Intervento del fondo di garanzia INPS per l'anticipazione del trattamento di fine rapporto e/o dei crediti di lavoro diversi dal TFR: Documenti che il lavoratore deve allegare e ruolo del curatore

Data:
Agosto 6, 2024
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Si riassumono schematicamente i principali documenti che il lavoratore, una volta ammesso allo stato passivo, deve allegare alla domanda per l’intervento del Fondo di garanzia INPS per l’anticipazione del trattamento di fine rapporto e/o dei crediti di lavoro diversi dal TFR.

L’elenco e le modalità sono quelle dettate, da ultimo, nel messaggio INPS n. 2084 del 11.5.2016 che detta le istruzioni agli uffici.

Il messaggio INPS è reperibile sul sito www.fallimento.it o www.librettoverde.it

DOCUMENTOCHI LO RILASCIA
Copia autentica (anche per estratto) dello stato passivo reso esecutivoCancelleria fallimenti oppure il legale che ha patrocinato il lavoratore nell’ambito della procedura concorsuale che, stante le previsioni dell’art. 16 bis, comma 9 bis del D.L. 179/2012 convertito dalla L. 221/2012, può attestare la conformità della copia estratta dal fascicolo informatico
Dichiarazione sostitutiva dell’attestazione della Cancelleria che il credito non è stato oggetto di opposizione o di impugnazione ai sensi dell’art. 98 LF.Nessuno: la dichiara il lavoratore con la firma della domanda (la dichiarazione è stata integrata nella domanda di intervento dei Fondi di garanzia)
Copia autentica del decreto che ha deciso l’eventuale azione di opposizione o impugnazione riguardante i crediti del lavoratore (quando il credito del lavoratore sia stato oggetto di opposizione o impugnazione)Il legale che ha patrocinato il lavoratore nell’ambito della procedura concorsuale che, stante le previsioni dell’art. 16 bis, comma 9 bis del D.L. 179/2012 convertito dalla L. 221/2012, può attestare la conformità della copia estratta dal fascicolo informatico
Modello SR52 (per la liquidazione del TFR e dei Crediti di lavoro) e/o Modello SR95 (per la liquidazione delle omissioni contributive alla previdenza complementare)Curatore (in caso di rifiuto del responsabile della procedura concorsuale di compilare i modelli in questione, come già indicato nella circolare n. 74 del 15 luglio 2008, le domande non devono essere respinte, ma le informazioni necessarie devono essere richieste direttamente al lavoratore tramite l’esibizione di idonea documentazione (per es. istanza di ammissione al passivo)
Copia della domanda di ammissione al passivo completa di documentazione (conteggi, copia dei cedolini paga etc.)Il lavoratore nel caso di rifiuto da parte del Curatore

A proposito della compilazione del Modello SR52 e/o Modello SR95 si segnala che nessuna norma di legge prevede che il curatore abbia l’obbligo di compilare le certificazioni e/o il modello SR52. Il Curatore, se vuole, procede solo per spirito di collaborazione e comunque senza spese a carico degli altri creditori (in altre parole, le spese del Consulente del Lavoro per la redazione del Modello SR52 non possono essere messe a carico della procedura).

Nel messaggio l’INPS prevede che “In caso di comprovato rifiuto del responsabile della procedura concorsuale di compilare i modelli in questione, come già indicato nella circolare n. 74 del 15 luglio 2008, le domande non devono essere respinte, ma le informazioni necessarie devono essere richieste direttamente al lavoratore tramite l’esibizione di idonea documentazione (per es. istanza di ammissione al passivo) unitamente alla compilazione del modello SR54)”

Si sconsiglia di firmare il modello in quanto non vi è un obbligo di legge (ma vi è un’assunzione di responsabilità non dovuta e non retribuita e che potrebbe creare dei problemi con l’assicurazione nel caso di risarcimento di eventuali danni).

Il lavoratore non ha alcun danno dal rifiuto in quanto, in sostituzione, allegherà la domanda di ammissione al passivo con gli allegati (procedura che è anche più semplice).

Riassumendo e concludendo: il curatore non deve rilasciare o firmare alcun documento.

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