TUTTO
SUL PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE
Ovvero
IL P.V.P. IN 10 MINUTI!!
A
cura di Alessandro Torcini
DOMANDA:
da quando é obbligatorio il P.V.P.?
RISPOSTA: dal 20 febbraio 2018 (trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione in G.U. delle specifiche tecniche, pubblicate in G.U. n. 16 del 20-1-2018). Si segnala che vi sono delle interpretazioni che anticipano l'entrata in vigore al 19 febbraio.
Infatti iI D.M. 5.12.2017, pubblicato in G.U. il 10.01.2018, ha accertato la piena
funzionalità dei servizi del portale delle vendite pubbliche e nella G.U.
n. 16 del 20-1-2018
Quindi
dovranno essere pubblicate sul portale tutte le vendite i cui avvisi o le cui
ordinanze con data 20 febbraio 2018 o successiva (non conta la data dell'asta ma
la data dell'avviso o dell'ordinanza).
A
partire dal 10.01.2018 decorre inoltre il termine dei 90 gg spirato il quale le vendite
telematiche immobiliari sono obbligatorie e le richieste di visita agli immobili
sono formulate solo attraverso il portale ed evase entro 15 gg dalla domanda.
DOMANDA:
quali vendite devono essere inserite sul P.V.P. - portale delle vendite
pubbliche?
RISPOSTA:
quelle per le quali espressamente vi é il richiamo all'art. 490 C.P.. Ci
rientrano quindi tutte le vendite nell'ambito della legge fallimentare
(fallimenti, concordati, ecc.) e nell'ambito delle esecuzioni (per tutti i tipi
di beni, anche di modestissimo importo).
Non
sono soggette all'inserzione nel portale delle vendite pubbliche le vendite
effettuate nell'ambito del sovraindebitamento né quelle della liquidazione
coatta amministrativa.
DOMANDA:
qual’è la fonte normativa del P.V.P.?
RISPOSTA:
il portale delle vendite pubbliche è stato istituito dall'art.13, comma 1,
lett. b, n.1 del Decreto-Legge 27 giugno 2015, n.83 convertito con modificazioni
dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.
Il
provvedimento ha modificato il primo comma dell’art. 490 del C.p.c.
sostituendo all’obbligo dell’affissione, la pubblicazione sul portale di
tutti avvisi di vendita relativi alle procedure esecutive e concorsuali nonché
agli altri procedimenti per i quali la pubblicazione è prevista dalla legge.
DOMANDA:
che cos'è in pratica il Portale delle Vendite Pubbliche (P.V.P.)?
RISPOSTA:
é un sito web messo a disposizione dal Ministero della Giustizia per la
pubblicità delle vendite dei beni delle procedure esecutive e concorsuali in
genere.
Inoltre
si utilizza per la prenotazione delle visite e per la successiva vendita
mediante asta telematica.
DOMANDA:
qual’è l’indirizzo del sito?
RISPOSTA: http://venditepubbliche.giustizia.it/pvp/
DOMANDA:
con la pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche deve anche essere
effettuata ulteriore pubblicità?
L'art.
490, comma 1, c.p.c. prevede un'unica forma di pubblicità obbligatoria
costituita dalla pubblicazione sul P.V.P.
Però
lo stesso art. 490, comma 2, c.p.c., dispone per i beni mobili registrati di
valore superiore a 25.000 euro, e in ogni caso per i beni immobili, vi sia
un'ulteriore forma di pubblicità obbligatoria consistente nella pubblicazione
dell'avviso di vendita, dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima,
in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine
previsto per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.
Pertanto
la pubblicità sarà sempre obbligatoria sul P.V.P. e, nei casi sopra visti,
anche sui “siti specializzati”.
DOMANDA:
come avviene l’inserzione sugli altri siti di pubblicità?
RISPOSTA:
inserito l’avviso di vendita, il P.V.P. trasmette automaticamente i dati della
pubblicazione ai siti internet "locali" indicati per la pubblicità e
per la gestione della vendita.
DOMANDA:
chi è il soggetto obbligato a pubblicare l’annuncio sul P.V.P.?
