Non é il curatore che deve smaltire rifiuti, bonificare aree, rimuovere situazioni di situazioni di pericolo, smontare gru ecc
Fallimento:
esclusione per il curatore dagli obblighi dell’imprenditore fallito
Ovvero:
è il curatore che deve smaltire rifiuti, bonificare aree, rimuovere situazioni
di situazioni di pericolo, smontare gru ecc. ecc.?
Gli
si chiede un po’ di tutto: smaltimento rifiuti,
bonifiche di aree, rimozione di situazioni di pericolo, smontaggio gru e chi
ne ha più ne metta. Quello che i vari enti non sono riusciti ad imporre al
fallito, cercano di porlo a carico del povero Curatore addossandogli i più
svariati compiti ed oneri.
Ma
è compito del curatore smaltire rifiuti, bonificare aree, mettere in sicurezza,
smontare gru, rimuovere Eternit, ecc. ?
E’
bene che sia chiaro: tutti questi atti sono illegittimi.
“Il
fatto che alla curatela sia affidata l’amministrazione del patrimonio del
fallito, per fini conservativi predisposti alla liquidazione dell’attivo ed
alla soddisfazione paritetica dei creditori, non comporta affatto che sul
curatore incomba l’adempimento di obblighi facenti carico originariamente
all’imprenditore, ancorché relativi a rapporti tuttavia pendenti all’inizio
della procedura concorsuale. Al curatore competono gli adempimenti che la legge
(sia esso il R.D. 16.03.1942, n. 267, siano esse leggi speciali) gli attribuisce
e tra essi non è ravvisabile alcun obbligo generale di subentro nelle
situazioni giuridiche passive di cui era onerato il fallito. In linea generale
il curatore, nell’espletamento della pubblica funzione, non si pone come
successore o sostituto necessario del fallito, su di lui non incombono né gli
obblighi dal fallito inadempiuti volontariamente o per colpa, né quelli che lo
stesso non sia stato in grado di adempiere a causa dell’inizio della procedura
concorsuale, ancorché la scadenza di adempimento avvenga in periodo temporale
in cui lo stesso curatore possa qualificarsi come datore di lavoro nei confronti
degli stessi dipendenti, o di alcuni di essi.”
E’
chiarissimo. E questo non lo dice chi scrive: è la Suprema Corte di Cassazione
n. 9605/91 confermata integralmente dal Consiglio di Stato in più sentenze
(Sez. 5, sent. 30.06.2014, n. 3274 consigliostato-3274-2014 e sezione IV, sentenza n. 5668
del 4 dicembre 2017).
Conforme
Tribunale di Milano Decreto 08-06-2017: “Il curatore del fallimento non può
ritenersi né produttore di rifiuti - ancorché come avente causa del fallito -
né detentore qualificato ai sensi dell'art. 188 T.U.A., in caso di mancata loro
inventariazione o di loro abbandono, trattandosi di beni privi di valore e fonte
di ingenti oneri per il loro trattamento e smaltimento”
Da
un punto di vista operativo, in caso di rinvenimento di rifiuti o di siti
contaminati è necessario quindi provvedere alla tempestiva segnalazione agli
organi pubblici territoriali competenti, e chiedere immediatamente la rinuncia
all’acquisizione ex art. 42, comma 3, l.fall..
Se
in essere, recedere prima possibile dai contratti di locazione o di affitto di
azienda.
Siccome
poi la tutela della salute pubblica è rimessa al Sindaco, chiedere al giudice
di emettere provvedimenti d'urgenza per ordinare al Sindaco stesso di smaltire i
rifiuti, specie in assenza di attivo.
Quindi,
cari colleghi Curatori: se siete destinatari di ordinanze del genere,
impugnatele subito. La vittoria è pressoché certa e vi pagheranno anche le
spese.
Alessandro
Torcini
www.fallimento.it
www.librettoverde.it
Alessandro
Torcini
Per
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