Il fallimento, nella sua stessa origine storica, non è che una esecuzione forzata, più complessa di quella individuale, ma sempre esecuzione, che tende alla liquidazione dell’impresa. Anche la procedura relativa al deposito dell’istanza di fallimento è stata modificata dalla legge di riforma e da ultimo dal Dlgvo n. 169/2007.
Il fallimento è dichiarato su richiesta del debitore, su ricorso di uno o più creditori, su istanza del pubblico ministero (art. 6 L. F.).
Possiamo distinguere le diverse iniziative per la dichiarazione di fallimento come segue.
In entrambi i casi, per agevolare la pratica, è in uso presso gli uffici giudiziari la predisposizione di uno stampato, distribuito dalla cancelleria, a seconda che l’imprenditore di cui si chiede il fallimento sia una società di persona ovvero una società di capitali. E ciò sia ai fini dell’iscrizione a ruolo del ricorso sia al fine della documentazione probatoria da allegare al ricorso, anche per rendere più celere l’istruttoria pre-fallimentare da parte del Tribunale fallimentare (all.1).
Il ricorso deve contenere le motivazioni a sostegno della richiesta a cui va allegata tutta la documentazione necessaria a individuare l’imprenditore, e a dimostrare la sussistenza dello stato di insolvenza in cui versa.
Nell’ipotesi di cui al punto 1), e cioè nel caso di fallimento in proprio, occorre distinguere due ipotesi.
Accade spesso, infatti, che l’amministratore senza alcun potere per gli atti di straordinaria amministrazione intenda presentare il ricorso in quanto la società versa già in stato di insolvenza; oppure, adducendo il fatto che la società non è in grado di agire perché i soci disertano le assemblee, o ancora, in quanto manca la liquidità per far fronte ad ulteriori spese.
In tutti questi casi, è opportuno che l’amministratore presenti al Presidente del Tribunale istanza per la nomina di un liquidatore, essendo nella impossibilità di agire. Sarà poi cura di quest’ultimo decidere se dare corso all’istanza di fallimento.
Il ricorso si presenta al Tribunale, in composizione collegiale, del luogo ove l’imprenditore ha la sede principale (competenza funzionale e inderogabile) e si propone con istanza da depositare presso la cancelleria fallimentare esente da bollo ed allegando:
I documenti da allegare sono:
Lo stato di insolvenza può essere dimostrato anche con atti che non siano attinenti alla esecuzione forzata, per esempio se dopo la diffida di pagamento l’imprenditore non adempie l’obbligazione e risulti, da relativa visura camerale, pluriprotestato.
Come è noto, il piccolo imprenditore e l’artigiano non sono assoggettati al fallimento mancando il requisito dell’imprenditorialità e della organizzazione dei beni strumentali.
Inoltre, è stato introdotto dalla riforma il principio elaborato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 368/1994, n. 488/1993) per cui non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a € 30.000,00 (importo che verrà periodicamente aggiornato).
Al suddetto criterio (piccolo imprenditore e dell’artigiano) sono state introdotte dall’art. 1 L.F. alcune eccezioni che presuppongono che non può essere considerato “piccolo l’imprenditore” o assoggettato ai benefici dell’artigiano, l’imprenditore che:
Depositato il ricorso, il Tribunale fissa con decreto l’udienza di convocazione (obbligatoria) avanti a sé del debitore, dei creditori istanti e del pubblico ministero.
La parte che ha depositato il ricorso, dopo circa una settimana, si reca in cancelleria per richiedere le copie autentiche del ricorso e del decreto di convocazione e procede a notificare l’atto al debitore. L’originale verrà poi depositato in cancelleria prima dell’udienza.
Il fallimento è dichiarato con sentenza dal Tribunale che dispone:
La sentenza è notificata al debitore e comunicata per estratto al PM, al curatore e al richiedente il fallimento. E’ annotata inoltre presso l’Ufficio del registro delle imprese ove l’imprenditore ha la sede legale.
La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell’art. 133 cpc; nei confronti dei terzi gli effetti si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 17, comma secondo.
Consultazione del fascicolo fallimentare.
Per quanto riguarda la possibilità di consultazione del contenuto del fascicolo l’art. 90 L.F., come modificato, ha stabilito che:
a cura del Dott. Guido Ghezzi Galli Tassi
Al fine di depositare istanza di fallimento in proprio, oltre a depositare quanto previsto dall’art. 14 L.F. (si ritiene che per le scritture contabili e fiscali obbligatorie ci si possa riservare per quanto concerne il deposito riportando una dicitura tipo la seguente: il sottoscritto dichiara che le scritture contabili e fiscali obbligatorie di cui all’art. 14 L.F. sono conservate, ed a disposizione dei designandi Organi della procedura, presso……….) è necessario munirsi di:
E’ necessario inoltre specificare se il debitore rinuncia o meno a comparire di fronte al Tribunale per essere ascoltato ai sensi dell’art. 15 comma 2 L.F.