RISPOSTA:
i cosiddetti soggetti legittimati alla vendita ovvero il referente della
procedura o soggetto legittimato alla vendita (professionista delegato,
curatore, liquidatore giudiziale, ecc.)
DOMANDA:
qual’è il ruolo delle Cancellerie nel P.V.P.?
RISPOSTA:
nessuno. E’ tutto a cura del soggetto legittimato alla vendita.
DOMANDA:
qual’è il ruolo del Giudice?
RISPOSTA:
nessuno. Dovrà solo controllare che la pubblicità sia effettuata.
Si
ricorda che, ai sensi dell’art. 631 bis, la mancata effettuazione nei termini
della pubblicità sul P.V.P. è causa di estinzione del processo esecutivo.
DOMANDA:
come avviene la pubblicazione di un annuncio sul P.V.P.?
RISPOSTA:
il referente della procedura o soggetto legittimato alla vendita (professionista
delegato, curatore, liquidatore giudiziale) deve autenticarsi tramite il proprio
apparato fisico di firma digitale e/o mediante la carta nazionale dei servizi (CNS).
Tramite
un sistema di collegamento con i registri interni al Dominio Giustizia (SIECIC e
SICID), il portale è in grado di verificare la titolarità del professionista
alla gestione degli avvisi di vendita.
Il
professionista delegato deve quindi:
-
inserire i dati identificativi della procedura e dei suoi organi;
-
inserire i dati identificativi del bene in vendita (descrizione, dati catastali,
ecc.);
-
inserire l'avviso di vendita;
-
allegare i documenti rilevanti (ordinanza di vendita, avviso di vendita,
perizia, foto etc.);
-
pagare il contributo di pubblicazione;
-
selezionare il sito della pubblicità locale e il gestore della vendita;
-
successivamente inserire l'esito della gara e gli eventuali eventi significativi
(ad es. revoca, sospensione etc.).
DOMANDA:
vi sono delle istruzioni per la pubblicazione?
RISPOSTA:
vi é un interessante tutorial
all’indirizzo:
https://venditepubbliche.giustizia.it/pvp/it/vid.page
DOMANDA:
il Portale è a pagamento?
RISPOSTA:
certo! Non si è persa occasione di far cassa! Per la pubblicazione sul P.V.P.
è dovuto un contributo dell'importo di 100 euro a carico del creditore
procedente.
Quando
la vendita è disposta in più lotti, il contributo per la pubblicazione è
dovuto per ogni lotto.
Quando
vi è l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per la
pubblicazione è prenotato a debito.
Il
contributo non è dovuto per la pubblicazione relativa a beni diversi da beni
immobili e mobili registrati.
Il
contributo è previsto ai sensi dell'art. 18 bis (inserito dall'art. 15, comma
1, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto
2015, n. 132) del DPR 30 maggio 2002, n.115 (Testo unico in materia di spese di
giustizia).
Le
istruzioni per il pagamento si trovano all’indirizzo:
http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_26_1.wp?previousPage=pst_26&contentId=DOC5493
DOMANDA:
è previsto un compenso per il professionista per questo maggior lavoro che
effettua?
RISPOSTA:
come al solito no! Il professionista lavora (gratis) ed incassa il ministero!
DOMANDA:
con il P.V.P, come sono gestite le visite ai beni in vendita?
RISPOSTA:
ai sensi dell'art. 560, comma 5, c.p.c., le richieste di visione dei beni devono
essere presentate esclusivamente mediante il Portale delle Vendite Pubbliche.
È
obbligo del custode consentire l'esame dei beni in vendita entro 15 giorni dalla
richiesta.
Il
custode giudiziario, accedendo all'area a lui riservata all’interno del P.V.P.,
può consultare le richieste di visita.
DOMANDA:
dove si trovano ulteriori istruzioni?
RISPOSTA: le specifiche tecniche di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche e tutte le modalità operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili con modalità telematiche, si trovano sul portale dei servizi telematici
(http://pst.giustizia.it)
nell'area Documenti, sezione Portale delle Vendite Pubbliche.
