Il Piano di Riparto

nelle

Procedure Fallimentari

 

- Guida Operativa -

 

Il piano di riparto nelle Procedure Fallimentari.

A cura della Commissione sul Diritto Fallimentare del Collegio dei Ragionieri Commercialisti di Ancona

 

A cura della Commissione sul Diritto Fallimentare composta da:

 

dott. rag. Giancarlo Ricci - consigliere delegato

rag. Fabrizio Colombo - componente

rag. Francesco Di Trapani - componente

rag. Giannino Lattanzi - componente

rag. Giorgio Luchetta - componente

rag. Fabio Romagnoli - componente

rag. Roberto Romagnoli - componente

rag. Serena Strologo - componente

 

in collaborazione con:

 

dott. Michele De Vita *

 

* Il dott. Michele De Vita è stato Funzionario di Cancelleria presso il Tribunale di Ancona fino al 1998. Ricopre attualmente il ruolo di Vice Segretario Generale della Camera di Commercio di Ancona.

 

 


Il Gruppo Banca delle Marche dopo aver contribuito alla pubblicazione del volume “Adempimenti del Curatore Fallimentare” edito dall’Ordine dei Dottori e Commercialisti di Ancona e Camerino e dal Collegio dei Ragionieri di Ancona, è lieto di proseguire la collaborazione già intrapresa, sostenendo la pubblicazione di questo secondo lavoro che ne è il naturale completamento.

 

Infatti, dopo aver fornito con il primo elaborato un formulario ragionato sulla base della prassi del Tribunale di Ancona, in grado di offrire ai curatori un’ampia visione della materia nei suoi aspetti pratici e procedurali per meglio individuare i comportamenti da tenere nelle situazioni tipiche della procedura, il Collegio dei Ragionieri di Ancona ha ora intelligentemente predisposto questa ulteriore pubblicazione che si sofferma sulla base del piano di riparto, che rappresenta l’epilogo ed uno dei momenti salienti del procedimento fallimentare.

 

Va detto, ad onor del vero, che il sostegno finanziario che il Gruppo ha fornito al lavoro non è del tutto disinteressato, poiché la pubblicazione consentirà ai curatori di velocizzare e rendere più efficiente la fase della ripartizione dell’attivo, con innegabile beneficio per i creditori.

 

In effetti, questo Gruppo Banca delle Marche che ha contribuito allo sviluppo del territorio sostenendone le imprese, quando è stata coinvolta nei fallimenti di alcune iniziative che purtroppo sono talvolta l’inevitabile conseguenza fisiologica della vita delle aziende, ha dovuto pagare anche il prezzo della lentezza delle procedure.

 

L’augurio è che questo lavoro, oltre che ad una crescita culturale di tutti gli operatori del settore, contribuisca a rendere più spedita la fase conclusiva della procedura.

 

BANCAMARCHE

MEDIOCREDITOFONDIARIO CENTROITALIA

Il Presidente

Avv. Prof. Bruno Brusciotti


 

Con la presente pubblicazione, il gruppo di studio sulle procedure concorsuali del Collegio dei Ragionieri Commercialisti di Ancona ha ultimato i lavori sulle esemplificazioni pratiche dei compiti del curatore fallimentare sulla base della prassi in uso presso il Tribunale di Ancona.

Unitamente alla precedente pubblicazione "Adempimenti del curatore fallimentare – procedura e formulario", l’opera si presta ad essere considerata uno strumento di supporto, unico nel suo genere, all’attività del Curatore Fallimentare per tutto ciò che concerne la formalizzazione degli adempimenti e compiti nelle varie casistiche che possono presentarsi nello svolgimento del suo incarico.

Naturalmente l’opera è in particolar modo diretta a coloro che sono agli inizi di tale attività professionale e quindi ai giovani, ma si presta ad essere apprezzata anche  da coloro che hanno più dimestichezza con tale procedura, rappresentando, la stessa, un valido strumento di semplificazione e razionalizzazione di tutti i compiti del Curatore nei confronti della Cancelleria.

Questo lavoro ha anche un significato particolare per il nostro Collegio: esso rappresenta il primo risultato, direi del tutto lusinghiero, del programma di formazione, posto in essere dalla Commissione Studi del nostro Collegio, per i propri iscritti. Altri 16 Gruppi di lavoro fanno parte della Commissione studi del nostro Collegio e, tutti, si apprestano ad ultimare o intraprendere nuovi lavori su altre tematiche attinenti la nostra Professione con lo stesso spirito, quello di contribuire all’approfondimento della formazione di tutti gli iscritti e di fornire, nel contempo, uno strumento che, nel limite del possibile, uniformi procedure e norme di comportamento nell’esercizio della Professione, almeno nel nostro territorio.

A tutti i componenti del gruppo di studio sulle procedure concorsuali va il più sincero ringraziamento mio personale e del Consiglio del Collegio per la dedizione e la qualità del lavoro svolto.

Un ringraziamento particolare per la preziosa ed insostituibile collaborazione va al Giudice delegato presso il Tribunale di Ancona dott. Stefano Formiconi ed al dott. Michele De Vita.

Sono certo che a tutti loro andrà, inoltre, la riconoscenza dei colleghi e di quanti altri utilizzeranno il presente lavoro, per l’aiuto fornito.

 

          Ivo Mancinelli

          Presidente del Collegio dei Ragionieri  di Ancona


Prefazione

 

 

Il presente volume contiene, pur in forma breve, una vera e propria guida operativa alla predisposizione dei piani di riparto nelle procedure fallimentari con richiami giurisprudenziali strettamente pertinenti al taglio pratico che ne caratterizza il contenuto.

 

Il pregio dell'opera consiste oltre che nella completezza, per quanto possibile in una materia assai ampia, anche e soprattutto nella individuazione di linee interpretative fatte di precise scelte di riferimento fra quante tesi, sui problemi essenziali che pongono le questioni trattate sono state prospettate, in uno sforzo di dare quell'orientamento esegetico (che invece sfugge in opere che riescono ad esporre tutto o quasi tutto sull'argomento), maturato in particolare sulla base dell'esperienza acquisita nell'ambito della sezione fallimentare del Tribunale di Ancona.

 

La finalità del lavoro è quella, dichiarata, di evitare i gravi inconvenienti che derivano agli operatori del settore dalla stratificazione di tesi non di rado contrastanti, indicazioni, indirizzi sia della dottrina sia della giurisprudenza onde dar luogo a quella certezza del diritto e uniformità di operatività che si va sempre più attenuando non solo in campo fallimentare.

 

L'aver realizzato siffatta opera costituisce motivo di indubbia soddisfazione per gli autori, avuto riguardo anche al giudizio, senz'altro positivo, sulla qualità del risultato raggiunto.

L'avere predisposto uno strumento attraverso il quale sia l'operatore sia chiunque voglia approfondire la materia, possa risolvere i problemi fondamentali nei limiti della trattazione ed esemplificazione, rappresenta un contributo non insignificante, come punto di riferimento nella prassi di fronte alle crescenti sempre nuove interpretazioni e diversificazioni di pensiero.

 

Lo scopo del lavoro ha indotto alla predisposizione e attuazione di un volume di taglio pratico con scelta di una particolare tecnica espositiva fatta di schemi e proposizioni sostanzialmente brevi che forniscono un quadro puntuale e rapidamente consultabile.

A tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell'opera va, dunque, il riconoscimento di aver reso possibile un lavoro a cui si è potuto pervenire solo grazie alla passione e alla dedizione, oggi sempre più rara in un'epoca dominata da interessi e preoccupazioni assorbenti.

 

Ancona 04/02/2000

 

          Dott. Stefano Formiconi

Giudice Delegato presso il Tribunale di Ancona


Indice e Sommario

 

 

 

 

INTRODUZIONE

 

PARTEPRIMA

 

1        PREMESSA

 

2        LE NORME SULLA RIPARTIZIONE DELL’ATTIVO

          NELLA Legge Fallimentare

2.1     Prospetto delle somme disponibili

2.2     Progetto di ripartizione delle somme disponibili

 

3        CENNI DI PROCEDURA

 

4        Ordine di distribuzione delle somme

4.1     Creditori privilegiati nella ripartizione dell’attivo

4.2     Privilegi generali e privilegi speciali

4.3     Accertamento dell’esistenza dei beni sui quali deve essere

          esercitato il privilegio

 

5        COLLOCAZIONE SUSSIDIARIA SUGLI IMMOBILI

 

6        INTERESSI E RIVALUTAZIONE

 

7        IL FALLIMENTO DELLE SOCIETA’ DI PERSONE

          ED I RAPPORTI CON IL FALLIMENTO DEI SOCI

 

8        L’IMPOSTA DI REGISTRO SUI PIANI DI RIPARTO

 

 

PARTESECONDA

 

          TABELLA DEI PRIVILEGI

 

          SCHEDE DEI PRIVILEGI SUI BENI MOBILI

          Generali

          Speciali

 

 

 

          SCHEDE DEI PRIVILEGI SUGLI IMMOBILI

 

          SCHEDE DEI PRIVILEGI CON COLLOCAZIONE

          SUSSIDIARIA

 

 

PARTETERZA

 

          ESEMPI PRATICI DI PIANI DI RIPARTO

          a) Riparto parziale mobiliare ed immobiliare

          b) Riparto parziale con più immobili

          c) Riparto parziale delle attività di una società di persone

              con più masse (sociale e personali dei soci)

          d) Rendiconto di gestione (nota ed esempio)

          e) Riparto finale con collocazione sussidiaria

          f) Riparto finale mobiliare con pagamento dei

              creditori chirografari

 

          ESEMPIO DI CALCOLO DEGLI INTERESSI

 

          ESEMPIO DI CALCOLO DELLA RIVALUTAZIONE

          MONETARIA


INTRODUZIONE

 

I privilegi nell’ambito della ripartizione dell’attivo

 

La procedura fallimentare è ispirata all’obiettivo di soddisfare quanti vantano un credito nei confronti del fallito alla data della dichiarazione di fallimento.

I creditori concorrenti - coloro che vantano un credito accertato giudizialmente attraverso la procedura fallimentare - vedono soddisfare i loro diritti secondo il criterio della "par condicio creditorum" (art. 2741 c.c.)

La parità di trattamento si concretizza nel porre i creditori sullo stesso piano e nel soddisfarli in maniera proporzionale. Ciò significa che tutti i creditori, ai fini del loro soddisfacimento, devono seguire allo stesso modo le formalità scaturenti dalla procedura fallimentare. Pertanto, non possono essere intraprese nuove azioni esecutive individuali nè proseguite azioni instaurate prima della sentenza dichiarativa di fallimento.

La concorsualità non elimina peraltro le cause legittime di prelazione precedentemente acquisite  dai creditori. Nasce dunque la distinzione tra creditori privilegiati e creditori chirografari: solo i primi vantano un diritto assistito da pegno, ipoteca o privilegio che li propone agli altri nella fase di ripartizione dell’attivo realizzato con la liquidazione dei beni mobili ed immobili compresi nel fallimento.

E’ l’art. 111 della Legge Fallimentare a prevedere tale preferenza.

Esso detta l’ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo: i creditori privilegiati - una volta eseguito il pagamento delle spese nascenti dall’amministrazione del fallimento e dell’eventuale continuazione dell’esercizio dell’impresa - partecipano alla ripartizione dell’attivo secondo l’ordine assegnato dalla legge. I creditori chirografari partecipano alla fase della ripartizione dell’attivo soltanto dopo che i creditori privilegiati hanno integralmente soddisfatto i loro diritti di credito.

Una prima fondamentale distinzione operata dalla legge è quella tra privilegi generali e speciali: i primi si esercitano su tutti i beni mobili del debitore, i secondi su determinati beni mobili o immobili.

A differenza dei creditori con privilegio generale, quelli con privilegio speciale hanno il diritto di prelazione solo sul ricavato della vendita del bene oggetto della loro garanzia e, se non ancora o per nulla soddisfatti, partecipano, con i creditori chirografari, alla ripartizione della somma residua.

La legge fallimentare non detta un ordine gerarchico dei privilegi; è la legge (Codice Civile e leggi speciali) che insieme all’articolata giurisprudenza disciplina la complessa materia.

La prima parte di questo lavoro è dedicata all’esame delle norme che la legge fallimentare prevede in relazione al piano di riparto; la seconda parte è invece dedicata all’esame dei privilegi disciplinati dal Codice Civile e dalle leggi speciali; la terza parte è dedicata alla esemplificazione della stesura di un piano di riparto.

 


PARTE PRIMA

Cenni sulla procedura di ripartizione
IL PIANO DI RIPARTO NELLE PROCEDURE

FALLIMENTARI

 

GUIDA OPERATIVA

 

1) Premessa

 

I due binari di svolgimento che caratterizzano la procedura fallimentare - l’accertamento dei diritti e la custodia dei beni, l’amministrazione e la liquidazione dell’attivo - trovano nella formazione del piano di riparto il punto ideale e pratico di confluenza, che concreta il momento satisfattivo dei diritti dei creditori dell’impresa fallita.

E’ proprio con il piano di riparto che viene a realizzarsi lo scopo della procedura fallimentare, dove ogni singolo avente diritto ottiene, in relazione all’attivo  disponibile risultante dall’attività del  curatore,  un  importo a soddisfacimento delle proprie ragioni, nel rispetto della "par condicio creditorum" e dei rispettivi diritti di prelazione.

Secondo la lettera della legge fallimentare, il curatore, dopo la definitività dello stato passivo, dovrebbe "ogni due mesi" presentare un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle stesse somme.

Questo è quello che prevede espressamente l’art.110 L.F.

La pratica, come spesso accade, è nettamente diversa dalla previsione normativa, che viene ad urtare sia con i normali problemi connessi alla procedura (cause pendenti, opposizioni allo stato passivo, vendite non definite, insinuazioni tardive di enti pubblici privilegiati, etc.), sia con le difficoltà che incontra il curatore nel predisporre materialmente il piano di riparto, difficoltà che variano ampiamente secondo il tipo di progetto che si ha di fronte, a seconda della graduazione dei creditori che risulta dallo stato passivo, delle masse attive attribuibili a più soggetti (soprattutto quando si è in presenza di un patrimonio di una società di persone e dei patrimoni di più soci illimitatamente responsabili), delle diverse masse passive da formare e soddisfare separatamente.

Il piano di riparto è, come anzidetto, il momento decisivo della procedura, quello che aspettano con ansia i creditori per ottenere il soddisfacimento dei propri crediti, a volte di estrema importanza soprattutto per i lavoratori dipendenti (che hanno perso l’opportunità di lavoro e con essa varie mensilità) e per le piccole imprese, coinvolte nel fallimento e che, per la mancata riscossione del credito maturato, rischiano a loro volta pesanti ripercussioni sulla vita e la continuazione stessa dell’impresa.

Se il legislatore aveva originariamente indicato un termine breve, seppure chiaramente ordinatorio, senza alcuna ripercussione per il curatore che non lo avesse rispettato, lo si deve probabilmente proprio alla ritenuta esigenza di creare uno strumento da attivare prima possibile e più frequentemente possibile, tramite progetti di riparto parziali, senza attendere necessariamente la ripartizione definitiva.

Questo lavoro intende fornire un ausilio ai curatori, in particolare a quelli più giovani e con meno esperienza in materia fallimentare, con l’auspicio che serva a rendere più frequenti le ripartizioni dei curatori ed a  rimettere in circolazione a favore di lavoratori, imprese, professionisti, erario  e cittadini le somme  ricavate dalla liquidazione dell’attivo, con soddisfazione di tutto il sistema e senza l’inutile lungo parcheggio in depositi bancari di nessuna utilità nè per la procedura nè per i creditori.

 

Il lavoro è diviso in tre parti:

a) la prima è dedicata ad un sintetico esame delle norme che la legge fallimentare prevede in merito al piano di riparto, con  evidenziazione di alcune tra le problematiche più ricorrenti;

b) la seconda parte è dedicata all’esame dei privilegi disciplinati dal codice civile e dalle leggi speciali, secondo una suddivisione in schede, per facilitare la ricerca, l’individuazione e la collocazione di ogni credito privilegiato;

c) la terza parte, di carattere prettamente pratico, contiene alcuni esempi concreti di piani di riparto, tra i più ricorrenti e di maggior rilevanza, per facilitare la predisposizione del progetto di distribuzione, che è poi lo scopo principale che ha guidato la realizzazione di questo lavoro.

 

 

 
2) Le norme sulla ripartizione dell’attivo

nella legge Fallimentare

 

 

Le norme della legge fallimentare che si occupano del piano di riparto sono contenute nel capo VII, dall’art.110 all’art.117.

L’art.110 L.F. delinea come il progetto di ripartizione deve essere redatto.

Difatti la norma richiamata richiede che l’atto predisposto dal curatore sia composto  da due parti:

1) un prospetto delle somme disponibili

2) il progetto di ripartizione delle somme disponibili.

 

 

2.1)  PROSPETTO DELLE SOMME DISPONIBILI

 

Il prospetto delle somme disponibili deve contenere:

a) l’elencazione delle somme entrate nell’attivo fallimentare, suddivise per singole voci e per imputazione mobiliare o immobiliare;

b) l’elencazione delle spese di procedura, suddivise per singole voci e per imputazione mobiliare, immobiliare o di carattere generale;

c) gli eventuali pagamenti effettuati in esecuzione di precedenti ripartizioni parziali;

d) il saldo attivo del deposito bancario (tenuto conto delle eventuali spese anticipate dal curatore, di cui dev’essere ancora  ottenuto il rimborso);

e) l’indicazione della somma che si intende distribuire ai creditori (dopo aver riservato le somme occorrenti per il prosieguo della procedura, in caso di ripartizione parziale).

 

a.1) Elencazione delle entrate

Si reputa utile riportare sin d’ora  un elenco esemplificativo, contenente le voci maggiormente ricorrenti da includere nel prospetto delle somme disponibili tra le entrate

*ENTRATE MOBILIARI*

saldo c/c bancario alla data del fallimento

recupero crediti

ricavato vendita macchinari e attrezzature

ricavato vendita autovettura

ricavato vendita autocarro

IVA su vendite

ricavato azioni revocatorie

interessi bancari

*ENTRATE IMMOBILIARI*

ricavato vendita capannone

Iva su vendita immobile

ricavato vendita appartamento

interessi bancari

 

b.1)  Elencazione delle spese di procedura

Come per le entrate, si indicano, a titolo esemplificativo, le voci maggiormente ricorrenti da includere nel prospetto delle somme disponibili tra le uscite:

* USCITE GENERALI DI PROCEDURA*

bolli

postali

imposta di registro

compenso al coadiutore fiscale

acconto sul compenso al curatore

* USCITE MOBILIARI*

bolli

postali

compenso per inventario

compenso allo stimatore

competenze al legale

spese per pubblicità vendita

IVA

imposta di registro

* USCITE IMMOBILIARI*

bolli

postali

compenso al CTU

certificati conservatoria e catasto

spese per pubblicità vendita

          - tipografia per stampa manifesti

          - diritti di affissione al Comune

          - costo inserzione su quotidiano

          - F.A.L.

          - diritti Ufficiali Giudiziari per notifiche ed affissione all’albo

INVIM

ICI

IVA             

 

Nel caso in cui siano già stati predisposti progetti di distribuzione parziali, questi dovranno essere indicati nelle uscite, secondo la rispettiva imputazione (a seconda che siano stati soddisfatti creditori con privilegi sul ricavato immobiliare o con privilegi sul ricavato mobiliare o in prededuzione).

Il prospetto si concluderà con il RIEPILOGO:

TOTALE ENTRATE             __________________

TOTALE USCITE               __________________

SOMMA DISPONIBILE       __________________

 

 

2.2)  PROGETTO DI RIPARTIZIONE DELLE SOMME DISPONIBILI

 

Dopo aver ricavato la somma disponibile - e aver riservato, nel caso in cui si tratti di un riparto parziale, le somme occorrenti per il prosieguo della procedura - il curatore, sulla base di quanto risulta dalla prima parte dell’atto, sopra illustrato, deve provvedere ad analizzare lo stato passivo reso esecutivo e le modifiche ad esso apportate a seguito delle opposizioni e delle insinuazioni intervenute nel corso della procedura e ad indicare quei creditori che verranno soddisfatti con le somme divenute disponibili, tenendo conto del rispettivo grado di privilegio.

Dal progetto devono risultare:

- il nome del creditore ed il numero della domanda nello stato passivo

- la somma che si intende attribuire (con riferimento alla somma ammessa al passivo)

- il diritto ed il grado di privilegio

Esempio:

- art.2751 bis n.1 c.c.

Mario Rossi   (domanda n.15)             L.  12.305.166  su  L.   19.501.450

 

Nelle ripartizioni parziali, secondo quanto disposto dall’art.113 L.F., non possono essere distribuite somme eccedenti il novanta per cento delle somme disponibili per la ripartizione.

Si evidenzia che il curatore non ha l’obbligo di provvedere ad accantonamenti di somme sia in presenza di crediti  esclusi ed oggetto di opposizione allo stato passivo, sia nell’ipotesi di insinuazioni tardive.

Difatti il creditore ammesso tardivamente al passivo del fallimento, anche nel caso in cui il ritardo non sia dipeso da causa a lui non imputabile, può partecipare, ai sensi dell’art.112 L.F., alla ripartizione dell’attivo solo nei limiti della quantità disponibile al momento della sua ammissione.

Una volta divenuto esecutivo il precedente piano di riparto, il creditore ammesso tardivamente non potrebbe pretendere di incrementare le attività residue mediante la riduzione dei riparti ricevuti da altri creditori, in quanto la disciplina dettata dall’art.114 L.F. (che prevede la restituzione delle somme già riscosse dai creditori) è riferita esclusivamente ai casi di revocazione di cui all’art.102 L.F. e non è certamente applicabile in via estensiva al caso prospettato e regolamentato dal citato art.112 (cfr.Cass.17/12/1990 n.11961).

 


3) Cenni di procedura

 

 

L’art.110 L.F. contiene altresì le disposizioni da seguire dal punto di vista procedurale per il progetto di ripartizione in sede fallimentare.

 

1) AUDIZIONE DEL COMITATO DEI CREDITORI

Il secondo comma richiede che venga acquisito il parere del comitato dei creditori.

L’audizione del comitato dei creditori deve essere preventiva e va opportunamente allegata dal curatore al progetto al momento del deposito nella cancelleria fallimentare.

L’omesso parere, secondo la prevalente giurisprudenza, dà luogo ad una nullità relativa, che può essere eccepita solo dalla parte interessata attraverso l’impugnazione ex art.26 L.F. avverso il decreto che rende esecutivo il progetto di riparto.

