SOVRAINDEBITAMENTO
RASSEGNA
DI GIURISPRUDENZA COMMENTATA
31.3.2017
Assistenza
tecnica e redazione del piano
Necessaria per Tribunale di Vicenza del 29/04/2014 (isolata)
(di contrario avviso Tribunale di Firenze)
È
necessaria l’assistenza tecnica del debitore perché:
·
La proposta è una domanda giudiziale con il fine
di comporre una crisi finanziaria e si è in presenza di interessi contrapposti,
·
Il ricorso è un atto introduttivo di una
procedura,
·
La procedura si svolge dinanzi ad un tribunale
individuato sulla base di criteri tecnici di competenza,
·
Presenta fasi potenzialmente contenziose afferenti
ammissione, omologazione e convenienza.
Redazione
piano
Tribunale
di Vicenza: nulla vieta al debitore di avvalersi, per la redazione del piano, di
un soggetto di sua fiducia ma, stante la fattispecie di legge e i compiti di
obiettiva affidabilità previsti per l’OCC è quest’ultimo che, in ogni
caso, deve fare proprio, se condiviso, il piano redatto dal professionista.
Tribunale
di Pistoia 19/11/2014
È
possibile sia che:
·
Il soggetto si limiti a chiedere la nomina di un
professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi e
aspetti che quest’ultimo predisponga la proposta di accordo e l’attestazione
di fattibilità (anche Tribunale di Firenze);
·
Il soggetto affidi la redazione a professionisti
di sua fiducia e il piano così predisposto viene fatto proprio così com’è o
eventualmente con opportune modifiche a garanzia di fattibilità o attendibilità.
A)
SOGGETTI (art. 6)
Il
consumatore
1)
Tribunale
di Bergamo decreto del 12/12/2014
La
definizione ricalca sostanzialmente quella di cui all’art. 3 del codice del
consumo (D.Lgs. 06/09/2005 n.206) di matrice comunitaria: “consumatore è quel
debitore che sia persona fisica e che abbia assunto obbligazioni esclusivamente
per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente
svolta”.
Elementi
sintomatici:
o
Modalità
dell’atto concluso;
o
Le
forme utilizzate;
o
Le
circostanze di tempo e di luogo di esso allo scopo di verificare se l’oggetto
dell’attività possa ritenersi destinato al soddisfacimento di bisogni
inerenti la sfera personale o familiare, comunque, privata.
Ne
consegue che non è consumatore il soggetto il cui sovraindebitamento derivi da
garanzie prestate alle banche perché finanziassero la società di cui il
soggetto è socio.
Per
la giurisprudenza della Corte Europea e della Corte di Cassazione (cfr. Cass.
25212/2011) al fine della individuazione della qualità di consumatore, si
applica il principio secondo cui la qualità del debitore principale attrae
quella del fideiussore, pertanto:
Consumatore
soggetto che ha garantito le obbligazioni derivanti da un atto di consumo
No
Consumatore
soggetto gravato da obbligazioni derivanti anche e soprattutto dalla
prestazione di garanzie personali nell’interesse di società esercente attività
d’impresa.
2)
Tribunale
di Milano, decreto del 16/05/2015
La
procedura del piano del consumatore è caratterizzata dai benefici di una
maggior semplicità del procedimento rispetto a quella degli accordi di
composizione della crisi e della soggezione al solo controllo del Tribunale
sottratta dal vaglio dei creditori: ciò impone che il rapporto di funzionalità
al privato consumo delle obbligazioni da ristrutturare, debba essere inteso in
senso “stretto e rigoroso”.
Pertanto,
l’obbligazione fideiussoria contratta dal socio unico o amministratore unico
per assicurare finanziamenti alla società, non può dirsi attinente alla sfera
personale e familiare del soggetto.
