
L’ISTANZA DI FALLIMENTO
A
cura del Dott. Sandro Pettinato
Il
fallimento, nella sua stessa origine storica, non è che una esecuzione forzata,
più complessa di quella individuale, ma sempre esecuzione, che tende alla
liquidazione dell’impresa. Anche la procedura relativa al deposito
dell’istanza di fallimento è stata modificata dalla legge di riforma e da
ultimo dal Dlgvo n. 169/2007.
Il
fallimento è dichiarato su richiesta del debitore, su ricorso di uno o più
creditori, su istanza del pubblico ministero (art. 6 L. F.).
Possiamo
distinguere le diverse iniziative per la dichiarazione di fallimento come
segue.
-
La
richiesta di fallimento deve essere avanzata dal debitore che si trovi in
stato di insolvenza mediante ricorso; non è necessario il patrocinio del di
un difensore. Nel caso di una impresa appartenente a un minore o a un
interdetto, che sia gestita dal genitore, la richiesta di fallimento
dovrebbe essere autorizzata dal giudice.
-
L’iniziativa
del creditore poggia anch’essa sull’esercizio di un’azione che deve
essere iniziata con la proposizione di un ricorso.
In
entrambi i casi, per agevolare la pratica, è in uso presso gli uffici
giudiziari la predisposizione di uno stampato, distribuito dalla cancelleria, a
seconda che l’imprenditore di cui si chiede il fallimento sia una società di
persona ovvero una società di capitali. E ciò sia ai fini dell’iscrizione a
ruolo del ricorso sia al fine della documentazione probatoria da allegare al
ricorso, anche per rendere più celere l’istruttoria pre-fallimentare da parte
del Tribunale fallimentare (all.1).
Il
ricorso deve contenere le motivazioni a sostegno della richiesta a cui va
allegata tutta la documentazione necessaria a individuare l’imprenditore, e a
dimostrare la sussistenza dello stato di insolvenza in cui versa.
Nell’ipotesi
di cui al punto 1), e cioè nel caso di fallimento in proprio, occorre
distinguere due ipotesi.
A)
Nell’ipotesi
di ditta individuale o di società di persone, il ricorso può essere presentato
personalmente in cancelleria dall’imprenditore o personalmente da tutti i
soci. Ciò è necessario affinché il cancelliere possa procedere ad
identificare i ricorrenti ed autenticare le firme apposte sul ricorso.
B)
Nel caso delle
società di capitali, il ricorso sarà depositato dall’amministratore della
società che abbia i poteri per gli atti di straordinaria amministrazione e
autorizzato dall’assemblea dei soci (verbale notarile di assemblea
straordinaria).
Accade
spesso, infatti, che l’amministratore senza alcun potere per gli atti di
straordinaria amministrazione intenda presentare il ricorso in quanto la società
versa già in stato di insolvenza; oppure, adducendo
il fatto che la società non è in grado di agire perché i soci
disertano le assemblee, o ancora, in quanto manca la liquidità per far fronte
ad ulteriori spese.
In
tutti questi casi, è opportuno che l’amministratore presenti al Presidente
del Tribunale istanza per la nomina di un liquidatore, essendo nella
impossibilità di agire. Sarà poi cura di quest’ultimo decidere se dare corso
all’istanza di fallimento.
Il
ricorso si presenta al Tribunale, in composizione collegiale, del luogo ove
l’imprenditore ha la sede principale (competenza funzionale e inderogabile) e
si propone con istanza da depositare presso la cancelleria fallimentare esente
da bollo ed allegando :
a)
la nota di iscrizione a ruolo ;
b) la
ricevuta di versamento del contributo unificato a mezzo marca contributo
unificato, del modello F23 o lottomatica per un importo di €
98,00;
c)
una marca da €
27,00
(fino al 31.12.2013 euro 8,00).
I
documenti da allegare sono :
1)
Certificato
visura CCIAA della società (obbligatorio);
2)
Certificato
camerale sui protesti (eventuale);
3)
Copia ultimo
bilancio oppure una situazione patrimoniale aggiornata;
4)
Il titolo, in
originale o copia autentica, a fondamento del credito (decreto ingiuntivo,
cambiali protestate, atto di pignoramento, fatture, ecc.)
