Fallimento: esclusione per il curatore dagli obblighi dell’imprenditore fallito Ovvero: è il curatore che deve smaltire rifiuti, bonificare aree, rimuovere situazioni di situazioni di pericolo, smontare gru ecc. ecc.?
Sempre più frequentemente il povero curatore, appena nominato, si vede destinatario di raffiche di ordinanze ed intimazioni di vario genere da parte di Comuni, Province, Ausl e burocrati vari.
Gli si chiede un po’ di tutto: smaltimento rifiuti, bonifiche di aree, rimozione di situazioni di pericolo, smontaggio gru e chi ne ha più ne metta. Quello che i vari enti non sono riusciti ad imporre al fallito, cercano di porlo a carico del povero Curatore addossandogli i più svariati compiti ed oneri.
Ma è compito del curatore smaltire rifiuti, bonificare aree, mettere in sicurezza, smontare gru, rimuovere Eternit, ecc. ?
E’ bene che sia chiaro: tutti questi atti sono illegittimi.
“Il fatto che alla curatela sia affidata l’amministrazione del patrimonio del fallito, per fini conservativi predisposti alla liquidazione dell’attivo ed alla soddisfazione paritetica dei creditori, non comporta affatto che sul curatore incomba l’adempimento di obblighi facenti carico originariamente all’imprenditore, ancorché relativi a rapporti tuttavia pendenti all’inizio della procedura concorsuale. Al curatore competono gli adempimenti che la legge (sia esso il R.D. 16.03.1942, n. 267, siano esse leggi speciali) gli attribuisce e tra essi non è ravvisabile alcun obbligo generale di subentro nelle situazioni giuridiche passive di cui era onerato il fallito. In linea generale il curatore, nell’espletamento della pubblica funzione, non si pone come successore o sostituto necessario del fallito, su di lui non incombono né gli obblighi dal fallito inadempiuti volontariamente o per colpa, né quelli che lo stesso non sia stato in grado di adempiere a causa dell’inizio della procedura concorsuale, ancorché la scadenza di adempimento avvenga in periodo temporale in cui lo stesso curatore possa qualificarsi come datore di lavoro nei confronti degli stessi dipendenti, o di alcuni di essi.”
E’ chiarissimo. E questo non lo dice chi scrive: è la Suprema Corte di Cassazione n. 9605/91 confermata integralmente dal Consiglio di Stato in più sentenze (Sez. 5, sent. 30.06.2014, n. 3274 consigliostato-3274-2014 e sezione IV, sentenza n. 5668 del 4 dicembre 2017).
Conforme Tribunale di Milano Decreto 08-06-2017: “Il curatore del fallimento non può ritenersi né produttore di rifiuti - ancorché come avente causa del fallito - né detentore qualificato ai sensi dell'art. 188 T.U.A., in caso di mancata loro inventariazione o di loro abbandono, trattandosi di beni privi di valore e fonte di ingenti oneri per il loro trattamento e smaltimento”
Da un punto di vista operativo, in caso di rinvenimento di rifiuti o di siti contaminati è necessario quindi provvedere alla tempestiva segnalazione agli organi pubblici territoriali competenti, e chiedere immediatamente la rinuncia all’acquisizione ex art. 42, comma 3, l.fall..
Se in essere, recedere prima possibile dai contratti di locazione o di affitto di azienda.
Siccome poi la tutela della salute pubblica è rimessa al Sindaco, chiedere al giudice di emettere provvedimenti d'urgenza per ordinare al Sindaco stesso di smaltire i rifiuti, specie in assenza di attivo.
Quindi, cari colleghi Curatori: se siete destinatari di ordinanze del genere, impugnatele subito. La vittoria è pressoché certa e vi pagheranno anche le spese.