L. 27.1.2012 n. 3 (G.U. 30.1.2012 n. 24)
Disposizioni inmateria di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento
CAPO II PROCEDIMENTI DI
COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
Sezione I
Procedure di composizione
della crisi da sovraindebitamento
Paragrafo I
Disposizioni generali
Articolo 6 Finalità
e definizioni
1. Al fine di porre rimedio
alle situazioni di sovraindebitamento non soggette nè assoggettabili a
procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è
consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della
procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con
le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle
previsioni di cui all' articolo 7, comma 1 , ed avente il contenuto di cui all'
articolo 8. 2. Ai fini del presente capo, si intende: a) per
"sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio tra le
obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte,
che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni,
ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente; b) per
“consumatore”: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività
imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta,
anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei
capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti
estranei a quelli sociali.
Articolo 7 Presupposti di
ammissibilità
1. Il debitore in stato di
sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di
composizione della crisi di cui all' articolo 15 con sede nel circondario del
tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di
ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un
piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti
impignorabili ai sensi dell' articolo 545 del codice di procedura civile e delle
altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di
pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali
garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale
liquidazione dei beni. È possibile prevedere che i crediti muniti di
privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente,
allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella
realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso
di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai
diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi
di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti
risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle
ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la
dilazione del pagamento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma
1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un
gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai
creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui
all' articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 . Il gestore
è nominato dal giudice; si
applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 . 1-bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un
accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento può
proporre, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'
articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi
dell'articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1.
2. La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore: a) è
soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al
presente capo; c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti
di cui agli articoli 14 e 14-bis; d) ha fornito documentazione che non consente
di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale. d-bis) ha già beneficiato dell'esdebitazione per
due volte; d-ter) limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la
situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; d-quater)
limitatamente all'accordo di composizione della crisi, risulta abbia commesso
atti diretti a frodare le ragioni dei creditori 2-bis.
Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l'imprenditore agricolo
in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di
composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione . 2-ter.
L'accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti
anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Art. 7-bis Procedure familiari. 1. I membri della
stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della
crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il
sovraindebitamento ha un'origine comune. 2. Ai fini del comma 1, oltre al
coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto
grado e gli affini entro il secondo, nonchè le parti dell'unione civile e i
conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76. 3. Le masse attive
e passive rimangono distinte. 4. Nel caso in cui siano presentate più richieste
di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della
stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il
coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo. 5. La
liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è
ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei
debiti di ciascuno. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto
unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione
della crisi.
Articolo 8 Contenuto
dell'accordo o del piano del consumatore
1. La proposta di accordo o di
piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione
dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti
futuri. 1-bis. La proposta di piano
del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei
debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello
stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni
di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo
periodo. 1-ter. La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo
formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza
convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca
iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del
deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo
autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.
1-quater. Quando l'accordo è proposto da un soggetto che non è consumatore e
contempla la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il
rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo
con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il
debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto
le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per
capitale ed interessi scaduto a tale data. L'organismo di composizione della
crisi attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente
con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che
il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.
1-quinquies. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni
dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia
all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali,
competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro
trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali
accertamenti pendenti. 2. Nei casi in cui i beni e i
redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità
dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta
da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di
redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità. 3. Nella proposta di
accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito
al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e
alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari. 3-bis. Con riferimento
alla proposta di accordo o di piano del consumatore presentata da parte di chi
svolge attività d'impresa, possono prestare le garanzie di cui al comma 2 i
consorzi fidi autorizzati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e successive modificazioni, nonchè gli
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive
modificazioni, assoggettati al controllo della Banca d'Italia. Le associazioni
antiracket e antiusura iscritte nell'albo tenuto presso il Ministero
dell'interno possono destinare contributi per la chiusura di precedenti
esposizioni debitorie nel percorso di recupero da sovraindebitamento così come
definito e disciplinato dalla
presente legge. Il rimborso di
tali contributi è regolato all'interno della proposta di accordo o di piano del
consumatore. 4. La proposta di accordo con continuazione dell'attività
d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un
anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio,
pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui
quali sussiste la causa di prelazione.
