L’Ordinanza
della Cass. civ. Sez. VI - n. 19740 – La fine della possibilità di nomina
del professionista funzioni di O.C.C. da parte del Tribunale?
Un
clamoroso abbaglio?
L’ordinanza
n. 19740 della Corte di cassazione sesta sezione civile depositata il giorno 8
agosto 2017 sta facendo molto discutere.
L’ordinanza
contiene alcune considerazioni sulla possibilità di nomina ex art. 15 del
professionista facente funzioni O.C.C.. Secondo la corte “Nel quadro della
disciplina dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e
di liquidazione del patrimonio di cui alla L.
27 gennaio 2012, n. 3, l'organismo di composizione della crisi
disciplinato dall'art. 15 assume un ruolo centrale, che si connota non solo per
i profili di indipendenza e professionalità necessari agli adempimenti
contemplati, ma anche per l'evidente carattere di specializzazione giudicata
necessaria dal legislatore, desumibile dal rilievo che la norma ha previsto
l'istituzione di organismi stabili destinati ad essere iscritti in un apposito
registro. Tale previsione rimarrebbe gravemente menomata se si ammettesse
l'affidamento sine die dei compiti e delle funzioni attribuiti agli
organismi di composizione della crisi, ed in alternativa ad essi, anche ad un
soggetto idoneo a svolgere le funzioni di curatore fallimentare ovvero ad un
notaio, cui si riferisce il citato art. 15, comma 9.
Va
da sé, continua la corte, che tale disposizione ha da essere riferita ai
casi in cui sia mancata la costituzione degli organismi di composizione della
crisi con iscrizione di essi nell'apposito registro tenuto presso il Ministero
della giustizia, il che è reso manifesto non soltanto dall'inciso
"Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3",
contenuto dello stesso citato comma 9, ma più in generale, dall'art. 7 della
stessa legge, il quale esordisce stabilendo che il debitore in stato di
sovraindebitamento può proporre ai creditori l'accordo di ristrutturazione ivi
previsto "con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui
all'art. 15", che abbiano "sede nel circondario del tribunale
competente", ossia degli organismi stabilmente costituiti secondo il
richiamato art. 15, il che colloca gli altri soggetti individuati dal comma 9 in
posizione di risulta, nel senso appena indicato.”
La
conclusione cui addiviene la Suprema Corte si sostanzia quindi in
un’interpretazione del comma 9 dell’art. 15 legge 3/2012 in chiave
transitoria, con la conseguenza che, una volta costituiti gli Organismi di
Composizione della crisi con sede nel circondario del Tribunale competente, non
risulterebbe più possibile avvalersi di un professionista (o di una società
tra professionisti) in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 L.F.
Un clamoroso abbaglio
La
conclusione è del tutto errata e non in linea con lo spirito della norma e
della ratio che sottende all’art. 15.
In
primo luogo è da osservare che il tenore letterale della disposizione in parola
limita la transitorietà alle sole modalità di quantificazione del compenso dei
predetti soggetti. La transitorietà non è assolutamente riferita al periodo
precedente.
In secondo
luogo, per comprendere che la possibilità di nomina del professionista f.f. è
non è transitoria ma a regime, e che questa possibilità é una precisa scelta
del legislatore, è necessario esaminare la consecuzione della norma.
In
origine, l’articolo 20 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 conteneva
effettivamente una disposizione transitoria in base alla quale, in
attesa che venissero costituiti gli organismi di composizione della crisi, i
compiti e le funzioni a essi attribuiti poteva essere svolti da un
professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 della legge
fallimentare nominato dal presidente del tribunale o dal giudice da lui
delegato.
La
disposizione transitoria poteva essere applicata fintanto che il Ministro della
giustizia non avesse stabilito, con proprio decreto, la data a decorrere dalla
quale le funzioni degli organismi di composizione possono essere svolte
esclusivamente dagli enti pubblici indicati all’art. 15.
Il D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni
dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha però disposto, con l'art. 18, commi 1,
lettera t) e 2), la modifica dell'art. 20.
La lettera
t) ha abolito il precedente articolo 20 (“gli articoli da 15 a 20 sono
sostituiti dalla seguente sezione: «SEZIONE TERZA Disposizioni comuni Art. 15
(Organismi di composizione della crisi)” introducendo l’art. 15 attualmente
in vigore.
Quindi,
con le modifiche apportate dal D.L., è stata abolita la disciplina
transitoria e stabilito a regime il “doppio binario.
L’abolizione
del regime transitorio è stata una precisa volontà del legislatore che è
intervenuto per garantire l’esistenza a regime della doppia possibilità.
Non
condivisibile, ed assolutamente gratuita (e quasi offensiva) anche
l’affermazione della corte che costituirebbe una “grave menomazione”
l'affidamento sine die dei compiti e delle funzioni attribuiti agli organismi di
composizione della crisi, ed in alternativa ad essi, anche ad un soggetto idoneo
a svolgere le funzioni di curatore fallimentare ovvero ad un notaio.
S’insinua
così, in modo gratuito e senza motivazioni, che questi soggetti, che dal 1942
svolgono egregiamente la loro funzione, non sarebbero invece idonei a svolgere
questo nuovo ruolo.
La scelta
di questi soggetti invece, rimessa al Presidente del Tribunale, garantisce una
specializzazione in materia concorsuale che esclude in ogni caso di incorrere in
quella “grave menomazione” della normativa richiamata dalla corte.
Di
poco pregio, e poco comprensibile, infine appare anche il richiamo all’art. 7.
La
corte rileva che, siccome il debitore in stato di sovraindebitamento può
proporre ai creditori l'accordo di ristrutturazione ivi previsto "con
l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'art. 15",
che abbiano "sede nel circondario del tribunale competente", ossia
degli organismi stabilmente costituiti secondo il richiamato art. 15,
quest’articolo collocherebbe gli altri soggetti individuati dal comma 9 in
posizione di risulta, nel senso appena indicato.”
E’
evidente che l’articolo 7 semplicemente rimanda all’articolo 15 e quindi a
tutti i soggetti nominabili secondo tale articolo.
Da dove la
corte deduca la “posizione di risulta” dei professionisti f.f. non è
dato sapere.
In
conclusione quindi l’ordinanza non appare minimamente condivisibile e ben
fanno la quasi totalità dei tribunali a continuare a nominare, su richiesta del
sovraindebitato, il professionista facenti funzioni ex art. 15..
Alessandro
Torcini