Intervento
del Fondo di garanzia INPS per l’anticipazione del trattamento di fine
rapporto e/o dei crediti di lavoro diversi dal TFR:
Documenti
che il lavoratore deve allegare e ruolo del Curatore
Si
riassumono schematicamente i principali documenti che il lavoratore, una volta
ammesso allo stato passivo, deve allegare alla domanda per l’intervento del
Fondo di garanzia INPS per l’anticipazione del trattamento di fine rapporto
e/o dei crediti di lavoro diversi dal TFR.
L’elenco
e le modalità sono quelle dettate, da ultimo, nel messaggio INPS n. 2084 del
11.5.2016 che detta le istruzioni agli uffici.
Il
messaggio INPS è reperibile sul sito www.fallimento.it
o www.librettoverde.it
DOCUMENTO |
CHI
LO RILASCIA |
Copia
autentica (anche per estratto) dello stato passivo reso esecutivo |
Cancelleria
fallimenti oppure il
legale che ha patrocinato il lavoratore nell’ambito della procedura
concorsuale
che, stante le previsioni dell’art. 16 bis, comma 9 bis del D.L.
179/2012 convertito dalla L. 221/2012, può attestare la conformità della
copia estratta dal fascicolo informatico |
Dichiarazione
sostitutiva dell’attestazione della Cancelleria che il credito non è
stato oggetto di opposizione o di impugnazione ai sensi dell’art. 98 LF. |
Nessuno:
la dichiara il lavoratore con la firma della domanda (la dichiarazione è
stata integrata nella domanda di intervento dei Fondi di garanzia) |
Copia
autentica del decreto che ha deciso l’eventuale azione di opposizione o
impugnazione riguardante i crediti del lavoratore (quando il credito del
lavoratore sia stato oggetto di opposizione o impugnazione) |
Il
legale che ha patrocinato il lavoratore nell’ambito della procedura
concorsuale
che, stante le previsioni dell’art. 16 bis, comma 9 bis del D.L.
179/2012 convertito dalla L. 221/2012, può attestare la conformità della
copia estratta dal fascicolo informatico |
Modello
SR52 (per la liquidazione del TFR e dei Crediti di lavoro) e/o Modello
SR95 (per la liquidazione delle omissioni contributive alla previdenza
complementare) |
Curatore
(in
caso di rifiuto del responsabile della procedura concorsuale di compilare
i modelli in questione, come già indicato nella circolare n. 74 del 15
luglio 2008, le domande non devono essere respinte, ma le informazioni
necessarie devono essere richieste direttamente al lavoratore tramite
l’esibizione di idonea documentazione (per es. istanza di ammissione al
passivo) |
Copia
della domanda di ammissione al passivo completa di documentazione
(conteggi, copia dei cedolini paga etc.) |
Il
lavoratore nel caso di rifiuto da parte del Curatore |
A
proposito della compilazione del Modello SR52 e/o Modello SR95 si segnala che
nessuna norma di legge prevede che il curatore abbia l’obbligo di compilare le
certificazioni e/o il modello SR52. Il Curatore, se vuole, procede solo per
spirito di collaborazione e comunque senza spese a carico degli altri creditori
(in altre parole, le spese del Consulente del Lavoro per la redazione del
Modello SR52 non possono essere messe a carico della procedura).
Nel
messaggio l’INPS prevede che “In caso di comprovato rifiuto del responsabile
della procedura concorsuale di compilare i modelli in questione, come già
indicato nella circolare n. 74 del 15 luglio 2008, le domande non devono essere
respinte, ma le informazioni necessarie devono essere richieste direttamente al
lavoratore tramite l’esibizione di idonea documentazione (per es. istanza di
ammissione al passivo) unitamente alla compilazione del modello SR54”)
Si
sconsiglia di firmare il modello in quanto non vi è un obbligo di legge (ma vi
è un’assunzione di responsabilità non dovuta e non retribuita e che potrebbe
creare dei problemi con l’assicurazione nel caso di risarcimento di eventuali
danni).
Il
lavoratore non ha alcun danno dal rifiuto in quanto, in sostituzione, allegherà
la domanda di ammissione al passivo con gli allegati (procedura che è anche più
semplice).
Riassumendo e concludendo: il curatore non deve rilasciare o firmare alcun documento.
Alessandro
Torcini