Articolo 9 Deposito della
proposta
1. La proposta di accordo è
depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del
debitore. Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del
luogo ove ha la residenza. La proposta, contestualmente al deposito presso il
tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura
dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli
uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo
domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua
posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti. 2.
Unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori,
con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli
eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati
delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla
fattibilità del piano, nonchè l'elenco delle spese correnti necessarie al
sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione
del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia. 3. Il
debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili
degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la
conformità all'originale. 3-bis. Alla proposta di piano del consumatore deve
essere allegata una relazione dell'organismo di composizione della crisi, che
deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della
diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione
delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni
assunte; c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della
documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei
costi della procedura; e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione
del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito
creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a
mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile.
A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare
dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei
componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista
dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159. 3-bis.1. Alla domanda di accordo di composizione della
crisi deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di
composizione della crisi, che comprende: a) l'indicazione delle cause
dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le
obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni
dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c)
l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai
creditori; d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della
documentazione depositata a corredo della domanda, nonchè sulla convenienza del
piano rispetto all'alternativa liquidatoria; e) l'indicazione presumibile dei
costi della procedura; f) la percentuale, le modalità e i tempi di
soddisfacimento dei creditori; g) l'indicazione dei criteri adottati nella
formazione delle classi, ove previste dalla proposta. 3-bis.2. L'organismo di
composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il
soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto
conto del merito creditizio del debitore. Nel caso di proposta formulata da un
consumatore, si applica quanto previsto alla lettera e) del comma 3-bis.
3-bis.3. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni
dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne da' notizia
all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali,
competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro
trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali
accertamenti pendenti. 3-ter. Il giudice può
concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare
integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti. 3-quater. Il deposito
della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti
del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i
crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto
previsto dagli articoli 2749 , 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice
civile.
Paragrafo II
Accordo di composizione della
crisi
Articolo 10 Procedimento
1. Il giudice, se la proposta
soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con
decreto l'udienza, disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del
termine di cui all' articolo 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la
sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e
del decreto [ contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli può adottare
ai sensi del comma 3 del presente articolo]. Tra il giorno del deposito della
documentazione di cui all' articolo 9 e l'udienza non devono decorrere più di
sessanta giorni. 2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice: a) stabilisce
idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui
il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel
registro delle imprese; b) ordina, ove il piano preveda la cessione o
l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la
trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi,
presso gli uffici competenti;
c) dispone che, sino al
momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono,
sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive
individuali nè disposti sequestri conservativi nè acquistati diritti di
prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo,
da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera
nei confronti dei titolari di crediti impignorabili. 3. All'udienza il giudice,
accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la
revoca del decreto di cui al comma 1 e ordina la cancellazione della
trascrizione dello stesso, nonchè la cessazione di ogni altra forma di
pubblicità disposta. 3-bis. A decorrere dalla data del provvedimento di cui al
comma 2 e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono
inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita
la pubblicità del decreto. 4. Durante il periodo previsto dal comma 2, lettera
c), le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. 5. Il
decreto di cui al comma 1 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.
6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice
di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può
far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
Articolo 11 Raggiungimento
dell'accordo
1. I creditori fanno
pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di
composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla
proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza
di cui all' articolo 10, comma 1 . In mancanza, si ritiene che abbiano prestato
consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata. 2. Ai fini
dell'omologazione di cui all' articolo 12 , è necessario che l'accordo sia
raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei
crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta
prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento
della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che
non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non hanno diritto di
esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della
maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto
grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima
della proposta. 3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei
confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di
regresso. 4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che
sia diversamente stabilito. 5. L'accordo cessa, di diritto, di produrre effetti
se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze
previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e
agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. L'accordo è
altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a
frodare le ragioni dei creditori. Il giudice provvede d'ufficio con decreto
reclamabile, ai sensi dell' articolo 739 del codice di procedura civile ,
innanzi al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che lo ha
pronunciato.