3)
Corte
di Cassazione sentenza n° 1869 del 01/02/2016 (innovativa)
Per
individuare cosa debba intendersi per consumatore, parte dall’esegesi
dell’art. 12 bis, comma 3, ”il consumatore ha assunto obbligazioni che pone
l’accento più sulla natura dell’obbligazione che sul tipo di soggetto e ne
trae quali conseguenze”:
a)
Ciò che rileva non è tanto che la persona fisica abbia svolto attività
d’impresa o professionale, quanto piuttosto l’aver contratto obbligazioni
“per far fronte alle esigenze personali o familiari o della più ampia
sfera attinente agli impegni derivanti dalla estrinsecazione della propria
personalità sociale, dunque, anche a favore di terzi, ma senza riflessi in una
attività d’impresa o professionale propria”. Se ciò che rileva è la
natura dell’obbligazione oggetto di ristrutturazione anche l’imprenditore o
il lavoratore autonomo può proporre il piano del consumatore, purché destinato
a pagare debiti sorti per ragioni familiari in senso ampio, cioè debiti di
natura privata e per ragioni legate alla vita quotidiana (debiti per
ristrutturazione della casa: Tribunale di Catania 17/06/2014; aiutare familiari
malati: Tribunale di Verona 08/05/2015).
Ciò
presuppone:
§
Al momento della presentazione del piano non
residuano più obbligazioni connesse alle attività di impresa o professionali;
§
Potrebbe fare un piano parziale senza beneficiare
però del vantaggio tipico di questi strumenti che è la totale esdebitazione.
b)
Rientrano nei debiti del consumatore le obbligazioni contratte “anche a
favore di terzi”, ovvero garanzie o fideiussioni purché gli stessi non
abbiano riflessi in una propria attività d’impresa (il padre che presta una
fideiussione a favore del figlio che inizia attività imprenditoriale: la
sentenza di Milano e di Bergamo non sono del tutto superate).
N.B.:
il Tribunale di Rovigo del dicembre 2016 si è adeguato a questa lettura.
Soggetti
non fallibili
(N.B.:
Tribunale di Firenze: ditta individuale – non è sufficiente dire che
non è fallibile e produrre i documenti all’art. 9 comma 3 ma l'OCC deve prendere
posizione sul punto).
4)
Tribunale
di Treviso: Soci di S.n.c. non fallibile
Hanno
fatto ricorso ad un accordo in cui hanno aggregato:
·
Debiti personali dei due soci / Debiti delle
società / Costi della procedura
Hanno messo a disposizione un immobile di loro proprietà
Il Piano prevedeva:
o
Soddisfazione
100% privilegi
o
Soddisfazione
tra il 60% e il 4% i chirografi a seconda del prezzo di vendita
o
Riserva
di € 3.000 per coprire le spese di trasloco (elasticità del piano)
o
Automatica
esdebitazione
5)
Tribunale
di Parma: Soci di S.r.l.
Persone
fisiche non fallibili in sé, hanno presentato un’istanza di liquidazione del
patrimonio con le seguenti caratteristiche:
o
Tutto
il patrimonio messo a disposizione,
o
Formazione
di una specie di stato passivo,
o
Soddisfazione
100% creditori privilegiati,
o
Soddisfazione
20% creditori chirografari,
o
Esdebitazione
avendo soddisfatto parzialmente i chirografari ed avendo dimostrato diligenza
nell’assunzione delle obbligazioni.
6)
Tribunale
di Milano, 18/08/2016: Soci illimitatamente responsabili di società di persone
fallibili
Non
può accedere ad una procedura ex L. 3/2012 il socio illimitatamente
responsabile di società di persone perché è assoggettabile al Fallimento ex.
Art 147 L.F. anche se si tratta di estensione automatica del fallimento della
società.
Peraltro
il socio non potrebbe sistemare solo i propri debiti personali atteso che con il
suo patrimonio egli risponde anche dei debiti societari sia pur
sussidiariamente.
Il
Tribunale di Prato è di contrario avviso ed ammette l’accordo.
