DOMANDA: da quando è obbligatorio il P.V.P.?
RISPOSTA: dal 20 febbraio 2018 (trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione in G.U. delle specifiche tecniche, pubblicate in G.U. n. 16 del 20-1-2018). Si segnala che vi sono delle interpretazioni che anticipano l'entrata in vigore al 19 febbraio.
Infatti il D.M. 5.12.2017, pubblicato in G.U. il 10.01.2018, ha accertato la piena funzionalità dei servizi del portale delle vendite pubbliche e nella G.U. n. 16 del 20-1-2018 sono state pubblicate le specifiche tecniche (l'obbligo decorre trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione in G.U. delle specifiche tecniche). Quindi dovranno essere pubblicate sul portale tutte le vendite i cui avvisi o le cui ordinanze con data 20 febbraio 2018 o successiva (non conta la data dell'asta ma la data dell'avviso o dell'ordinanza).
A partire dal 10.01.2018 decorre inoltre il termine dei 90 gg spirato il quale le vendite telematiche immobiliari sono obbligatorie e le richieste di visita agli immobili sono formulate solo attraverso il portale ed evase entro 15 gg dalla domanda.
DOMANDA: quali vendite devono essere inserite sul P.V.P. - portale delle vendite pubbliche?
RISPOSTA: quelle per le quali espressamente vi è il richiamo all'art. 490 C.P.C.. Ci rientrano quindi tutte le vendite nell'ambito della legge fallimentare (fallimenti, concordati, ecc.) e nell'ambito delle esecuzioni (per tutti i tipi di beni, anche di modestissimo importo).
Non sono soggette all'inserzione nel portale delle vendite pubbliche le vendite effettuate nell'ambito del sovraindebitamento né quelle della liquidazione coatta amministrativa.
DOMANDA: qual è la fonte normativa del P.V.P.?
RISPOSTA: il portale delle vendite pubbliche è stato istituito dall'art.13, comma 1, lett. b, n.1 del Decreto-Legge 27 giugno 2015, n.83 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.
Il provvedimento ha modificato il primo comma dell’art. 490 del C.p.c. sostituendo all’obbligo dell’affissione, la pubblicazione sul portale di tutti avvisi di vendita relativi alle procedure esecutive e concorsuali nonché agli altri procedimenti per i quali la pubblicazione è prevista dalla legge.
DOMANDA: che cos'è in pratica il Portale delle Vendite Pubbliche (P.V.P.)?
RISPOSTA: è un sito web messo a disposizione dal Ministero della Giustizia per la pubblicità delle vendite dei beni delle procedure esecutive e concorsuali in genere.
Inoltre si utilizza per la prenotazione delle visite e per la successiva vendita mediante asta telematica.
DOMANDA: qual è l’indirizzo del sito?
RISPOSTA: http://venditepubbliche.giustizia.it/pvp/
DOMANDA: con la pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche deve anche essere effettuata ulteriore pubblicità?
L'art. 490, comma 1, c.p.c. prevede un'unica forma di pubblicità obbligatoria costituita dalla pubblicazione sul P.V.P.
Però lo stesso art. 490, comma 2, c.p.c., dispone per i beni mobili registrati di valore superiore a 25.000 euro, e in ogni caso per i beni immobili, vi sia un'ulteriore forma di pubblicità obbligatoria consistente nella pubblicazione dell'avviso di vendita, dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima, in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine previsto per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.
Pertanto la pubblicità sarà sempre obbligatoria sul P.V.P. e, nei casi sopra visti, anche sui siti specializzati.
DOMANDA: come avviene l’inserzione sugli altri siti di pubblicità?
RISPOSTA: inserito l'avviso di vendita, il P.V.P. trasmette automaticamente i dati della pubblicazione ai siti internet "locali" indicati per la pubblicità e per la gestione della vendita.
DOMANDA: chi è il soggetto obbligato a pubblicare l’annuncio sul P.V.P.?
RISPOSTA: i cosiddetti soggetti legittimati alla vendita ovvero il referente della procedura o soggetto legittimato alla vendita (professionista delegato, curatore, liquidatore giudiziale, ecc.)
DOMANDA: qual è il ruolo delle Cancellerie nel P.V.P.?
