Sulla
compensazione nel fallimento (art. 56) e sulla necessità che il credito sia
ammesso al passivo
Dispone
l'art. 56 L.F.: “I
creditori hanno diritto di compensare con i loro debiti verso il fallito i
crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della
dichiarazione di fallimento. Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia
non ha luogo se il creditore ha acquistato
il credito per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno
anteriore”.
Rispetto
all'art. 1243
c.c.,
l'art. 56 L.F. non
prevede il requisito della “avvenuta scadenza” dei contrapposti
debiti prima della dichiarazione di fallimento perché espressamente ammette la
compensazione tra debiti (scaduti) verso il fallito e crediti verso lo stesso,
non scaduti, prima della sentenza di fallimento (che, per il
disposto del secondo comma dell'art. 55 L.F., ne determina la scadenza).
Per
poter operare la compensazione sono quindi necessari i seguenti requisiti:
a)
la preesistenza alla dichiarazione di fallimento dei contrapposti crediti
(del creditore concorsuale e del fallito) o più precisamente la preesistenza al
fallimento dei negozi giuridici che hanno dato origine ai contrapposti crediti;
b)
l'omogeneità dei contrapposti crediti che devono avere entrambi per
oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso
genere;
c)
la certezza e la liquidità di entrambi i
crediti
i quali, dunque, debbono essere incontroversi nel titolo e determinati nel loro
ammontare;
d)
l'esigibilità intesa come azionabilità (in via giudiziale) dei crediti
stessi che, se a termine, debbono essere scaduti e, se sottoposti a condizione
sospensiva, questa deve essersi già verificata;
e)
la reciprocità dei contrapposti crediti.
La
compensazione è un diritto del creditore: per richiederla è quindi necessario
dimostrare di essere creditore e che vi sono i requisiti sopra elencati.
Il
diritto alla compensazione vi é certamente se il credito è stato ammesso al
passivo.
Ma
il diritto alla compensazione opera indipendentemente: il creditore,
nell’ipotesi che il curatore chieda il pagamento di un debito, può eccepire
la compensazione del proprio credito, dimostrando i requisiti sopra esaminati,
fino a concorrenza del debito (Cassazione 287/2009, 481/2009 e 64/2012).
Alessandro Torcini
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