5)
Nel caso in cui
il ricorso riguarda una società di persone è necessario allegare un
certificato contestuale dei soci.
Lo
stato di insolvenza può essere dimostrato anche con atti che non siano
attinenti alla esecuzione forzata, per esempio se dopo la diffida di pagamento
l’imprenditore non adempie l’obbligazione e risulti, da relativa visura
camerale, pluriprotestato.
Come
è noto, il piccolo imprenditore e l’artigiano non sono assoggettati al
fallimento mancando il requisito dell’imprenditorialità e della
organizzazione dei beni strumentali.
Inoltre,
è stato introdotto dalla riforma il principio elaborato dalla Corte
Costituzionale (sentenza n.
368/1994, n. 488/1993) per cui non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento
se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti
dell’istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a €
30.000,00 (importo che verrà periodicamente aggiornato ).
Al
suddetto criterio ( piccolo imprenditore e dell’artigiano) sono stati
introdotti dall’art. 1 L.F. alcune eccezioni che presuppongono che non può
essere considerato “piccolo
l’imprenditore” o assoggettato ai benefici dell’artigiano,
l’imprenditore che:
A) Dimostri
di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza
di fallimento o dell’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo
patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000,00;
B) Aver realizzato,
in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito
dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata
inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a
€ 200.000,00.
C)
Avere un
ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a € 500.000,00.
Depositato
il ricorso, il Tribunale fissa con decreto l’udienza di convocazione
(obbligatoria) avanti a sé del debitore, dei creditori istanti e del pubblico
ministero.
La
parte che ha depositato il ricorso, dopo circa una settimana, si reca in
cancelleria per richiedere le copie autentiche del ricorso e del decreto di
convocazione e procede a notificare l’atto al debitore. L’originale verrà
poi depositato in cancelleria prima dell’udienza.
Il
fallimento è dichiarato con sentenza dal Tribunale che dispone:
1)
la nomina del
Giudice delegato alla procedura ;
2)
nomina il
curatore;
3)
Ordina al
fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali
obbligatorie e l’elenco dei creditori entro tre giorni;
4)
Fissa
l’udienza per la verifica dei crediti;
5)
Fissa il
termine per la presentazione delle domande di insinuazione e di rivendicazione
di diritti reali e personali.
La
sentenza è notificata al debitore e comunicata per estratto al PM, al curatore
e al richiedente il fallimento. E’ annotata inoltre presso l’Ufficio del
registro delle imprese ove l’imprenditore ha la sede legale.
La
sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi
dell’art. 133 cpc; nei confronti dei terzi gli effetti si producono dalla data
di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 17,
comma secondo.
Consultazione
del fascicolo fallimentare.
Per
quanto riguarda la possibilità di consultazione del contenuto del
fascicolo l’art. 90 L.F..
come modificato, ha stabilito che:
1)
il comitato dei creditori hanno diritto di prendere visione di qualunque
atto o documento;
2)
il fallito può
consultare tutti gli atti ad eccezione della relazione del curatore e degli atti
eventualmente riservati su disposizione del giudice
3)
Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione ed
estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico
ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato.
L'ISTANZA DI FALLIMENTO IN PROPRIO
a
cura del Dott. Guido Ghezzi Galli Tassi
Al
fine di depositare istanza di fallimento in proprio, oltre a depositare quanto
previsto dall’art. 14 L.F. (si ritiene che per le scritture contabili e
fiscali obbligatorie ci si possa riservare per quanto concerne il deposito
riportando una dicitura tipo la seguente: il
sottoscritto dichiara che le
scritture contabili e fiscali
obbligatorie di cui all’art. 14 L.F. sono conservate, ed a disposizione dei
designandi Organi della procedura, presso……….) è necessario munirsi
di:
-
Contributo unificato da € 98,00;
-
Marca da bollo da € 27,00;
-
Nota di iscrizione a ruolo
rinvenibile su internet.
E’
necessario inoltre specificare se il debitori rinuncia o meno ad comparire di
fronte al Tribunale per essere ascoltato ai sensi dell’art. 15 comma 2 L.F.