Articolo 12 Omologazione
dell'accordo
1. Se l'accordo è raggiunto,
l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una
relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui
all'articolo 11, comma 2,
allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al
ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali
contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della
crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute,
nonchè un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano. 2. Il giudice
omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le
forme di cui all' articolo 10, comma 2 , quando, risolta ogni altra
contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'
articolo 11, comma 2 , e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento
integrale dei crediti impignorabili, nonchè dei crediti di cui all' articolo 7,
comma 1, terzo periodo. Quando uno dei creditori che non ha aderito o che
risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza
dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere
soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa
liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda. Si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile. Il reclamo, anche avverso il
provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far
parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. 3. L'accordo omologato è
obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita
la pubblicità di cui all' articolo 10, comma 2 . I creditori con causa o titolo
posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.
3-bis. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla
presentazione della proposta. 3-ter. Il creditore che ha
colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento
ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi
di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di
omologa, anche se dissenziente, nè far valere cause di inammissibilità che non
derivino da comportamenti dolosi del debitore. 3-quater. Il tribunale omologa
l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte
dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del
raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando,
anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione
della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è
conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. 4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di
risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonchè
dei crediti di cui all' articolo 7, comma 1, terzo periodo . L'accertamento del
mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale con ricorso da
decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di
diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice
che ha pronunciato il provvedimento. 5. La sentenza di fallimento pronunciata a
carico del debitore risolve l'accordo. Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti
in essere in esecuzione dell'accordo omologato non sono soggetti all'azione
revocatoria di cui all' articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 . A
seguito della sentenza che dichiara il fallimento, i crediti derivanti da
finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell’accordo omologato
sono prededucibili a norma dell’articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267 .
Paragrafo III
Piano del consumatore
Articolo 12 bis Procedimento
di omologazione del piano del consumatore
1. Il giudice, se la proposta
soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata l'assenza di
atti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l'udienza,
disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione,
almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto.
Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all' articolo 9 e
l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni. 2. Quando, nelle more
della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di
esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice,
con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento
in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo. 3. Verificate l'ammissibilità
e la fattibilità del piano nonchè l'idoneità dello stesso ad assicurare il
pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in
ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il piano,
disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando
il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni
mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di
composizione della crisi. Con l'ordinanza di rigetto il giudice dichiara
l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.
3-bis. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di
indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui
all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, nè
far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi
del debitore. 4. Quando uno dei creditori o
qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo
omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del
piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla
sezione seconda del presente capo. 5. Si applica l'articolo 12, comma 2, terzo e
quarto periodo e comma 3-bis. 6. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi
dalla presentazione della proposta. 7. Il decreto di cui al comma 3 deve
intendersi equiparato all'atto di pignoramento.
Articolo 12 ter
Effetti dell'omologazione del
piano del consumatore
1. Dalla data
dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono
iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi
creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari nè
acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato
la proposta di piano. 2. Il piano omologato è obbligatorio per tutti i
creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui
all'articolo 12-bis, comma 3. I creditori con causa o titolo posteriore non
possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.
3. L'omologazione del piano
non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati,
fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso. 4. Gli effetti di cui
al comma 1 vengono meno in caso di mancato pagamento dei titolari di crediti
impignorabili, nonchè dei crediti di cui all' articolo 7, comma 1, terzo
periodo . L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al
tribunale e si applica l'articolo 12, comma 4.
Paragrafo IV
Esecuzione e cessazione degli
effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore
Articolo 13 Esecuzione
dell'accordo o del piano del consumatore
1. Se per la soddisfazione dei
crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto
dall'accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'organismo
di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva
degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 . 2. L'organismo di composizione della crisi risolve le
eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto
adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità.
Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e
sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice
investito della procedura. 3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la
conformità dell'atto dispositivo all'accordo o al piano del consumatore, anche
con riferimento alla possibilità di pagamento dei crediti impignorabili e dei
crediti di cui all' articolo 7, comma 1, terzo periodo, autorizza lo svincolo
delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle
iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonchè di ogni altro vincolo, ivi
compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1 e 12-bis,
comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità. In ogni caso il
giudice può, con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione
dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi. 4. I pagamenti e gli
atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo o del piano
del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in
cui è stata eseguita la pubblicità di cui agli articoli 10, comma 2 , e
12-bis, comma 3. 4-bis. I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei
procedimenti di cui alla presente sezione, compresi quelli relativi
all'assistenza dei professionisti, sono soddisfatti con
preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla
liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai
creditori garantiti. 4-ter. Quando l’esecuzione dell’accordo o del piano del
consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore,
quest’ultimo, con l’ausilio dell’organismo di composizione della crisi, può
modificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3
della presente sezione.
Articolo 14 Impugnazione e
risoluzione dell'accordo
1. L'accordo può essere
annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il
debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il
passivo, ovvero sottratta o dissimulata
una parte rilevante
dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Non è ammessa
alcuna altra azione di annullamento. 1-bis. Il ricorso per l'annullamento deve
proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due
anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto. 2. Se
il proponente non adempie [regolarmente] agli obblighi derivanti dall'accordo,
se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo
diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può
chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso. 3. Il ricorso per la
risoluzione è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e,
in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo
adempimento previsto dall'accordo. 4. L'annullamento e la risoluzione
dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede. 5.
Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al
tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il
provvedimento.
Articolo 14 bis Revoca e
cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore 1. La revoca e la cessazione di diritto dell'efficacia
dell'omologazione del piano del consumatore hanno luogo ai sensi dell'articolo
11, comma 5. 2. Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio
con il debitore, dichiara cessati gli effetti dell'omologazione del piano nelle
seguenti ipotesi: a) quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o
diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante
dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti; b) se il
proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie
promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile
anche per ragioni non imputabili al debitore. 3. Il ricorso per la dichiarazione
di cui al comma 2, lettera a), è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi
dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine
fissato per l'ultimo adempimento previsto. 4. Il ricorso per la dichiarazione di
cui al comma 2, lettera b), è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi
dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato
per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo. 5. La dichiarazione di
cessazione degli effetti dell'omologazione del piano non pregiudica i diritti
acquistati dai terzi in buona fede. 6. Si applica l’articolo 14, comma 5.
Sezione II
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
Articolo 14 ter Liquidazione
dei beni
1. In alternativa alla
proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di
sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità
di cui all' articolo 7, comma 2, lettere a) e b) , può chiedere la liquidazione
di tutti i suoi beni. 2. La domanda di liquidazione è proposta al tribunale
competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e deve essere corredata dalla
documentazione di cui all' articolo 9, commi 2 e 3 . 3. Alla domanda sono altresì
allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche
indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonchè
una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che
deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della
diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le
obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore
persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla
solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; d)
l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai
creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della
documentazione depositata a corredo della domanda. 4. L'organismo di
composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui
al comma 3, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali,
anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio
fiscale dell'istante. 5. La domanda di liquidazione è inammissibile se la
documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione
economica e patrimoniale del debitore. 6. Non sono compresi nella liquidazione:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell' articolo 545 del codice di procedura
civile ; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli
stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività,
nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati
dal giudice; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i
beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto
dall' articolo 170 del codice civile ; d) le cose che non possono essere
pignorate per disposizione di legge. 7. Il deposito della domanda sospende, ai
soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino
alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da
ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749 , 2788
e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile. 7-bis. Il decreto di apertura
della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei
soci illimitatamente responsabili.
