Sovraindebitamento -commenti vari a giurisprudenza. Rassegna di giurisprudenza commentata 31/3/2017

Data:
Agosto 7, 2024
Per i siti:
  • Assistenza tecnica e redazione del piano
  • Necessaria per Tribunale di Vicenza del 29/04/2014 (isolata) (di contrario avviso Tribunale di Firenze)

È necessaria l’assistenza tecnica del debitore perché:

  • La proposta è una domanda giudiziale con il fine di comporre una crisi finanziaria e si è in presenza di interessi contrapposti,
  • Il ricorso è un atto introduttivo di una procedura,
  • La procedura si svolge dinanzi ad un tribunale individuato sulla base di criteri tecnici di competenza,
  • Presenta fasi potenzialmente contenziose afferenti ammissione, omologazione e convenienza.

Redazione piano

Tribunale di Vicenza: nulla vieta al debitore di avvalersi, per la redazione del piano, di un soggetto di sua fiducia ma, stante la fattispecie di legge e i compiti di obiettiva affidabilità previsti per l’OCC è quest’ultimo che, in ogni caso, deve fare proprio, se condiviso, il piano redatto dal professionista.

Tribunale di Pistoia 19/11/2014

È possibile sia che:

· Il soggetto si limiti a chiedere la nomina di un professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi e aspetti che quest’ultimo predisponga la proposta di accordo e l’attestazione di fattibilità (anche Tribunale di Firenze);

· Il soggetto affidi la redazione a professionisti di sua fiducia e il piano così predisposto viene fatto proprio così com’è o eventualmente con opportune modifiche a garanzia di fattibilità o attendibilità.

A) SOGGETTI (art. 6)

Il consumatore

  1. Tribunale di Bergamo decreto del 12/12/2014

La definizione ricalca sostanzialmente quella di cui all’art. 3 del codice del consumo (D.Lgs. 06/09/2005 n.206) di matrice comunitaria: “consumatore è quel debitore che sia persona fisica e che abbia assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.

Elementi sintomatici:

o Modalità dell’atto concluso;

o Le forme utilizzate;

o Le circostanze di tempo e di luogo di esso allo scopo di verificare se l’oggetto dell’attività possa ritenersi destinato al soddisfacimento di bisogni inerenti la sfera personale o familiare, comunque, privata.

Ne consegue che non è consumatore il soggetto il cui sovraindebitamento derivi da garanzie prestate alle banche perché finanziassero la società di cui il soggetto è socio.

Per la giurisprudenza della Corte Europea e della Corte di Cassazione (cfr. Cass. 25212/2011) al fine della individuazione della qualità di consumatore, si applica il principio secondo cui la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore, pertanto:

Consumatore: soggetto che ha garantito le obbligazioni derivanti da un atto di consumo

No Consumatore: soggetto gravato da obbligazioni derivanti anche e soprattutto dalla prestazione di garanzie personali nell’interesse di società esercente attività d’impresa.

  1. Tribunale di Milano, decreto del 16/05/2015

La procedura del piano del consumatore è caratterizzata dai benefici di una maggior semplicità del procedimento rispetto a quella degli accordi di composizione della crisi e della soggezione al solo controllo del Tribunale sottratta dal vaglio dei creditori: ciò impone che il rapporto di funzionalità al privato consumo delle obbligazioni da ristrutturare, debba essere inteso in senso “stretto e rigoroso”.

Pertanto, l’obbligazione fideiussoria contratta dal socio unico o amministratore unico per assicurare finanziamenti alla società, non può dirsi attinente alla sfera personale e familiare del soggetto.

  1. Corte di Cassazione sentenza n° 1869 del 01/02/2016 (innovativa)

Per individuare cosa debba intendersi per consumatore, parte dall’esegesi dell’art. 12 bis, comma 3, ”il consumatore ha assunto obbligazioni che pone l’accento più sulla natura dell’obbligazione che sul tipo di soggetto e ne trae quali conseguenze”:

  1. Ciò che rileva non è tanto che la persona fisica abbia svolto attività d’impresa o professionale, quanto piuttosto l’aver contratto obbligazioni “per far fronte alle esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dalla estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque, anche a favore di terzi, ma senza riflessi in una attività d’impresa o professionale propria”. Se ciò che rileva è la natura dell’obbligazione oggetto di ristrutturazione anche l’imprenditore o il lavoratore autonomo può proporre il piano del consumatore, purché destinato a pagare debiti sorti per ragioni familiari in senso ampio, cioè debiti di natura privata e per ragioni legate alla vita quotidiana (debiti per ristrutturazione della casa: Tribunale di Catania 17/06/2014; aiutare familiari malati: Tribunale di Verona 08/05/2015).