DOMANDA:
è prevista un’assistenza telefonica o un Help desk?
RISPOSTA:
è previsto un servizio di assistenza solo via email. Dai test fatti, le
risposte arrivano con molti giorni di ritardo.
DOMANDA:
e se qualcosa non funziona, come si può risolvere?
RISPOSTA:
all’italiana. Arrangiatevi!
DOMANDA: a partire dal 10 aprile 2018, le vendite saranno solo con modalità telematiche?
RISPOSTA: solo quelle effettuate secondo il C.P.C. (e quindi per esempio, nelle esecuzioni immobiliari). Per tutte le altre vendite competitive (ad esempio nel fallimento quelle davanti al curatore) non vi é l'obbligo e si può continuare secondo le usuali modalità.
DOMANDA:
che cos'è e come si svolge una gara telematica?
RISPOSTA:
l’art. 569, comma 4, c.p.c., prevede che "... il giudice stabilisce,
salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito
svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione
delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti,
l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità
telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'articolo
161-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice".
L’art.
2 del Decreto Ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2015 (Regolamento recante le
regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e
immobili con modalità telematiche) definisce invece le modalità di svolgimento
della gara telematica prevedendo tre casi:
*
VENDITA SINCRONA TELEMATICA: la gara viene avviata nel giorno e nell'ora
stabiliti dall'avviso di vendita. Possono parteciparvi i soggetti abilitati dal
referente della procedura, previa verifica telematica dei requisiti tecnici e
formali delle buste di offerta presentate telematicamente.
*
VENDITA SINCRONA MISTA (telematica + tradizionale): si tratta di una variante
della modalità sopra esposta che differisce per il fatto che la gara prevede la
contemporanea partecipazione di soggetti collegati telematicamente alla gara e
di soggetti fisicamente presenti innanzi al Giudice o al referente della
procedura.
*
VENDITA ASINCRONA (a tempo): la gara viene effettuata in un lasso temporale
predeterminato e senza la simultanea connessione del Giudice o del referente
della procedura.
Per
GARA TELEMATICA s’intende la modalità di svolgimento della vendita realizzata
per il tramite di una specifica piattaforma informatica messa a disposizione dal
Gestore della Vendita che è un soggetto privato che dispone del software per
l'asta telematica, iscritto all'apposito registro ministeriale.
Questa
piattaforma consente agli offerenti accreditati di presentare l'offerta e di
partecipare all'asta telematica ed al referente di validare o rifiutare le
offerte ricevute, avviare le operazioni d'asta, decretare l'aggiudicazione,
predisporre i relativi verbali e i conseguenti depositi sui registri informatici
di cancelleria.
DOMANDA:
come vengono presentate le offerte?
RISPOSTA:
sul P.V.P. è disponibile il modulo web "Offerta Telematica", in cui
il presentatore dell'offerta inserisce tutti i dati richiesti.
Successivamente
al presentatore sono lasciate due opzioni per la trasmissione della propria
offerta al ministero:
*
mediante una particolare "casella di posta elettronica certificata per la
vendita telematica", rilasciata dal gestore della PEC;
*
mediante una normale casella di posta elettronica certificata, laddove l'offerta
sia firmata digitalmente.
Le
istruzioni rilasciate dal ministero per la presentazione delle offerte
telematiche sono reperibili all’indirizzo:
http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_26.wp
DOMANDA: le aste telematiche riguardano anche le vendite dei fallimenti e/o concordati?
RISPOSTA:
si ritiene che l'obbligo ci sia solamente se é stata scelta la vendita dal
Giudice Delegato secondo quanto stabilito dal c.p.c. a norma dell'art.
107, comma 2, L.F.
In tutti gli altri casi (ad esempio vendita presso il curatore), si procederà
con le usuali modalità.
Modelli per vendite presso il curatore si possono trovare sul sito del libretto
verde.
VEDI
IL VADEMECUM DI ASTEGIUDIZIARIE
Alessandro
Torcini
Per
il sito www.librettoverde.it
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