7)
Tribunale
di Pistoia, 19/11/2014: Società agricola
È
consentita la presentazione di un accordo ad una società agricola non fallibile
anche se l’accordo prevede il pagamento dei creditori con finanza esterna
proveniente dall’esecuzione di una procedura di concordato preventivo di una
S.r.l. con i medesimi soci.
Ciò
ha comportato:
o
Il
riconoscimento della legittimità di un surplus concordatario da destinare ad
altra procedura,
o
La
valutazione della fattibilità della proposta di accordo deve essere compiuta
anche attraverso la valutazione dell’attendibilità delle previsioni di
pagamento contenute nella procedura di concordato,
o
I
creditori dei soci per fideiussione da questi rilasciate per la S.r.l. in
concordato, sono stati collocati in apposita classe senza diritto di voto,
avendo già votato per il concordato. Sono creditori estranei, senza diritto di
voto, ma che possono opporsi all’omologa.
8)
Tribunale
di Ravenna, 15/02/2016: Enti morali di diritto pubblico esercente attività
agricola
È
ammissibile l’accesso alla procedura da parte dell’ente morale di diritto
pubblico costituita con R.d. 28/02/1929 n° 302 che non abbia mai adottato forme
privatistiche attraverso le quali perseguire le proprie finalità, che non
eserciti attività d’impresa commerciale e, ove l’unica attività economica
esercitata sia da ricondurre a quella di carattere agricolo.
9)
Tribunale
di Prato, 27/07/2015
Ammesso
alla procedura di sovraindebitamento l’associazione no profit “Croce
D’Oro” che svolge attività di 118 e Autoambulanze:
Il
Piano prevedeva:
·
Soddisfazione 100% privilegiati lavoratori,
·
Soddisfazione 10% chirografari attraverso la
vendita di due edifici, la rinegoziazione dei mutui a 20 anni e la rateizzazione
dei debiti erariali.
10)
Tribunale di Treviso del 20/05/2015: IPAB
11)
Tribunale di Treviso del 12/05/2016
La
Legge 3/2012 è una norma di chiusura del sistema applicabile a tutte le
situazioni non specificatamente regolamentate.
La
Legge quadro delle IPAB (D. Lgs. 207/2011) prevede che gli enti pubblici di
assistenza e beneficienza dotati di personalità giuridica e che operano in base
ad autorizzazione regionale, possono presentare un piano di risanamento che ben
può coincidere con l’accordo di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione
dei crediti di cui alla Legge 3/2012.
Il
Tribunale in sede dei reclamo ha accolto il ricorso e dichiarato inammissibile
la proposta di composizione della crisi presentata dalla IPAB sulla base del
principio (poco condivisibile viste le dimensioni di alcune aziende agricole)
secondo cui “la struttura del procedimento, il limitato controllo giudiziale e
lo stesso accostamento tra consumatore e l’imprenditore non fallibile sono
elementi che, già di per sé, portano a ritenere come il legislatore abbia
inteso disciplinare situazioni d’insolvenza civile non particolarmente
complesse, riferibili ai cd. Debitori deboli”.
Del
resto se il legislatore avesse voluto includere gli enti pubblici lo avrebbe
fatto espressamente.
Condivisibile
è il richiamo alla normativa regionale successiva che ha disciplinato una sorta
di procedura di commissariamento.
B)
PROCEDIMENTO (artt. 7-8-9-10)
12)
Tribunale di Cremona, 17/4/2014
Documentazione
che devono produrre l’imprenditore agricolo o il piccolo imprenditore non
fallibile: la semplificazione e agevolazione di cui godono questi soggetti non
producono alcuna deroga alla disciplina di composizione della crisi perché
operano solo sul piano civile e tributario. Il debitore, a tutela dei creditori
deve:
·
Preservare la propria situazione patrimoniale ed
economica in modo trasparente
·
Redigere ex novo apposita documentazione
riepilogativa.
