NOTE
SUI GRAVAMI CANCELLABILI E NON CANCELLABILI CON IL DECRETO DI TRASFERIMENTO
Di
Francesco Angeli
Maria
Lucetta Russotto
1. Il decreto di trasferimento. 2
L’ordine di cancellazione dei gravami. 3 I gravami non cancellabili. 4. La
cancellazione dei gravami nella legge fallimentare. 5. Il decreto di
trasferimento ed il rilascio del bene immobile.
1. IL DECRETO DI TRASFERIMENTO.
Nel sistema processuale civile il decreto di
trasferimento di beni immobili è regolamentato dall’art. 586 cpc che è stato
parzialmente modificato dalla novella normativa del 2005, con la quale il
legislatore ha tramutato in norma quello che la giurisprudenza, consolidatasi
negli anni, aveva ormai stabilito in materia di cancellazioni dei gravami. Il
legislatore della riforma del processo esecutivo immobiliare ha lasciato,
comunque, irrisolte delle situazioni giuridiche che solo le prassi dei Tribunali
e degli operatori del settore stanno cercando di risolvere, non solo per portare
a conclusione la procedura esecutiva immobiliare, ma anche per rendere
accessibili ad un numero sempre più alto di utenti le vendite immobiliari, che,
fino a qualche anno fa, non erano pienamente apprezzate dal mercato a discapito
sicuramente dei soggetti creditori che agivano nei confronti del debitore per
vedersi pagato il loro credito e del debitore stesso che, a seguito della
mancata vendita coattiva del proprio immobile, non riusciva, quasi mai, ad
onorare i propri debiti.
Il decreto di trasferimento è il provvedimento
giudiziale con il quale il Giudice dell’esecuzione trasferisce in favore
dell’aggiudicatario la proprietà del bene immobile oggetto di aggiudicazione.
Esso è un atto pubblico in quanto viene emesso
dal Giudice dell’esecuzione nell’esercizio delle sue funzioni
giurisdizionali e, per espressa previsione normativa, rimane di esclusiva
competenza del Giudice stesso anche se, ai sensi dell’art. 591 bis c.8 cpc, la
bozza del decreto deve essere predisposta dal professionista delegato e
trasmessa al Giudice non appena viene versato dall’aggiudicatario il saldo
prezzo, maggiorato della somma relativa alle imposte di trasferimento.
Il decreto, come previsto dall’art. 586 cpc,
viene emesso dal Giudice dell’esecuzione dopo che lo stesso ha accertato
l’avvenuto pagamento integrale del saldo prezzo e quando, il Giudice, non
ritiene di dover sospendere la vendita nel caso in cui il prezzo offerto sia
notevolmente inferiore a quello giusto.(Trib. di Palermo ord. del 27.05.2015)
Con il decreto di trasferimento il Giudice
trasferisce la proprietà del bene oggetto di aggiudicazione, ordina la
cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie
salvo quelle che si riferiscono alle obbligazioni assunte dall’aggiudicatario
ai sensi dell’art. 508 cpc con liberazione del debitore ed, infine, ingiunge
al debitore ed a chiunque occupi il bene senza titolo opponibile alla procedura
di rilasciare libero da persone e/o cose l’immobile venduto. Tra le finalità
del decreto di trasferimento, sicuramente, la principale è quella di trasferire
il bene immobile pignorato all’aggiudicatario, tramutando il bene stesso in
denaro.(Cass. Sez. 3° ordinanza n. 371 del 11.01.2007)
L’art. 2643 n. 6) cc statuisce che i
provvedimenti con i quali nell’esecuzione forzata si trasferisce la proprietà
di beni immobili devono essere resi pubblici tramite la trascrizione degli
stessi presso la competente Agenzia del Territorio - servizio pubblicità
immobiliare -. La trascrizione del decreto ha funzione di pubblicità di natura
dichiarativa.
2. L’ORDINE
DI CANCELLAZIONE DEI GRAVAMI.
Per
espressa previsione normativa il Giudice, con la pronuncia del decreto, ordina
la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie.
Il dato normativo appare chiaro con le modifiche apportate all’art. 586
cpc. Il legislatore ha dato infatti il potere al Giudice di ordinare la
cancellazione dei pignoramenti trascritti e delle ipoteche iscritte anche dopo
il pignoramento che ha provocato il processo esecutivo immobiliare. Con questa
previsione normativa il legislatore ha voluto rendere facilmente trasferibili
gli immobili acquistati dalle procedure esecutive immobiliari, senza lasciarli
onerati da gravami che, seppur inefficaci, in quanto iscritti e trascritti dopo
il pignoramento, limitavano il trasferimento dei beni immobili, specialmente nel
caso in cui il pagamento del corrispettivo di una successiva compravendita degli
stessi avveniva mediante la contrazione di un mutuo ipotecario.
