LE
NUOVE INCOMPATIBILITA’ PER I CURATORI, COMMISSARI, LIQUIDATORI E COADIUTORI
LA
NUOVA ISTANZA PER L’ACCETTAZIONE
di
Alessandro Torcini
per
www.forumprocedure.it e www.librettoverde.it
Dal
25 giugno 2018, con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 54 del
2018, sono state introdotte nuove cause di incompatibilità nel caso di
particolari rapporti (parentela, affinità, o assidua frequentazione derivante
da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente
protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto
di frequentazione tra commensali abituali) tra l’incaricato ed i magistrati
addetti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che
conferisce l’incarico.
Viene
anche introdotto l’obbligo di dichiarare l’esistenza di questi eventuali
rapporti con magistrati, giudicanti o requirenti, del distretto di Corte
d’appello.
E’
stato così modificato l’articolo 28 della L.F. cui è stato aggiunto un
ultimo comma: “Al curatore fallimentare
ed al coadiutore nominato a norma dell'articolo 32, secondo comma, si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di
cui all'articolo 35.2 del predetto decreto”.
Questa
nuova disciplina delle incompatibilità e degli obblighi di dichiarazione
riguarda anche le nomine del per l’amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi e nella composizione delle crisi da sovraindebitamento
(liquidatori e gestori per la liquidazione).
Quindi,
al momento dell’accettazione dell’incarico, dovremo ricordarci del nuovo
obbligo di dichiarare l’insussistenza di rapporti che possono determinare
l’incompatibilità.
Tali
obblighi non riguardano gli incarichi già in essere al momento dell’entrata
in vigore della nuova normativa ma è buona norma, nel caso, dichiarare la
circostanza al giudice delegato per mettere il Tribunale in condizioni di
provvedere sull’eventuale sostituzione.
Identici
obblighi gravano anche sui coadiutori nominati in base all’articolo 32 L.F..
Questi
dovranno però rilasciare la dichiarazione al curatore entro due giorni dal
momento in cui hanno avuto conoscenza della nomina e, in ogni caso, prima di
dare inizio all’attività. Il curatore, entro i due giorni successivi,
provvede a depositare in cancelleria la dichiarazione del coadiutore. Se il
coadiutore non consegna la dichiarazione o se dalla dichiarazione emerge la
sussistenza di una causa di incompatibilità, il curatore non potrà avvalersi
del coadiutore nominato.
Con
il consueto scopo pratico, di seguito si riporta una bozza della nuova
comunicazione di accettazione della nomina a curatore.
TRIBUNALE
DI FIRENZE
-
Cancelleria fallimenti -
Al
Sig. Giudice Delegato al fallimento della società ”__________”
*
* * * * * * * * *
OGGETTO:
Accettazione del curatore
GIUDICE
DELEGATO: Dott./Dott.ssa ___________
REG. FALL. N°:
_____________
*
* * * * * * * * *
Il
sottoscritto Dott. Alessandro TORCINI, nominato Curatore del fallimento sopra
indicato con provvedimento del ___ depositato in data ____ e di cui è venuto
a conoscenza in data _______, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29
l.f.,
comunica
di
accettare l’incarico.
Dichiara
di non trovarsi in alcuna causa d’incompatibilità prevista dalla legge
fallimentare.
Dichiara
inoltre l’insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’art.
35, comma 4-bis, e l’insussistenza dei rapporti di cui all’art. 35.2. del
D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Confermando
l’accettazione della carica, ringrazia l’On. le Tribunale per la fiducia
accordatagli.
Con
osservanza,
Firenze,
__________
IL
CURATORE
Per
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