Dipendente D domanda
n.8 7.800.000
- Dipendente E domanda
n.11 21.200.000
- Dipendente F domanda
n.12 16.620.000
- INPS per surroga (su TFR anticipato ai dipendenti) 170.200.000
---------------
Totale crediti sub 2)
247.887.000
L’attivo mobiliare viene interamente assorbito dai
crediti sub 1 e sub 2.
3) CREDITO IPOTECARIO
DI I° GRADO (al 100%)
- Banca B domanda
n.4
600.000.000
Rispetto all’attivo immobiliare disponibile residua l’importo
di L.250.250.000, che viene distribuito tra i creditori aventi collocazione
sussidiaria sul ricavato della vendita
degli immobili ai sensi dell’art. 2776
c.c.
2 bis) CREDITI
SUB 2) per il restante 15%
Dipendenti A - B - C - D - E - F
e INPS per surroga 30.036.000
4) CREDITI DEI
PROFESSIONISTI ex art.2751 bis n.2) c.c (al 100%).
- Avvocato X domanda
n.32 29.750.000
- Commercialista Y domanda
n.25 35.700.000
- Ingegnere T domanda
n.54 12.750.000
4) CREDITI DELLE IMPRESE ARTIGIANE ex art.2751 bis n.5)
c.c.
(al 100 %)
- Società Beta domanda
n.9 62.500.000
- Ditta Gamma domanda
n.37 15.200.000
4) CREDITI PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ex art.2753 c.c.
(al 100 %)
- INPS domanda
n.10 60.000.000
5) CREDITI PER TRIBUTI INDIRETTI ex art.2752 c.c. (al 25
%)
- UFFICIO IVA domanda
n.33 4.314.000
Pertanto i restanti creditori con privilegio generale sui
mobili, non rientranti nella previsione dell’art.2776 c.c., decadono al rango
di creditori chirografari e rimangono incapienti al pari di questi ultimi.
Il sottoscritto curatore, esposto il progetto di
ripartizione finale,
CHIEDE
che l’Ill.mo G.D. voglia ordinarne il deposito in
cancelleria e disporne la comunicazione a tutti i creditori ai sensi degli
artt.110 e 117 L.F.
Allegato parere del comitato dei creditori.
Ancona,lì
Il
Curatore
F) – Riparto finale immobiliare con pagamento dei
creditori chirografari
TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA
SEZIONE FALLIMENTARE
FALLIMENTO---------------------------------------------, R.F.-----------
PROGETTO DI RIPARTIZIONE FINALE
All’ill.mo Sig. Giudice Delegato, il
sottoscritto curatore______________
premesso che è
stato approvato il rendiconto di gestione, liquidato il compenso finale del
curatore e concluse le attività liquidatorie della procedura in epigrafe,
PROPONE
il piano di
ripartizione finale, che di seguito espone.
1) ENTRATE
a) come al rendiconto di
gestione 285.610.000
b) successive al rendiconto
- recuperi crediti 5.200.000
- interessi bancari 8.256.000
---------------
TOTALE ENTRATE (a + b) 299.066.000
2) USCITE
a) come al rendiconto di
gestione 24.250.000
b) successive al rendiconto
- bolli 100.000
- postali 280.000
- campione fallimentare 790.000
- compenso finale curatore 15.000.000
- compenso coadiutore fiscale 3.200.000
---------------
Totale (a + b) 43.620.000
c) Spese presumibili di
chiusura
- bolli 100.000
- postali 280.000
- spese decreto di chiusura 250.000
---------------
TOTALE USCITE (a + b + c) 44.250.000
RIEPILOGO
TOTALE ENTRATE 299.066.000
TOTALE USCITE 44.250.000 -
---------------
DIFFERENZA DISPONIBILE 254.816.000
PROGETTO DI RIPARTIZIONE
1) PRIVILEGIO SPECIALE E IPOTECA SU MACCHINARI (al 100%)
- Banca A domanda
n.14 24.000.000
2) CREDITI DA LAVORO SUBORDINATO ex art.2751 bis n.1)
c.c.
(al 100% oltre interessi legali fino alla vendita dei
beni mobili e rivalutazione monetaria fino all’esecutività dello stato passivo)
- Dipendente A domanda
n.8 5.200.000
- Dipendente X domanda
n.9 3.700.000
- Dipendente Z domanda
n.10 5.400.000
- INPS per surroga decreto
G.D. del_____ 24.350.000
---------------
Totale crediti sub 2) 38.650.000
3) CREDITI DELLE IMPRESE ARTIGIANE ex art.2751 bis n.5)
c.c.
(al 100%)
- Ditta Art.Y domanda
n.18 12.600.000
- Ditta Art.K domanda
n.21 14.900.000
4) CREDITI PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ex art.2753 c.c.