 

2) ORDINE DI DEPOSITO IN CANCELLERIA

Secondo la lettera della legge fallimentare il G.D. potrebbe apportare in questa fase le variazioni che ravvisa convenienti, il che nella pratica di solito non avviene, essendo rimessa la valutazione dell’esattezza del progetto di riparto ai creditori che ne ricevono avviso.

Nella prassi il G.D., ricevuto il progetto predisposto dal curatore, con approvazione espressa o tacita da parte del comitato dei creditori, si limita ad ordinare il deposito dell’atto in cancelleria, disponendo che tutti i creditori ne siano avvisati

(per la formula del decreto si veda il primo volume "Adempimenti del curatore fallimentare" 1997, pag.258)

 

3) AVVISO A TUTTI I CREDITORI

Il curatore deve provvedere ad inviare a tutti i creditori una raccomandata A/R, con cui li avvisa dell’avvenuto deposito e della possibilità di proporre nei termini di legge le loro eventuali osservazioni  (per la formula della lettera si veda il primo volume dell’opera sopra citata  a pag.259).

La comunicazione è richiesta per mettere in condizione i creditori di verificare la propria posizione nel riparto, la correttezza dell’atto e permettere un confronto incrociato anche fra gli stessi creditori.

 

4) OSSERVAZIONI DEI CREDITORI

L’art.110  comma terzo L.F. stabilisce il termine di dieci giorni per i creditori che vogliano far pervenire le loro osservazioni nei confronti del piano di riparto.

Il termine decorre dal giorno dell’avvenuto ricevimento della lettera raccomandata spedita dal curatore.

Le osservazioni possono riguardare:

- errori di calcolo

- la graduazione dei crediti

- l’opportunità della distribuzione e/o la somma distribuita, se trattasi di ripartizione parziale

Le osservazioni non possono invece concernere le questioni relative all’esistenza, alla qualità o all’ammontare dei crediti o dei privilegi.

 

5) DECRETO DI ESECUTIVITA’

Trascorso il termine di dieci giorni dal ricevimento degli avvisi da parte di tutti i creditori e tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, il G.D. rende esecutivo il piano di riparto con proprio decreto.

Il curatore dovrà pertanto, scaduto il termine previsto facendo riferimento all’ultima ricevuta delle raccomandate spedite, depositare in cancelleria la lettera circolare inviata ai creditori e le ricevute delle raccomandate, a prova del termine trascorso e chiedere al G.D. , in mancanza di osservazioni, che emetta il decreto di esecutorietà.

Qualora siano state presentate osservazioni, dovrà anche esprimere il proprio parere sulle osservazioni e, nel caso in cui le ritenga fondate, modificare di conseguenza il progetto e chiedere al G.D. di renderlo esecutivo apportando le modifiche richieste.

Il G.D. emette conseguentemente il decreto di esecutorietà, autorizzando il curatore a prelevare dal deposito bancario intestato alla procedura la somma da distribuire ai creditori.

Nel caso in cui il G.D. decida con il decreto le osservazioni dei creditori, autorizzerà il prelevamento delle somme disponibili solo dopo che il curatore avrà comunicato il decreto contenente le modifiche predisposte o il rigetto delle osservazioni rispettivamente ai creditori interessati dalle modifiche stesse e ai creditori proponenti.

 (per i due tipi di decreto di esecutorietà del piano di riparto, senza o con osservazioni, si veda il primo volume dell’opera citata alle pagg.263 e 265).

 

6) IMPUGNAZIONE DEL DECRETO DI ESECUTORIETA’

Si ritiene, pur in assenza di una previsione espressa nella legge fallimentare, che il decreto di cui si è detto sia impugnabile avanti al Tribunale ai sensi dell’art. 26 L.F., secondo le regole generali degli artt.737-742 bis c.p.c. sul procedimento in camera di consiglio (in tal senso, risolvendo un ampio dibattito, si è espressa la Corte di Cassazione  a Sezioni Unite: cfr. sentenza 3/2/1987 n.955) e nel termine di dieci giorni decorrente dalla data della sua comunicazione (cfr.Cass.26/10/1988 n.2598; Cass.11/12/1987 n.7382).

 

7) RIPARTIZIONE FINALE 

La ripartizione finale, come disposto dall’art.117 L.F., può essere esperita in presenza dei seguenti presupposti:

a) siano state risolte tutte le contestazioni e definite le liti pendenti;

b) sia stato approvato il rendiconto di gestione ex art.116 L.F.

c) sia stato liquidato il compenso finale del curatore.

La procedura è la stessa elencata ai precedenti nn.1-6.


4) Ordine di distribuzione delle somme

 

 

L’art.111 L.F. indica l’ordine in cui devono essere utilizzate e  distribuite le somme ricavate dall’attivo fallimentare:

1)  pagamento delle spese sostenute per la procedura, dei debiti di massa  e delle spese anticipate dall’erario ex art.91 L.F. (cd.campione fallimentare)

2) pagamento dei crediti ammessi in privilegio, con diritto di prelazione sui beni venduti secondo l’ordine assegnato dal codice civile, di cui dall’ art.2745 all’art. 2783 cod.civ.

3) pagamento dei crediti chirografari, in misura proporzionale all’ammontare del credito per cui ciascuno di essi è stato ammesso

In tale categoria rientrano anche i crediti privilegiati di cui al punto 2) nel caso in cui il ricavato dei beni su cui avevano diritto di prelazione non sia stato sufficiente a soddisfare la garanzia vantata; pertanto, per la parte in cui sono rimasti incapienti, i crediti privilegiati vanno parificati ai crediti chirografari e decadono al rango di questi ultimi..

         

Occorre precisare, in merito ai pagamenti di cui al n.1), che per la loro particolare natura, rappresentando in pratica il costo della procedura, si sottraggono al vero  e proprio piano di riparto: i progetti di ripartizione non devono includere i rispettivi creditori (ad esempio i compensi per i legali, i coadiutori, le imposte, i debiti maturati durante la gestione della procedura fallimentare), ma riguardano soltanto le somme residue e disponibili.

I pagamenti delle spese di procedura e dei debiti di massa devono però essere indicati - sia per quelli già sostenuti, sia per quelli ancora da sostenere, in via di erogazione- nella prima parte dell’atto portante il progetto di ripartizione, che abbiamo sopra esposto come prospetto delle somme disponibili.

 

 

4.1)  CREDITORI PRIVILEGIATI NELLA RIPARTIZIONE DELL’ATTIVO

 

La regola fondamentale della "par condicio creditorum" è data dalla combinazione del principio di responsabilità contrattuale di cui all’art.2740 cod.civ. - secondo il quale il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri - con quello della posizione di parità di tutti i creditori di cui al successivo art.2741 - secondo il quale tutti i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, fatte salve le cause legittime di prelazione.

La caratteristica comune alle cause di prelazione consiste nell’assicurare una posizione di preminenza e di rafforzamento della garanzia patrimoniale ai creditori che ne sono beneficiari nei confronti dei creditori chirografari.

La legge fallimentare non prevede un’autonoma disciplina delle cause di prelazione, ma si limita a richiamare il sistema disciplinato dal codice civile.

L’art.54 contiene tuttavia  una serie di indicazioni da seguire attentamente per i creditori privilegiati nella predisposizione del piano di riparto fallimentare.

Secondo detta norma, i crediti garantiti da IPOTECA, PEGNO o PRIVILEGIO devono essere soddisfatti sul prezzo ricavato  dalla vendita dei beni su cui grava il  diritto di prelazione a pagamento del capitale, degli interessi e delle spese.

LIMITE DEL PRIVILEGIO - Come già evidenziato sopra, anche l’art.54 chiarisce che se i creditori privilegiati non vengono soddisfatti integralmente, essendo il ricavato del bene vincolato inferiore al credito ammesso in privilegio, per la parte di credito non soddisfatta finiscono per concorrere con i creditori chirografari nella ripartizione delle somme residuali, ciascuno  in proporzione dei rispettivi crediti ammessi.

Ciò perché sui beni non vincolati alla prelazione la loro situazione sul piano giuridico non si differenzia da quella degli altri creditori chirografari.

 

 

4.2)  PRIVILEGI GENERALI E PRIVILEGI SPECIALI

 

Questa distinzione attiene soltanto ai privilegi mobiliari.

Il privilegio mobiliare viene esercitato su tutti i beni mobili costituenti il patrimonio del fallito e può essere ammesso al passivo verificando semplicemente la sussistenza della causa del credito da cui trae origine.

Il privilegio speciale, invece,  viene esercitato soltanto su determinati beni e può essere ammesso al passivo qualora venga riconosciuta la sussistenza del rapporto di connessione tra il credito ed il bene che ne è gravato.

A differenza del privilegio generale, del tutto svincolato da un rapporto con beni determinati in quanto si riferisce a tutto il patrimonio mobiliare, il privilegio speciale si esplica in un ambito esattamente definito, in quanto vincola solo quel bene o quei beni su cui grava sin dal suo sorgere.

Al momento della ripartizione dell’attivo, il ricavato della liquidazione del bene oggetto di privilegio speciale, detratte le spese, costituisce il limite massimo entro cui può trovare capienza quel credito privilegiato.

Al credito assistito da privilegio speciale non può essere corrisposto un importo superiore a quanto ricavato dalla vendita del bene oggetto di privilegio; per la parte del credito che risulti non soddisfatta, il credito decade al rango dei crediti chirografari, concorrendo con questi nella ripartizione del residuo dell’attivo.

Il vincolo derivante da un privilegio speciale si estende agli accessori della cosa gravata dallo stesso (cioè ai frutti, naturali e civili, alle pertinenze, alle migliorie ed alle altre accessioni).

Nel caso non infrequente di vendita di uno stabilimento industriale, comprensivo dei macchinari e degli impianti, la Suprema Corte ha chiarito che il rapporto sussistente tra i vari beni (immobile, macchinari, impianti, dotazioni) organizzati per l’esercizio di un’ impresa industriale non si presta ad essere ricondotto al concetto di pertinenza, secondo la formulazione dell’art.817 c.c., con la conseguenza che il ricavato della vendita di uno stabilimento industriale deve normalmente considerarsi non come un realizzo unitario, di natura immobiliare, ma come realizzo immobiliare per la parte riferita all’edificio (compresi i macchinari e gli impianti eventualmente in esso incorporati) e come realizzo mobiliare per la parte riferibile a tutti gli altri beni, rispetto ai quali, dunque, è configurabile un privilegio generale o speciale (cfr.Cass. 26/1/1985 n.391; Cass.Sez.Un. 7/4/1984 n.2257).

 

Nel caso di conflitto tra privilegi speciali e tra questi ed i privilegi generali, occorre tenere conto delle seguenti regole, fissate dal codice civile:

a) concorso tra privilegi speciali e diritti reali di garanzia (pegno ed ipoteca) (art.2748 c.c.)

- il pegno prevale sui privilegi speciali mobiliari, indipendentemente dal momento in cui è sorto;

- i privilegi immobiliari prevalgono sull’ipoteca, anche se  risulta  iscritta prima dell’insorgere del credito privilegiato.

b) concorso tra privilegi speciali e privilegi generali

secondo quanto disposto dagli artt.2777 e 2778 c.c. non esiste una prevalenza dei privilegi speciali rispetto a quelli generali, in quanto entrambe le categorie concorrono sul patrimonio mobiliare del debitore in base ad un’unica graduatoria determinata nei due articoli citati, con l’unica differenza che, mentre i privilegi generali vanno imputati su tutto il ricavato mobiliare, i privilegi speciali trovano il limite nel ricavato dalla vendita del bene oggetto della garanzia.

 

4.3) ACCERTAMENTO DELL’ESISTENZA DEI BENI  SUI  QUALI DEV’ESSERE ESERCITATO IL PRIVILEGIO

 

Al momento della verifica dello stato passivo, occorre specificare se i crediti ammessi sono assistiti da ipoteca, pegno o privilegio.

Per quanto attiene al privilegio speciale, sorge un problema attinente alla esistenza del bene gravato da quel tipo di privilegio, che può essere esercitato concretamente soltanto quando il bene si trova, al momento dell’accertamento, nel patrimonio del fallito.

Da una parte si sostiene che è  necessario stabilire già in questa fase se esiste il bene su cui grava il privilegio, mentre secondo un altro orientamento il giudice delegato deve solo limitarsi ad accertare se al creditore dev’essere riconosciuta il diritto di prelazione e sarà al momento della predisposizione del piano di riparto che il curatore dovrà verificare se, in base ai beni realmente acquisiti alla massa, possa essere effettivamente esercitato il privilegio ammesso.

Pur dovendo riconoscere che  nella fase iniziale della procedura, in cui è collocata la verificazione dello stato passivo, il giudice dispone solo di un inventario dei cespiti rinvenuti a quel momento dal curatore, inventario che ben può essere integrato in corso di procedura con l’acquisizione di beni rinvenuti presso terzi o a seguito di azioni ricuperatorie o di transazioni, il Tribunale di Ancona, come altri giudici di merito, è dell’avviso che gravi sul creditore istante, secondo il generale principio dell’onere della prova ex art.2697 c.c.,  dimostrare sia la natura privilegiata del credito, sia i presupposti necessari per l’esercizio in concreto del privilegio, indicando i beni che ne sono colpiti e provando la loro esistenza  nel patrimonio del fallito.

Si deve tenere conto difatti dei creditori concorrenti, per i quali vale la regola fondamentale della "par condicio creditorum", che verrebbero a trovarsi in posizione deteriore se venisse riconosciuto   un privilegio del quale non potrebbero più contestare l’esistenza, se tale aspetto venisse affrontato non in sede di verifica dello stato passivo, ma in sede di riparto.

Secondo una larga parte della giurisprudenza di merito, il privilegio gravante su un bene che non viene rinvenuto al momento della verifica dello stato passivo non può conseguentemente essere ammesso se non può essere in concreto esercitato e ad esso verrà riconosciuta natura chirografaria (cfr. Trib.Torino 10/1/1991; Trib.Milano 20/9/1990; Trib.Belluno 24/1/1990; Trib.Bologna 4/2/1988).

La stessa Corte di Cassazione ha affermato che l’accertamento del privilegio deve effettuarsi all’atto della verifica, con la conseguenza che il credito dev’essere ammesso in sede chirografaria, qualora il bene su cui grava il privilegio  non risulti acquisito all’attivo fallimentare (cfr. Cass. Sez.Un. 9/4/1984 n.2255 e Cass.18/6/1982 n.3728).

In presenza di un successivo ritrovamento del bene, il creditore potrà comunque far valere il proprio diritto di prelazione in via tardiva ex art.101 L.F., senza che il giudicato endofallimentare sul credito già ammesso in via chirografaria possa costituire un ostacolo, trattandosi chiaramente di "factum superveniens" idoneo a conferire natura privilegiata. 

Appare tuttavia più equo, da un punto di vista non strettamente giuridico, ma logico e pratico, che al momento della verifica dello stato passivo ci si limiti ad accertare la natura del credito, rinviando al momento della ripartizione finale l’esatta identificazione del bene e l’indagine sulla possibilità di esercitare tale diritto di prelazione.

Occorre difatti  tenere conto  delle difficoltà per il creditore, all’inizio della procedura, di verificare se il bene si trova effettivamente nel patrimonio del fallito, della possibilità che il bene venga rinvenuto ed acquisito nel corso della procedura, del rischio (in tale ultimo caso) che il curatore ometta di avvisare il creditore che vanta un privilegio speciale su quel bene della successiva acquisizione per consentirgli l’insinuazione in via tardiva.


5) Collocazione sussidiaria sugli immobili

 

 

Il presupposto dell’applicazione della collocazione sussidiaria, prevista dall’art.2776 cod.civ., è che sia avvenuto l’integrale soddisfacimento dei creditori assistiti da privilegio speciale sugli immobili e da ipoteca, a seguito della distribuzione del ricavato della vendita immobiliare.

Sull’attivo immobiliare residuato dopo aver soddisfatto i creditori con privilegio speciale immobiliare, l’art.2776 cod.civ. indica alcune categorie di creditori assistiti da privilegio generale mobiliare:

a) i crediti relativi al trattamento di fine rapporto  ed all’indennità di preavviso;

b) i crediti indicati dagli artt.2751 e 2751 bis c.c., i crediti per contributi  dovuti ad istituti, enti o fondi speciali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria  per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all’art.2753 c.c. (dopo i crediti indicati al primo comma, sub a);  

c) i crediti dello Stato per IVA, indicati all’art.2752 comma terzo c.c. (dopo i crediti di cui al secondo comma, sub b).

Si deve precisare che, secondo l’orientamento prevalente, l’art.2776 c.c. non apporta modifiche  all’ordine  dei privilegi mobiliari stabilito dagli artt.2777 e 2778 c.c., per cui queste categorie di privilegi non possono essere soddisfatte con modalità diverse a seconda che operino in via principale (sul ricavato mobiliare) o in via sussidiaria (sul ricavato delle vendite immobiliari residuato dopo aver pagato per intero i creditori con privilegio speciale sugli immobili).

Ne consegue che. dal combinato disposto degli artt.2776, 2777 e 2778 c.c., l’ordine da seguire nella collocazione sussidiaria - dopo aver soddisfatto il trattamento di fine rapporto e l’indennità di preavviso - è la seguente:

 

  spese funebri, d’infermità e alimenti (art.2751)

  crediti di cui all’art.2751 bis n.1

  crediti di cui all’art.2751 bis nn.2 e 3

  crediti di cui all’art.2751 bis nn.4 e 5

  crediti per contributi ex art.2753 (art.2778 n.1)

 

Va comunque segnalato il diverso orientamento dottrinale, che tende a collocare i crediti  indicati  sub b) sullo stesso piano, da soddisfare di conseguenza in modo proporzionale tra gli stessi, senza rispettare la graduazione sopra delineata.

Pertanto, seguendo tale seconda interpretazione, si dovrebbe operare una graduazione autonoma per i privilegi sussidiari, su tre distinti livelli, che comporterebbe preliminarmente il pagamento dei crediti per le indennità di fine rapporto e di mancato preavviso (richiamati al primo comma dell’art.2776 c.c.), in secondo luogo, sullo stesso piano ed in proporzione,  i crediti di lavoro, i crediti per contributi previdenziali  ed assicurativi obbligatori ed i crediti di cui all’art.2751 c.c. (tutti richiamati dal secondo comma dello stesso articolo) ed infine, al terzo ed ultimo livello, i crediti dello Stato riguardanti imposte, pene pecuniarie e sopratasse dovute in base alle norme sull’IVA (richiamati dal terzo comma della norma citata).

Tutti i restanti crediti vengono soddisfatti  come crediti chirografari, in proporzione tra loro. 

 


6)  Interessi e rivalutazione

 

 

In merito all’estensione del diritto di prelazione agli interessi, l’art.54 L.F. rimanda alle regole previste dagli artt.2788 e 2855 commi secondo e terzo cod.civ., equiparando la dichiarazione di fallimento all’atto di pignoramento.

In base all’ art.2788 c.c., la prelazione derivante dal pegno sui beni mobili si estende

- agli interessi, anche convenzionali, dell’anno in corso alla data della dichiarazione del fallimento

- agli interessi successivamente maturati fino alla data della vendita, nei limiti della misura legale.

In base all’ art.2855 c.c., l’iscrizione ipotecaria del credito fa collocare nello stesso grado:

le spese dell’atto di costituzione dell’ipoteca,

le spese dell’iscrizione dell’ipoteca,

le spese ordinarie occorrenti per l’atto di intervento nella procedura (intervento nella esecuzione immobiliare, insinuazione al passivo nella procedura fallimentare).

Perché possa essere estesa l’ipoteca anche alle maggiori spese giudiziali, occorre un patto espresso tra le parti e la corrispondente iscrizione.

Ai sensi dei commi secondo e terzo della norma citata, la prelazione si estende, con collocazione nello stesso grado

- agli interessi dovuti per i due anni precedenti e per l’anno in corso alla data della dichiarazione di fallimento, purché ne sia indicata la misura nella nota di iscrizione,

-  agli interessi maturati dopo il compimento dell’anno in corso alla data della dichiarazione di fallimento, fino alla data della vendita e nei limiti della misura legale.

A tale proposito si deve precisare che per vendita di un immobile occorre fare riferimento alla data di emissione del decreto di trasferimento e non all’udienza di  vendita o alla data del saldo del prezzo della vendita da parte dell’aggiudicatario.

 

In merito agli interessi relativi ai crediti ipotecari degli istituti di credito fondiario occorre sottolineare due diversi indirizzi: mentre in giurisprudenza si ritiene comunemente che debba essere applicato l’art.54 L.F. con le modalità appena descritte, parte della dottrina propende per applicare gli interessi convenzionali senza limitazione.

Va segnalato comunque che con recente sentenza (Cass. 29/8/1998 n.8657) la Suprema Corte ha ribadito che l’art.54 L.F. trova applicazione anche nei riguardi dei crediti per mutuo fondiario, soggetti alla disciplina di cui al R.D. 16/7/1905 n.646 e successive integrazioni, in quanto tale disciplina non interferisce sui principi che regolano il concorso dei creditori  nel fallimento: pertanto l’iscrizione di crediti per capitale al passivo concorsuale fa collocare nello stesso grado il credito per interessi maturato limitatamente alle due annate anteriori e a quella in corso alla data della dichiarazione di fallimento, e per quanto riguarda gli interessi successivi nella misura legale, senza che a tale principio possano derogare le norme sul credito fondiario.

 

Dopo aver visto le differenze per i crediti pignoratizi e per i crediti ipotecari, delineate dagli artt.2788 e 2855 c.c., in merito ai privilegi speciali e generali occorre rilevare che l’art.54 L.F. non rimanda del pari all’art.2749 c.c., regolante l’estensione del privilegio.

Ne consegue che la prelazione per questa categoria  di privilegi si estende

- agli interessi maturati fino alla data del fallimento.

Per gli interessi successivi alla dichiarazione del fallimento, si ritiene che gli stessi non siano assistiti dal privilegio vantato dal capitale (cfr.Cass.25/10/1990 n.10360; Cass.1/8/1984 n.4583).

 

Un riferimento a parte occorre fare per i CREDITI DI LAVORO

Sull’argomento vanno rilevati gli interventi della Corte Costituzionale (31/12/1986 n.300, 20/4/1989 n.204), a seguito dei quali i crediti da lavoro subordinato per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento vanno rivalutati come segue:

- la rivalutazione monetaria spetta fino alla esecutività dello stato passivo,

- gli interessi legali spettano fino alla data di vendita dei beni

(se la liquidazione delle attività mobiliari del fallito non avviene in un unico contesto, ma in momenti separati, gli interessi legali vanno calcolati gradualmente e proporzionalmente).