13)
Tribunale di Firenze, 27/08/2012
Ha
rigettato per mancanza dei presupposti di legge in quanto il ricorso non
precisava scadenze e modalità di pagamento dei creditori, mancanza di firma del
garante, mancata dichiarazione dei redditi e mancata indicazione delle spese
correnti.
14)
Tribunale di Asti 18/11/2014
La
proposta è inammissibile nel caso di mancata produzione della dichiarazione dei
redditi nei termini perché non consente la ricostruzione compiuta della
situazione economico patrimoniale e non è consentita neppure la produzione
tardiva perché impedisce un esame adeguato della fattibilità del piano da
parte dell’attestatore.
Il
Tribunale di Firenze consente attualmente l’integrazione salvo che non ricorra
il caso di cui all’art. 7 comma 2 lettera d).
15)
Tribunale di Prato, 28/09/2016
Ha
ribadito le ragioni dell’opportunità della declaratoria di inammissibilità e
i casi in cui vada dichiarata.
L’allocuzione
“aver fatto ricorso” nell’art. 7 comma 2 lettera b) è riferibile alle
ipotesi nelle quali il debitore abbia quantomeno fruito degli effetti della
procedura (Cass. N° 1869/2016): decreto di apertura della liquidazione ex art
14 quinquies, per l’accordo il decreto ex art. 10 comma 2 che inibisce le
procedure esecutive e per il piano del consumatore il decreto ex art. 12 bis
commi 1 e 2 (eventuali sospensioni di procedure in caso di pregiudizio per la
fattibilità del piano).
Se
non sono intervenuti tali atti il soggetto può presentare altra domanda prima
che decorra il quinquennio.
Tale
pronuncia ha chiarito che gli atti in frode compiuti nel quinquennio vanno
valutati non dalla data di cessazione degli effetti, ma dalla data del loro
compimento (fondo patrimoniale sciolto in prossimità della domanda).
C)
SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI
Le
uniche norme che fissano dei punti fermi sul punto sono:
·
Art. 7, comma 1: devono essere pagati
“regolarmente”, cioè integralmente e nei tempi previsti, i titolari dei
crediti impignorabili di cui all’art. 545 c.p.c. e leggi speciali
·
Art. 7, comma 1: i crediti muniti di privilegio,
pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente allorché ne sia
assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione
della collocazione preferenziale sul ricavato delle vendite in caso di
liquidazione sulla base del valore di mercato e per come attestato dall’ OCC.
In
pratica si può pagare l’ipotecario in misura non inferiore a quella
prevedibile in caso di vendita effettiva o potenziale del bene (se si salva il
bene stesso). L’attestazione sul punto è chiesta a pena di inammissibilità
(Tribunale di Ravenna, Marzo 2017).
·
Art. 8, comma 4: la proposta di accordo con
continuazione dell’attività d’impresa e il piano del consumatore possono
prevedere una moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei
creditori muniti di privilegio, pegno, ipoteca.
·
Art. 7, comma 1: a pena di inammissibilità vanno
pagati integralmente, salvo dilazione di pagamento, i tributi costituenti
risorse proprie della Unione Europea, l’imposta sul valore aggiunto (IVA), le
ritenute operate non versate.
Pertanto
riguardo all’accordo e al piano del consumatore (la liquidazione prescinde
perché tutto dipende dal ricavato della liquidazione stessa):
·
Non vi è richiamo al principio della par condicio
creditorum,
·
Non è chiaro se, per ottenere l’omologazione,
il debitore sia obbligato a mettere a disposizione tutto il suo patrimonio o se
possa riservare per sé alcuni beni, riducendo conseguentemente il livello di
soddisfazione dei creditori (pur esponendosi all’eccezione di non convenienza
accoglibile a fronte della necessaria comparazione che deve fare il giudice con
la liquidazione).
