Dispone l'art. 56 L.F.: “I creditori hanno diritto di compensare con i loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento. Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore”.
Rispetto all'art. 1243 c.c., l'art. 56 L.F. non prevede il requisito della “avvenuta scadenza” dei contrapposti debiti prima della dichiarazione di fallimento perché espressamente ammette la compensazione tra debiti (scaduti) verso il fallito e crediti verso lo stesso, non scaduti, prima della sentenza di fallimento (che, per il disposto del secondo comma dell'art. 55 L.F., ne determina la scadenza).
Per poter operare la compensazione sono quindi necessari i seguenti requisiti:
La compensazione è un diritto del creditore: per richiederla è quindi necessario dimostrare di essere creditore e che vi sono i requisiti sopra elencati.
Il diritto alla compensazione vi è certamente se il credito è stato ammesso al passivo.
Ma il diritto alla compensazione opera indipendentemente: il creditore, nell’ipotesi che il curatore chieda il pagamento di un debito, può eccepire la compensazione del proprio credito, dimostrando i requisiti sopra esaminati, fino a concorrenza del debito (Cassazione 287/2009, 481/2009 e 64/2012).