 

Per i crediti delle COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, derivanti dai corrispettivi dei servizi prestati e dalla vendita dei manufatti, di cui all’art.2751 bis n.5 cod.civ., la Corte Costituzionale è intervenuta con la sentenza 18/7/1989 n.408, con la quale è stata estesa la prelazione agli interessi, ritenendo assimilabile la tutela che compete al socio di tale ente a quella che compete al lavoratore subordinato, circoscritta però alle sole cooperative di produzione e lavoro che rispondono ai requisiti prescritti dalla legislazione in tema di cooperazione.

Dovrà essere conseguentemente  dimostrato che i propri soci svolgano, nell’ambito della cooperativa, un’attività lavorativa, esercitando un’arte o un mestiere corrispondenti all’oggetto sociale.


7) Il fallimento delle società di persone

ed i rapporti con il fallimento dei soci

 

 

Questa ipotesi particolare  è disciplinata dall’art.148 L.F., la cui applicazione determina la necessità di creare  masse attive e passive ben distinte.

Difatti, secondo il terzo e quarto comma del citato articolo:

a)  il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per intero nel fallimento dei singoli soci;

b) il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all’integrale pagamento, salvo il regresso fra i fallimenti dei soci per la parte pagata in più rispetto alla quota rispettiva;

c) i creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori.

 

Pertanto. i crediti dichiarati nel fallimento dei singoli soci non possono essere ammessi al fallimento della società, mentre, al contrario, i crediti ammessi al passivo della società si intendono ammessi anche al fallimento dei singoli soci.

I creditori della società si possono soddisfare sussidiariamente con il riparto dell’attivo del fallimento dei singoli soci  alla pari con i creditori personali degli stessi: hanno quindi diritto a partecipare a tutte le ripartizioni dei fallimenti dei soci sino al loro integrale pagamento

 

Va specificato a questo proposito che vi sono orientamenti discordanti in dottrina e giurisprudenza sul valore del privilegio generale che assiste il creditore sociale nei fallimenti personali dei soci.

Secondo l’orientamento di alcuni giudici di merito, anche se nel riparto del fallimento della società il creditore sociale gode di un privilegio generale, il predetto privilegio non viene conservato agli effetti del concorso al passivo del fallimento personale dei soci illimitatamente responsabili e degrada di conseguenza al grado di chirografario (cfr. Trib.Torino 17/1/1989, Trib.Milano 24/9/1990). Secondo questo indirizzo il privilegio generale può essere fatto valere soltanto sul patrimonio della società come debitore originario e non su quello dei soci, sul presupposto dell’autonomia del patrimonio sociale rispetto a quello dei singoli soci.

Secondo invece un altro orientamento, che ha avuto di recente il conforto autorevole  della Corte di Cassazione, i creditori sociali possono concorrere nei singoli fallimenti personali dei soci, conservando l’eventuale privilegio generale che assista il loro credito (cfr.Cass.22/11/1993 n.11512; Trib.Milano 26/5/1986), sulla base della motivazione che la responsabilità dei soci nei confronti dei creditori sociali non si distingue "quoad causam" rispetto a quella della società, ma si rivela come responsabilità causalmente identica ed omogenea rispetto ad essa.

E’ invece pacifico che i creditori assistiti da privilegio speciale sui beni della società non possono vantare alcuna prelazione sui beni dei soci illimitatamente responsabili , tenuto conto della stretta correlazione a beni determinati (lo stesso dicasi per i creditori ipotecari e pignoratizi). 

 

Da un punto di vista pratico, nei riparti di fallimenti di società di persone occorre formare  masse distinte: una massa attiva del patrimonio della società e tante masse per ogni socio dichiarato fallito.

All’interno di ciascuna massa attiva sociale e personale  è poi necessario effettuare ulteriori suddivisioni in singole sottomasse immobiliari e mobiliari, detraendo da ognuna le spese particolari e la quota delle spese generali di procedura (comprensive del compenso al curatore).

Tenuto conto della tutela preferenziale riconosciuta dalla legge ai creditori sociali rispetto ai creditori personali dei soci, i creditori della società potranno essere soddisfatti non soltanto sui  beni sociali, ma anche sui beni dei singoli soci, in considerazione della loro responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali.

I creditori personali dei soci potranno invece essere soddisfatti unicamente sul ricavato dei beni del singolo socio loro debitore, ma non sui beni della società o degli altri soci.

 

 


8) L’imposta di registro sul piano di riparto

 

 

Dopo numerose pronunce della Corte di Cassazione sulla dibattuta questione concernente l’assoggettabilità all’imposta di registro dei decreti che rendono esecutivi i piani di riparto dell’attivo fallimentare (Cass.22/6/1983 n.4277; Cass.13/5/1987 n.4391; Cass.25/6/1988 n.4284), il Ministero delle Finanze - Direzione Generale tasse e imposte indirette affari - con circolare n.58/260228/90 del 30/7/1990 ha finalmente posto fine ai discordanti comportamenti adottati dai diversi Uffici del Registro, uniformando l’attività degli Uffici finanziari all’ormai consolidato orientamento della Cassazione sull’argomento.

La circolare individua pertanto le seguenti  tre ipotesi, al fine di determinare il trattamento tributario cui vanno assoggettati i provvedimenti del giudice delegato che dichiarano esecutivi i piani di riparto nei fallimenti:

 

a)  non ricorre l’obbligo di registrazione in termine fisso:

- quando il piano di riparto viene approvato senza modifiche,

- quando il piano di riparto viene approvato con modifiche che corrispondono ad osservazioni o richieste presentate da alcuni creditori e non contestate dagli altri creditori o dal curatore

(in tale situazione non è configurabile difatti un provvedimento che definisce una controversia, riconducibile fra le ipotesi contemplate dall’art.8 della Tariffa parte prima);

b) sono assoggettabili ad imposta in misura fissa, in caso di rigetto dell’istanza avanzata dal creditore, o in  misura proporzionale, in caso di accoglimento

- quando i decreti che approvano i piani di riparto risolvono contestazioni sorte fra creditori e fra questi ed il curatore, che non incidono sui risultati dello stato passivo

c) sono assoggettabili ad imposta in misura fissa, in caso di dichiarazione di inammissibilità dell’istanza avanzata dal creditore, o in misura proporzionale, in caso di decisione nel merito dell’ istanza stessa

- quando i decreti che dichiarano esecutivi i piani di riparto intervengono su pretese azionabili e non fatte valere nella precedente fase di ammissione al passivo 

(il provvedimento del giudice delegato in tema di ripartizione dell’attivo è assoggettabile ad imposta di registro proporzionale "solo per la parte in cui, eventualmente, decida una contestazione sulla collocazione dei crediti e, quindi,  sulle posizioni di diritto soggettivo dei creditori" - cfr. Cass.25/6/1988 n.4284).

Nella pratica, il curatore, qualora si trovi di fronte ad un caso in cui un piano di riparto finale debba essere assoggettato all’imposta di registro in misura proporzionale, dovrà rielaborare il progetto in conformità alla decisione del giudice delegato, detraendo dall’attivo distribuibile l’imposta di registro liquidata, imputandola alle spese generali di procedura.


PARTE SECONDA

Tabella dei privilegi






PARTE SECONDA

Schede dei privilegi
Scheda n° M1

Articolo 2755 c.C.

Preferenza 1

Speciale

 

Spese per atti conservativi o di esportazione

I crediti per spese di giustizia fatta per atti conservativi o per l’espropriazione

di beni mobili nell’interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi

 

Comprende:

 

  Crediti per spese di giustizia per atti conservativi o di espropriazione di beni mobili nell’interesse comune dei creditori.

    - colpisce i soli beni che sono oggetto degli atti esecutivi o conservativi limita-

       tamente al primo creditore procedente;

    - spese che vengono affrontate da chi ha veste di creditore e siano idonee, almeno potenzialmente, ad avvantaggiare gli altri creditori (Cass. 4/2/1980 n. 763, Trib. Napoli 11/7/1997);

 

  spese sostenute per azione surrogatoria (Cass., 17/7/69, n°2641; id. 9/8/52, n° 2630), in quanto il suo risultato immediato è l’acquisizione del bene al patrimonio del debitore, con vantaggio non solo del creditore istante ma di tutti gli altri creditori, i quali vedono così ricostituita l’integrale garanzia delle loro ragioni creditorie;

 

  spese per sequestro conservativo (art. 671 c.c.), essendo questo il mezzo cautelare per eccellenza;

 

  spese per l’espropriazione, ossia quelle concernenti il pignoramento, i successivi atti che tendono  alla liquidazione giudiziale dei beni del debitore, i giudizi incidentali del processo esecutivo. In ordine a questi ultimi occorre distinguere a seconda che vengano opposte dal debitore eccezioni di carattere reale o personale. Nel primo caso, trattandosi di eccezioni che possono essere sollevate nei riguardi di qualunque creditore esecutante (es. viene contestata dal debitore la proprietà o l’impignorabilità dei beni), le relative spese sopportate dal procedente per respingere dette eccezioni devono essere considerate "di giustizia" nell’interesse comune e, in quanto tali, assistite dal privilegio in esame. Nel caso di eccezioni di carattere personale non può invece parlarsi di spese di giustizia nell’interesse comune. Ciò accade: a) ove l’eccezione investa esclusivamente la pretesa del creditore ( ad es. , viene contestata la sua qualità di avente diritto);b) ovvero allo stesso creditore vengano mosse eccezioni da parte dei creditori concorrenti ( ad es., contestazioni fra creditori in ordine al grado del privilegio vantato);

 

  Le spese sostenute dal creditore istante per la dichiarazione di fallimento, limitatamente al primo tra i creditori che hanno presentato la domanda;

 

  Credito degli ausiliari del Giudice( consulenti tecnici, custodi, esperti, notai, ecc. di cui si occupano gli art. 61 al 63 c.p.c.) per i compensi liquidati dal Giudice , ai sensi dell’art. 53 disp. Att. C.p.c. , a carico del debitore esecutato. Le prestazioni dovranno comunque riguardare l’espropriazione o gli atti conservativi compiuti dal creditore procedente;

 

Esclude:

 

   Spese ordinarie per l’intervento nel processo d’esecuzione di cui all’art. 2749 c.c. che seguono la natura del credito per il quale sono state erogate;

   Spese del giudizio di cognizione che  non hanno natura privilegiata  ;

 Spese del  sequestro giudiziario (art. 670 c.c.), poiché esso, riflettendo la proprietà e il possesso del bene controverso, non ha alcun riferimento con l’espropriazione del bene del debitore ( Cass., 30/7/66, n. 2134);

   Spese di registrazione del decreto ingiuntivo;

   Spese di  conservazione e miglioramento dei  beni mobili , per le quali opera il privilegio di cui all’art. 2756 c.c.;

  Spese per il giudizio promosso da un creditore di simulazione assoluta della vendita di un bene da parte del debitore, in quanto tale giudizio non può essere qualificato un atto conservativo in senso proprio e quindi rientrare fra i procedimenti cautelari (Cass., 30/7/66, n. 2134);

   Spese per l’espropriazione ove il pignoramento abbia perso efficacia ( trascorsi 90 giorni dal suo compimento senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita)


Scheda n° M2

Articolo 2781

2777 u.c. c.c.

Preferenza 2

Speciale

 

Crediti assistiti da privilegio speciale da preferire per legge speciale al pegno.

Qualora con crediti assistiti da privilegio speciale concorra un credito garantito con pegno e uno dei privilegi debba essere preferito rispetto al pegno, tale privilegio prevale su quegli altri che devono essere posposti al pegno, anche se anteriori di grado.

I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell'art.2751 bis.

 

Comprende:

L’art. 2748 , co.1, c.c. stabilisce che " Se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale su

beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio  del creditore pignoratizio".

I casi in cui la legge dispone diversamente sono rappresentati  :

a) dalle spese di giustizia di cui agli art. 2755;

b) dai privilegi speciali, di cui agli art. 2756, 2757, 2759,2760 e 2764 , ove il creditore, al quale sono accordati, ignori in buona fede, al momento del loro sorgere, l’esistenza del credito pignoratizio;

c) dai privilegi sulle cose caricate, di cui all’art. 561, u.c., Cod. Navig.;

d) dal privilegio concernente i crediti per finanziamenti alle industrie, di cui all’art. 5 D.L. 1/10/47, N° 1075;

L’art. 2781 c.c. contempla il  caso di concorso tra un credito assistito da pegno(A) e più crediti speciali, dei quali ultimi uno abbia un grado di prelazione superiore a quello garantito da pegno ( es. Albergatore ex. art. 2760 c.c.-.(B)) e l’altro, invece,  sia nell’ordine dei privilegi anteriore al primo ( lo Stato per tributi indiretti  ex. art. 2758(C)) ma che dovrebbe, secondo le norme generali, essere posposto al pegno.

Il codice si è determinato a dare al privilegio che gode di un grado di prelazione superiore al pegno (B) anche la preferenza sull’altro privilegio (C) che, stando all’ art. 2778 c.c., avrebbe dovuto essere collocato in un grado superiore

Il codice vigente non disciplina il caso in cui concorrano col pegno privilegi speciali a questo anteposti e privilegi generali anteposti, a loro volta, a privilegi speciali, come accade nelle ipotesi previste dai nn. 1 e 8 dell’ art. 2778..

Nel silenzio della legge  vi è contrasto in dottrina tra chi propende per il criterio del concorso proporzionale tra le cause di prelazione e quello indicato dall’art. 2781 c.c. per il caso di cui sopra .


Scheda n° M3

Articolo 2784 c.c.

Preferenza 3

Speciale

 

Crediti garantiti da pegno.

Il pegno e' costituito a garanzia della obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore.

Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.

Art. 2748 Co. 1 c.c.

se la legge non dispone altrimenti il privilegio speciale sui beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio.

 

Comprende:

L’art. 2748 c.c. prevede , salvo che la legge non disponga diversamente, la prevalenza del pegno sul privilegio speciale. La prevalenza del pegno sui crediti di cui all’art. 2751- bis c.c. è sancita dalla Cassazione Sez. I. con le sentenze: 17/2/96 n° 1238,  27/3/79 n° 1768 e 16/6/82 n° 3669 . Lo stesso art. 2777 , c. 1, c.c.,  stabilisce che "i crediti per spese di giustizia sono preferiti ad ogni altro credito, anche pignoratizio e ipotecario ", disposizione questa che non viene riportata per i crediti di lavoro.

  Il credito pignoratizio risultante da atto scritto con data certa.

  Gli interessi dell’anno in corso alla data della dichiarazione di fallimento ( Art. 2788 c.c. );

  le spese sostenute dal creditore per la domanda di insinuazione al passivo;

 

 

Esclude:

  Le spese incontrate dal creditore nel giudizio di cognizione per l’accertamento e la dichiarazione del suo diritto.


Scheda n° M4

Articolo 2751 bis,

n° 1 c.c.

Preferenza 1

Speciale

 

Crediti di lavoratori subordinati

Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti :

1) le retribuzioni dovute sotto qualsiasi forma ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno  subito per effetto di un licenziamento inefficace nullo o annullabile;

     ...omissis..

 

  I crediti di cui al n° 1) dell’ art. 2751 bis sono assistiti da privilegio a qualunque periodo risalgano,  salvi soltanto i termini prescrizionali ( art. 2955 n°2, 2956 n°1 c.c.).

  L’articolo 2094 c.c. definisce la figura del lavoratore subordinato e le caratteristiche del relativo rapporto.

 

Comprende:

  Le retribuzioni sotto qualsiasi forma;  i salari e gli stipendi corrisposti a tempo o a cottimo, in denaro o in natura o con provvigione; i compensi fissati in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, i compensi per lavoro straordinario e notturno, per periodo di riposo non goduto; per infortunio , malattia, gravidanza e puerperio e per servizio militare.

  le seguenti indennità: cassa,  rappresentanza,  residenza , trasferimento, sostitutiva delle ferie , mancato preavviso, mensa ;

  rimborsi spese fissi e forfettari;

  T.F.R ,  cassa integrazione guadagni se non pagata o compensata con i contributi;

  risarcimento danni conseguente  ad infortuni sul lavoro (Corte Costituzionale 28/11/1983 n° 326);

    l’indennità sostitutiva del preavviso;

   lavoranti a domicilio nonché servizi di carattere domestico , pur non svolgendosi nell’ambito dell’impresa;

 

 

 

Esclude:

   Assegni familiari  e contributi dovuti alle associazioni sindacali(Trib. Torino 7/5/91,  Trib. Genova 6/2/89);

  Risarcimento danni dovuto per inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi posti a tutela delle condizioni di lavoro dall’art. 2087 c.c.

  Cassa integrazione guadagni, qualora   sia stata pagata l’indennità sostitutiva di preavviso (Cass. 9/5/96, n° 4343; Idem 28/5/92, n°6806;)

 

 

Note :

Il privilegio si estende:

a) agli interessi calcolati al tasso legale fino alla vendita di tutti i beni;

b) alla rivalutazione calcolata fino alla data di esecutività dello stato passivo (Corte Cost. 20/4/89 n° 204).

 

Lo stesso grado di privilegio spetta all’INPS per surroga per anticipazione del T.F.R. (L. 29/5/82, n° 297) e delle  ultime tre mensilità (L. 27/1/92, n°80)       


Scheda n° M5

Articolo 2751 bis

n° 2 c.c.

Preferenza 5

Generale

 

Crediti dei professionisti

Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

1)... omissis...

2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d’opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione.

 

Presupposto del privilegio è l’esistenza di un contratto d’opera avente per oggetto una prestazione intellettuale.

La definizione tratta dal C.C. caratterizza l’obbligo di compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio col lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione assumendosi, da parte del prestatore, il rischio relativo al risultato dell’attività eseguita. Dunque caratteristica indefettibile del contratto d’opera intellettuale, quale specie del contratto d’opera, è il carattere intellettuale della prestazione, e quindi l’impiego di intelligenza e cultura in misura prevalente rispetto all’uso di eventuale energia manuale.

 

Comprende:

  Sindaci di società ( Cass. 29/4/75 n° 1579);

  Arbitri;

  C.T.U;

  Studi associati;

  Contributo integrativo cassa previdenza, ove previsto nell’ordinamento professionale (Cassazione sez. I - Sentenza 19 marzo 1996, n. 2312 )

 

Esclude:

  Credito per rivalsa Iva (Cass. 4/6/94 n° 5429; Cass. 24/4/79 n° 2320)

  Crediti per diritto d’autore (Trib. Bologna 12/5/98);

  Spese anticipate; 

  Spese a piè di lista;

  Spese generali di studio forfettariamente determinate;

    (Cassazione sez. I - Sentenza 15 settembre 1995, n. 9763)

  Compensi degli amministratori di società di capitali (Cass. 11/4/83 n°2542)

 

Note:

Sull’argomento è intervenuta una sentenza della Corte Costituzionale (29/1/1998, n°1) che ha esteso il privilegio al credito dei prestatori d' opera non intellettuale apportando sostanziali modifiche a quanto prima consolidato;

Limite temporale: il privilegio concerne i crediti per le retribuzioni dovute per gli ultimi due anni di prestazione calcolati però dalla cessazione della prestazione, anche se anteriori al biennio precedente l'apertura della procedura concorsuale (Cass. 7/8/89 n°3611).


Scheda n° M6

Articolo 2751 bis,

n° 3, c.c.

Preferenza n° 5

Generale

 

Crediti per provvigioni

Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

. omissis...

3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l’ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo.

 

Titolare del privilegio risulta solo l’agente. E’ agente colui che assume stabilmente l’incarico di promuovere per conto dell’altra parte, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata ai sensi dell’ art. 1742 c.c..

 

Comprende:

   Provvigioni;

   Indennità di cessazione del rapporto;

   Indennità suppletiva di clientela;

   Indennità per mancato preavviso;

   Agenti di assicurazione e sub-agenti;

 

Esclude:

   Procacciatore d’affari

   Mediatori (Trib. Pordenone - 16/6/1992)

   Enasarco, per i crediti relativi al versamento dei contributi previdenziali da parte del preponente , avendo tali crediti una diversa causa giuridica  rientrando nei privilegi previsti dagli art. 2753 e 2754 c.c.

 

Note:

Vi sono contrasti in dottrina ed in giurisprudenza  per quanto riguarda l'applicazione di tale privilegio alle società di capitali. Chi propende per la soluzione negativa presuppone che vada tutelata una certa categoria di lavoratori, quelli che traggono esclusivamente o prevalentemente dal proprio lavoro i mezzi di sostentamento per sé e per la famiglia.

Chi è propenso per la soluzione affermativa, riconosce la prelazione non a determinati soggetti, ma ad un certo tipo di credito, quale quello derivante dal rapporto di agenzia, senza altra precisazione.

Con sentenze 20/7/92 n. 8756 e n° 5/9/92 n. 10241 la Cassazione si è  espressa favorevolmente all’estensione del privilegio

Limite temporale : il privilegio concerne i crediti relativi alle provvigioni dovute su tutti i contratti promossi nell’ultimo anno di attività prima della cessazione del rapporto.


Scheda n° M7

Articolo 2751 bis

n° 4, c.c.

Preferenza n° 6

Generale

 

Crediti dei coltivatori diretti

Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

... omissis...

4)  I crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque partecipante per i corrispettivi della vendita dei prodotti nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati nell’art. 2765 c.c..

 

Comprende:

Nella categoria dei coltivatori diretti si comprendono sia coloro che sono tali in quanto coltivano direttamente un proprio fondo, sia coloro che coltivano direttamente un fondo altrui quali affittuari, mezzadri, coloni compartecipanti.

Sono inoltre considerati coltivatori diretti i soccidari.

Il privilegio si estende ai crediti dell’enfiteuta e dell’usufruttuario che lavorano direttamente il fondo.


Scheda n° M8

Articolo 2751 bis

n° 5, c.c.

Preferenza 1

Generale

 

Crediti dell’ impresa artigiana

Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

..omissis..

5) i crediti dell’impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti.

 

Comprende:

   I crediti che rappresentano ll corrispettivo dei servizi prestati e della vendita di manufatti da parte dell’impresa artigiana e delle società ed enti cooperativi di produzione e di lavoro.

   Il privilegio di cui al n. 5) dell’art. 2751 bis C.C. viene generalmente riconosciuto alle imprese che possano qualificarsi come artigiani in base ai criteri dettati dalla legge speciale n° 443/1985 (Legge quadro sull’artigianato)(Cass. 28/11/1984 n°6186, Cass. 28/9/83 n°5633). L’iscrizione all’albo delle imprese artigiane non assume valore probatorio ai fini dell’accertamento della suddetta qualificazione (Cass. 28/11/1984 n°6186). Occorre invece verificare la sussistenza della natura dell’impresa acquisendo, a cura del creditore, documentazione comprovante il volume d’affari,  la quantità di capitale investito ed il numero di dipendenti.