Ciò presuppone:

  • Al momento della presentazione del piano non residuano più obbligazioni connesse alle attività di impresa o professionali;
  • Potrebbe fare un piano parziale senza beneficiare però del vantaggio tipico di questi strumenti che è la totale esdebitazione.
  1. Rientrano nei debiti del consumatore le obbligazioni contratte “anche a favore di terzi”, ovvero garanzie o fideiussioni purché gli stessi non abbiano riflessi in una propria attività d’impresa (il padre che presta una fideiussione a favore del figlio che inizia attività imprenditoriale: la sentenza di Milano e di Bergamo non sono del tutto superate).

N.B.: il Tribunale di Rovigo del dicembre 2016 si è adeguato a questa lettura.

Soggetti non fallibili

(N.B.: Tribunale di Firenze: ditta individuale – non è sufficiente dire che non è fallibile e produrre i documenti all’art. 9 comma 3 ma l'OCC deve prendere posizione sul punto).

  1. Tribunale di Treviso: Soci di S.n.c. non fallibile

Hanno fatto ricorso ad un accordo in cui hanno aggregato:

  • Debiti personali dei due soci / Debiti delle società / Costi della procedura

Hanno messo a disposizione un immobile di loro proprietà

Il Piano prevedeva:

  • Soddisfazione 100% privilegi
  • Soddisfazione tra il 60% e il 4% i chirografi a seconda del prezzo di vendita
  • Riserva di € 3.000 per coprire le spese di trasloco (elasticità del piano)
  • Automatica esdebitazione
  1. Tribunale di Parma: Soci di S.r.l.

Persone fisiche non fallibili in sé, hanno presentato un’istanza di liquidazione del patrimonio con le seguenti caratteristiche:

  • Tutto il patrimonio messo a disposizione,
  • Formazione di una specie di stato passivo,
  • Soddisfazione 100% creditori privilegiati,
  • Soddisfazione 20% creditori chirografari,
  • Esdebitazione avendo soddisfatto parzialmente i chirografari ed avendo dimostrato diligenza nell’assunzione delle obbligazioni.
  1. Tribunale di Milano, 18/08/2016: Soci illimitatamente responsabili di società di persone fallibili

Non può accedere ad una procedura ex L. 3/2012 il socio illimitatamente responsabile di società di persone perché è assoggettabile al Fallimento ex. Art 147 L.F. anche se si tratta di estensione automatica del fallimento della società.

Peraltro il socio non potrebbe sistemare solo i propri debiti personali atteso che con il suo patrimonio egli risponde anche dei debiti societari sia pur sussidiariamente.

Il Tribunale di Prato è di contrario avviso ed ammette l’accordo.

  1. Tribunale di Pistoia, 19/11/2014: Società agricola

È consentita la presentazione di un accordo ad una società agricola non fallibile anche se l’accordo prevede il pagamento dei creditori con finanza esterna proveniente dall’esecuzione di una procedura di concordato preventivo di una S.r.l. con i medesimi soci.

Ciò ha comportato:

  • Il riconoscimento della legittimità di un surplus concordatario da destinare ad altra procedura,
  • La valutazione della fattibilità della proposta di accordo deve essere compiuta anche attraverso la valutazione dell’attendibilità delle previsioni di pagamento contenute nella procedura di concordato,
  • I creditori dei soci per fideiussione da questi rilasciate per la S.r.l. in concordato, sono stati collocati in apposita classe senza diritto di voto, avendo già votato per il concordato. Sono creditori estranei, senza diritto di voto, ma che possono opporsi all’omologa.
  1. Tribunale di Ravenna, 15/02/2016: Enti morali di diritto pubblico esercente attività agricola

È ammissibile l’accesso alla procedura da parte dell’ente morale di diritto pubblico costituita con R.d. 28/02/1929 n° 302 che non abbia mai adottato forme privatistiche attraverso le quali perseguire le proprie finalità, che non eserciti attività d’impresa commerciale e, ove l’unica attività economica esercitata sia da ricondurre a quella di carattere agricolo.