Come ogni atto emesso dal Giudice dell’esecuzione dopo che il processo
esecutivo è stato incardinato, anche il decreto di trasferimento è soggetto a
gravame secondo le previsioni e nelle forme previste dall’art. 617 cpc, entro
il termine perentorio di venti giorni da quando l’interessato
all’opposizione ne viene a conoscenza. È pacifico che l’opponente deve
dimostrare l’interesse, concreto, ad agire individuato dall’art. 100 cpc.
Per procedere alla cancellazione dei gravami, il conservatore dei
registri immobiliari necessita del decreto di trasferimento munito della
dichiarazione di mancata opposizione, che dovrà apporre il cancelliere sul
decreto stesso e, pertanto, sarà necessario notificare il decreto di
trasferimento a tutte le parti che nel processo esecutivo potrebbero avere un
interesse concreto ad agire, e, in particolare, al debitore esecutato ed ai
creditori non intervenuti nel processo esecutivo che sui beni pignorati hanno un
diritto di prelazione risultante dai pubblici registri.
3. I GRAVAMI
NON CANCELLABILI.
L’art.
586 cpc permette al Giudice di ordinare la cancellazione delle trascrizioni dei
pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ma non dà al Giudice la possibilità
di ordinare la cancellazione di eventuali altri gravami trascritti
sull’immobile che, spesso, possono emergere da una attenta lettura sia della
certificazione ipotecaria, che in alternativa può essere sostituita dalla
certificazione redatta da un notaio, allegata all’istanza di vendita sia dalla
certificazione ipotecaria che il professionista delegato alla vendita dovrà
nuovamente estrarre dal pubblico registro al momento dell’avvenuta
aggiudicazione del bene immobile per verificare eventuali nuove trascrizioni e
iscrizioni intervenute dopo il pignoramento. In ogni caso il professionista dovrà
informare il Giudice della presenza di trascrizioni pregiudizievoli
sull’immobile mediante ricorso ai sensi dell’art. 591 ter cpc e, nel caso di
prosecuzione del processo esecutivo, dovrà indicare nell’avviso di vendita
redatto ai sensi dell’art. 570 cpc la sussistenza di gravami per i quali il
Giudice non potrà ordinare la cancellazione.
Può ordinare la cancellazione delle domande giudiziali trascritte ai
sensi degli artt. 2652 e 2653 cc solo il Giudice, inteso come Ufficio
Giudiziario, competente per l’azione giudiziale e solo se il relativo giudizio
è stato definito con sentenza passata in giudicato o se il giudizio è estinto.
Nel caso in cui il giudizio, di cui alla domanda giudiziale trascritta, sia
ancora pendente, il professionista delegato avrà il compito di verificare il
tipo di azione proposta e lo stato effettivo del giudizio. Particolare
attenzione dovrà essere prestata all’azione di usucapione che in caso di
accoglimento potrebbe addirittura “paralizzare” il processo esecutivo
immobiliare anche se trascritta successivamente al pignoramento stante la natura
della relativa sentenza che costituisce la proprietà dell’immobile in favore
dell’attore sin dal momento in cui è stata accertata la effettiva proprietà
in capo all’attore stesso.
Il sequestro conservativo dei beni del debitore chiesto ai sensi
dell’art. 2905 cc è opponibile alla procedura esecutiva immobiliare solo se
trascritto anteriormente al pignoramento. L’art. 586 cpc non indica tra i
gravami per i quali il Giudice dell’esecuzione può ordinare la cancellazione
il sequestro conservativo. Può accadere che il sequestro conservativo
trascritto sul bene immobile sia quello che poi, convertito in pignoramento, ha
provocato il processo esecutivo immobiliare. Partendo da questo assunto si
potrebbe desumere che il Giudice possa emettere l’ordine di cancellazione del
sequestro conservativo, almeno quello convertito in pignoramento, nel decreto di
trasferimento e considerare il “silenzio” dell’art. 586 cpc solo una
lacuna colmabile con l’analogia attingendo alle previsioni di cui all’art.