    E’ considerata artigiana l’impresa che abbia come prevalente lo svolgimento di una attività di           produzione di beni, anche semilavorati, o di produzione di servizi. Il fattore lavoro deve avere prevalenza rispetto al fattore capitale investito (in modo che l’utile prodotto sia attribuibile preliminarmente alla remunerazione del lavoro come mero guadagno).

    L’impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d’opera di personale dipendente entro prefissati limiti numerici, a seconda del settore di riferimento in cui l’impresa opera. L’impresa infine deve essere svolta dall’imprenditore artigiano che la esercita professionalmente e in qualità di titolare assumendone la piena responsabilità, svolgendo in misura prevalente il lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

   Per ciò che riguarda le cooperative di produzione e lavoro, la ratio legislativa consente di ritenere che il privilegio venga riconosciuto solo ai crediti di quelle cooperative nelle quali i servizi prestati ed i prodotti venduti si ricollegano ad una attività lavorativa diretta dei soci.

Esclude:

 Credito vantato dall’impresa artigiana per il corrispettivo di un contratto di appalto ( Cass. 27/10/1980, n. 5640);

   Credito vantato da consorzio di cooperative (App. Roma 30/04/1981)

   Crediti derivanti da attività di prestazione di servizi commerciali

 

Note:

    In merito ai crediti delle  Società cooperative di produzione e lavoro la Cassazione Civile  Sezione I, con sentenza n° 2984 del 7/4/97 ha precisato quanto segue:

                    "  I requisiti essenziali perché una cooperativa di produzione e lavoro   sia ammessa   al   privilegio   del credito   ex  art. 2751 bis  n. 5  (introdotto   dalla   legge n. 426  del  1975) sono,  per  un  verso,  correlati alla  effettività e "pertinenza" professionale del lavoro  dei  soci, e,  per  altro verso, alla prevalenza del lavoro di questi  ultimi   rispetto  a  quello   dei   non soci;  tali  requisiti  sono  ricavabili,  oltre che  dall'art. 23  d.lg. C.p.S. n. 1577  del  1947, anche dalla  genesi  normativa dell'art. 2751 bis c.c. e dalla natura   dei  crediti  assistiti  dal  privilegio,  che, per  essere  relativi  esclusivamente alla vendita dei manufatti e alla somministrazione dei  servizi,   appaiono   strettamente correlati  al  lavoro  personale e  diretto dei  soci.  Ne  consegue che non tutti gli enti qualificabili  come cooperativi  a  fini  fiscali e  previdenziali possono ritenersi ammessi  al  beneficio del  credito,  e  che, ai  fini  del beneficio  mobiliare, non e' necessario il ricorso a parametri diversi da quelli  relativi all'apporto lavorativo dei soci, e collegati invece a canoni  dimensionali  o "funzionali",  ovvero  a  comparazioni, di  difficile  effettuazione, tra lavoro e "capitale" investito.

 

   Rivalutazione del credito delle cooperative di lavoro:

    la Corte Cost., con sentenza n° 408 del 18/7/1989, ha esteso il privilegio agli interessi- da corrispondere fino alla data della vendita dei beni- ed alla rivalutazione monetaria - fino alla data di esecutività dello stato passivo, limitatamente alle cooperative di produzione e lavoro che rispondono ai requisiti prescritti dalla legge in tema di cooperazione (si veda parte prima, par.6).


Scheda n° M9

Articolo 2751 bis

n° 5 bis c.c.

Preferenza 7

Generale

 

Crediti delle cooperative agricole

Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: 

............omissis...........

5 bis) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i

corrispettivi della vendita dei prodotti.

 

Note

Detta previsione è stata introdotta dalla legge 18/1/1994 n° 44 (disposizioni in materia di cooperative agricole)


Scheda n° M10

Articolo 2753

e 2778 n° 1 c.c.

Gr. Privilegio 1

Generale

 

Crediti per contributi e assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti

Hanno privilegio generale sui mobili  del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti , enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia, ed i superstiti.

 

Comprende:

   Oggetto dei privilegi in esame sono i crediti della previdenza sociale .

     I relativi rapporti devono avere la loro fonte nella legge  e nei contratti collettivi obbligatori ( art.     

     2114c.c.)

    crediti per contributi ed accessori dovuti all'istituto previdenziale da imprenditore artigiano o commerciante che non abbiano regolarizzato le loro stesse posizioni contributive. 

   Enasarco (Cass. 17/2/92, n° 1939,Cass. 14/6/90, n° 5818)

 

Esclude:

   I crediti contributivi relativi a rapporti assicurativi che, seppure stipulati nell'interesse della categoria con oggetto di natura previdenziale, non trovino la loro fonte nella legge, ma in convenzioni o in contratti collettivi non obbligatori, perché non compresi nel novero dei c.d. «contratti erga omnes», non sono assistiti dal privilegio (Trib. Genova 17 giugno 1994 )


Scheda n° M11

Articolo 2771 c.c.

Articolo 2778 n° 2 c.c.

Gr. Privilegio II

Speciale

 

Crediti dello stato per le imposte sui redditi immobiliari

Art. 2778 n° 2 c.c.

I crediti per le imposte sui redditi immobiliari ,indicati dall’art. 2771, quando il privilegio si esercita separatamente sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli 

immobili.

 

Comprende:

 Il privilegio assume carattere mobiliare solo quando lo si esercita separatamente dall’immobile cioè sopra i frutti, i fitti e le pigioni.

   Il privilegio si riferisce all’anno del ruolo e non a quello di produzione del reddito

    (Cass. 7/6/1956 n° 1952)

 

Esclude:

   Interessi prodotti da crediti d’imposta maturati sia prima che dopo la instaurazione della

    procedura concorsuale (Circ. Min. 14/10/1999 n° 202/E Ditr. centr. affari Giur. e contenzioso trib., serv. II, div.IV)

 

Note:

Irpef, Irpeg e Ilor godono di un privilegio mobiliare speciale, oltre quello immobiliare , sui beni la cui origine è strettamente connessa agli immobili dai quali derivano.


Scheda n° M12

Articolo 2766 c.c.

 

Crediti degli istituti di credito agrario per le operazioni di credito agrario di

esercizio (art. 2778, n°3)

I crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dai primi due commi

dell’art. 2766

 

Note:

detto numero è stato abrogato dall’art. 161 del D. Lgs. 1.9.93 n° 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)


Scheda n° M13

Articolo 2756 c.c.

Gr. Privilegio III

Speciale

 

Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento dei beni mobili (art. 2778, n°4)

I crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili indicati dall’art. 2756

I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese.

Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla casa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede.

Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.

 

Comprende:

   Le spese di conservazione  necessarie senza le quali la cosa sarebbe perita o si sarebbe deteriorata e quelle di  miglioramento che servono ad aumentare il valore della cosa comprese quelle di trasformazione.

 

Note:

Il privilegio de quo è subordinato alla condizione che i beni mobili oggetto delle spese si trovino ancora presso chi ha eseguito le spese (Cass. 5/4/91, n° 3546)

Affinché il privilegio abbia effetto nei confronti dei terzi, è necessario che sussista la buona fede del soggetto che ha effettuato la prestazione o sostenuto le spese: in tal caso il privilegio ha efficacia anche nei confronti dei terzi che hanno acquistato diritti sulla casa anteriormente al sorgere del privilegio.


Scheda n° M14

Articolo 1891 c.4 c.c.

Gr. Privilegio III

Speciale

 

Crediti per il rimborso dei premi pagati dall’assicuratore e delle spese del

contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione (Art. 2756 c.c.) .

 

Comprende:

   le somme dovute dall’assicuratore al beneficiario.

 

Note

Il privilegio si applica nell’assicurazione per conto altrui o per conto  di chi spetta .


Scheda n° M15

Articolo 5 L. 16/4/54

n° 135

Gr. Privilegio 3

Speciale

 

Crediti per prestiti alle piccole e medie imprese operanti nel mezzogiorno e nelle isole erogati dalle sezioni di credito Ind.le.

I crediti delle sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, nonché quelli del credito industriale sardo, nascenti dai prestiti di cui all’articolo 4, sono garantiti da privilegio secondo le norme di cui all’art. 2 della L. 29/12/48 n° 1482. I detti crediti hanno altresì privilegio, con il grado indicato all’art. 2778, n°3 (*), del c.c., sulle scorte di materie prime che si trovano nel patrimonio dell’impresa creditrice senza pregiudizio dei diritti sulle cose stesse. La estensione del privilegio alle scorte dovrà risultare esplicitamente dalle annotazione ed iscrizioni previste nel 3°,4° e 5° c. dell’art. 7 del Decreto Legislativo luogotenenziale del 1/11/1944 n° 367.

Il privilegio sulle scorte di materie prime e prodotti finiti di cui al comma precedente non è opponibile ai titolari di credito privilegiato ai sensi dell’art. 2751 n°4 del c.c..

 

Note

(*) ora divenuto n° 4 del medesimo articolo, a seguito dell’art. 12 L. 29/7/75, n°426), stabilito a tutela dei crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili indicati dall’art. 2756 c.c.

L’art. 5 precisa inoltre che il privilegio sulle scorte,  dovrà essere annotato e pubblicato con le formalità previste dall’ art. 7 del Decreto n° 367 del 1944, ma non può mai pregiudicare i diritti dei terzi sulle cose stesse, ossia i diritti acquistati anteriormente al compimento delle cennate formalità, ne i diritti del creditore pignoratizio, non essendo prevista alcuna deroga all’art. 2478, c. 1,c.c. (Cass. 9/10/68, n°3171)


Scheda n° M16

Articolo 40 L. 25/7/52

n° 949

Gr. Privilegio III

Speciale

 

Crediti concessi per la formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti alle imprese artigiane.

I prestiti accordati alle imprese artigiane dagli istituti od aziende di credito di cui all’art. 3 per gli effetti della presente legge hanno privilegio sulle macchine del debitore e sulle somme da lui dovute per contratti di fornitura.

....omissis.....

Il privilegio di cui al presente articolo segue immediatamente il privilegio per spese di giustizia di cui all’art. 2752 c.c. ed è preferito a tutti i privilegi speciali indicati negli articoli 2756 e seguenti dello stesso codice.

 

Note

All’art. 40 sono stati aggiunti dall’art. 5 L. 19/12/56 n° 1524 i seguenti commi:

" a garanzia dei crediti concessi in applicazione alla presente legge per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti può convenirsi altresì  privilegio con il grado indicato all’art. 2778, n° 3, del c.c., sulle scorte stesse che si trovano nel patrimonio dell’impresa debitrice senza pregiudizio dei diritti di terzi sulle cose stesse.

Il privilegio sulle scorte di materie prime e prodotti finiti non è opponibile ai titolari di credito privilegiato ai sensi dell’art. 2751 n° 4 del c.c. per retribuzioni ed indennità relative a prestazioni di lavoro subordinato"

Successivamente la L. 14/10/64 n° 1068 ha stabilito all’art. 8: " In deroga al disposto dell’art. 2762 c.c. i privilegi stabiliti nell’art. 40 dell L. 25/7/52, n°949, modificato dall’art.  5 della L. 19/12/56 n° 1524, durano fino al totale rimborso del prestito concesso e seguono i beni."


Scheda n° M17

Articolo 2757 c.c.

Articolo 2778, n° 5 c.c.

Gr. Privilegio IV

Speciale

 

Crediti per le mercedi dovuti ai lavoratori impiegati nelle opere di coltivazione e di raccolta dell’annata agricola.

I crediti per le somministrazioni di sementi, di materie fertilizzanti e antiparassitarie e di acqua per irrigazione come pure i crediti per lavori di coltivazione e di raccolta dell’annata agricola hanno privilegio sui frutti alla cui produzione abbiano concorso.

Il privilegio si può esercitare finché i frutti si trovano nel fondo o nelle sue

dipendenze.

Si applica la disposizione del secondo comma dell’art. 2756 c.c..

 

Comprende:

   I crediti per lavori di coltivazione e di raccolta vantati dal fornitore o dal prestatore d’opera con una propria organizzazione.

 

Note

I crediti per le mercedi dovute ai lavoratori impiegati nelle opere di coltivazione e di raccolta sono collocati al punto 5) dell’art. 2778 c.c..

Presupposto per l’esercizio del privilegio è la permanenza dei frutti nel fondo o nella sua dipendenza.

Oggetto del privilegio sono i frutti dell’annata agricola alla cui produzione, secondo un criterio di causalità efficiente, hanno concorso le opere prestate e le materie somministrate. 


Scheda n° M18

Articolo 2757 c.c.

Articolo 2778, n° 6 c.c.

Gr. Privilegio V

Speciale

 

Crediti per sementi, materie fertilizzanti ed antiparassitarie, per somministrazione di acqua per irrigazione e crediti per lavori di coltivazione e raccolta.

I crediti per le somministrazioni di sementi, di materie fertilizzanti e antiparassitarie e di acqua per irrigazione come pure i crediti per lavori di coltivazione e di raccolta dell’annata agricola hanno privilegio sui frutti alla cui produzione abbiano concorso.

Il privilegio si può esercitare finché i frutti si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.

Si applica la disposizione del secondo comma dell’art. 2756 c.c..

 

Note

I crediti di cui all’art. 2757 c.c. sono collocati al punto 6) dell’art. 2778 c.c.. Qualora tali crediti vengano in concorso tra loro, vanno collocati nell’ordine: quelli di raccolta, quelli di coltivazione ed infine gli altri crediti indicati dallo stesso articolo 2756 c.c..


Scheda n° M19

Articolo 2758,

c. 1e2 c.c.

Gr. Privilegio VI

Speciale

 

Crediti dello Stato per tributi indiretti e crediti per rivalsa IVA verso il cessionario ed il committente.

I crediti dello Stato per tributi indiretti hanno privilegio sui mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni indicati dalle leggi relative, con l’effetto da esse stabilito.

Egual privilegio hanno i crediti di rivalsa verso il cessionario ed il committente previsti dalle norme relative all’imposta sul valore aggiunto, sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio .

Il privilegio per quando riguarda l’imposta di successione non ha effetto in pregiudizio dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede.

 

Comprende:

  I crediti per tributi indiretti indicati nell’art.2758 salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di preferenza

   credito  per rivalsa  i.v.a.   corrispondente all’imposta dovuta dai soggetti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nell’esercizio di imprese : grava sui beni che hanno formato oggetto della cessione e ai quali si riferisce il servizio sempre  che  tali beni  siano  sussistenti  e ipotizzabili nel caso concreto.

    ( Cassazione civile sez. I, 13/12/96, n. 11143; Cass.15.11.76, n° 4218; Cass. 25.7.76, n°2901)

   Imposta di registro ( sul bene mobile negoziato o trasferito con l’atto soggetto a registrazione). Il privilegio si estingue con il decorso del termine di decadenza di 5 anni dalla data di registrazione (Cass. 18.9.70 n° 1552)

   Imposta di bollo

   imposte doganali

   imposta di successione (sui beni e diritti trasferiti " mortis causa" o per atto tra vivi a titolo gratuito). Il privilegio si estingue con il decorso del termine di tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione ( o dalla data di definitività dell’accertamento di maggior valore) e di cinque anni dall’apertura della successione in caso di omessa dichiarazione.

   canone di abbonamento alla radiotelevisione

 

Esclude:

   Interessi prodotti da crediti d’imposta maturati sia prima che dopo la instaurazione della procedura concorsuale (Circ. Min. 14/10/1999 n° 202/E Ditr. centr. affari Giur. e contenzioso trib., serv. II, div. iv)

   pene pecuniarie e soprattasse

   locatore bene immobile (Trib. Bergamo 12 gennaio 1995)

   


Scheda n° M20

Articolo 2759 c.c.

Articolo 2778, n° 7 c.c.

Gr. Privilegio VI

Speciale

 

Crediti per le imposte sul reddito degli ultimi due anni sui mobili che servono all’esercizio delle imprese e sulle merci. ( art. 2759)

I Crediti dello Stato per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l’imposta locale sui redditi dovuta per i due anni anteriori a quello in cui si procede, hanno privilegio limitatamente all’imposta o alla quota d’imposta imputabile al reddito d’impresa, sopra i  mobili che servono all’esercizio d’impresa commerciali e sopra le merci che si trovano nel locale adibito all’esercizio stesso o nell’abitazione dell’imprenditore.Il privilegio si applica sui beni indicati nel comma precedente ancorché appartenenti a persona diversa dall’imprenditore, salvo che si tratti di beni rubati o smarriti di merci affidate all’imprenditore per la lavorazione o di merci non ancora nazionalizzate munite di regolare bolletta doganale. Qualora l’accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato determinato sinteticamente ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, l ripartizione proporzionale dell’imposta , prevista dal primo comma, viene effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini dell’imposta locale sui redditi.

 

Comprende:

   Irpef e Ilor afferenti il reddito d’impresa.

   Irpeg

 

Esclude:

   Interessi prodotti da crediti d’imposta maturati sia prima che dopo la instaurazione della procedura concorsuale (Circ. Min. 14/10/1999 n° 202/E Ditr. centr. affari Giur. e contenzioso trib., serv. II, div. iv)

   soprattasse per omesso pagamento dell'Irpef e dell’ irpeg( Cass. Civile, sez. I, 28 giugno 1994, n. 6214- Cass. 24/1/ 95, n. 838- Cass. 4/3/94 n° 2143)

   Responsabilità società di persone per omesso versamento dell’ Irpef da parte dei soci.

   In virtù della cosiddetta personalizzazione del debito d’imposta: la società fallita non può essere chiamata a rispondere dell’ imposta a carico dei soci  perché non ne è debitrice. ( Cass. Civile Sez I, 12/1/89 n°87 e 25/1/89 n° 408)

   Soprattassa omesso ritardato versamento ritenute alla fonte (App. Torino 21/5/85)

   Irpef e Ilor non imputabili ai redditi d’impresa.

Note:

il privilegio speciale dei crediti per le imposte sul reddito è limitato a quelli relativi all’ultimo biennio (per gli anni precedenti ricorre il privilegio generale al n° 18 dell’art. 2778 c.c.)


Scheda n° M21

Articolo 2754 c.c.

Articolo 2798, n° 8 c.c.

Gr. Privilegio VII

Generale

 

Crediti per contributi relativi ad altre forme di assicurazione.

Hanno pure privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti per i Contributi dovuti ad istituti ed enti per le forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse da quelle indicate dal precedente articolo, nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati al precedente articolo.

 

Comprende:

    i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale indicati dall’ art. 2754 , nonché' gli accessori, limitatamente al 50% del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente n.1) del presente articolo;

   Tutti i crediti per i fondi integrativi e sostitutivi e per i  contributi dovuti ad istituti ed enti per forme di tutela previdenziale ed assistenziale diverse da quelle previste dall’art. 2753 c.c..

   Le principali forme di tutela previdenziali e assicurative previste da questo articolo sono le seguenti: Istituto Nazionale per  l’assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), Ente Nazionale di previdenza e assistenza per

   gli impiegati dell’agricoltura (ENPAIA)

   Altre forme assicurative obbligatorie, gestite dall’INPS, relativamente alla riscossione  attraverso la cassa unica per gli assegni famigliari, l’assicurazione contro la disoccupazione, ed infine l’assicurazione obbligatoria contro le malattie.

 

Esclude:

• Le forme assicurative previste integralmente all’art. 2753 c.c.

 

Note:

Si precisa che il privilegio in questione non compete a quegli enti o istituti che gestiscono forme di assicurazione non obbligatorie per legge.


Scheda n° M22

Articolo 2753 e 2754 c.c.

Articolo n° 2778, n° 8 c.c.

Gr. Privilegio VII

Generale

 

Crediti per gli accessori dei  contributi relativi alle altre forme di assicurazione e dei contributi  che godono il privilegio di I° grado limitatamente al 50%

Hanno pure privilegio generale sui mobili del datore di lavoro gli accessori limitatamente al 50% del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente articolo.

 

Comprende:

  I crediti accessori, corrispondenti tutte le somme aggiuntive e supplementari dovute per il ritardato od omesso versamento dei contributi assicurativi, nei limiti del 50% del loro ammontare.

  Gli interessi, fino alla dichiarazione di fallimento.

 

Esclude:

I crediti per le sanzioni amministrative, in quanto esse sono ricomprese nei crediti

accessori.


Scheda n° M23

Articolo 2766 c.c.

Articolo 2778 n° 9 c.c.

Gr. Privilegio IX

Speciale

 

Credito degli Istituti di credito Agrario di Miglioramento

 

Articolo 2778 n°9 c.c..

Detto numero è stato abrogato dall’art. 161 del D. Lgs. 1/9/93 n° 385 (Testo unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia)    


Scheda n° M24

Articolo 2768

Gr. Privilegio 8

Speciale

 

Crediti dipendenti da reato

Per i crediti dipendenti da reato hanno privilegio sulle cose sequestrate lo Stato e

Le altre persone indicate dal codice penale, secondo le disposizioni del codice stesso e del codice di procedura penale

 

Comprende:

   I crediti dipendenti da reato, indicati dall’art. 2768 c.c., sulle cose sequestrate, nei casi e secondo l'ordine stabiliti dal codice penale e dal codice di procedura penale.

   Presupposto del privilegio è che il sequestro conservativo, che può essere richiesto ai sensi dell’ art. 189 C.P. sui beni dell’imputato, sia stato autorizzato ed eseguito in epoca antecedente al fallimento.

   Vi rientrano (secondo l’ordine statuito dall’art. 191 C.P. ):

    - le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l’infermità;

     - le somme dovute a titolo di risarcimento di danni e di spese processuali al danneggiato (L’azione, della parte offesa per ottenere il pagamento, deve essere esercitata entro un anno dal giorno in cui, la sentenza penale di condanna sia divenuta irrevocabile;

   le spese e gli onorari del difensore del condannato.

   le spese del procedimento penale.

   le spese per il mantenimento del condannato negli istituti di pena.

    Le spese pecuniarie ed ogni altra somma dovuta all’Erario dello Stato.


Scheda n° M25

Articolo 2810 c.c.

Articolo 2779 c.c.

Gr. Privilegio IX

Speciale

 

Crediti  garantiti da ipoteche sugli autoveicoli

..........omissis......

Sono anche capaci d'ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico, e inoltre le navi, gli aeromobili e gli autoveicoli, secondo le leggi che li riguardano.

Sono considerati ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli a norma della legge speciale

Se i privilegi indicati dall'articolo precedente concorrono con le ipoteche sugli autoveicoli, menzionate nell'art.2810 , queste sono posposte ai privilegi menzionati nei primi dieci numeri dell’ art. 2778 e sono preferite a tutti gli altri.