  1. Tribunale di Prato, 27/07/2015

Ammesso alla procedura di sovraindebitamento l’associazione no profit “Croce D’Oro” che svolge attività di 118 e Autoambulanze:

Il Piano prevedeva:

  • Soddisfazione 100% privilegiati lavoratori,
  • Soddisfazione 10% chirografari attraverso la vendita di due edifici, la rinegoziazione dei mutui a 20 anni e la rateizzazione dei debiti erariali.
  1. Tribunale di Treviso del 20/05/2015: IPAB
  2. Tribunale di Treviso del 12/05/2016

La Legge 3/2012 è una norma di chiusura del sistema applicabile a tutte le situazioni non specificatamente regolamentate.

La Legge quadro delle IPAB (D. Lgs. 207/2011) prevede che gli enti pubblici di assistenza e beneficienza dotati di personalità giuridica e che operano in base ad autorizzazione regionale, possono presentare un piano di risanamento che ben può coincidere con l’accordo di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti di cui alla Legge 3/2012.

Il Tribunale in sede dei reclamo ha accolto il ricorso e dichiarato inammissibile la proposta di composizione della crisi presentata dalla IPAB sulla base del principio (poco condivisibile viste le dimensioni di alcune aziende agricole) secondo cui “la struttura del procedimento, il limitato controllo giudiziale e lo stesso accostamento tra consumatore e l’imprenditore non fallibile sono elementi che, già di per sé, portano a ritenere come il legislatore abbia inteso disciplinare situazioni d’insolvenza civile non particolarmente complesse, riferibili ai cd. Debitori deboli”.

Del resto se il legislatore avesse voluto includere gli enti pubblici lo avrebbe fatto espressamente.

Condivisibile è il richiamo alla normativa regionale successiva che ha disciplinato una sorta di procedura di commissariamento.

B) PROCEDIMENTO (artt. 7-8-9-10)

  1. Tribunale di Cremona, 17/4/2014

Documentazione che devono produrre l’imprenditore agricolo o il piccolo imprenditore non fallibile: la semplificazione e agevolazione di cui godono questi soggetti non producono alcuna deroga alla disciplina di composizione della crisi perché operano solo sul piano civile e tributario. Il debitore, a tutela dei creditori deve:

Preservare la propria situazione patrimoniale ed economica in modo trasparente

  • Redigere ex novo apposita documentazione riepilogativa.
  1. Tribunale di Firenze, 27/08/2012

Ha rigettato per mancanza dei presupposti di legge in quanto il ricorso non precisava scadenze e modalità di pagamento dei creditori, mancanza di firma del garante, mancata dichiarazione dei redditi e mancata indicazione delle spese correnti.

  1. Tribunale di Asti 18/11/2014

La proposta è inammissibile nel caso di mancata produzione della dichiarazione dei redditi nei termini perché non consente la ricostruzione compiuta della situazione economico patrimoniale e non è consentita neppure la produzione tardiva perché impedisce un esame adeguato della fattibilità del piano da parte dell’attestatore.

Il Tribunale di Firenze consente attualmente l’integrazione salvo che non ricorra il caso di cui all’art. 7 comma 2 lettera d).

  1. Tribunale di Prato, 28/09/2016

Ha ribadito le ragioni dell’opportunità della declaratoria di inammissibilità e i casi in cui vada dichiarata.

L’allocuzione “aver fatto ricorso” nell’art. 7 comma 2 lettera b) è riferibile alle ipotesi nelle quali il debitore abbia quantomeno fruito degli effetti della procedura (Cass. N° 1869/2016): decreto di apertura della liquidazione ex art 14 quinquies, per l’accordo il decreto ex art. 10 comma 2 che inibisce le procedure esecutive e per il piano del consumatore il decreto ex art. 12 bis commi 1 e 2 (eventuali sospensioni di procedure in caso di pregiudizio per la fattibilità del piano).