Articolo 14 quater
Conversione della procedura di
composizione in liquidazione
1. Il giudice, su istanza del
debitore o di uno dei creditori, dispone, col decreto avente il contenuto di cui
all'articolo 14-quinquies, comma 2, la conversione della procedura di
composizione della crisi di cui alla sezione prima in quella di liquidazione del
patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli
effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo
14-bis, comma 2, lettera a). La
conversione è altresì
disposta nei casi di cui agli articoli 11, comma 5 , e 14-bis, comma 1, nonchè
di risoluzione dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del
piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera b), ove
determinati da cause imputabili al debitore.
Articolo 14 quinquies
Decreto di apertura della
liquidazione
1. Il giudice, se la domanda
soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter, verificata l'assenza di atti in
frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di
liquidazione. Si applica l'articolo 10, comma 6. 2. Con il decreto di cui al
comma 1 il giudice: a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 13,
comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso
dei requisiti di cui all' articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ;
si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 ; b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento
di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere
iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nè acquistati diritti di
prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi
titolo o causa anteriore; c) stabilisce idonea forma di pubblicità della
domanda e del decreto, nonchè, nel caso in cui il debitore svolga attività
d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese; d) ordina, quando il
patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del
decreto, a cura del liquidatore; e) ordina la consegna o il rilascio dei beni
facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza
di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni
di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura
del liquidatore; f) fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 5, lettera
b). 3. Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all'atto di
pignoramento. 4. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del
programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all' articolo 14
-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.
Articolo 14 sexies Inventario
ed elenco dei creditori
1. Il liquidatore, verificato
l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione di cui all'
articolo 9, commi 2 e 3 , forma l'inventario dei beni da liquidare e comunica ai
creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari,
su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore: a)
che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a
mezzo di posta elettronica certificata e purchè vi sia prova della ricezione,
la domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo
14-septies, con l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla
lettera e) del predetto articolo, le successive comunicazioni sono eseguite
esclusivamente mediante deposito in cancelleria; b) la data entro cui vanno
presentate le domande; c) la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai
creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione.
Articolo 14 septies Domanda di
partecipazione alla liquidazione
1. La domanda di
partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni
mobili o immobili è proposta con ricorso che contiene: a) l'indicazione delle
generalità del creditore; b) la determinazione della somma che si intende far
valere nella liquidazione, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la
restituzione o la rivendicazione; c) la succinta esposizione dei fatti e degli
elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda; d) l'eventuale
indicazione di un titolo di prelazione; e) l'indicazione dell'indirizzo di posta
elettronica certificata, del numero di telefax o l'elezione di domicilio in un
comune del circondario ove ha sede il tribunale competente. 2. Al ricorso sono
allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere.
Articolo 14 octies Formazione
del passivo
1. Il liquidatore esamina le
domande di cui all'articolo 14-septies e, predisposto un progetto di stato
passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e
immobili di proprietà o in possesso del debitore, lo comunica agli interessati,
assegnando un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni da
comunicare con le modalità dell'articolo 14-sexies, comma 1, lettera a). 2. In
assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone
comunicazione alle parti. 3. Quando sono formulate osservazioni e il liquidatore
le ritiene fondate, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione
dell'ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e lo comunica ai sensi
del comma 1. 4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma
3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale
provvede alla definitiva formazione del passivo. Si applica l'articolo 10, comma
6.
Articolo 14 nonies
Liquidazione
1. Il liquidatore, entro
trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di
liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e deposita presso la
cancelleria del giudice. Il programma deve assicurare la ragionevole durata
della procedura. 2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono
il patrimonio di liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche
gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. Il
liquidatore cede i crediti, anche se oggetto di contestazione, dei quali non è
probabile l'incasso nei quattro anni successivi al deposito della domanda. Le
vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del
programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure
competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime
effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori
esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione
e
partecipazione degli
interessati. Prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore
informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice. In
ogni caso, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il giudice può
sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di
liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono
pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi. 3. Il giudice,
sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al
programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la
cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai
diritti di prelazione, nonchè di ogni altro vincolo, ivi compresa la
trascrizione del decreto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, dichiara la
cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta. 4. I requisiti di
onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori
esperti dei quali il liquidatore può avvalersi ai sensi del comma 1, nonchè i
mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita sono quelli
previsti dal regolamento del Ministro della giustizia di cui all' articolo 107,
settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 5. Accertata la completa
esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del
termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con
decreto, la chiusura della procedura.