 

Comprende:

Tutti gli autoveicoli elencati nell’art. 1 del R.D.L. 436/1927

Il titolo che da luogo al privilegio deve risultare da atto scritto, debitamente registrato a tenore della legge del registro.

Il privilegio, sia legale che convenzionale, deve essere iscritto nel pubblico registro

automobilistico e nasce solo dopo l’iscrizione.

Tale privilegio dura per un tempo non superiore a cinque anni dell’iscrizione decorso il quale viene meno.

 

Esclude:

L’iscrizione del privilegio non può essere richiesta trascorso un anno dalla data dell’atto che vi ha  dato luogo.


Scheda n° M26

Articolo 2767 c.c.

Articolo 2778 n° 11 c.c.

Gr. Privilegio X

Speciale

 

Crediti per risarcimento di danni contro l’assicurato.

Nel caso di assicurazione della responsabilità civile, il credito del danneggiato

per Il risarcimento ha privilegio sull’indennità dovuta dall’assicuratore.

 

Comprende:

   Il credito del danneggiato derivante da responsabilità civile si esercita sull’indennità dovuta dall’assicuratore.

   Il privilegio in questione risulta aver perso gran parte della sua importanza con l’entrata in vigore della Legge 24 Dicembre 1969 N.990 sull’assicurazione obbligatoria r.c.a., che prevede che il danneggiato per sinistro provocato dalla circolazione di un veicolo soggetto ad obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’assicuratore .

 

Esclude:

Nell’ambito della casistica prevista dalla Legge  990/1969  il privilegio in questione non potrà operare.


Scheda n° M27

Articolo 2760 c.c.

Articolo 2778 n° 12 c.c.

Gr. Privilegio XI

Speciale

 

Crediti  dell’albergatore

I crediti dell’albergatore per mercedi e somministrazione verso le persone albergate hanno privilegio sulle cose da queste potate nell’albergo e nelle dipendenze e che continuano a trovarvisi.

Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulle cose stesse, a meno che l’albergatore fosse a conoscenza di tali diritti al tempo in cui le cose sono state portate nell’albergo.

 

Comprende:

La dottrina ritiene che in tale privilegio si debbano comprendere anche i crediti per prestazioni accessorie a quelle alberghiere, cioè quella tipologia di servizi che sono a completamento di quelli propriamente alberghieri.

E importante evidenziare che costituiscono oggetto del privilegio oltre che il bagaglio in senso stretto anche tutti gli altri beni introdotti nell’albergo dal cliente compresi i mezzi di trasporto collocati nelle autorimesse dell’albergo. 

 

Esclude:

Il privilegio dell’albergatore si estingue in sei mesi ai sensi dell’art. 2954 c.c.( salvo stipula di un contratto di deposito).


Scheda n° M28

Articolo 2761 c.c.

Articolo 2778, n° 13 c.c.

Gr. Privilegio XII

Speciale

 

Crediti  del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario

I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore hanno privilegio sulle cose trasportate finché queste rimangono presso di lui.

I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato.

I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestrato hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.

Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell’ art.2756.

 

Comprende:

VETTORE

   Trasporto di cose per via terrestre e acqua interna

   Trasporto c.d. " bagaglio appresso"

   Il corrispettivo, le spese anticipate per riparazione o conservazione delle cose trasportate, quelle per penalità per false o irregolari dichiarazioni, le spese d’imposta ( doganali, IVA e bollo)

   crediti precedenti dell’ ultimo vettore  nel caso di trasporto cumulativo

MANDATARIO

   nel concetto di mandatario rientrano anche il  commissionario, lo spedizioniere, la banca incaricata da una società per azioni di collocare sul mercato il pacchetto obbligazionario ( il privilegio in tal caso  è sulle obbligazioni vendute ancora in possesso della banca), il distributore cinematografico sulle somme anticipate

DEPOSITARIO

   Banche per deposito di oggetti in custodia

   Albergatori per le cose che i clienti hanno consegnato in custodia (art. 1783 c.c.)

   Prestatore d’opera al quale sia stato consegnato il bene per essere riparato

 

Esclude:

VETTORE

   Trasporto marittimo e aeronautico, regolato rispettivamente dagli art. 548 a 564 e 1022 a 1026 cod. nav.

   Trasporto di persone

   Crediti per assegni di valore  eventualmente gravanti sulle cose trasportate

MANDATARIO

    Agenti, mediatori, lavoratori subordinati ancorché muniti di procura (che peraltro possono comunque invocare il privilegio previsto dall’art. 2751 bis c.c.).

   Institori, prestatori d’opera intellettuale, amministratori, sindaci di società di capitali, (implicando tali figure rapporti di subordinazione o di collaborazione e di prestazione d’opera  autonoma, che nulla hanno a che vedere con il mandato

DEPOSITARIO

  crediti relativi ai c.d. depositi cauzionali che hanno natura di pegno irregolare, quelli relativi ai depositi bancari e ai depositi irregolari per i quali è concessa al depositario la facoltà di servirsi del denaro o delle cose fungibili consegnategli:

   il custode in dipendenza di un contratto di compravendita

SEQUESTRATARIO

   Crediti nell’ipotesi di sequestro giudiziario o conservativo ex art. 670 e 671 c.p.c.( poiché la norma parla solo di sequestro convenzionale)

 

Note:

Il  privilegio speciale  di  cui all'art. 2761 c.c. opera per le cose che, per effetto del trasporto, si trovano ancora presso il vettore.  ( Cassazione civile sez. I, 24 marzo 1998, n. 3108.)


Scheda n° M29

Articolo 2762 c.c.

Articolo 2778, n° 14 c.c.

Gr. Privilegio XIII

Speciale

 

Crediti del venditore di macchine specificate all’ art.2762 c.c con atto di vendita trascritto sorto nel triennio. Crediti delle banche per anticipazioni sul prezzo di acquisto ( L. 1329 del 28/11/65)

Chi ha venduto macchine per un prezzo superiore a lire trentamila ha privilegio per il prezzo non pagato sulle macchine vendute e consegnate, anche se sono incorporate o congiunte all'immobile di proprietà del compratore o di un terzo.

Il privilegio e' subordinato alla trascrizione dei documenti, dai quali la vendita e il credito risultano, nel registro indicato dal secondo comma dell’art. 1524 . La trascrizione e' eseguita presso il tribunale nella giurisdizione del quale e' collocata la macchina.

Il privilegio dura per un triennio dalla data della vendita e ha effetto fino a quando la macchina si trova in possesso del compratore nel luogo dove e’ stata eseguita la trascrizione, salvo il caso di sottrazione fraudolenta.

Il privilegio stabilito in questo articolo spetta anche alle banche autorizzate all'esercizio di prestiti con garanzia sul macchinario, le quali abbiano anticipato al compratore il prezzo per l'acquisto. Il privilegio sussiste a condizione che il documento rilasciato a prova della sovvenzione indichi lo scopo, l'ammontare e la scadenza del credito, contenga l'esatta designazione della macchina soggetta al privilegio e sia trascritto a norma del secondo comma di questo articolo.

Se il privilegio della banca concorre con quello del venditore, e' preferito il creditore che ha trascritto per primo.

 

Comprende:

   I crediti derivanti da contratti aventi per oggetto la vendita di macchine intese nel loro significato più generico stipulati in forma scritta e trascritti nel registro tenuto presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione sono collocate.

   Per il riconoscimento del privilegio del credito della banca, occorre che il contratto di anticipazione bancaria venga integrato con il contratto di compravendita di macchinari, in quanto concorre all’individuazione dello scopo, dell’ammontare e della scadenza dell’anticipazione (Cass. 29.11.1978, n° 5636)

 

Esclude:

   I beni mobili iscritti in pubblici registri e suscettibili di ipoteca ex art. 2810 c.c.

 

Note:

L’efficacia del privilegio è condizionata alla sussistenza del possesso della macchina da parte del compratore nell’ambito della circoscrizione del tribunale del luogo dove era collocata la stessa al momento della trascrizione.


Scheda n° M30

Articolo 2763 c.c.

Articolo 2778, n° 15 c.c.

Gr. Privilegio XIV

Speciale

 

Crediti per canoni enfiteusi di cui all’ art. 2763

I crediti del concedente per il canone dovuto dall'enfiteuta per l'anno in corso e per il precedente hanno privilegio sui frutti dell'anno e su quelli raccolti anteriormente, purché si trovino nel fondo o nelle sue dipendenze.

 

Comprende:

   frutti dell’anno in corso e quelli raccolti anteriormente, purché si trovino nel fondo, e ancorché il fondo sia stato concesso dall’enfiteuta in subenfiteusi.

    Tutti i prodotti  naturali del fondo, secondo quanto previsto dall’ art. 820, c. 1, c.c..

Non solo i frutti effettivamente separati dal suolo, ma anche quelli che , essendo pendenti, siano destinati ad essere raccolti nell’anno in cui il concedente esercita il privilegio.

Il privilegio sussiste anche quando  i frutti sono stati trasformati secondo i normali usi agricoli.


Scheda n° M31

Art. 2764 c.c. - 2765 c.c.

Art. 2778, n° 16 c.c.

Gr. Privilegio XV

Speciale

 

Crediti del locatore di immobili e quelli derivanti dai contratti di mezzadria

e di colonia.

Il credito delle pigioni e dei fitti degli immobili ha privilegiato sui frutti dell'anno e su quelli raccolti anteriormente, nonché sopra tutto ciò che serve a fornire l'immobile o a coltivare il fondo locato.

Il privilegio sussiste per il credito dell'anno in corso, dell'antecedente e dei successivi, se la locazione ha data certa, e, in caso diverso, per quello dell'anno in corso e del susseguente.

Lo stesso privilegio ha il credito dipendente da mancate riparazioni le quali siano a carico del conduttore, il credito per i danni arrecati all'immobile locato, per la mancata restituzione delle scorte e ogni altri credito dipendente da inadempimento del contratto.

Il privilegio sui frutti sussiste finché si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze. Esso si può far valere anche nei confronti del sub-conduttore.

Il privilegio sulle cose che servono a fornire l'immobile locato o alla coltivazione del fondo sussiste pure se le cose appartengono al subconduttore, nei limiti in cui il locatore ha azione contro il medesimo.

Il privilegio sulle cose che servono a fornire l'immobile locato ha luogo altresì nei confronti dei terzi finché le cose si trovano nell'immobile, salvo che si provi che il locatore conoscesse il diritto del terzo al tempo in cui sono state introdotte.

Qualora le cose che servono a fornire la casa o il fondo locato ovvero a coltivare il medesimo vengano asportate dall'immobile senza il consenso del locatore, questi conserva su di esse il privilegio, purché ne domandi il  sequestro stabilito nei modi stabiliti dal c.p.c. per il sequestro conservativo, entro il termine di trenta giorni dall'asportazione, se si tratta di mobili che servono a fornire o a coltivare il fondo rustico, e di quindici giorni, se si tratta di mobili che servono a fornire la casa. Restano salvi in ogni caso i diritti acquistati dopo l'asportazione dai terzi che ignoravano l'esistenza del privilegio. ( Art. 2765)

Colui che concede un fondo a mezzadria o a colonia e il mezzadro o il colono hanno, per i crediti derivanti dal contratto, privilegio sulla rispettiva parte dei frutti e sulle cose che servono a coltivare o a fornire il fondo dato a mezzadria o a colonia.

Il privilegio sui frutti sussiste finché questi si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.

Si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi  dell’art. 2764 c.c. .

 

Comprende:

   Credito del locatore di immobili urbani verso il conduttore.

   Credito del locatore di fondi rustici verso l’affittuario .

   Credito della Cassa depositi e prestiti dell’amministrazione delle FF.SS  nei confronti degli assegnatari  degli alloggi delle mutuatarie Coop. Edilizie (art. 66 R.D. 28/4/38 n° 1165) .

 

Esclude:

   Crediti derivanti da locazione beni mobili, ove questi siano oggetto di un autonomo contratto di locazione

   Crediti da contratto d’affitto d’azienda, anche se questa è localizzata in u immobile facente parte del complesso aziendale

 

Note

L’oggetto del privilegio varia a seconda che trattasi di pigioni di fondi urbani o di fitti di fondi rustici. Nel primo caso grava "sopra tutto ciò che serve a fornire l’immobile" e nel secondo caso "sopra tutto ciò che serve a coltivare il fondo".

Nel primo caso occorre distinguere se trattasi di immobile locato a

   uso domestico : vi rientrano la mobilia, le stoviglie, la tappezzeria. Restano escluse le cose impignorabili ai sensi degli art. 514 e 515 c.p.c.;

   uso industriale: vi rientrano gli impianti asportabili, i macchinari, gli utensili da lavoro, le scorte di materie prime ed i manufatti. Restano esclusi i prodotti in corso di lavorazione e le cose introdotte per la riparazione.

   uso commerciale: vi rientrano le merci e le apparecchiature di ogni genere ( ad es. registratori di cassa, macchine calcolatrici, scaffalature, banconi, sedie, ecc.) sempre che si trovino nell’immobile al momento in cui si fa valere il privilegio stesso

Il privilegio non può sussistere ove si tratti di immobile locato avente quale specifica destinazione la custodia, la riparazione o il deposito di cose appartenenti a terzi ( autorimesse, magazzino generale)    


Scheda n° M32

Articolo 2751 c.c.

Articolo 2778 n. 17

Gr. Privilegio XVI

Generale

 

Crediti per spese funebri, infermità, alimenti

Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti riguardanti:

1) le spese funebri necessarie secondo gli usi;

2) le spese d’infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;

3) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessità, fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi;

4) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge.

 

Comprende:

   Spese per vestiario, cassa mortuaria, trasporto luogo di sepoltura, riti religiosi e civili, loculo cimitero, cremazione, rintraccio cadavere, apposizione lapide (Funebri).

   Spese di convalescenza (infermità).

   Forniture di vitto, alloggio e vestiario, anche se fatte da conviventi non legati al debitore da     

    vincoli di parentela (alimenti).

                               

Esclude:

• permanenza in luoghi di soggiorno o località climatiche, spese per il parto (infermità)

 

Note

Spese funebri: in caso di eredità accettata con beneficio d’inventario il privilegio opera solo sui beni del defunto.

Vi sono tesi  contrastanti in dottrina  nel caso di accettazione dell’eredità puramente e semplicemente con conseguente confusione dei patrimoni, sorgendo allora il quesito se gli eredi siano tenuti o meno a subire il privilegio anche sui mobili propri.

Spese infermità:  vi sono opinioni contrastanti in dottrina se vi rientrano solo le spese della malattia che ha portato alla morte o quelle di tutte le malattie degli ultimi sei mesi anche se non letali.


(Il Decreto Legislativo 26/2/99 n°  46 art. 33

 ha modificato il comma 1 e soppresso

 il comma 2)

 

Scheda n° M33

Articolo 2752, c.1 c.c.

Articolo 2778, n° 18 c.c.

Gr. Privilegio XVII

Generale

 

Crediti dello  Stato per tributi diretti.

Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel primo comma, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente.

 

Comprende:

   Irpef, ilor non imputabili ai redditi immobiliari o d’impresa.

   Irpeg

   tutti i tributi iscritti a ruolo nell'anno della richiesta    di  ammissione  al passivo  e  nell'anno  precedente, anche se l'anno  dell'insinuazione e' successivo  a  quello della  dichiarazione  di  fallimento. ( Cass. 14/1/99 n. 330, Cass. 27/7/96, n° 8524)

 

Esclude:

   Interessi prodotti da crediti d’imposta maturati sia prima che dopo la instaurazione della procedura concorsuale (Circ. Min. 14/10/1999 n° 202/E Ditr. centr. affari Giur. e contenzioso trib., serv. II, div. iv)

   sanzioni soprattasse e pene pecuniarie(Cass., sez. I 28/6/94 n° 6214)

   i tributi posti in riscossione con ruoli notificati in anni ancora precedenti e in anni successivi.


(Il Decreto Legislativo 26/2/99 n°  46 art. 33

 ha  soppresso il comma 2 dell’art. 2752,

pertanto l’ ex  c. 3 diventa c. 2)

 

Scheda n° M34

Articolo 2752, c.2 c.c.

Articolo 2778, n°19 c.c.

Gr. Privilegio XVIII

Generale

 

Crediti per le imposte, pene pecuniarie e soprattasse dovute secondo

le norme sull’IVA.

Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto.

 

Comprende:

   Il debito del contribuente nei confronti dello stato per Iva dovuta in base alla liquidazione periodica.

   Soltanto per l’IVA è espressamente prevista l’estensione del privilegio alle pene pecuniarie e alle soprattasse (Cass., sez. I, 28/6/94, n° 6214, Cass. 24.1.195, n° 838, Cass. Sez. Un. 6.5.93, n° 5246)

 

Esclude:

  Interessi prodotti da crediti d’imposta maturati sia prima che dopo la instaurazione della procedura concorsuale (Circ. Min. 14/10/1999 n° 202/E Ditr. centr. affari Giur. e contenzioso trib., serv. II, div. iv).


(Il Decreto Legislativo 26/2/99 n°  46 art. 33

ha  soppresso il comma 3 dell’art. 2752,

pertanto l’ ex  c. 4 diventa c. 3)

 

Scheda n° M35

Articolo 2752, c.3 c.c.

Articolo 2778, n° 20 c.c.

Gr. Privilegio XIX

Generale

 

Crediti degli enti locali per tributi.

Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni .

 

Comprende:

Imposta di soggiorno; tassa di raccolta dei rifiuti; tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche; imposta sui cani; contributi per acqua potabile; imposta comunale sulle pubblicità e  diritti sulle pubbliche affissioni

 

Esclude:

   Interessi prodotti da crediti d’imposta maturati sia prima che dopo la instaurazione della procedura concorsuale (Circ. Min. 14/10/1999 n° 202/E Ditr. centr. affari Giur. e contenzioso trib., serv. II, div. iv)

   imposte, tasse e tributi non contemplati dalla legge sulla finanza locale, eccetto norma espressa

   Iciap

   Sanzioni, soprattasse e pene pecuniarie sui tributi.


Scheda n° I1

Articolo 2770 c.c.

Preferenza 1

Speciale

 

Crediti per atti conservativi o di espropriazione.

I crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l’espropriazione di beni immobili nell’interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi.

Del pari ha privilegio il credito dell’acquirente di un immobile per le spese fatte per la dichiarazione della liberazione dell’immobile dalle ipoteche.

 

Comprende:

   le spese di giustizia per atti che tendono a conservare la garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore (art. 2740 c.c.), ovvero a realizzare coattivamente il valore di essi (art. 2910 c.c.); spese, cioè, che vengono affrontate esclusivamente da chi ha la veste di creditore e che si presentano, almeno potenzialmente, idonee ad avvantaggiare gli altri creditori: godono del privilegio le spese affrontate nell’interesse comune, anche soltanto potenziale, dei creditori concorrenti e resta escluso per gli atti compiuti a vantaggio esclusivo di uno di essi (Cass. 4.2.80 n. 763)

   le spese di giustizia incontrate dall’aggiudicatario per la cancellazione di ipoteche iscritte sull’immobile sottoposto ad espropriazione forzata, in conformità dell’ordine impartito dal giudice della esecuzione con il decreto di trasferimento (art. 586 c.p.c.), in quanto spese sostenute per l’espropriazione di beni immobili nell’interesse comune dei creditori (Cass. 11.2.80 n. 929)

   le spese di giustizia sostenute per azioni surrogatorie ( art. 2900 c.c), quelle sostenute per azioni revocatorie (art. 2901 c.c.) e quelle sostenute per sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.) tranne nel caso in cui tra i creditori ve ne sia almeno uno provvisto di ipoteca (Cass. 17.7.69 n. 641, Cass. 24.10.68 n. 3461)

   le spese di giustizia incontrate dal terzo acquirente per la procedura di liberazione (purgazione) del bene espropriato dalle ipoteche, sia che essa si esaurisca con la distribuzione del prezzo a norma dell’art. 794 c.p.c., sia che ad essa subentri una espropriazione individuale (art. 795 c.p.c.) o concorsuale (Cass. 11.2.80 n. 929)

   le spese del creditore istante il fallimento (Cass. 1201/1959), limitatamente al primo fra i creditori che hanno presentato la richiesta e nel limite, secondo il Tribunale di Ancona, di lire 250 mila

 

Esclude:

   le spese di giustizia relative al procedimento esecutivo in cui il credito è fatto valere vanno in prededuzione

  le spese di giustizia incontrate dal creditore per l’iscrizione di un’ipoteca giudiziale (in base a decreto ingiuntivo) (Cass. 10.11.61 n° 2625)

   le spese di giustizia incontrate per sequestro giudiziario perché non sostenute nell’interesse comune del ceto creditorio (Cass. 24.10.68 n° 3461)

   tra le spese di giustizia fatte dal creditore sequestrante nell’interesse comune di tutti i creditori che concorrono all’esecuzione e per le quali, a norma dell’art. 2770 c.c., sussiste il privilegio sul prezzo ricavato dalla vendita dell’immobile, non possono ritenersi comprese quelle del giudizio di merito, abbinato a quello di convalida del sequestro, trattandosi di spese attinenti all’interesse esclusivo del sequestrante (Cass. 3194/1959)

   le spese per opere eseguite a richiesta del custode nel caso di sequestro giudiziario (Cass. 20.10.68 n. 3461)

 

Nota: ai sensi del primo comma dell’art. 2777 c.c, i crediti per spese di giustizia enunciati nell’art. 2770 c.c. sono collocati con preferenza su ogni altro credito anche ipotecario


Scheda n° I2

Articolo 2777 c.c.

ultimo comma

Preferenza 2

Speciale

 

Preferenze delle spese di giustizia e di altri crediti.

I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell’articolo 2751 bis.

 

Comprende:

   crediti da operazioni di finanziamento alle industrie previsti dall’articolo 3 del D.L. 1° ottobre 1947 n. 1075 che ha modificato l’articolo 7 del D.L. 1° novembre 1944 n. 364

   crediti dell’Amministrazione Militare per anticipazioni sulla indennità di espropriazione in caso di occupazione d’urgenza( art. 3 della Legge 25 agosto 1940 n. 1382):

   Invim derivante dalla vendita forzata di un immobile (Cass. 26.6.92 n. 8021 – Cass. 22.5.1992 n. 6152 – Cass. 4.5.91 n. 4926 – Cass. 18.10.90 n. 10163)

   crediti degli ausiliari del giudice (consulente tecnico, custode. ecc..)

 
Scheda n° I3

Articolo 2771

e 2780 n. 1 c.c.

Grado 1

Speciale

 

Crediti per le imposte sui redditi immobiliari.