Se non sono intervenuti tali atti il soggetto può presentare altra domanda prima che decorra il quinquennio.

Tale pronuncia ha chiarito che gli atti in frode compiuti nel quinquennio vanno valutati non dalla data di cessazione degli effetti, ma dalla data del loro compimento (fondo patrimoniale sciolto in prossimità della domanda).

C) SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI

Le uniche norme che fissano dei punti fermi sul punto sono:

  • Art. 7, comma 1: devono essere pagati “regolarmente”, cioè integralmente e nei tempi previsti, i titolari dei crediti impignorabili di cui all’art. 545 c.p.c. e leggi speciali
  • Art. 7, comma 1: i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato delle vendite in caso di liquidazione sulla base del valore di mercato e per come attestato dall’ OCC.

In pratica si può pagare l’ipotecario in misura non inferiore a quella prevedibile in caso di vendita effettiva o potenziale del bene (se si salva il bene stesso). L’attestazione sul punto è chiesta a pena di inammissibilità (Tribunale di Ravenna, Marzo 2017).

  • Art. 8, comma 4: la proposta di accordo con continuazione dell’attività d’impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno, ipoteca.
  • Art. 7, comma 1: a pena di inammissibilità vanno pagati integralmente, salvo dilazione di pagamento, i tributi costituenti risorse proprie della Unione Europea, l’imposta sul valore aggiunto (IVA), le ritenute operate non versate.

Pertanto riguardo all’accordo e al piano del consumatore (la liquidazione prescinde perché tutto dipende dal ricavato della liquidazione stessa):

  • Non vi è richiamo al principio della par condicio creditorum,
  • Non è chiaro se, per ottenere l’omologazione, il debitore sia obbligato a mettere a disposizione tutto il suo patrimonio o se possa riservare per sé alcuni beni, riducendo conseguentemente il livello di soddisfazione dei creditori (pur esponendosi all’eccezione di non convenienza accoglibile a fronte della necessaria comparazione che deve fare il giudice con la liquidazione).
  • Bisogna necessariamente:
  • Pagare integralmente i crediti impignorabili,
  • Pagare integralmente i crediti tributari specificamente indicati salvo dilazione,
  • Pagare parzialmente i creditori privilegiati purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di vendita al valore di mercato del bene, tenuto conto della collocazione preferenziale del credito, salvo moratoria di un anno in caso di imprenditore non fallibile che continua l’attività e di consumatore (nessuna moratoria è prevista per i professionisti e gli altri soggetti non fallibili),
  • Per i chirografari non è detto nulla in ordine al trattamento, salvo la circostanza che è consentita la suddivisione in classi dei creditori in relazione alla quale non si dice nulla.

Vuoto normativo – divaricazione in dottrina:

  1. Natura concorsuale degli istituti: rispetto della par condicio e classi aventi medesima natura giuridica ed espressione di interessi omogenei,
  2. Il Silenzio della legge lascia assoluta libertà nella predisposizione dei piani, cosicché i creditori possano essere soddisfatti in modo differenziato a prescindere dal rispetto dei detti principi.
  1. Tribunale di Ascoli Piceno, 03/04/2014

In attesa di interventi dirimenti da parte della giurisprudenza o ancor meglio da parte del legislatore “non può che darsi una lettura estensiva delle norme vigenti, improntate al deciso favor nei confronti del consumatore”.

Ciò consente di modulare le percentuali di soddisfacimento a seconda delle situazioni.

È legittimo soddisfare in misura esigua una banca che aveva suggerito investimenti pericolosi da cui aveva lucrato. Aver consigliato di investire un’eredità in obbligazioni della banca invece di estinguere un mutuo corrente. Il rendimento annuo delle obbligazioni e l’aumentare dei tassi variabili hanno determinato il sovraindebitamento.

  1. Tribunale di Asti, 18/11/2014

Salvo il caso in cui vi sia un accordo con il creditore ipotecario, è inammissibile la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento che prevede il pagamento dilazionato del credito ipotecario, perché tale dilazione equivale a soddisfacimento non integrale né immediato dei privilegiati.