·
Bisogna necessariamente:
o
Pagare
integralmente i crediti impignorabili,
o
Pagare
integralmente i crediti tributari specificamente indicati salvo dilazione,
o
Pagare
parzialmente i creditori privilegiati purché in misura non inferiore a quella
realizzabile in caso di vendita al valore di mercato del bene, tenuto conto
della collocazione preferenziale del credito, salvo moratoria di un anno in caso
di imprenditore non fallibile che continua l’attività e di consumatore
(nessuna moratoria è prevista per i professionisti e gli altri soggetti non
fallibili),
o
Per
i chirografari non è detto nulla in ordine al trattamento, salvo la circostanza
che è consentita la suddivisione in classi dei creditori in relazione alla
quale non si dice nulla.
Vuoto
normativo – divaricazione in dottrina:
a)
Natura concorsuale degli istituti: rispetto della par condicio e classi
aventi medesima natura giuridica ed espressione di interessi omogenei,
b)
Il Silenzio della legge lascia assoluta libertà nella predisposizione
dei piani, cosicché i creditori possano essere soddisfatti in modo
differenziato a prescindere dal rispetto dei detti principi.
16)
Tribunale di Ascoli Piceno, 03/04/2014
In
attesa di interventi dirimenti da parte della giurisprudenza o ancor meglio da
parte del legislatore “non può che darsi una lettura estensiva delle norme
vigenti, improntate al deciso favor nei confronti del consumatore”.
Ciò
consente di modulare le percentuali di soddisfacimento a seconda delle
situazioni.
È
legittimo soddisfare in misura esigua una banca che aveva suggerito investimenti
pericolosi da cui aveva lucrato. Aver consigliato di investire un’eredità in
obbligazioni della banca invece di estinguere un mutuo corrente. Il rendimento
annuo delle obbligazioni e l’aumentare dei tassi variabili hanno determinato
il sovraindebitamento.
14)
Tribunale di Asti, 18/11/2014
Salvo
il caso in cui vi sia un accordo con il creditore ipotecario, è inammissibile
la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento che prevede il
pagamento dilazionato del credito ipotecario, perché tale dilazione equivale a
soddisfacimento non integrale né immediato dei privilegiati.
17)
Tribunale di Fermo, 26/10/2015
Ha
ritenuto ammissibile ed ha omologato il piano che prevedeva la soddisfazione di
un creditore privilegiato oltre l’anno di moratoria (azienda agricola che
continuava l’attività): considerazione dei tempi di liquidazione dell’asset
su cui insisteva privilegio (credito futuro), richiamando la Suprema Corte in
materia di concordato in continuità di cui è mutuata la disciplina, il giudice
ritiene ammissibili i pagamenti che intervengono nel rispetto dei tempi normali
di liquidazione dei beni purché siano previsti interessi compensativi per il
maggior termine di dilazione previsto.
17 bis) Tribunale di Rovigo, 13/12/2016: Moratoria
annuale secca per il consumatore.
18)
Tribunale di Reggio Emilia, 25/10/2016
Ammissibile
il piano del consumatore che non preveda l’inserimento tra gli asset del
Trattamento di Fine Rapporto “in ragione della sua inesigibilità” per
l’intera durata del piano.
19)
Tribunale di Busto Arsizio del 16/09/2014
Il
piano è omologabile anche se unico creditore è Equitalia e se è previsto un
pagamento parziale attraverso le somme ricavate dalla vendita di un bene
avvenuto dopo il deposito del piano ma prima dell’omologa alle condizioni di
cui al medesimo piano.
Critiche
mosse:
o
Il
tributo non è un’obbligazione assunta volontariamente,
o
C’è
un richiamo nell’art. 12 bis all’art. 7 che prevede solo la dilazione per
alcuni tributi: come si coordina? Tutto dilazionabile essendo solo
esemplificato?
o
Tribunale
di Catania, 24/06/2014: decurtazione di tutti i debiti, ma pagamento integrale
di quelli tributari
o
Tribunale
di Firenze: pagamento integrale dei tributi sia pur dilazionato perché al di là
del riferimento a specifici tributi si ritiene che la procedura non possa essere
applicata agli stessi ma solo alle obbligazioni.