I crediti dello Stato per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, per l’imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l’imposta locale sui redditi, limitatamente all’imposta o alla quota proporzionale di imposta imputabile ai redditi immobiliari, compresi quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, sono privilegiati sopra gli immobili tutti del contribuente situati nel territorio del comune in cui il tributo si riscuote e sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli stessi immobili, senza pregiudizio dei mezzi speciali di esecuzione autorizzati dalla legge.

Il privilegio previsto nel comma precedente è limitato alle imposte iscritte nei ruoli principali, suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione nell’anno in cui si procede all’esecuzione e nell’anno precedente. Se si tratta di ruoli suppletivi e si procede per imposte relative a periodi d’imposta anteriore agli ultimi due, il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono.

Qualora l’accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato determinato sinteticamente ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la ripartizione proporzionale dell’imposta, prevista dal primo comma, viene effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini dell’imposta locale sui redditi.

 

Comprende:

   crediti dello Stato per le imposte sui redditi immobiliari (IRPEF-IRPEG-ILOR) limitatamente a quelle iscritte a ruolo

   indennità di mora

 

Esclude:

   soprattasse ( Cass. 24.1.95 n. 838 ,Cass. 4.3.94 n. 2143 , Cass. 29.10.94 n. 8930 e Cass., Sez. unite,  6.5.93 n. 5246)

   pene pecuniarie (Cass. 18.1.91 n. 494, Risol. Ministeriale 9.12.80 n. 15/5820)

   interessi

 

Nota: il credito alla cooperazione (Legge 25/11/1962 n. 16) gode del privilegio, ma posposto a quello di cui all’articolo 2271 c.c..


Scheda n° I4

Articolo 2755

e 2780 n.2 c.c.

Grado II

Speciale

 

Contributi per opere di bonifica e di miglioramento.

I crediti per i contributi indicati dall’articolo 864 sono privilegiati sugli immobili che traggono beneficio dalle opere di bonifica o di miglioramento.

La costituzione del privilegio per le opere di miglioramento è subordinata all’osservanza delle leggi speciali.

 

Comprende:

   crediti per contributi imposti ai proprietari per far fronte alle spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario. Per le opere di bonifica il privilegio compete sui fondi compresi nel perimetro del comprensorio (articolo 860 c.c.), mentre per le opere di miglioramento sui fondi di proprietà di consorziati compresi nell’ambito territoriale del consorzio.

 

Esclude:

   si riscontrano opinioni divergenti in ordine al limite temporale del privilegio in questione. Alcuni ritengono che è limitato ai contributi dovuti per l’anno in corso e per l’antecedente (Cass. 27.5.40 n°1610); parte della dottrina è  dell’avviso che il privilegio de quo non sia soggetto ad alcun limite temporale, salva la prescrizione del credito.


Scheda n° I5

Articolo 2774

e 2780 n.3 c.c.

Grado III

Speciale

 

Crediti per concessione di acque.

I crediti delle Stato per i canoni dovuti dai concessionari di acque pubbliche o di acque derivate da canali demaniali ovvero per i lavori eseguiti d’ufficio sono privilegiati sugli impianti, in conformità delle leggi speciali.

Tale privilegio, per quanto riguarda i canoni, non è opponibile ai terzi che hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente all’atto di concessione o, trattandosi di crediti per lavori, anteriormente al sorgere dei crediti stessi.

 

Comprende:

   Grava sugli impianti relativi alla concessione indicati agli artt. 25, 28 e 30 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1175 (T.U. acque pubbliche)

   i crediti dello Stato per canoni dovuti dai concessionari di acque pubbliche o acque derivate dei canoni demaniali ovvero per il corrispettivo di lavori eseguiti d'ufficio

 

Esclude:

   gli altri crediti in materia di acque pubbliche che riguardano enti o persone diverse dallo Stato


Scheda n° I6

Articolo 2772

e 2780 n.4 c.c.

Grado IV

Speciale

 

Crediti per tributi indiretti.

Hanno pure privilegio i crediti dello Stato per ogni tributo indiretto, ……………omissis………………, sopra gli immobili ai quali il tributo si riferisce.

I crediti dello Stato, derivanti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, hanno privilegio, in caso di responsabilità solidale del cessionario, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferiscono il servizio prestato.

Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa, verso il cessionario ed il committente, previsti dalle norme relative all’imposta sul valore aggiunto, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio.

Il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili.

Per le imposte suppletive il privilegio non si può neppure esercitare in pregiudizio dei diritti acquistati successivamente dai terzi.

Lo  stesso privilegio, per quanto riguarda l’imposta di successione, non ha effetto a danno dei creditori del defunto che hanno iscritto la loro ipoteca nei tre mesi dalla morte di lui, né ha effetto a danno dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede.

 

Comprende:

  imposta di registro: non oltre cinque anni dalla data di registrazione dell’atto (Cass. 15.2.95 n. 1622), tale termine è considerato di decadenza (Cass. 27.4.84 n. 2644) e pertanto non subisce interruzioni o sospensioni

  l’imposta di successione e donazione: prevale sui diritti del legatario, ma non prevale sui crediti separatisti nonché su quelli vantati da creditori ipotecari che abbiano scritto ipoteca entro 3 mesi dall’apertura della successione (Cass. 14.12.71 n. 3637)

   imposta di bollo

   IVA e relative soprattasse e pene pecuniarie

   imposta ipotecaria

 

 

 

Esclude:

   imposta di registro su atti di fusione di società (Cass. 28.11.89 n. 5171)

   imposta di registro su contratto di appalto per la costruzione dell’immobile

   imposta di successione: esclude i diritti

   gli interessi su tutti i tributi indiretti

   soprattasse, pene pecuniarie e mora ( tranne per l’Iva)(Cass. 30.3.92 n. 3878, Cass. 25.10.90 n. 10360; vd. articolo 62 comma 3 DPR 633/72)

 

Nota: trattandosi di privilegio speciale, tale privilegio immobiliare grava esclusivamente sull’immobile per cui è dovuta l’imposta e non su altri beni del contribuente


Scheda n° I7

Articolo 2772 (parte

1° comma) e 2780 n° 5

Grado V

Speciale

 

Crediti per Invim.

………………, nonché quelli derivanti dall’applicazione dell’imposta comunale

sull’incremento di valore degli immobili, …………………………

 

Comprende:

   Crediti per Invim  sull’immobile trasferito.

    Il privilegio si estingue con il decorso di 5 anni dal trasferimento

 

 

Esclude:

   Soprattasse, interessi e pene pecuniarie


Scheda n° I8

Articolo 2783 bis c.c.

Grado VI

Speciale

 

Crediti derivanti dall’applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio.

I crediti derivanti dall’applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49  e 50 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, nonché dalle relative maggiorazioni di mora, sono equiparati, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l’imposta sul valore aggiunto.

 

Comprende:

   articolo aggiunto dalla Legge 29 dicembre 1990, n. 428 che prevede l’applicazione della norma anche ai crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore, purchè la procedura esecutiva o concorsuale sia ancora in corso


Scheda n° I9

Articolo 2808 c.c.

e seguenti

Speciale

 

Costituzione ed effetti dell’ipoteca.

L’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione.

L’ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.

L’ipoteca è legale, giudiziale o volontaria.

 

Articolo 2748 comma 2 Codice Civile:

" I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente."

 

Comprende:

   le ipoteche iscritte nei registri immobiliari secondo l’ordine di iscrizione

   gli interessi  dovuti riferiti all’anno in corso alla data del fallimento ed alle due annate precedenti, purché ne sia enunciata la misura nella iscrizione (art. 2855 comma 2 c.c.)

   gli interessi accessori fino alla data della vendita (calcolata all’emissione del decreto di trasferimento) nei limiti però della misura legale (art. 2855 comma 3 c.c.) (Cass. 8.9.83 n. 5526)

   le spese per l’iscrizione e la rinnovazione dell’ipoteca

   il credito ipotecario si estende anche al canone di affitto di azienda in proporzione al valore dell’immobile aziendale compreso nel canone

 

 

Esclude:

   le ipoteche non consolidate alla data del fallimento


Scheda n° I10

Articolo 2783 c.c.

Speciale

 

Preferenza non determinata dalla legge.

Quando dalla legge non risulta il grado di preferenza di un determinato privilegio speciale, esso prende grado dopo ogni altro privilegio speciale regolato dal codice.

 

Comprende:

   i privilegi speciali per i quali dalla legge non risulta il grado di preferenza: infatti essi prendono posto dopo ogni altro privilegio speciale regolato nel codice, ma prima dei crediti assistiti da ipoteca 


Scheda n° S1

Articolo 2776 comma 1 c.c.

Grado 1

Generale

Collocazione Sussidiaria

 

Collocazione sussidiaria sugli immobili.

I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonché all’indennità di cui all’articolo 2118 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai creditori chirografari.

 

Comprende:

   trattamento di Fine Rapporto

   indennità sostitutiva di preavviso (articolo 2118 c.c.)

 

Esclude:

   le ultime tre mensilità. La Legge 27 gennaio 1992 n. 80 ad esse ha esteso il trattamento previsto per il T.F.R. con l’intervento del Fondo di Garanzia dell’Inps, ma hanno solo privilegio generale mobiliare ( e non collocazione sussidiaria sugli immobili)


Scheda n° S2

Articolo 2776 comma 2 c.c.

Grado 2

Generale

Collocazione Sussidiaria

 

Collocazione sussidiaria sugli immobili.

………(omissis)…………

I crediti indicati dagli articoli 2751 e ..(omissis).. ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ..(omissis).., sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma.

 

Articolo 2751 c.c.

Crediti per spese funebri, d’infermità, alimenti.

Hanno privilegio generale sui mobili, nell’ordine che segue, i crediti riguardanti:

1) le spese funebri necessarie secondo gli usi;

2) le spese di infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;

3) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessità fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi;

4) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge.

 

Nota: sull’ordine dei crediti privilegiati richiamati nel secondo comma dell’art. 2776 c.c. si veda il paragrafo "Collocazione sussidiaria sugli immobili" nella parte introduttiva


Scheda n° S3

Art. 2776 comma 2° c.c.

Grado 3

Generale

Collocazione Sussidiaria

 

Collocazione sussidiaria sugli immobili.

1° comma.

………(omissis)…….

2° comma.

I crediti indicati dagli articoli ..(omissis) e 2751 bis ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ..(omissis).., sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma.

3° comma.

………(omissis)…….

 

Articolo 2751 bis c.c.

Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane.

Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;

2) …(omissis)…

3) …(omissis)…

4) …(omissis)…

5) …(omissis)…

5 – bis) …(omissis)…

 

Comprende:

   i crediti per retribuzioni dei lavoratori subordinati (comprese le ultime tre mensilità)

 

Esclude:

   i crediti derivanti da un rapporto di lavoro para-subordinato

  il credito di una associazione di categoria per contributi sindacali, anche se il dipendente abbia autorizzato la ritenuta sul salario

   i crediti per rimborsi spese da chiunque anticipate


Scheda n° S4

Art. 2776 comma 2° c.c.

Grado 4

Generale

Collocazione Sussidiaria

 

Collocazione sussidiaria sugli immobili.

1° comma.

………(omissis)………

2° comma.

I crediti indicati dagli articoli ..(omissis) e 2751 bis ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, .. (omissis).., sono collocati sussidiariamente in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma.

3° comma.

………(omissis)………

 

Articolo 2751 bis c.c.

Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane.

Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

…(omissis)

le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d’opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione;

le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l’ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo;

…(omissis)…

…(omissis)…

5 – bis) …(omissis)…

 

Comprende:

   i crediti del professionista e di ogni altro prestatore d’opera relativi agli ultimi due anni di prestazioni anche se si riferiscono a prestazioni eseguite anteriormente al biennio precedente alla data del fallimento

   il credito del professionista relativo al suo diritto di ripetere il contributo del 2% versato alla propria Cassa di Previdenza ( Cass. 1.6.95 n. 6149)

   i compensi dei membri del Collegio Sindacale

   i crediti degli agenti anche se società, sempre che l’elemento lavoro sia prevalente rispetto al capitale investito nell’impresa (Cass. 20.7.92 n. 8756), anche se non iscritti nello speciale ruolo

 

Esclude:

   i crediti per rimborsi spese da chiunque anticipate

   l’Iva sulla prestazione (in particolare per professionisti  Cass. 6.8.93 n. 8556, Cass. 4.6.94 n. 5429)

   i compensi degli amministratori di società di capitali e dei liquidatori di società (anche se professionisti Cass. 11.4.83 n. 2542)

   i crediti derivanti dalle prestazioni dei mediatori (Cass. 15.6.88 n. 4082)

   i crediti di società di revisione ( Trib. Torino 19/7/96)


Scheda n° S5

Art. 2776 comma 2° c.c.

Grado 5

Generale

Collocazione Sussidiaria

 

Collocazione sussidiaria sugli immobili.

1° comma.

………(omissis)………

2° comma.

I crediti indicati dagli articoli .. (omissis) e 2751 bis ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, .. (omissis).., sono collocati sussidiariamente in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma.

3° comma.

………(omissis)………

 

Articolo 2751 bis c.c.

Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane.

Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

1) … (omissis) …

2) … (omissis) …

3) … (omissis) …

4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita di prodotti, nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall’articolo 2765;

5) i crediti dell’impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;

5 – bis)  i  crediti  delle  società  cooperative  agricole  e  dei  loro  consorzi per i corrispettivi della

    vendita dei prodotti.

 

Esclude:

   i crediti per rimborsi spese da chiunque anticipate


Scheda n° S6

Art. 2776 comma 2° c.c.

Grado 6

Generale

Collocazione Sussidiaria

 

Collocazione sussidiaria sugli immobili.

1° comma.

………(omissis)………

2° comma.

I crediti indicati .. (omissis).., ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ci cui all’articolo 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma.

3° comma.

………(omissis)…………

 

Articolo 2753 c.c.

Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

 

Comprende:

   Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti

   I crediti dell’Enasarco per i contributi dovuti per gli agenti e rappresentanti di commercio (Cass. 23.12.94 n. 11115, Cass. 4.12.91 n. 13061)


Scheda n° S7

Art. 2776 comma 3 c.c.

Grado 7

Generale

Collocazione Sussidiaria

 

Collocazione sussidiaria sugli immobili.

1° comma.

………(omissis)………

2° comma.

………(omissis)………

3° comma.

I crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell’articolo 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente.

 

Articolo 2752 3° comma c.c.

Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali.

Hanno altresì privilegio generali sui mobili del debitore i credito dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all’imposta sul valore aggiunto.

 

Nota: si veda la scheda M34


PARTE TERZA

Esempi pratici di piani di riparto
A) - Riparto parziale mobiliare ed immobiliare

 

TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA

SEZIONE FALLIMENTARE

 

Fallimento ---------------------------------------------------------------,

R.F. -------------

Ill.mo Sig. Giudice delegato, il sottoscritto Curatore -------------------------

PROPONE

di eseguire la prima ripartizione parziale dell’attivo, di cui espone il progetto previo rendiconto aggiornato.

RENDICONTO AL -----------------

ENTRATE

MOBILIARI

- Recupero crediti                                              50.000.000      

- Estinzione c/c bancari                                     20.000.000

- Rimborsi fiscali                                               15.000.000

- Vendite mobiliari (macchine, attrezz. etc.)                  200.000.000

- Transazioni                                                    20.000.000

- Revocatorie                                                    80.000.000

- Canoni locazioni                                             20.000.000

(A)  Totale entrate mobiliari (38,39 %)*                          405.000.000

                                                                     =========

IMMOBILIARI:

- Vendite immobiliari                                         600.000.000

- Canoni locazione                                            50.000.000

(B)  Totale entrate immobiliari  (61,61 %)*              650.000.000

                                                                     =========

          TOTALE ENTRATE (A+B)                     1.055.000.000

                                                                     =========

 

* (percentuale su totale entrate)

 

INTERESSI ATTIVI

( ripartizione proporzionale alle categorie di attivo realizzato.)

1) L. 12.000.000   x 38,39  %  =      L.        4.606.800

2) L.12.000.000    x 61,61  %  =      L.        7.393.200            

                                                              ---------------

 (C)        Totale interessi                  L.        12.000.000  

 

ENTRATE MOBIL.+INTER. =  L. 405.000.000  + 4.606.800  =  L.   409.606.800

ENTRATE IMMOB.+INTER. =  L. 650.000.000  + 7.393.200 =  L.   657.393.200

            TOTALE  ENTRATE   (A+B+C)                         L.1.067.000.000          

 

USCITE

GENERALI DI PROCEDURA

- Postali                                                       1.500.000  

- Bolli e diritti                                                   800.000

- Imposta di registro                                        250.000

- Legali (onorari e competenze)                    5.000.000

- Compenso al Curatore                             30.000.000

- Varie                                                         1.000.000

- Campione fallimentare                                   900.000

- Comp. coadiutori                                       4.000.000

(D)     Totale uscite generali procedura        43.450.000

                                                              =========

MOBILIARI

- Postali                                                          350.000

- Bolli e diritti                                                   260.000

. Comp. stimatore                                           700.000

- IVA                                                          40.000.000

- Varie                                                              50.000

- Pubblicità vendite                                       1.200.000

- Compenso Legale                                      6.000.000

- Riscatto e passaggio auto                             500.000

(E)      Totale uscite mobiliari                       49.060.000

                                                              =========

IMMOBILIARI

- Postali                                                          420.000

- Bolli e diritti                                                   480.000

- Spese condominiali                                     2.200.000

- IVA                                                        120.000.000

- INVIM                                                        8.000.000

- ICI                                                             3.600.000  

- Spese pubblicità (manifesti, FAL, quotidiani) 4.200.000

- Compenso C.T.U.                                      5.000.000

- Assicurazioni                                              2.500.000

(F)       Totale uscite immobiliari                146.400.000

                                                              =========

     TOTALE  USCITE (D+E+F)                   238.910.000

Riepilogo:

TOTALE ENTRATE                                  1.067.000.000

TOTALE USCITE                                        238.910.000   (-)

SALDO                                                     828.090.000

                                                              =========

corrispondente al saldo del libretto di deposito a risparmio n.  ------------presso la

-------------------------- recante il saldo di L. 828.500.000, (da dedurre anticipi in fase di rimborso al Curatore L. 410.000).

Quanto sopra premesso, il sottoscritto,

 

tenuto conto

dello stato della procedura, delle domande di insinuazione tardiva presentate, nonché delle spese previste, ritiene opportuno distribuire ai creditori ad oggi ammessi al passivo in via privilegiata la somma complessiva di L. 703.876.500 pari all’ 85%, previo accantonamento di L. 124.213.500-

Tutto ciò secondo il prospetto allegato ed a seguito della seguente suddivisione dell’attivo disponibile:

Attivo immobiliare                                 

- Entrate                                                  650.000.000

- Interessi bancari (rip. prop.)                       7.393.200   (+)

Totale attivo immobiliare                          657.393.200

- Uscite particolari                                    146.400.000   (-)

- Uscite generali  (L. 45.450.000 x 61,61%) * 26.769.545         (-)

Residuo attivo immobiliare                        484.223.655

                                                              =========

Attivo mobiliare

- Entrate                                                  405.000.000

- Interessi bancari  (rip. prop)                       4.606.800   (+)

Totale attivo mobiliare                              409.606.800

- Uscite particolari                                      49.060.000   (-)

- Uscite generali (L. 43.450.000 x  38,39%) * 16.680.455         (-)

Residuo attivo mobiliare                            360.546.800

                                                              =========

PROGETTO DI RIPARTIZIONE

Attivo immobiliare residuo                         484.223.655

Accantonamento                                        76.527.937   (-)

    Attivo da ripartire                                 407.695.718

                                                              =========

 

Attivo mobiliare residuo                            383.826.345

Accantonamento                                        47.685.563   (-)

    Attivo da ripartire                                 312.861.237

                                                               694.440.000

 

 

1) PRIVILEGI MOBILIARI   ( attivo da ripartire : L. 312.861.237)

 

a) CREDITI DI LAVORO EX ART. 2751 bis n.1 c.c. (al 100%)

   (comprensivo di interessi legali e rivalutazione monetaria)

  * (vedi nota 1 a fondo pagina)

 

1 Esempio di calcolo di interessi e rivalutazione per credito di lavoro.

sorte: L. 10.000.000

interessi nella misura legale fino alla durata della vendita dei beni immobili

e del realizzo dei crediti

10.000.000 x giorni 180/365 x 2,5                       = L. ………………

rivalutazione monetaria fino alla esecutività dello stato passivo

10.000.000 x indice ISTAT (ipotesi ……………%) = L. ………………

 

Totale credito                                                           L. ………………

                   indice Istat del mese dell’esecutività dello stato passivo

indice ISTAT= ………………………………………………………………

                                     indice Istat mese dichiarazione fallimento

 

 


Dipendente A  (domanda n. 5)   L.  12.000.000

Dipendente B ( domanda n.6)                L.  18.000.000

Dipendente C  (domanda n.7)                L.  14.000.000

Dipendente D  (domanda n.8)                L.  18.000.000

Dipendente E  (domanda n. 9)                L.  18.000.000

Dipendente F  (domanda n.10)               L.  10.000.000

Dipendente G  (domanda n.11)              L.  11.000.000

Dipendente H  (domanda n. 12)             L.  19.000.000

Dipendente I  (domanda n. 13)              L.  10.000.000

  -  INPS per surroga                              L.  60.000.000

 

b) CREDITI DEI PROFESSIONISTI ex art. 2751 bis n.2 c.c. (al 100%)

    Avvocato A (domanda n. 22)              L.  11.000000

    Commercialista B (domanda n. 31)     L. 13.000.000

 

c) CREDITI IMPRESE ARTIGIANE E COOPERATIVE DI PRODUZIONE

    E LAVORO

ex art. 2751 n. 5 c.c. (al 100%) (oltre interessi legali solo per le cooperative

prod. lavoro)

   Artigiano        A (domanda n. 1)          L.    5.020.000

   Artigiano        B  (domanda n.3)          L.    8.861.237

  Cooperativa     A (domanda n.20)        L.  15.000.000

  Cooperativa     B  (domanda n.27)       L.  12.000.000

 

d) CREDITI per contributi Istituti e Enti previdenziali  ex art. 2778 n.1 c.c. (al50%)

     INPS   (domanda n. 30)           L.  58.000.000  su L. 116.000.000

 

Riepilogo privilegi mobiliari

Crediti sub a)                                           190.000.000

Crediti sub b)                                             24.000.000

Crediti sub c)                                              40.861.237

Crediti sub d)                                             58.000.000

                                                              ---------------

Totale                                                      312.861.237

2) PRIVILEGI IMMOBILIARI  ( attivo da ripartire L. 407.695.718)

a) CREDITO IPOTECARIO di I° grado (al 100 %)

    (comprensivo di interessi ex art. 2855 c.c.)