  1. Tribunale di Fermo, 26/10/2015

Ha ritenuto ammissibile ed ha omologato il piano che prevedeva la soddisfazione di un creditore privilegiato oltre l’anno di moratoria (azienda agricola che continuava l’attività): considerazione dei tempi di liquidazione dell’asset su cui insisteva privilegio (credito futuro), richiamando la Suprema Corte in materia di concordato in continuità di cui è mutuata la disciplina, il giudice ritiene ammissibili i pagamenti che intervengono nel rispetto dei tempi normali di liquidazione dei beni purché siano previsti interessi compensativi per il maggior termine di dilazione previsto.

17 bis) Tribunale di Rovigo, 13/12/2016: Moratoria annuale secca per il consumatore.

  1. Tribunale di Reggio Emilia, 25/10/2016

Ammissibile il piano del consumatore che non preveda l’inserimento tra gli asset del Trattamento di Fine Rapporto “in ragione della sua inesigibilità” per l’intera durata del piano.

  1. Tribunale di Busto Arsizio del 16/09/2014

Il piano è omologabile anche se unico creditore è Equitalia e se è previsto un pagamento parziale attraverso le somme ricavate dalla vendita di un bene avvenuto dopo il deposito del piano ma prima dell’omologa alle condizioni di cui al medesimo piano.

Critiche mosse:

  • Il tributo non è un’obbligazione assunta volontariamente,
  • C’è un richiamo nell’art. 12 bis all’art. 7 che prevede solo la dilazione per alcuni tributi: come si coordina? Tutto dilazionabile essendo solo esemplificato?
  • Tribunale di Catania, 24/06/2014: decurtazione di tutti i debiti, ma pagamento integrale di quelli tributari
  • Tribunale di Firenze: pagamento integrale dei tributi sia pur dilazionato perché al di là del riferimento a specifici tributi si ritiene che la procedura non possa essere applicata agli stessi ma solo alle obbligazioni.
  1. Tribunale di Bergamo, 31/03/2015

Avendo il piano natura concordataria, la convenienza non è valutata dal giudice ma è rimessa alla valutazione dei creditori con titolo anteriore al momento di apertura del concorso, pertanto qualunque percentuale di soddisfacimento proposta, se votata, soddisfa la funzione economica dell’istituto.

Precisazione dell’OCC: verificare la fattibilità concreta perché scaturisca l’attuabilità dell’accordo e il soddisfacimento dei creditori stante l’esistenza e la consistenza patrimoniale del debitore: se la relazione è ben fatta e coerente, il giudice la può recepire.

  1. Tribunale di Pistoia, 03/01/2014

Rata di 15 euro mensili per il primo anno, di euro 200 per gli anni successivi e riduzione del debito da euro 43.000 ad euro 11.000. Il debitore non era in grado di formulare migliorativa quindi, stante la contestazione di convenienza andava omologato in relazione alla peggiore prospettiva liquidatoria.

  1. Tribunale di Verona, 20/07/2016

Omologato il piano che prevedeva il pagamento di un mutuo ipotecario nei termini ma non integrale a salvaguardia di un bene essenziale quale la casa di abitazione.

D) ASSET DELL’ATTIVO

In forza dell’art. 8:

  • Beni mobili e immobili,
  • Denaro,
  • Crediti anche futuri (tra cui sovvenzioni, stipendi, pensioni…)

Cosa succede se il soggetto (generalmente è un consumatore) abbia ceduto il quinto dello stipendio o della pensione a terzi, tale cessioni è opponibile o no?

  1. Tribunale di Pistoia, 27/12/2013

La cessione anche se regolarmente notificata deve ritenersi non opponibile alla procedura per vari ordini di motivi:

  • Se la cessione fosse opponibile, il creditore beneficiario verrebbe soddisfatto in modo integrale sempre e comunque pur non rientrando tra i creditori da soddisfare integralmente per legge;
  • La legge non prevedendo la par condicio autorizza ampia libertà di forma e di previsioni di soddisfacimento;
  • Non si giustificherebbe un trattamento privilegiato di creditori pur sempre chirografari, laddove per i privilegiati veri è consentita la riduzione del credito sia pur in misura non inferiore a quanto di ricaverebbe dalla vendita del bene e tenuto contro del grado di collocazione;
  • È coerente con la sistematica della legge: in caso di contestazione sulla convenienza, la valutazione va fatta non tenendo conto dell’alternativa liquidatoria in sede di esecuzione individuale (come ha detto il Tribunale di Lucca del 14/08/2014), ma dell’alternativa liquidatoria in sede di liquidazione disciplinata dagli artt. 14 ter e seguenti. Tale disciplina, all’art. 14 ter comma 6 lettera b), esclude dalla liquidazione i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi e la pensione, salari e quello che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti occorrenti per il mantenimento suo e della famiglia. Non si fa eccezione per il caso in cui sia stato ceduto il quinto dello stipendio: pertanto, tolto il mantenimento, il resto è riservato al pagamento secondo i criteri della par condicio, che nella liquidazione vale.
  • o Se non fosse possibile ritenere inopponibile la cessione, non si potrebbe procedere alla redazione di piani del consumatore perché generalmente è mediante il reddito principale che il debitore può sperare di pagare i suoi creditori.

E) MERITEVOLEZZA (piano del consumatore)

Non è omologabile il piano se il debitore:

  • Ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere – atteggiamento fraudolento: occultamento delle proprie condizioni di squilibrio, infedele comunicazione nelle pratiche di finanziamento, frode ai creditori;
  • Ha corposamente determinato l’indebitamento: atteggiamento colposo (sconsiderato accesso al credito)

Stante l’ampiezza della norma non si possono non comprendere i comportamenti eticamente e socialmente riprovevoli che abbiano un nesso eziologico con il sovraindebitamento (dissipazione di sostanze, rinuncia a proposte di lavoro dipendente, gioco…)

Sovraindebitamento incolpevole: il consumatore è vittima di un accadimento umano relativamente imprevedibile che ha compromesso la capacità di produrre reddito: infortunio che incide sull’abilità al lavoro, perdita dell’impiego per cause non imputabili, difficoltà ad incassare i propri crediti (datore di lavoro che non paga), costi aumentati (es. interessi variabili aumentati per congiuntura economica).

Attualmente si sta temperando l’iniziale rigidità interpretativa:

  • Rilevano i motivi (malattia del figlio)
  • Rilevano anche la cause attribuibili a terzi (banca che suggerisce consigli non convenienti)
  1. Tribunale di Ravenna 17/12/2014

È esclusa la meritevolezza in caso di ricorso continuo e temporalmente concentrato a più fonti di finanziamento, tali da assorbire l’intero reddito del debitore con l’impegno di restituzione rateale di tutti i debiti: i contratti risultano sottoscritti volontariamente e sono apprezzabili nella loro onerosità.

N.B. 1: Si ritiene che la valutazione della situazione vada fatta preliminarmente anche senza udienza ai fini della ammissibilità, ma un conto è l’ammissibilità e altro caso è il merito – la meritevolezza attiene al merito.

N.B.2: per un riscontro immediato della consapevolezza nell’indebitamento bisogna tener conto del fatto che le società finanziarie individuano, quale limite di indebitamento da non superare per evitare difficoltà nell’inadempimento, la soglia di un terzo del reddito complessivo. È opportuno effettuare le percentuali di incidenza sul reddito degli indebitamenti successivi.

  1. Tribunale di Verona 08/05/2015

Meritevolezza nel caso in cui l’indebitamento consegue all’assistenza al figlio disabile connessa alla mancata percezione di canoni da parte di inquilini morosi e all’esecuzione nei confronti della moglie fideiussore di una società.

F) OMOLOGA, RISOLUZIONE, ANNULLAMENTO

Omologa

In primo luogo il Giudice deve escludere la sussistenza di atti in frode ai creditori.

  • Accordo: la valutazione deve essere effettuata all’udienza; se riscontra atti in frode il Giudice revoca il decreto di fissazione dell’udienza che prevede anche la inibitoria delle procedure esecutive.

Contro tale revoca è ammesso reclamo.

  • Piano del consumatore: verifica l’assenza di atti in frode al momento della fissazione stessa dell’udienza.