20)
Tribunale di Bergamo, 31/03/2015
Avendo
il piano natura concordataria, la convenienza non è valutata dal giudice ma è
rimessa alla valutazione dei creditori con titolo anteriore al momento di
apertura del concorso, pertanto qualunque percentuale di soddisfacimento
proposta, se votata, soddisfa la funzione economica dell’istituto.
Precisazione
dell’OCC: verificare la fattibilità concreta perché scaturisca
l’attuabilità dell’accordo e il soddisfacimento dei creditori stante
l’esistenza e la consistenza patrimoniale del debitore: se la relazione è ben
fatta e coerente, il giudice la può recepire.
21)
Tribunale di Pistoia, 03/01/2014
Rata
di 15 euro mensili per il primo anno, di euro 200 per gli anni successivi e
riduzione del debito da euro 43.000 ad euro 11.000. Il debitore non era in grado
di formulare migliorativa quindi, stante la contestazione di convenienza andava
omologato in relazione alla peggiore prospettiva liquidatoria.
22)
Tribunale di Verona, 20/07/2016
Omologato
il piano che prevedeva il pagamento di un mutuo ipotecario nei termini ma non
integrale a salvaguardia di un bene essenziale quale la casa di abitazione.
D)
ASSET DELL’ATTIVO
In
forza dell’art. 8:
o
Beni
mobili e immobili,
o
Denaro,
o
Crediti
anche futuri (tra cui sovvenzioni, stipendi, pensioni…)
Cosa
succede se il soggetto (generalmente è un consumatore) abbia ceduto il quinto
dello stipendio o della pensione a terzi, tale cessioni è opponibile o no?
23)
Tribunale di Pistoia, 27/12/2013
La
cessione anche se regolarmente notificata deve ritenersi non opponibile alla
procedura per vari ordini di motivi:
o
Se
la cessione fosse opponibile, il creditore beneficiario verrebbe soddisfatto in
modo integrale sempre e comunque pur non rientrando tra i creditori da
soddisfare integralmente per legge;
o
La
legge non prevedendo la par condicio autorizza ampia libertà di forma e di
previsioni di soddisfacimento;
o
Non
si giustificherebbe un trattamento privilegiato di creditori pur sempre
chirografari, laddove per i privilegiati veri è consentita la riduzione del
credito sia pur in misura non inferiore a quanto di ricaverebbe dalla vendita
del bene e tenuto contro del grado di collocazione;
o
È
coerente con la sistematica della legge: in caso di contestazione sulla
convenienza, la valutazione va fatta non tenendo conto dell’alternativa
liquidatoria in sede di esecuzione individuale (come ha detto il Tribunale di
Lucca del 14/08/2014), ma dell’alternativa liquidatoria in sede di
liquidazione disciplinata dagli artt. 14 ter e seguenti. Tale disciplina,
all’art. 14 ter comma 6 lettera b), esclude dalla liquidazione i crediti
aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi e la pensione,
salari e quello che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti
occorrenti per il mantenimento suo e della famiglia. Non si fa eccezione per il
caso in cui sia stato ceduto il quinto dello stipendio: pertanto, tolto il
mantenimento, il resto è riservato al pagamento secondo i criteri della par
condicio, che nella liquidazione vale.
o
Se
non fosse possibile ritenere inopponibile la cessione, non si potrebbe procedere
alla redazione di piani del consumatore perché generalmente è mediante il
reddito principale che il debitore può sperare di pagare i suoi creditori.