* (vedi nota 2 a fondo pagina)

    Banca   A (domanda n. 2)     L.  307.695.718

b) CREDITO IPOTECARIO di II°  grado  (al 25 %)

    Banca     B (domanda n. 25)  L.  100.000.000 su L. 400.000.000

Riepilogo privilegi immobiliari:

 Credito sub a)                                         307.695.718

 Credito sub b)                                         100.000.000

                                                              ---------------

   Totale                                                   407.695.718 

Rimangono incapienti in questa sede i restanti creditori privilegiati ed i creditori chirografari.

Il sottoscritto Curatore

CHIEDE

che il Sig. Giudice Delegato voglia ordinare il deposito del suesteso progetto di riparto in Cancelleria.

Con ossequi.

Ancona, .....................

                                                                            Il Curatore

                                                                     ( ..............................)

 

Allegati:

-la documentazione del tacito parere favorevole del Comitato dei Creditori.

-copia libretto bancario della procedura.

 

2 Esempio di calcolo degli interessi per creditori ipotecari.

- ipotesi di fallimento dichiarato con sentenza pubblicata il 1/9/98

- vendita conclusa con decreto di trasferimento del 11/11/99

Interessi convenzionali calcolati per l’anno in corso alla data di dichiarazione di fallimento

((1/9/98 - 31/12/98 = 122 giorni)

200.000.000 x 14% x 122/365 = L. …………………

Interessi nella misura legale maturati  dopo il compimento dell’anno in corso alla data del fallimento fino alla data

della vendita del bene immobile. (1/1/99 - 11/11/99 = 315 giorni)

200.000.000 x 2,5% x 315/365 = L.…………………

 

Totale credito                             L. …………………


B) – Riparto parziale con più immobili  

 

TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA

SEZIONE FALLIMENTARE

FALLIMENTO-----------------------------------------,

 

R.F.--------------

PROGETTO DI RIPARTIZIONE PARZIALE

 

 All’ill.mo Sig. Giudice Delegato, Il sottoscritto curatore___________

PROPONE

di eseguire la ripartizione parziale dell’attivo, di cui espone il progetto previo rendiconto aggiornato con il prospetto delle somme disponibili alla data odierna.

 

    ENTRATE 

 

A) MOBILIARI

- estinzione c/c bancari                               21.400.000

- vendita beni mobili                              1.020.000.000  

- recupero crediti                                      140.370.000  

- rimborso fiscale                                       54.000.000

- interessi bancari ( in proporzione alle categorie

di attivo realizzato: L.62.000.000 x 22,19 %) 13.757.800

                                                              ---------------

Totale entrate mobiliari                          1.249.527.800

 

B) IMMOBILIARI

B.1) ricavo VENDITA APPARTAMENTO        782.400.000

 interessi bancari (in proporzione alle categorie

di attivo realizzato: L.62.000.000 x 13,89 %) 8.611.800

                                                              ---------------

Totale entrate immobile B.1                      791.011.800

B.2) ricavo vendita CAPANNONE            3.600.000.000

 

 

interessi bancari (in proporzione alle categorie

di attivo realizzato: L.62.000.000 x 63,92 %) 39.640.000

                                                              ---------------

Totale entrate immobile B.2                   3.639.630.400

                                                              ---------------

TOTALE ENTRATE IMMOBILIARI (B.1 + B.2) 4.430.642.200

TOTALE ENTRATE (A + B)                      5.680.170.000

 

      

1)  USCITE DI CARATTERE GENERALE

- bolli                                                              320.000

- postali                                                          450.000

- acconto compenso curatore                     15.000.000

- compenso coadiutore fiscale                      3.500.000

- compenso legale                                        6.200.000

                                                              ---------------

Totale USCITE DI CARATTERE GENERALE     25.470.000  

2) USCITE DI CARATTERE MOBILIARE

- postali                                                          420.000

- bolli e diritti                                                   450.000

- compenso stimatore                                  3.100.000

- compenso funzionario per inventario             410.000

- pubblicità vendita macchinari                          600.000

- IVA                                                        160.000.000

                                                              ---------------

Totale USCITE DI CARATTERE MOBILIARE  164.980.000

3) USCITE DI CARATTERE IMMOBILIARE

3.a) SPESE IMPUTABILI ALL’APPARTAMENTO B.1

- bolli e diritti                                                   120.000

- postali                                                          360.000

- INVIM                                                        8.400.000

- spese pubblicità                                             630.000

- FAL e diritti di affissione                                   70.000

 

 

compenso CTU (in percentuale sul ricavato delle vendite

immobiliari L.13.400.000 x 17,86 %)           2.393.240

                                                              ---------------

Totale USCITE IMPUTABILI

ALL’IMMOBILE B.1                                      11.973.240

3.b) SPESE IMPUTABILI AL CAPANNONE B.2

- bolli e diritti                                                   210.000

- postali                                                          400.000

- INVIM                                                      13.200.000

- IVA                                                        580.000.000

- spese pubblicità                                          1.520.000

- FAL e diritti di affissione                                   80.000

compenso CTU (in percentuale sul ricavato delle

vendite immobiliari: L. 13.400.000 x 82,14 %) 11.006.760

                                                              ---------------

Tot USCITE IMPUTABILI ALL’IMMOBILE B.2 606.416.760

TOTALE USCITE DI CARATTERE

IMMOBILIARE (3.a + 3.b)                         618.390.000

TOTALE USCITE                                        808.840.000

                                     RIEPILOGO

ATTIVO MOBILIARE

- Entrate mobiliari (A)                            1.249.527.800

- uscite particolari (2)                               164.980.000   -

- uscite generali (L. 25.470.000 x 22,19 %) 5.651.793   -       

                                                              ---------------

Attivo mobiliare disponibile                     1.078.896.007

ATTIVO IMMOBILE B.1

- Entrate                                                  791.011.800

- uscite particolari (3.a)                              11.973.240   -

- uscite generali (L. 25.470.000 x 13,89 %) 3.537.783   -

                                                              ---------------

Attivo immobile B.1 disponibile                  775.500.777

ATTIVO IMMOBILE B.2

- Entrate                                               3.639.630.400

- uscite particolari  (3.b)                           606.416.760   -

- uscite generali (L. 25.470.000 x 63,92 %) 16.280.424  

                                                              ---------------

Attivo immobile B.2 disponibile               3.016.933.216

Secondo il prospetto sopra esposto, il sottoscritto curatore

tenuto conto

dello stato della procedura, delle domande di insinuazione tardiva presentate, nonchè delle spese previste, ritiene opportuno distribuire ai creditori oggi ammessi al passivo in via privilegiata la somma complessiva di L.3.895.800.000, pari al 79,97 %. previo accantonamento di L.975.530.000.

PROGETTO DI RIPARTIZIONE

DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA’ MOBILIARE

1) PRIVILEGIO PER SPESE DI GIUSTIZIA  ex artt.2751 e 2755 c.c.

Impresa X              domanda n.6                      10.000.000

2) CREDITI DA LAVORO SUBORDINATO ex art.2751 bis n.1) c.c. (all’ 100%, oltre interessi legali fino alla vendita dei beni mobili e la rivalutazione monetaria fino alla data di esecutività dello stato passivo, corrispondente al  28,5  %)

- Dipendente A                domanda n.10                               11.200.000

- Dipendente B                domanda n.11                               13.400.000

- Dipendente C                domanda n.13                               10.840.000

- Dipendente D                domanda n.14                                 9.740.000

- Dipendente E                 domanda n.16                                 9.800.000

- Dipendente F                 domanda n.17                               12.100.000

- INPS per surroga                                          136.400.000

                                                                      ---------------

Totale crediti sub 2)                                                  203.480.000

3) CREDITI DEI PROFESSIONISTI ex art.2751 bis b.2) c.c. (al 100 %)

- Avvocato Y                   domanda n.9                                 52.000.000

- Commercialista Z domanda n.32                               36.000.000

4) CREDITI  PER PROVVIGIONI DERIVANTI DA RAPPORTI DI AGENZIA ex art.2751 bis n.3) c.c.  (al 100%)                                    

- Agente R             domanda n.25                             161.200.000

5) CREDITI DELLE IMPRESE ARTIGIANE ex art.2751 bis n.4) c.c.. (al 100%)

- Artigiano W                   domanda n.3                               184.200.000

- Artigiano J           domanda n.46                             125.600.000

 

6) CREDITI PER CONTRIBUTI  AD ENTI DI PREVIDENZIALI ex art.2753 c.c. (AL 40%)

- INPS                             domanda n.42                    90.520.000  su 225.000.000

DISTRIBUZIONE DISPONIBILITA’IMMOBILIARE

SULL’IMMOBILE B.1

7) CREDITO IPOTECARIO  DI  I° GRADO    (al 100%)

- Banca A              domanda n.2                      520.000.000

8) CREDITO IPOTECARIO DI II° GRADO (al 25%)

- Banca B              domanda n.29                    100.000.000 su 400.000.000

SULL’IMMOBILE B.2

9) CREDITO IPOTECARIO DI I° GRADO (al 70%)

- Banca C              domanda n.1                      2.492.800.000 su 3.446.857.000

***********

Il sottoscritto curatore, esposto il progetto di ripartizione parziale,

CHIEDE

che l’Ill.mo G.D. voglia ordinarne il deposito in cancelleria e disporne la

comunicazione a tutti i creditori ai sensi degli artt.110 e 117 L.F.

Allegato parere del comitato dei creditori.

Ancona,lì                                                                Il Curatore

 


C) – Riparto parziale delle attività di una società di persone con più masse (sociale e personale dei soci)

 

Fallimento s.d.f. Alfa e C. e soci illimitatamente

 responsabili socio A, socio B ed esteso con successivo decreto del  Tribunale al socio C, receduto dalla società.

 

In questo caso pratico, secondo quanto previsto dall’art. 148 L.F., in presenza di debiti dei singoli soci in proprio, si procede alla formazione di distinti Stati passivi per la società e singolarmente per ogni socio, anche se la verifica viene eseguita contestualmente e l’esecutorietà è dichiarata con provvedimento unico del Giudice Delegato.

Nel prospetto di stato passivo predisposto per la società, vengono indicate cronologicamente come depositate in Cancelleria fallimentare, tutte le domande di insinuazione al passivo indicandone l’importo richiesto suddiviso in privilegio e chirografo e quanto ammesso,(esempio 1) mentre in presenza di domande riferite al singolo socio, viene indicato solo lo stato passivo di appartenenza. Nello stato passivo di ogni singolo socio, vengono indicate, mantenendo la numerazione originaria, solo le insinuazioni riferite a debiti personali (esempio 2).

 

esempio  (1) Stato passivo società:

 

 creditori         crediti insinuati                       crediti ammessi

                  privilegio              chirografo               Privilegio              chirografo  osservazioni

 1   cred. X   10               1                 10               1       

 2   cred. Y   /                  /                  /                  /        S.P. socio A

 3   cred. Z   20               10               20               10     

 4   cred. K   /                  /                  /                  /        S.P. socio A 

 

 esempio (2) Stato passivo socio A

 

 creditori         crediti insinuati                       crediti ammessi

                  privilegio              chirografo               Privilegio              chirografo  osservazioni

 2   cred. Y   10               1                 10               1       

 4   cred. K   /                 10               /                  10     

 

 

  Seppur il fallimento della Sdf e quello dei soci illimitatamente responsabili si presentano riuniti in un unico procedimento ( unica sentenza, unico curatore ecc..) come i debiti, anche i patrimoni sono tenuti distinti,  hanno cioè una loro autonoma destinazione a garanzia dei rispettivi creditori; sul patrimonio della società possono soddisfarsi solo i creditori sociali, mentre sui beni dei soci hanno diritto di far valere le loro ragioni, sia i creditori del singolo socio che quelli sociali se non soddisfatti integralmente, salvo il diritto di regresso tra i soci per la parte pagata in più  della quota rispettiva.

Una volta definita la graduazione dei privilegi, per procedere al riparto/i innanzitutto si deve determinare l’attivo effettivamente distribuibile distinto tra realizzi della società e personali. Si dovrà quindi:

  elencare tutte le componenti dell’attivo realizzato, procedendo all’ulteriore distinzione tra attivo mobiliare e attivo immobiliare;

  ripartire l’ammontare degli interessi attivi maturati sulle somme depositate nel libretto a risparmio della procedura; è più opportuno che essi vengano ripartiti in proporzione all’attivo netto (cioè depurato delle spese specifiche) e poiché non è possibile conteggiare esattamente gli interessi su ogni realizzo per il periodo esatto di maturazione, vengono considerati come riferimento gli incassi più consistenti e la data di versamento;

  detrarre dall’attivo l’ammontare dell’IVA incassata;

  distinguere dall’attivo mobiliare, i beni realizzati su cui gravano privilegi speciali e pignoratizi;

Anche per quanto riguarda le spese sostenute nel corso della procedura, sempre tenendo presente la divisione tra società e singoli soci, si deve operare come sopra:

  elencare distintamente le spese specifiche sostenute per il realizzo di  una  posta ben precisa dell’attivo su cui grava il privilegio speciale;

  le spese comuni vanno ripartite in proporzione all’attivo netto (detratta l’IVA).

Nella prima fase della procedura presa in esame, sono state realizzate solamente attività mobiliari ma solo per la società, la consistenza del realizzo ha reso possibile un primo riparto parziale.

 

 

PROSPETTO DELLE SOMME DISPONIBILI  

 

Entrate Società Alfa                                    74.147.342

Uscite Società Alfa                                     25.705.204   -

Disponibilità Società Alfa                              48.442.138

Entrate socio A                                             5.650.000

Uscite socio A                                              3.190.250   -

Disponibilità socio A                                      2.459.750

Entrate socio B                                                           0

Uscite socio B                                              1.928.575

Disponibilità socio B                                                    0

Entrate socio C                                            5.800.000

Uscite socio C                                                   85.300   -

Disponibilità socio C                                      5.714.700

 

 

L’attivo mobiliare della società, realizzato fino a questo punto, è rappresentato dalla  vendita di beni di inventario, dalla vendita di beni oggetto di pegno, dal recupero crediti clienti, e da  interessi attivi maturati sul libretto intestato alla procedura.

Effettuate le operazioni di cui sopra, il primo riparto parziale è stato così realizzato:

a) dalla disponibilità di attivo presente nel libretto della procedura e riferito alla società, è stata detratta la percentuale del 40% ritenuta necessaria per le future spese della procedura e compenso del curatore. Questa percentuale può variare secondo le esigenze; in ogni riparto, comunque, non va distribuito più del 90% delle disponibilità.

Sono stati liquidati crediti come segue:

a) creditore privilegiato pignoratizio. La vendita dei beni in pegno è stata realizzata dalla procedura fallimentare; dal realizzo sono state detratte le spese specifiche sostenute per il realizzo quali spese per assicurazione, trasporto, pubblicità e la rimanenza è stata liquidata al creditore (a soddisfacimento parziale del credito).

b) Pagamento dei crediti verso i dipendenti art. 2751 bis n. 1, sia per retribuzione che per TFR in quanto non liquidato dall’Inps, interessi e rivalutazione.

La legge 29.05.1982 n. 297, prevede l’intervento del fondo di garanzia introdotto dall’Inps per il pagamento (dietro richiesta)  ai dipendenti delle imprese fallite del TFR e delle ultime tre mensilità. In questo caso, i dipendenti non ne hanno usufruito e la liquidazione è stata effettuata direttamente dalla procedura.

 

Note: se contrariamente fosse intervenuto il fondo di garanzia, l’Istituto avrebbe dovuto obbligatoriamente presentare domanda di surrogazione ai diritti dei lavoratori  per il credito sorto in conseguenza della liquidazione. L’ammissione  dell’istanza di surroga, segue lo stesso iter delle insinuazioni tardive. E’ importante, prima di effettuare la liquidazione del riparto, per evitare doppi pagamenti, che il curatore si accerti circa  l’intervenuto del fondo di garanzia.      

 

a) pagamento in percentuale dei crediti art. 2751 bis n. 2 (professionisti).

Nel secondo riparto parziale l’attivo è stato suddiviso tra sociale e personale, tra mobiliare e immobiliare.

Ad ogni categoria sono stati imputati in aumento gli interessi attivi conteggiati tenendo come base, il realizzo al netto dell’IVA e il periodo di realizzo e sono state detratte le spese specifiche sostenute dalla procedura per il realizzo.

 

Prospetto II riparto parziale società Alfa

Immobiliare     

realizzo immobile                                       75.000.000

interessi attivi/affitti attivi                            13.569.300

Totale entrate immobiliari                           88.569.300

pagata Invim vendita immobiliare                  2.695.833

CTU perizia immobile                                    2.867.000

CRRII Trascrizione sent. fallimento su immobile 252.750

spese condominiali                                       1.911.680

pagata ICI                                                       411.000

pagata ILOR immobile                                      725.000

pubblicità vendita immobiliare                        6.027.893

notifiche ordinanza vendita immob. creditori ipotec. 324.000

Rimanenza liquidata al creditore ipotecario   31.939.630

 

Il terzo riparto parziale viene effettuato dopo aver totalmente realizzato sia l’attivo mobiliare che immobiliare della società e dei soci, in attesa però di definire le cause pendenti.

Per permettere il pagamento  di tutti i debiti privilegiati rimanenti sia della società che dei soci, sono state utilizzate le attività  del socio A.

 

 

III RIPARTO PARZIALE - PROSPETTO DISPONIBILITA’

 

Entrate società Alfa                                  

Realizzo immobili                                      124.316.788

c/risarcimento                                            12.352.725

recupero crediti cliente                                11.050.645

realizzo merci inventario                             47.770.150

interessi attivi                                             18.467.704

Iva                                                             26.462.489

Totale                                                      240.420.501

Uscite società Alfa

compensi periti stima                                       879.810

assicurazione merce                                        440.000

trasporto merce da Milano                            1.309.000

Invim                                                           2.695.833

perizia immobili                                            2.867.000

Iva debito                                                  14.481.000

condono Iva                                                    300.000

spese bancarie                                                289.498

cancelleria, copie conformi ecc..                       519.526

certificati CCIAA e diritti Ufficio Registro            253.700

cronologici targhe auto                                      81.350

valori bollati per istanze                                1.454.900

spese postali corrispondenza                        4.321.946

CRRII trascrizione sentenza fallimento su immobili 252.750

spese condominiali                                       2.174.344

Ici vendita appartamento                                 411.000

Ici vendita laboratorio artigianale                   2.321.000

Ilor vendita appartamento                               725.000

valori bollati                                                     198.000

perizia calligrafica su cambiali                        2.024.350

spese legali causa la F.                                  1.114.700

spese legali causa C.                                     6.010.165

pubblicazione Fal                                               85.100

spese pulizia immobile                                     198.300

pubblicità vendita immobile                           7.632.905

notifiche creditori ipotecari                               324.000

riparto creditore ipotecario                          31.939.630

compenso curatore                                    13.963.860

I° riparto parziale privilegi                            29.065.283

II° riparto parziale privilegi                             8.619.974

Totale                                                      136.953.924

 

 

 

Entrate socio A

Realizzo immobili                                      146.264.336

interessi attivi                                               8.717.579

Totale                                                      154.981.915

Uscite  socio A

perizia immobile                                           2.035.800

spese postali                                                   118.000

CRRII trascrizione sentenza fallimento su immobili 126.375

spese condominio                                        2.922.292

spese pulizia                                                    138.800

pubblicità vendita immobiliare                        1.727.404

Invim vendita immobiliare                             1.030.833

Ici vendita immobiliare                                     639.000

spese legali C.                                              6.010.165

Compenso curatore                                   10.135.527

Ilor vendita immobiliare                                    870.000

Totale                                                        25.754.196

 

Entrate socio B

Vendita appartamento                                95.900.000

interessi attivi                                               9.777.514

realizzo automezzi                                       3.300.000

Totale                                                      108.977.514

Uscite Socio B

Perizia immobile                                           1.752.200

pubblicità vendita immobile                           1.727.404

spese pulizia locali e riparazioni                        370.850

spese postali                                                   118.000

CRRII trascrizione sentenza fallimento su immobile 126.375

spese condominio                                        2.734.615

Invim vendita immobiliare                             1.030.834

compenso curatore                                      6.910.757

Ilor vendita immobiliare                                    248.000

Ici vendita immobiliare                                     318.000

Riparto credito ipotecario                            76.960.849

spese legali causa C.                                     6.010.166

Totale                                                        98.308.050

Entrate Immobiliari socio C

vendita immobile                                        75.000.000

Iva vendita immobile                                  14.250.000

interessi attivi                                               1.722.156

Totale                                                        90.972.156

Entrate mobiliari socio C                                              

Cessione Azienda                                         5.800.000

Interessi attivi                                                 343.417

Recupero crediti                                           5.411.429

Totale                                                        11.554.846

Uscite immobiliari Socio C

perizia immobile, spese condominiali             4.367.197

compenso curatore                                      5.062.014

spese postali                                                     27.650

pubblicità vendita immobile                           3.332.417

assicurazione incendi immobile                      1.516.400

spese Fal pubblicazione vendita immob.             85.100

marche da bollo istanze vendita immobiliare     198.000

Ici immobile                                                     851.000

Totale                                                        15.439.778

Uscite mobiliari socio C

CTU stima inventario                                       284.892

valori bollati istanze                                           30.000

spese postali                                                     27.650

compenso curatore                                         341.842

Totale                                                             684.384

 

Riepilogo Disponibilità Fallimentari

 

Società Alfa Sdf

Totale entrate                                          240.420.501

Totale uscite                                           136.953.924   -

Accantonamento causa in corso                 16.073.855   -

Accantonamento Iva immobile                      7.182.000   -

Accantonamento spese future di gestione e

compenso                                                  26.303.490   -

Totale disponibile per riparto                       53.907.232

Socio A

Totale entrate                                          154.981.915

Totale uscite                                              25.754.196   -

Accantonamento per spese di gestione future e

compenso                                                  21.484.790   -

Totale disponibile per la ripartizione           107.742.929

Socio B

Totale entrate                                          108.977.514

Totale Uscite                                              98.308.050   -

Accantonamento per spese di gestione future e

compenso                                                    6.574.273   -

Totale disponibile per la ripartizione               4.095.191

Socio C - immobiliari

Totale entrate immobiliari                           90.972.156

Totale Uscite immobiliari                             15.439.778   -

% compenso curatore da liquidare                4.238.537   -

Totale disponibile per riparto immobiliari       71.293.841

Socio C - mobiliari

Totale entrate mobiliari                               11.554.846

Totale uscite mobiliari                                      684.384   -

Accantonamento per spese future e compenso

curatore                                                          885.298   -

Accantonamento  insinuazione tardiva  Inps  2.290.620   -

Totale disponibile per riparto  mobiliari           7.694.544

 

 

 

 

 

 

 

Prospetto Riparto Parziale Società Alfa Sdf

 

Attivo disponibile  sdf                                                   53.907.231

Totale disponibile                                              53.907.231

 

 

 

 Professionista X    13.900.000           1.840.360             12.059.640

 Professionista Y    25.600.000           3.390.640             22.209.360

 Artigiano Z            10.138.231                        0              10.138.231

 Artigiano R              9.500.000                        0                  9.500.000

 Totale                            59.138.231           5.231.000             53.907.231

 

Rimane incapiente, rispetto alla disponibilità della massa attiva societaria, il credito vantato dall’Inps ai sensi dell’art. 2778 n. 1 C.C..