108 lf che prevede che il Giudice
delegato ha il potere di ordinare la cancellazione anche dei sequestri
conservativi. L’impossibilità per il Giudice dell’esecuzione di ordinare la
cancellazione dei sequestri conservativi creerebbe uno iato tra le due procedure
espropriative, fallimentare ed esecutiva immobiliare, tale da generare una
differente appetibilità degli immobili da parte del mercato.
Le servitù prediali, se trascritte ai sensi dell’art. 2643 c. 1 n.4
prima del pignoramento, sono opponibili allo stesso e non ne può essere
ordinata la cancellazione e, pertanto, vengono “trasferite” con l’immobile
sul quale gravano. Alcune categorie di servitù sono opponibili al pignoramento
anche se trascritte dopo il pignoramento stesso, trattasi delle servitù
coattive previste dall’art. 1049 e seguenti cc. Della presenza di tali servitù
ne deve essere data adeguata notizia nell’avviso di vendita previsto
dall’art. 570 cpc.
Possono gravare sull’immobile esecutato delle convenzioni edilizie e le
stesse sono opponibili al pignoramento solo se trascritte antecedentemente allo
stesso ai sensi dell’art. 2643 c. 1 n. 2 bis) ccc, di tali gravami il Giudice
non può ordinarne la cancellazione. I termini delle convenzioni edilizie
possono essere ricondotti alla previsione del pagamento degli oneri di
urbanizzazione mediante l’impegno dell’impresa costruttrice
all’effettuazione di lavori, concordati, in nome e per conto dell’ente
pubblico. Solo quando l’impresa costruttrice avrà eseguito completamente i
lavori indicati nella convenzione l’ente pubblico dichiarerà l’avvenuto
adempimento della convenzione. Nel caso di inadempimento da parte dell’impresa
costruttrice l’ente pubblico potrà chiedere ai successivi proprietari degli
immobili, divenuti tali anche in forza di decreto di trasferimento, la
corresponsione delle somme necessarie per il completo adempimento risultante
dall’obbligo assunto dall’impresa costruttrice nella convenzione edilizia.
In caso di trascrizione opponibile al pignoramento di una convenzione edilizia,
sarà necessario che l’esperto nominato ai sensi dell’art. 568 cpc relazioni
in merito all’entità dei lavori ancora ineseguiti con la quantificazione
degli stessi e l’imputazione, in quota, all’immobile pignorato.
Il fondo patrimoniale è regolamentato dagli artt. 167 e ss cc, in
particolare l’art. 167 cc prevede che, tra gli altri beni, anche i beni
immobili possono essere destinati a far fronte dei bisogni della famiglia.
L’art. 2647 cc prevede che la costituzione del fondo patrimoniale deve essere
trascritta e, pertanto, è proprio la trascrizione precedente al pignoramento
che ne provoca l’opponibilità allo stesso. L’esecuzione sui beni del fondo
e sui relativi frutti non può avere luogo per debiti contratti per scopi
estranei ai bisogni di famiglia. L’esecuzione immobiliare può essere iniziata
dal creditore con prelazione iscritta presso i pubblici registri
antecedentemente alla trascrizione del fondo patrimoniale.
Il Giudice dell’esecuzione non può ordinare la cancellazione della
sentenza di fallimento, neanche se è stata trascritta dopo il pignoramento.
L’ordine di cancellazione della sentenza di fallimento potrà essere emesso
dal Giudice delegato al fallimento ai sensi dell’art. 108 lf. Il curatore
fallimentare ha la facoltà di subentrare nel processo esecutivo immobiliare o
di chiedere l’improcedibilità dello stesso al Giudice dell’esecuzione. Il
disposto di cui all’art. 107 c. 6 lf fa prevede che il Giudice
dell’esecuzione deve dichiarare l’improcedibilità del processo esecutivo su
richiesta del curatore fallimentare, che esercita quindi un diritto potestativo,
salvo il caso in cui nell’esecuzione non sia stata promossa, o sia
intervenuto, un creditore ipotecario con privilegio fondiario.
Particolare attenzione si deve prestare all’effetto dirompente che
potrebbe avere, riguardo all’esecuzione immobiliare, il cosiddetto “patto
marciano”. L’art. 2 del DL 3 maggio 2016 n. 59, convertito nella L 30 giugno
2016 n. 119, prevede che il contratto di finanziamento concluso tra un
imprenditore ed una banca può essere garantito dal trasferimento, in favore
dell’istituto bancario, della proprietà di un immobile sospensivamente
condizionato all’adempimento del debitore. Il patto trascritto prevale sulle
iscrizioni e trascrizioni successive allo stesso. Nel caso in cui il
finanziamento sia già garantito da una iscrizione ipotecaria, gli effetti del
patto, con lo stesso meccanismo protettivo previsto dalla trascrizione delle
domane giudiziali, retroagiscono alla data di iscrizione dell’ipoteca, con il
conseguente travolgimento anche del pignoramento immobiliare e, quindi, del
processo esecutivo immobiliare, facendo salva solo l’aggiudicazione anche se
provvisoria, così come previsto dall’art. 4 DL 3 maggio 2016 n. 59 convertito
nella L 30 giugno 2016 n. 119.