Articolo 14 decies Azioni del
liquidatore
1. Il liquidatore, autorizzato
dal giudice, esercita o, se pendente, prosegue ogni azione prevista dalla legge
finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del
debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti. 2. Il liquidatore,
autorizzato dal giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a
far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei
creditori, secondo le norme del codice civile. 3. Il giudice autorizza il
liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando
è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.
Articolo 14 undecies Beni e
crediti sopravvenuti
1. I beni sopravvenuti nei
quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui
all'articolo 14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività
incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi. Ai fini di cui
al periodo precedente il debitore integra l'inventario di cui all'articolo
14-ter, comma 3.
Articolo 14 duodecies
Creditori posteriori
1. I creditori con causa o
titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui
all'articolo 14-quinquies, comma 2, lettere c) e d), non possono procedere
esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.
2. I crediti sorti in
occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla
precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con
esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed
ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.
Articolo 14 terdecies
Esdebitazione
1. Il debitore persona fisica
è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei
creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che: a) abbia cooperato al
regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni
e la documentazione utili, nonchè adoperandosi per il proficuo svolgimento
delle operazioni; b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare
lo svolgimento della procedura; c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione
negli otto anni precedenti la domanda; d) non sia stato condannato, con sentenza
passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16; e) abbia
svolto, nei quattro anni di cui all' articolo 14 -undecies, un'attività
produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla
situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia
rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego; f) siano stati
soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al
decreto di apertura della liquidazione. 2. L'esdebitazione è esclusa: a) quando
il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito
colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali; b) quando il
debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso
della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri
atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di
prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri. 3.
L'esdebitazione non opera: a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento
e alimentari; b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito
extracontrattuale, nonchè per le sanzioni penali ed amministrative di carattere
pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti; c) per i debiti fiscali
che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui
alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente
accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. 4. Il
giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato, presentato
entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, sentiti i creditori
non integralmente soddisfatti e verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2,
dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti integralmente.
I creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo ai sensi
dell' articolo 739 del codice di procedura civile di fronte al tribunale e del
collegio non fa parte il giudice che ha emesso il decreto. 5. Il provvedimento
di esdebitazione è revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se
risulta: a) che è stato concesso ricorrendo l'ipotesi del comma 2, lettera b);
b) che è stato dolosamente o
con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata
una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti. 6. Si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far
parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
Art. 14-quaterdecies Debitore
incapiente.
1. Il debitore persona fisica
meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità,
diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere
all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del
debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano
utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non
inferiore al 10 per cento. Non sono considerati utilità, ai sensi del periodo
precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati. 2. La valutazione di
rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotti le spese
di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e
della sua famiglia in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato
della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei
componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista
dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159. 3. La domanda di esdebitazione è presentata per il
tramite dell'organismo di composizione della crisi al giudice competente,
unitamente alla seguente documentazione: a) l'elenco di tutti i creditori, con
l'indicazione delle somme dovute; b) l'elenco degli atti di straordinaria
amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; c) la copia delle
dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; d) l'indicazione degli
stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e
del suo nucleo familiare. 4. Alla domanda deve essere allegata una relazione
particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende: a)
l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal
debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni
dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c)
l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai
creditori; d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della
documentazione depositata a corredo della domanda. 5. L'organismo di
composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il
soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto
conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito
disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di
vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella
indicata al comma 2.