Poiché ai sensi dell’art. 148 comma 3° L.F. il credito il credito dichiarato dai creditori sociali sul fallimento della società si intende dichiarato per l’intero anche nel fallimento dei singoli soci, intendendo applicabile l’orientamento giurisprudenziale in base al quale il credito assistito da privilegio nei confronti della società conserva la gradazione anche nei confronti delle masse personali dei soci illimitatamente responsabili, occorre ripartire i residui disponibili delle masse personali per soddisfare il privilegio sociale.

 

Socio A                                                    107.742.929

Socio B                                                        4.095.191

Socio C                                                      71.293.841

Totale disponibile                                      183.131.961

                                                                                  

Credito INPS:

(pari all’11,60365 %)                                 21.250.000

 

Le masse attive dei soci vengono contestualmente così ridotte:

 

Socio A       107.742.929 - 12.502.118  = 95.240.811

Socio B           4.095.191  -     475.193  =   3.619.998

Socio C          71.293.84 -   8.272.691  = 63.021.150

 

Prospetto Riparto Parziale Socio A

 

Attivo disponibile per la ripartizione              95.240.811

Totale disponibile                                        95.240.811

 

L’importo sarà così distribuito tra i creditori privilegiati  in base al grado di privilegio da cui sono assistiti:

 

 

 

 

 Notaio RL             

 100%                                 12.200.000                               0           12.200.000

 Esattoria                

 100%                                 27.852.000                               0           27.852.000

 Ufficio Iva           

 53,4585%               103.236.700                               0           55.188.811

 Totale                               143.288.700                                0           95.240.811

 

 

Prospetto Riparto Parziale Socio B

 

Attivo disponibile per la ripartizione                3.619.998

Totale disponibile                                          3.619.998

 

L’importo sarà così ripartito tra i creditori privilegiati rimanenti:

 

 

 

 

 Esattoria                     3.619.998                              0             3.619.998

 

 

 

 

Prospetto Riparto Parziale Socio C

 

 

Attivo disponibile per la ripartizione              63.021.150

Totale disponibile                                        63.021.150

 

 

 

 

 

 Inps  (100%)                       53.502.100                             0            53.502.100

 Esattoria

 ( 15,794%)                         60.270.019                             0              9.519.050

 Totale                                113.772.119                             0            63.021.150

 

 

 

Residuano attività per L. 85.032.863 complessive, che sono state accantonate in attesa della definizione delle pendenze e considerate le spese da sostenere.

***********

Il sottoscritto curatore, esposto il progetto di ripartizione parziale,

CHIEDE

che l’Ill.mo G.D.voglia ordinarne il deposito in cancelleria e disporne la comunicazione a tutti i creditori ai sensi degli artt.110 e 117 L.F.

Allegato parere del comitato dei creditori.

Ancona,lì                                                                         Il Curatore

 

 

 


D1) – Nota sul rendiconto di gestione

 

 

RENDICONTO DI GESTIONE AI SENSI DELL’ART.116 L.F.

 

Il Curatore deve presentare al Giudice Delegato il rendiconto di gestione, previsto e regolato dall’art.116 L.F., quando è stata terminata la liquidazione delle attività fallimentari e prima del riparto finale

Il rendiconto di gestione contiene il prospetto delle somme disponibili, che, nel progetto di ripartizione parziale, costituisce la parte iniziale del progetto stesso.

Approvato il conto di gestione, per redigere il successivo progetto di riparto finale il curatore si può quindi limitare a richiamare i saldi  risultanti dal rendiconto ed aggiungere le somme entrate nelle casse fallimentari, le spese di procedura ed i pagamenti effettuati nel periodo successivo, tra il deposito del rendiconto ed il deposito del progetto di riparto finale.

Costituiscono voci ricorrenti il compenso finale del curatore (che avviene dopo l’approvazione del rendiconto ai sensi dell’art.39 comma secondo L.F.), il saldo delle competenze del coadiutore fiscale, il pagamento  del campione fallimentare (se non già effettuato), i bolli per gli ultimi atti, le spese postali per l’invio delle raccomandate ai creditori per la comunicazione del rendiconto  e del progetto di riparto finale, nonchè per l’invio degli assegni di pagamento ai creditori soddisfatti, le spese di chiusura (notifiche, FAL, comunicazioni, etc.).

Il rendiconto predisposto dal curatore è considerato l’atto finale di gestione della procedura (necessario anche nel caso in cui non vi sia attivo da ripartire).

Il contenuto dev’essere il più possibile analitico, dovendo ad ogni funzione esercitata e ad ogni attività svolta corrispondere i risultati economici della gestione.

 

FASI:

 

1) deposito del rendiconto in cancelleria da parte del curatore

2) ordine di deposito da parte del Giudice Delegato e fissazione dell’udienza di discussione

3) comunicazione, con raccomandata, a tutti i creditori ed al fallito da parte del curatore

4) possibilità per i creditori ed il fallito di fare pervenire osservazioni

5) udienza di discussione ed approvazione, con decreto del Giudice Delegato

6) in caso di contestazioni non risolvibili dal G.D, si apre una fase di contenzioso con rimessione della causa al Collegio ai sensi dell’art.189 c.p.c. e fissazione della udienza non oltre i venti giorni.

 

D2) – Rendiconto di Gestione

 

TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA

SEZIONE FALLIMENTARE

 

FALLIMENTO------------------------------------------------------,    (R.F.                  /              )

RENDICONTO DI GESTIONE EX ART.116 L.F.

 All’ill.mo Sig. Giudice Delegato,

 Il sottoscritto curatore _______________________

PREMESSO

che la società_______________ è stata dichiarata fallita con sentenza del ______________;

che lo stato passivo è stato reso esecutivo in data ___________;

che è stata interamente eseguita la liquidazione delle attività acquisite al

fallimento e non vi sono giudizi pendenti;

ai sensi dell’art.116 L.F. presenta il  seguente

CONTO DI GESTIONE

ENTRATE 

a) MOBILIARI

vendita attrezzature                           L.     49.000.000

vendita esecuzione mobiliare               L.       1.900.000

rimborso fiscale                                  L.       2.060.000

azioni revocatorie                               L.     32.800.000

recuperi crediti                                    L.     22.350.000

transazioni                                          L.     12.000.000

quota interessi bancari                        L.       6.470.000

                                                            ______________

TOTALE ENTRATE MOBILIARI               L.   126.580.000

b) IMMOBILIARI

vendita immobile                                 L.   264.000.000

quota interessi bancari                        L.     13.300.000

                                                            ______________

TOTALE ENTRATE IMMOBILIARI            L.   277.300.000

TOTALE ENTRATE (a + b)                    L.   403.880.000

USCITE

1)    DI CARATTERE GENERALE

bolli                                                    L.       1.780.000

postali                                                L.          360.000

acconto compenso curatore                L.     13.000.000

compenso coadiutore fiscale               L.       2.900.000

varie (visure, cancelleria, fotocopie)     L.            60.000

                                                                    __________

Totale spese di carattere mobiliare         L.        18.100.000

2) DI CARATTERE MOBILIARE

bolli                                                    L.              360.000

postali                                                L.              168.000

compenso stimatore                           L.              680.000

compenso funzionario per inventario   L.              420.000

pubblicità vendita attrezzature             L.              290.000

                                                                    __________

Totale spese di carattere mobiliare       L.       1.918.000

3) USCITE DI CARATTERE IMMOBILIARE

bolli e diritti                                         L.          840.000

postali                                                L.          415.000

compenso CTU                                   L.       4.200.000

spese pubblicità                                   L.       2.800.000

oneri condono immobiliare                  L.       1.750.000

INVIM                                                 L.       7.400.000

IVA                                                     L.     44.000.000

ICI                                                      L.       2.100.000

                                                               _____________

Totale spese di carattere immobiliare   L.          63.505.000

TOTALE USCITE                                  L.          83.523.000

                             RIEPILOGO

TOTALE ENTRATE                                L.       403.880.000

TOTALE USCITE                                  L.         83.523.000

                                                                 _____________

SALDO DISPONIBILE                           L.       320.357.000

 

 

 

La somma di cui sopra, detratti il compenso finale al curatore, le spese di campione, le spese successive e di chiusura per bolli, postali e di notifica, aggiunti gli interessi bancari maturandi, sarà ripartibile tra i creditori.

Tutto ciò esposto, il sottoscritto curatore,

CHIEDE

che la S.V. Ill.ma voglia ordinare il deposito del conto di gestione in cancelleria e fissare l’udienza nella quale ogni interessato potrà far pervenire le proprie eventuali osservazioni.

Con ossequi

Ancona,lì                                                                  Il Curatore

                                     
E) – Riparto FINALE con collocazione sussidiaria

 

TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA

SEZIONE FALLIMENTARE

FALLIMENTO

R.F.

PROGETTO DI RIPARTIZIONE FINALE

All’ill.mo Sig. Giudice Delegato, Il sottoscritto curatore________________

premesso che è stato approvato il rendiconto di gestione, liquidato il compenso finale del curatore e concluse le attività liquidatorie della procedura in epigrafe,

PROPONE

 il  piano di ripartizione finale, che di seguito espone.

1)  ENTRATE 

A) MOBILIARI

A.1) come al rendiconto di gestione          398.621.000

A.2) successive al rendiconto di gestione

- recupero crediti                                        90.000.000

- interessi bancari  ( 30 %)                           6.000.000

                                                              ---------------

Totale entrate mobiliari                             494.621.000

B) IMMOBILIARI

B.1) come al rendiconto di gestione       1.140.116.000

b.2) successive al rendiconto di gestione                         

- interessi bancari  ( 70 %)                         14.000.000

                                                              ---------------

Totale entarte immobiliari                      1.154.116.000

TOTALE ENTRATE (A + B)                      1.648.737.000  

2) USCITE

2.1)    DI CARATTERE GENERALE

a) come al rendiconto di gestione               22.350.000

b) successive al rendiconto

- bolli                                                              210.000

- postali                                                          360.000

- campione fallimentare                                   850.000

 

- compenso finale curatore                         48.000.000

- compenso coadiutore fiscale                      5.100.000

                                                              ---------------

Totale (a + b)                                            76.870.000

c) Spese presumibili di chiusura

- bolli                                                              200.000 

- postali                                                          360.000

- spese decreto di chiusura                              300.000

                                                              ---------------

TOTALE USCITE  DI CARATTERE GENERALE 77.730.000

(a + b + c)           

2.2) USCITE DI CARATTERE IMMOBILIARE

a) come al rendiconto di gestione             239.354.900

b) successive al rendiconto

postali                                                             320.000

bolli e diritti                                                      180.000  

INVIM                                                          9.600.000

                                                              ---------------

TOTALE USCITE DI CARATTERE

IMMOBILIARE                                           249.454.900

(a + b)                                                                       

2.3) USCITE DI CARATTERE MOBILIARE

a) come al rendiconto di gestione                 3.035.000

b) successive al rendiconto di gestione                                               

postali                                                             160.000

bolli e diritti                                                      220.000

                                                              ---------------

TOTALE USCITE DI CARATTERE MOBILIARE    23.415.000

(a + b)

                                      RIEPILOGO

TOTALE ENTRATE                                  1.648.737.000

TOTALE USCITE                                        350.600.000

                                                           -----------------

DIFFERENZA DISPONIBILE                      1.298.137.000

di cui

ATTIVO MOBILIARE                               447.887.000

  Risultato da:

1.A  (494.621.000)

- 2.3 (23.415.000 )

- percentuale 30 % delle spese generali 2.1 (23.319.000)

ATTIVO IMMOBILIARE                                     850.250.000

  Risultato da:

1.B (1.154.116.000)

- 2.2 (249.454.900)

- percentuale 70 % delle spese generali 2.1 (54.411.000)

                          

                                    PROGETTO DI RIPARTIZIONE       

1) PRIVILEGIO SPECIALE SU MACCHINARI (al 100%)

Banca A       domanda n.3                                      200.000.000

2) CREDITI DA LAVORO SUBORDINATO ex art.2751 bis n.1) c.c.

(all’ 85% )

- Dipendente A                domanda n.5                               10.947.000

- Dipendente B                domanda n.6                               14.819.000

- Dipendente C                domanda n.7                                 6.301.000

- Dipendente D                domanda n.8                                 7.800.000

- Dipendente E                 domanda n.11                             21.200.000

- Dipendente F                 domanda n.12                             16.620.000

- INPS per surroga (su TFR anticipato ai dipendenti) 170.200.000

                                                                     ---------------

Totale crediti sub 2)                                               247.887.000

L’attivo mobiliare viene interamente assorbito dai crediti sub 1 e sub 2.

3) CREDITO IPOTECARIO  DI  I° GRADO    (al 100%)

- Banca B              domanda n.4                            600.000.000

Rispetto all’attivo immobiliare disponibile residua l’importo di L.250.250.000, che viene distribuito tra i creditori aventi collocazione sussidiaria sul ricavato della vendita degli immobili  ai sensi dell’art. 2776 c.c.

2 bis)  CREDITI SUB 2) per il restante 15%

          Dipendenti A - B - C - D - E - F

          e INPS per surroga                                30.036.000       

4) CREDITI  DEI PROFESSIONISTI ex art.2751 bis n.2) c.c (al 100%).

- Avvocato X                   domanda n.32                             29.750.000

- Commercialista Y domanda n.25                             35.700.000

- Ingegnere T                  domanda n.54                             12.750.000

4) CREDITI DELLE IMPRESE ARTIGIANE ex art.2751 bis n.5) c.c.

(al 100 %)

- Società Beta                 domanda n.9                               62.500.000

- Ditta Gamma                domanda n.37                             15.200.000

4) CREDITI PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ex art.2753 c.c.

(al 100 %)

- INPS                             domanda n.10                             60.000.000

5) CREDITI PER TRIBUTI INDIRETTI ex art.2752 c.c. (al 25 %)

- UFFICIO IVA        domanda n.33                              4.314.000

Pertanto i restanti creditori con privilegio generale sui mobili, non rientranti nella previsione dell’art.2776 c.c., decadono al rango di creditori chirografari e rimangono incapienti al pari di questi ultimi.

Il sottoscritto curatore, esposto il progetto di ripartizione finale,

CHIEDE

che l’Ill.mo G.D. voglia ordinarne il deposito in cancelleria e disporne la comunicazione a tutti i creditori ai sensi degli artt.110 e 117 L.F.

Allegato parere del comitato dei creditori.

Ancona,lì

                                                                   Il Curatore

 
F) – Riparto finale immobiliare con pagamento dei creditori chirografari

 

TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA

SEZIONE FALLIMENTARE

FALLIMENTO---------------------------------------------,                       R.F.-----------

PROGETTO DI RIPARTIZIONE FINALE

 All’ill.mo Sig. Giudice Delegato, il sottoscritto curatore______________

 premesso che è stato approvato il rendiconto di gestione, liquidato il compenso finale del curatore e concluse le attività liquidatorie della procedura in epigrafe,

PROPONE

il  piano di ripartizione finale, che di seguito espone.

1)  ENTRATE

a) come al rendiconto di gestione             285.610.000

b) successive al rendiconto

- recuperi crediti                                           5.200.000

- interessi bancari                                         8.256.000

                                                              ---------------

TOTALE ENTRATE (a + b)                          299.066.000  

2) USCITE

a) come al rendiconto di gestione               24.250.000

b) successive al rendiconto

- bolli                                                              100.000

- postali                                                          280.000

- campione fallimentare                                   790.000

- compenso finale curatore                         15.000.000

- compenso coadiutore fiscale                      3.200.000

                                                                    ---------------

Totale (a + b)                                            43.620.000

c) Spese presumibili di chiusura

- bolli                                                              100.000

- postali                                                          280.000

- spese decreto di chiusura                              250.000

                                                              ---------------

TOTALE USCITE (a + b + c)                        44.250.000

RIEPILOGO

TOTALE ENTRATE                                     299.066.000

TOTALE USCITE                                          44.250.000   -

                                                              ---------------

DIFFERENZA DISPONIBILE                         254.816.000

 

PROGETTO DI RIPARTIZIONE

1) PRIVILEGIO SPECIALE E IPOTECA SU MACCHINARI (al 100%)

- Banca A              domanda n.14                              24.000.000

2) CREDITI DA LAVORO SUBORDINATO ex art.2751 bis n.1) c.c.

(al 100% oltre interessi legali fino alla vendita dei beni mobili e rivalutazione monetaria fino all’esecutività dello stato passivo)

- Dipendente A                domanda n.8                                  5.200.000

- Dipendente X                domanda n.9                                   3.700.000

- Dipendente Z                domanda n.10                                5.400.000

- INPS per surroga decreto G.D. del_____                 24.350.000

                                                                     ---------------

Totale crediti sub 2)                                                   38.650.000

3) CREDITI DELLE IMPRESE ARTIGIANE ex art.2751 bis n.5) c.c.

 (al 100%)

- Ditta Art.Y           domanda n.18                              12.600.000

- Ditta Art.K           domanda n.21                             14.900.000

4) CREDITI PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ex art.2753 c.c.

(al 100 %)

- INPS                             domanda n.12 (lett. a)                 16.700.000

5) CREDITI PER LE IMPOSTE SUL REDDITO ex art.2758 c.c. (al 100%)

- Esattoria J           domanda n.3                                  8.850.000

6) CREDITI PER CONTRIBUTI DOVUTI AD ISTITUTI PER FORME DI TUTELA ASSISTENZIALE ex art.2754 c.c. E PER ACCESSORI relativi anche ai crediti di cui all’art.2753 c.c. (al 100%)

- INAIL                   domanda n.13                              28.250.000

- INPS                             domanda n.12 (lett.b)                  12.800.000

7) CREDITI PER TRIBUTI INDIRETTI ex art.2752 c.c. (al 100%)

- UFFICIO IVA        domanda n.16                              12.400.000

 

Soddisfatti integralmente i creditori privilegiati, il residuo di L.79.666.000 (254.816.000 - 175.150.000)  viene ripartito tra i creditori chirografari, in misura proporzionale, pari al 28,7% dei crediti ammessi

8) CREDITORI CHIROGRAFARI

- Banca B              domanda n.2                                13.300.000

- Soc.M                 domanda n.4                                 7.200.000

- Soc.H                           domanda n.5                                 3.400.000

- Soc.R                           domanda n.6                                 5.900.000

- Assicurazione F   domanda n.7                                  2.860.000

- Banca C              domanda n.11                              25.600.000

- Soc.T                            domanda n.15                               8.400.000

- Soc.W                 domanda n.17                              10.400.000

-Ufficio IVA            domanda n.16                                2.600.000

                                                                     ---------------

Totale                    su L.277.581.881                     79.666.000

Il sottoscritto curatore, esposto il progetto di ripartizione finale,

CHIEDE

che l’Ill.mo G.D. voglia ordinarne il deposito in cancelleria e disporne la comunicazione a tutti i creditori ai sensi degli artt.110 e 117 L.F.

Con ossequio

Allegato parere del comitato dei creditori.

Ancona,lì

                                                                             Il Curatore

 

 

 

Venendo ai calcoli per la quantificazione degli interessi si dovrà procedere

come segue:

1) annotazione data e valore di incasso di ogni realizzo;

2) calcolo degli interessi per il periodo decorrente dalla data di dichiarazione del fallimento alla data di vendita dei singoli beni o dell’incasso dei singoli crediti;

3) quantificazione degli interessi maturati;

4) determinazione della incidenza percentuale degli interessi sugli incassi mobiliari;

5) riparto percentuale degli interessi sulla massa dei creditori privilegiati.

Esempio:

 

Data dichiarazione di fallimento 1/7/1997

 

Incassi                     data incasso                  calcolo giorni                   interessi maturati

                                                                                  al tasso legale

  15.000.000           30/09/97            92                                       189.041

170.000.000           30/11/97            153                                  3.563.014

  35.000.000           31/12/97            184                                     882.192

340.000.000           30/06/98            365                                17.000.000

---------------                                                                          --------------

560.000.000                                                                           21.634.247

 

 

Interessi maturati                    21.634.247

----------------------    x 100 = -------------------- x 100 = 3,86%

incassi mobiliari                    560.000.000

 

 

Tale rapporto determina l’incidenza percentuale da riconoscere ai creditori privilegiati in sede di riparto (nel nostro caso il 3,86%).

Pertanto:

 

Capitale privilegiato          Interesse  %             Interesse        Capitale complessivo 

ammesso              riconosciuto

  30.000.000                  3,86%                      1.158.000                             31.158.000

190.000.000                  3,86%                      7.334.000                             197.334.000

210.000.000                  3,86%                      8.106.000                             218.106.000

---------------                                                                           ---------------

430.000.000                                                                            446.598.000

 

Se a tale riparto ne seguono altri, gli interessi verranno calcolati, nell’eventualità che il credito privilegiato non abbia trovato intera capienza, e per gli altri creditori privilegiati non inseriti nel primo piano di riparto, aggiungendo nell’esempio gli interessi maturati nelle successive vendite.

 

 


ESEMPIO DI CALCOLO DELLA RIVALUTAZIONE MONETARIA

 

 

La rivalutazione monetaria di somme vantate a credito, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo di operai ed impiegati, si applica per i crediti di lavoro fino alla data di esecutività dello stato passivo, come visto nel paragrafo su "interessi e rivalutazione".

Il  calcolo si esegue nel seguente modo:

 

1) per rivalutare una somma, occorre  dividere l’indice della data successiva con l’indice della data precedente:

 

Esempio:

credito ammesso al passivo:              L.  12.000.000

sentenza di fallimento:                       febbraio 1996

esecutività dello stato passivo:           settembre 1998

 

indice sett.98                           107,8

----------------      =            ----------    =     1,0496592

indice febb.96                      102,7

 

12.000.000  x  1,0496592  =  12.595.910

 

2) Per calcolare la variazione percentuale di una somma tra due date, occorre sottrarre dal rapporto tra i due indici (come sopra ricavato) l’unità e poi moltiplicare per cento:

 

1,0496592  -  1     =  - 0,0496592

0,496592 x 100  =     4,96592 %

 

12.000.000 x 4,96592% =  595.910