E)
MERITEVOLEZZA (piano del consumatore)
Non
è omologabile il piano se il debitore:
1)
Ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle
adempiere – atteggiamento fraudolento: occultamento delle proprie condizioni
di squilibrio, infedele comunicazione nelle pratiche di finanziamento, frode ai
creditori;
2)
Ha corposamente determinato l’indebitamento: atteggiamento colposo
(sconsiderato accesso al credito)
Stante
l’ampiezza della norma non si possono non comprendere i comportamenti
eticamente e socialmente riprovevoli che abbiano un nesso eziologico con il
sovraindebitamento (dissipazione di sostanze, rinuncia a proposte di lavoro
dipendente, gioco…)
Sovraindebitamento
incolpevole: il consumatore è vittima di un accadimento umano relativamente
imprevedibile che ha compromesso la capacità di produrre reddito: infortunio
che incide sull’abilità al lavoro, perdita dell’impiego per cause non
imputabili, difficoltà ad incassare i propri crediti (datore di lavoro che non
paga), costi aumentati (es. interessi variabili aumentati per congiuntura
economica).
Attualmente
si sta temperando l’iniziale rigidità interpretativa:
o
Rilevano
i motivi (malattia del figlio)
o
Rilevano
anche la cause attribuibili a terzi (banca che suggerisce consigli non
convenienti)
25)
Tribunale di Ravenna 17/12/2014
È
esclusa la meritevolezza in caso di ricorso continuo e temporalmente concentrato
a più fonti di finanziamento, tali da assorbire l’intero reddito del debitore
con l’impegno di restituzione rateale di tutti i debiti: i contratti risultano
sottoscritti volontariamente e sono apprezzabili nella loro onerosità.
N.B.
1: Si ritiene che la valutazione della situazione vada fatta
preliminarmente anche senza udienza ai fini della ammissibilità, ma un conto è
l’ammissibilità e altro caso è il merito – la meritevolezza attiene al
merito.
N.B.2:
per un riscontro immediato della consapevolezza nell’indebitamento bisogna
tener conto del fatto che le società finanziarie individuano, quale limite di
indebitamento da non superare per evitare difficoltà nell’inadempimento, la
soglia di un terzo del reddito complessivo. È opportuno effettuare le
percentuali di incidenza sul reddito degli indebitamenti successivi.
26)
Tribunale di Verona 08/05/2015
Meritevolezza
nel caso in cui l’indebitamento consegue all’assistenza al figlio disabile
connessa alla mancata percezione di canoni da parte di inquilini morosi e
all’esecuzione nei confronti della moglie fideiussore di una società.
F)
OMOLOGA, RISOLUZIONE, ANNULLAMENTO
Omologa
In
primo luogo il Giudice deve escludere la sussistenza di atti in frode ai
creditori.
o
Accordo:
la valutazione deve essere effettuata all’udienza; se riscontra atti in frode
il Giudice revoca il decreto di fissazione dell’udienza che prevede anche la
inibitoria delle procedure esecutive.
Contro
tale revoca è ammesso reclamo.
o
Piano
del consumatore: verifica l’assenza di atti in frode al momento della
fissazione stessa dell’udienza.
Manca
una definizione degli atti in frode.
27)
Tribunale di Reggio Emilia 11/03/2015
Caso:
conferimento di un immobile in un trust a favore dei propri figli o comunque dei
propri dipendenti: il debitore non aveva figli e non era neppure coniugato. Il
giudice ha ravvisato un trust sham, ovvero un trust diretto a sottrarre alla
garanzia generica dei creditori i beni oggetto dell’atto di conferimento; il
giudice nonostante il raggiungimento delle maggioranze ha revocato il decreto e
rigettato la richiesta di omologa.
