Liquidazione
del patrimonio
Sorte
delle procedure esecutive pendenti, decisioni del G.E. e poteri del liquidatore
Provvedimento
Tribunale Firenze 17.1.2018 N. Rg 1651/2017
L'art
14 quinquies al comma 2 lettera b) stabilisce che con il decreto di apertura
della liquidazione, il giudice " dispone
che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo,
non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni
cautelari o esecutive né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto
di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore".
L'art
14 novies comma 2 ultima parte stabilisce " se
alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure
esecutive il liquidatore può subentrarvi".
Ad
una lettura sommaria le due norme sembrerebbero in conflitto, perché da una
parte non consentono di proseguire le esecuzioni pendenti e dall'altra
consentono al liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti.
A
bene vedere, una lettura approfondita delle norme ed una interpretazione
sistematica delle stesse in combinato disposto e nell'ottica del funzionamento
dell'istituto, impone di ritenere che il giudice che apre la liquidazione
dispone che non possano essere iniziate o proseguite le procedure esecutive sui
beni facenti parte della liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o
causa anteriore al solo scopo di impedire atti individuali in contrasto con una
procedura che ha natura e caratteristiche concorsuali e, così, consentire al
liquidatore di valutare se subentrare nell'esecuzione oppure procedere ad una
liquidazione alternativa dei beni.
La
logica è la medesima che è alla base del disposto degli artt 51 e 107 comma
61.f.
Se,
quindi, l'improcedibilità prevista dalla legge è strumentale alla
liquidazione, il provvedimento assunto dal Giudice delle Esecuzioni che "
blocca" le procedure in corso in esecuzione del provvedimento del giudice
della liquidazione non può pregiudicare il diritto del liquidatore,
riconosciutogli dalla legge, di subentrare nelle esecuzioni stesse se ritenga ciò
più conveniente per i creditori ed il debitore.
L'istanza
per la declaratoria di improcedibilità avanzata dalla debitrice ha, quindi,
sortito il semplice effetto di far dare esecuzione al provvedimento che ha
dichiarato aperta la liquidazione, pertanto, è priva di senso la deduzione
secondo la quale il liquidatore avrebbe dovuto opporsi ex art 117 c.p.c. al
provvedimento conseguente atteso che lo stesso è stato adottato nell'interesse
della procedura liquidatoria.
Non
può neppure ritenersi che, a seguito del provvedimento del GE la procedura non
fosse più pendente, così da escludere il diritto del liquidatore a volervi
subentrare: a bene vedere, la legge è chiara. Il liquidatore può subentrare
nelle procedure esecutive che erano pendenti " alla
data di apertura della liquidazione".
Nel
caso di specie, alla data di apertura della liquidazione, le procedure esecutive
erano pendenti ed il provvedimento del GE è solo successivo e, come risulta dal
testo, è stato adottato proprio in conseguenza dell'apertura della
liquidazione: in tali procedure, quindi, il liquidatore è legittimato ad
intervenire chiedendo semplicemente la revoca del provvedimento di
improcedibilità e la prosecuzione della esecuzione da parte sua perché
strumentale al miglior soddisfacimento dei creditori (ferma restando
l'anticipazione delle spese da parte dei creditori che saranno loro rese in
prededuzione, in considerazione dell'assenza di fondi da parte della procedura).
Alessandro Torcini
Alessandro
Torcini
Per
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