(al 100 %)
- INPS domanda
n.12 (lett. a) 16.700.000
5) CREDITI PER LE IMPOSTE SUL REDDITO ex art.2758 c.c.
(al 100%)
- Esattoria J domanda
n.3 8.850.000
6) CREDITI PER CONTRIBUTI DOVUTI AD ISTITUTI PER FORME DI
TUTELA ASSISTENZIALE ex art.2754 c.c. E PER ACCESSORI relativi anche ai crediti
di cui all’art.2753 c.c. (al 100%)
- INAIL domanda
n.13 28.250.000
- INPS domanda
n.12 (lett.b) 12.800.000
7) CREDITI PER TRIBUTI INDIRETTI ex art.2752 c.c. (al
100%)
- UFFICIO IVA domanda
n.16 12.400.000
Soddisfatti integralmente i creditori privilegiati, il
residuo di L.79.666.000 (254.816.000 - 175.150.000) viene ripartito tra i creditori chirografari, in misura
proporzionale, pari al 28,7% dei crediti ammessi
8) CREDITORI CHIROGRAFARI
- Banca B domanda
n.2 13.300.000
- Soc.M domanda
n.4 7.200.000
- Soc.H domanda
n.5 3.400.000
- Soc.R domanda
n.6 5.900.000
- Assicurazione F domanda
n.7 2.860.000
- Banca C domanda
n.11 25.600.000
- Soc.T domanda
n.15 8.400.000
- Soc.W domanda
n.17 10.400.000
-Ufficio IVA domanda
n.16 2.600.000
---------------
Totale su
L.277.581.881 79.666.000
Il sottoscritto curatore, esposto il progetto di
ripartizione finale,
CHIEDE
che l’Ill.mo G.D. voglia ordinarne il deposito in
cancelleria e disporne la comunicazione a tutti i creditori ai sensi degli
artt.110 e 117 L.F.
Con ossequio
Allegato parere del comitato dei creditori.
Ancona,lì
Il
Curatore
Venendo ai calcoli per la quantificazione degli interessi
si dovrà procedere
come segue:
1) annotazione data e valore di incasso di ogni realizzo;
2) calcolo degli interessi per il periodo decorrente
dalla data di dichiarazione del fallimento alla data di vendita dei singoli
beni o dell’incasso dei singoli crediti;
3) quantificazione degli interessi maturati;
4) determinazione della incidenza percentuale degli
interessi sugli incassi mobiliari;
5) riparto percentuale degli interessi sulla massa dei
creditori privilegiati.
Esempio:
Data dichiarazione di fallimento 1/7/1997
Incassi data incasso calcolo
giorni interessi
maturati
al tasso legale
15.000.000
30/09/97 92 189.041
170.000.000 30/11/97 153 3.563.014
35.000.000
31/12/97 184 882.192
340.000.000 30/06/98 365 17.000.000
--------------- --------------
560.000.000 21.634.247
Interessi maturati 21.634.247
----------------------
x 100 = -------------------- x 100 = 3,86%
incassi mobiliari 560.000.000
Tale rapporto determina l’incidenza percentuale da
riconoscere ai creditori privilegiati in sede di riparto (nel nostro caso il
3,86%).
Pertanto:
Capitale privilegiato Interesse % Interesse Capitale complessivo
ammesso riconosciuto
30.000.000 3,86%
1.158.000 31.158.000
190.000.000 3,86% 7.334.000 197.334.000
210.000.000 3,86% 8.106.000 218.106.000
--------------- ---------------
430.000.000 446.598.000
Se a tale riparto ne seguono altri, gli interessi
verranno calcolati, nell’eventualità che il credito privilegiato non abbia
trovato intera capienza, e per gli altri creditori privilegiati non inseriti
nel primo piano di riparto, aggiungendo nell’esempio gli interessi maturati
nelle successive vendite.
ESEMPIO DI CALCOLO DELLA RIVALUTAZIONE MONETARIA
La rivalutazione monetaria di somme vantate a credito,
secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo di operai ed impiegati, si
applica per i crediti di lavoro fino alla data di esecutività dello stato
passivo, come visto nel paragrafo su "interessi e rivalutazione".
Il calcolo si
esegue nel seguente modo:
1) per rivalutare una somma, occorre dividere l’indice della data successiva con
l’indice della data precedente:
Esempio:
credito ammesso al passivo: L. 12.000.000
sentenza di fallimento:
febbraio 1996
esecutività dello stato passivo: settembre 1998
indice sett.98 107,8
----------------
= ---------- =
1,0496592
indice febb.96 102,7
12.000.000 x 1,0496592
= 12.595.910
2) Per calcolare la variazione percentuale di una somma
tra due date, occorre sottrarre dal rapporto tra i due indici (come sopra
ricavato) l’unità e poi moltiplicare per cento:
1,0496592 - 1
= - 0,0496592
0,496592 x 100 = 4,96592 %
12.000.000 x 4,96592% = 595.910