o
Deve
verificare nell’accordo:
-
raggiungimento maggioranze e fattibilità del
piano
-
idoneità del piano ad assicurare il pagamento dei
crediti impignorabili e dei crediti tributari
-
la convenienza dell’accordo rispetto alla
prospettiva liquidatoria
o
Deve
verificare nel piano:
-
fattibilità del piano e idoneità a pagare i
crediti impignorabili e i crediti tributari
-
ammontare dei crediti su cui vi è contestazione
-
meritevolezza
-
convenienza del piano rispetto alla prospettiva
liquidatoria
OMOLOGA PIANO
Effetti
dell’omologazione del piano:
o
I
Crediti sorti in occasione delle procedure sono soddisfatti in prededuzione;
o
È
obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione del decreto di
fissazione dell’udienza per l’accordo e anteriore alla pubblicazione del
piano del consumatore e pagamenti effettuati in violazione di piano o accordo
sono inefficaci;
o
I
creditori successivi non possono far valere le loro ragioni sui beni oggetto del
piano
o
Non
sono pregiudicati i diritti dei creditori nei confronti di fideiussori del
debitore e coobbligati in via di regresso;
o
In
caso di previsione della liquidazione dei beni viene nominato dal giudice un
liquidatore;
o
L’OCC
risolve le difficoltà insorte nell’esecuzione dell’accordo e vigila
sull’esatto adempimento, comunicando ai creditori eventuali irregolarità;
o
Le
contestazioni relative alle violazioni dei diritti soggettivi e alla
sostituzione del liquidatore per giustificato motivo;
o
Il
giudice, sentito il liquidatore e tenuto conto del contenuto del piano o
dell’accordo:
§
Autorizza lo svincolo delle somme,
§
Ordina la cancellazione di pignoramenti, ipoteche,
trascrizione del decreto ex art. 10 o 12, la cessazione delle forma di pubblicità,
§
Sospende gli atti di esecuzione se ricorrono gravi
e giustificati motivi.
Vicende
patologiche:
1)
Reclamo avverso provvedimento di omologa dell’accordo o del piano (o
del relativo diniego)
Si
propone ex. Art 737 c.p.c. contro il provvedimento al Tribunale.
Alcuni
ritengono che possa essere proposta la revoca visto il riferimento esteso
all’art. 737 ma non è stato ritenuto ammissibile (Tribunale di Firenze) visto
che si parla espressamente di reclamo. Con tale mezzo si contesta
l’insussistenza dei presupposti genetici.
2)
Annullamento
Ogni
creditore può chiederlo se si scopre che il debitore dolosamente o con colpa
grave abbia aumentato o diminuito il passivo, sottratto o dissimulato una parte
rilevante dell’attivo, dolosamente simulato attività inesistenti: è di
stretta interpretazione e può essere promossa entro 6 mesi dalla scoperta e non
oltre 2 anni dalla scadenza del termine previsto per l’ultimo adempimento.
Sono fatti salvi i diritti di terzi in buona fede.
3)
Risoluzione
Ogni
creditore può chiederla se il proponente non adempie agli obblighi derivanti
dall’accordo, se le garanzie non vengono costituite, se l’esecuzione diviene
impossibile per ragioni non imputabili al debitore sempre che, quest’ultimo,
con l’ausilio dell’OCC, non decida di modificare la proposta.
Si
può proporre entro 6 mesi dalla scoperta e non oltre un anno dalla scadenza del
termine previsto per l’ultimo adempimento.
Per
il piano del consumatore l’art. 14-bis per i casi di cui ai numeri 2 e 3
disciplina un istituto unico che è quello della cessazione degli effetti
dell’omologazione.
4)
Revoca e cessazione di diritto dell’efficacia dell’omologa
dell’accordo o del piano
Cessazione
di diritto dell’efficacia: il debitore non esegue integralmente, entro 90
giorni dalle scadenza previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alla P.A. o
agli enti di assistenza e previdenza.
Revoca:
se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare i creditori.
Il
giudice provvede d’ufficio con decreto reclamabile: non è detto che possa
sollecitare la decisione pertanto deve ritenersi che la segnalazione può essere
effettuata da OCC e dai creditori.