6. I compensi dell'organismo
di composizione della crisi sono ridotti della metà. 7. Il giudice, assunte le
informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e
verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa
grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione,
indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare,
a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa
alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2. 8. Il decreto è
comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel
termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni,
il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio
tra i creditori opponenti e il debitore, conferma o revoca il decreto. La
decisione è soggetta a reclamo da presentare al tribunale; del collegio non può
far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. 9. L'organismo di
composizione della crisi, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche
necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei
commi 1 e 2.
Sezione III DISPOSIZIONI
COMUNI
Articolo 15 Organismi di
composizione della crisi
1. Possono costituire
organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici
dotati di requisiti di indipendenza e professionalità determinati con il
regolamento di cui al comma 3. Gli organismi di conciliazione costituiti presso
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi
dell’articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi dell’articolo 22,
comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini
professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei
notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma
2. 2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro
tenuto presso il Ministero della giustizia. 3. I requisiti di cui al comma 1 e
le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono stabiliti con
regolamento adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi
dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso
decreto sono disciplinate le condizioni per l'iscrizione, la formazione
dell'elenco e la sua revisione, la sospensione e la cancellazione degli
iscritti, nonchè la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti
agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura. 4. Dalla
costituzione e dal funzionamento degli organismi indicati al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attività
degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. L'organismo di composizione
della crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del presente
capo, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di
ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso. 6. Lo stesso organismo verifica
la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati,
attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2. 7.
L'organismo esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal
giudice nell'ambito dei procedimenti previsti dalle sezioni prima e seconda del
presente capo. Le comunicazioni sono effettuate a mezzo posta elettronica
certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle
imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica
certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo
telefax o lettera raccomandata. 8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli
articoli 13, comma 1, o 14-quinquies, comma 2, l'organismo svolge le funzioni di
liquidatore stabilite con le disposizioni del presente capo. Ove designato ai
sensi dell'articolo 7, comma 1, svolge le funzioni di gestore per la
liquidazione. 9. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di
composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da
una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all' articolo
28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e successive modificazioni, ovvero
da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui
delegato. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i
compensi sono determinati secondo i parametri previsti per i commissari
giudiziali nelle procedure di concordato preventivo, quanto alle attività di
cui alla sezione prima del presente capo, e per i curatori fallimentari, quanto
alle attività di cui alla sezione seconda del presente capo. I predetti
compensi sono ridotti del quaranta per cento. 10. Per lo svolgimento dei compiti
e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e, previa
autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di composizione della crisi
possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione
prevista dall' articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 , nei sistemi di informazioni creditizie,
nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso
l'archivio centrale informatizzato di cui all' articolo 30-ter, comma 2, del
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 , nel rispetto delle disposizioni
contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , e del codice di deontologia e di
buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di
crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla
deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004,
n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004. 11. I
dati personali acquisiti a norma del presente articolo possono essere trattati e
conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti
contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è
data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata
con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre
quindici giorni dalla distruzione medesima.
Articolo 16 Sanzioni
1. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni
e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che: a) al fine di ottenere
l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima
del presente capo aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una
parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;
b) al fine di ottenere
l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo,
produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o
distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria
situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile; c) omette
l'indicazione di beni nell'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3; d)
nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente capo, effettua
pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore; e) dopo il
deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la
durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria; f) intenzionalmente
non rispetta i contenuti dell'accordo o del piano del consumatore. 2. Il
componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero il professionista
di cui all' articolo 15, comma 9 , che rende false attestazioni in ordine alla
veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati,
alla fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ovvero nella
relazione di cui agli articoli 9, comma 3-bis, 12, comma 1 e 14-ter, comma 3, è
punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000
euro. 3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente
dell'organismo di composizione della crisi, ovvero al professionista di cui all'
articolo 15, comma 9 , che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando
senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.
Articolo
17 Compiti dell'organismo di composizione della crisi [abrogazione implicita]
Articolo
18 Accesso alle banche dati pubbliche [abrogazione implicita]
Articolo
19 Sanzioni [abrogazione implicita]
Articolo
20 Disposizioni transitorie e finali [abrogazione implicita]