4. LA
CANCELLAZIONE DEI GRAVAMI NELLA LEGGE FALLIMENTARE.
L’art.
108 della legge fallimentare statuisce che “Per
i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, una volta
eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato
ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di
prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri
conservativi e di ogni altro vincolo.”.
Dalla lettura della norma si evince che il
Giudice delegato può ordinare la cancellazione dei gravami solo quando la
vendita è stata eseguita ed il relativo prezzo è stato interamente riscosso.
Si deduce che la previsione dell’articolo in
esame è applicabile solo quando è stata eseguita una vendita competitiva ai
sensi dell’art. 107 lf e ciò anche a seguito della collocazione topografica
della previsione normativa di cui all’art. 108 lf.
Le previsioni di cui al secondo comma
dell’art. 108 lf non possono essere applicate nel caso in cui la vendita venga
effettuata a seguito del subentro del curatore in un contratto preliminare di
compravendita pendente alla data della sentenza di fallimento. In questa
fattispecie, il curatore, prima di subentrare nel contrato preliminare pendente,
dovrà concludere con i creditori che vantano una prelazione iscritta sul bene
oggetto di contratto preliminare, un accordo, in ipotesi anche economico, volto
all’ottenimento dell’assenso della cancellazione delle prelazioni iscritte.
La mancanza dell’accordo determinerà per il curatore l’impossibilità di
subentro nel preliminare di compravendita pendente alla data della sentenza di
fallimento.
La problematica rimane aperta nel caso in cui
il contratto preliminare di vendita sia stato trascritto ai sensi dell’art.
2645 bis cc ed ha ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire
l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti ed affini entro il
terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la
sede principale dell’impresa dell’acquirente. Nelle fattispecie appena
riportate il curatore deve obbligatoriamente subentrare nel contratto
preliminare di compravendita e, pertanto, il promittente acquirente si troverà
sull’immobile acquistato iscritte le ipoteche che non potranno essere
cancellate in quanto il Giudice delegato è impossibilitato ad emettere il
relativo ordine di cancellazione.
Il Giudice delegato al fallimento, a differenza
del Giudice dell’esecuzione, può ordinare la cancellazione anche dei
sequestri conservativi e di tutti gli altri vincoli che gravano sul bene oggetto
di vendita come la sentenza di fallimento e il decreto di ammissione alla
procedura di concordato preventivo.
Il curatore fallimentare potrà procedere con
la messa in esecuzione dell’ordine di cancellazione quando avverso il decreto
del Giudice delegato non sia stato proposto reclamo ai sensi dell’art. 26 lf.
5. IL DECRETO
DI TRASFERIMENTO ED IL RILASCIO DEL BENE IMMOBILE.
Il decreto di trasferimento
contiene anche l’ingiunzione del Giudice volta al rilascio del bene immobile
effettuata nei confronti del debitore e dei terzi che occupano l’immobile
stesso senza titolo opponile alla procedura esecutiva immobiliare così come
previsto dal comma 2 dell’art. 586 cpc ed inoltre il decreto è anche titolo
esecutivo per il rilascio dell’immobile trasferito a favore
dell’aggiudicatario.
In questo caso il decreto di trasferimento dovrà essere munito della
formula esecutiva, apposta da parte del cancelliere, e messo in esecuzione
mediante le formalità previste dall’art. 605 e ss cpc pertanto dovrà essere
notificato alla parte che occupa l’immobile mediante il precetto.
La previsione normativa deve essere considerata come l’ultima
“spiaggia” concessa all’aggiudicatario, ormai proprietario,
dell’immobile che, per una sua scelta, ha rinunciato alla messa in esecuzione,
in suo favore, dell’ordine di liberazione di cui il procedimento è
regolamentato dall’art. 560 cpc.(Cass. Sez. III° sent. n. 6834/2015)
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Le nuove esecuzioni immobiliari; Manuale dell’esecuzione forzata; Il custode e il delegato alla vendita nella nuova esecuzione immobiliare.
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