Manca una definizione degli atti in frode

  1. Tribunale di Reggio Emilia 11/03/2015

aso: conferimento di un immobile in un trust a favore dei propri figli o comunque dei propri dipendenti: il debitore non aveva figli e non era neppure coniugato. Il giudice ha ravvisato un trust sham, ovvero un trust diretto a sottrarre alla garanzia generica dei creditori i beni oggetto dell’atto di conferimento; il giudice nonostante il raggiungimento delle maggioranze ha revocato il decreto e rigettato la richiesta di omologa.

Deve verificare nell’accordo:

  • raggiungimento maggioranze e fattibilità del piano
  • idoneità del piano ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti tributari
  • la convenienza dell’accordo rispetto alla prospettiva liquidatoria

Deve verificare nel piano:

  • fattibilità del piano e idoneità a pagare i crediti impignorabili e i crediti tributari
  • ammontare dei crediti su cui vi è contestazione
  • meritevolezza
  • convenienza del piano rispetto alla prospettiva liquidatoria

OMOLOGA PIANO

Effetti dell’omologazione del piano:

  • I Crediti sorti in occasione delle procedure sono soddisfatti in prededuzione;
  • È obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione del decreto di fissazione dell’udienza per l’accordo e anteriore alla pubblicazione del piano del consumatore e pagamenti effettuati in violazione di piano o accordo sono inefficaci;
  • I creditori successivi non possono far valere le loro ragioni sui beni oggetto del piano
  • Non sono pregiudicati i diritti dei creditori nei confronti di fideiussori del debitore e coobbligati in via di regresso;
  • In caso di previsione della liquidazione dei beni viene nominato dal giudice un liquidatore;
  • L’OCC risolve le difficoltà insorte nell’esecuzione dell’accordo e vigila sull’esatto adempimento, comunicando ai creditori eventuali irregolarità;
  • Le contestazioni relative alle violazioni dei diritti soggettivi e alla sostituzione del liquidatore per giustificato motivo;
  • Il giudice, sentito il liquidatore e tenuto conto del contenuto del piano o dell’accordo:
  • Autorizza lo svincolo delle somme,
  • Ordina la cancellazione di pignoramenti, ipoteche, trascrizione del decreto ex art. 10 o 12, la cessazione delle forma di pubblicità,
  • Sospende gli atti di esecuzione se ricorrono gravi e giustificati motivi.

Vicende patologiche:

  1. Reclamo avverso provvedimento di omologa dell’accordo o del piano (o del relativo diniego)

Si propone ex. Art 737 c.p.c. contro il provvedimento al Tribunale.

Alcuni ritengono che possa essere proposta la revoca visto il riferimento esteso all’art. 737 ma non è stato ritenuto ammissibile (Tribunale di Firenze) visto che si parla espressamente di reclamo. Con tale mezzo si contesta l’insussistenza dei presupposti genetici.

  1. Annullamento

Ogni creditore può chiederlo se si scopre che il debitore dolosamente o con colpa grave abbia aumentato o diminuito il passivo, sottratto o dissimulato una parte rilevante dell’attivo, dolosamente simulato attività inesistenti: è di stretta interpretazione e può essere promossa entro 6 mesi dalla scoperta e non oltre 2 anni dalla scadenza del termine previsto per l’ultimo adempimento. Sono fatti salvi i diritti di terzi in buona fede.

  1. Risoluzione

Ogni creditore può chiederla se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dall’accordo, se le garanzie non vengono costituite, se l’esecuzione diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore sempre che, quest’ultimo, con l’ausilio dell’OCC, non decida di modificare la proposta.

Si può proporre entro 6 mesi dalla scoperta e non oltre un anno dalla scadenza del termine previsto per l’ultimo adempimento.

Per il piano del consumatore l’art. 14-bis per i casi di cui ai numeri 2 e 3 disciplina un istituto unico che è quello della cessazione degli effetti dell’omologazione.

  1. Revoca e cessazione di diritto dell’efficacia dell’omologa dell’accordo o del piano

Cessazione di diritto dell’efficacia: il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenza previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alla P.A. o agli enti di assistenza e previdenza.

Revoca: se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare i creditori. Il giudice provvede d’ufficio con decreto reclamabile: non è detto che possa sollecitare la decisione pertanto deve ritenersi che la segnalazione può essere effettuata da OCC e dai creditori.