RISPOSTA: nessuno. È tutto a cura del soggetto legittimato alla vendita.
DOMANDA: qual è il ruolo del Giudice?
RISPOSTA: nessuno. Dovrà solo controllare che la pubblicità sia effettuata.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 631 bis, la mancata effettuazione nei termini della pubblicità sul P.V.P. è causa di estinzione del processo esecutivo.
DOMANDA: come avviene la pubblicazione di un annuncio sul P.V.P.?
RISPOSTA: il referente della procedura o soggetto legittimato alla vendita (professionista delegato, curatore, liquidatore giudiziale) deve autenticarsi tramite il proprio apparato fisico di firma digitale e/o mediante la carta nazionale dei servizi (CNS).
Tramite un sistema di collegamento con i registri interni al Dominio Giustizia (SIECIC e SICID), il portale è in grado di verificare la titolarità del professionista alla gestione degli avvisi di vendita.
Il professionista delegato deve quindi:
DOMANDA: vi sono delle istruzioni per la pubblicazione?
RISPOSTA: vi è un interessante tutorial all’indirizzo:
DOMANDA: il Portale è a pagamento?
RISPOSTA: certo! Non si è persa occasione di far cassa! Per la pubblicazione sul P.V.P. è dovuto un contributo dell'importo di 100 euro a carico del creditore procedente.
Quando la vendita è disposta in più lotti, il contributo per la pubblicazione è dovuto per ogni lotto.
Quando vi è l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per la pubblicazione è prenotato a debito.
Il contributo non è dovuto per la pubblicazione relativa a beni diversi da beni immobili e mobili registrati.
Il contributo è previsto ai sensi dell'art. 18 bis (inserito dall'art. 15, comma 1, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132) del DPR 30 maggio 2002, n.115 (Testo unico in materia di spese di giustizia).
Le istruzioni per il pagamento si trovano all’indirizzo:
http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_26_1.wp?previousPage=pst_26&contentId=DOC5493
DOMANDA: è previsto un compenso per il professionista per questo maggior lavoro che effettua?
RISPOSTA: come al solito no! Il professionista lavora (gratis) ed incassa il ministero!
DOMANDA: con il P.V.P., come sono gestite le visite ai beni in vendita?
RISPOSTA: ai sensi dell'art. 560, comma 5, c.p.c., le richieste di visione dei beni devono essere presentate esclusivamente mediante il Portale delle Vendite Pubbliche.
È obbligo del custode consentire l'esame dei beni in vendita entro 15 giorni dalla richiesta.
Il custode giudiziario, accedendo all'area a lui riservata all’interno del P.V.P., può consultare le richieste di visita.
DOMANDA: dove si trovano ulteriori istruzioni?
RISPOSTA: le specifiche tecniche di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche e tutte le modalità operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili con modalità telematiche, si trovano sul portale dei servizi telematici (http://pst.giustizia.it) nell'area Documenti, sezione Portale delle Vendite Pubbliche.
DOMANDA: è prevista un’assistenza telefonica o un Help desk?
RISPOSTA: è previsto un servizio di assistenza solo via email. Dai test fatti, le risposte arrivano con molti giorni di ritardo.
DOMANDA: e se qualcosa non funziona, come si può risolvere?
RISPOSTA: all’italiana. Arrangiatevi!
DOMANDA: a partire dal 10 aprile 2018, le vendite saranno solo con modalità telematiche?
RISPOSTA: solo quelle effettuate secondo il C.P.C. (e quindi per esempio, nelle esecuzioni immobiliari). Per tutte le altre vendite competitive (ad esempio nel fallimento quelle davanti al curatore) non vi è l'obbligo e si può continuare secondo le usuali modalità.
DOMANDA: che cos'è e come si svolge una gara telematica?
RISPOSTA: l’art. 569, comma 4, c.p.c., prevede che "... il giudice stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice".
L’art. 2 del Decreto Ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2015 (Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche) definisce invece le modalità di svolgimento della gara telematica prevedendo tre casi:
Per GARA TELEMATICA s’intende la modalità di svolgimento della vendita realizzata per il tramite di una specifica piattaforma informatica messa a disposizione dal Gestore della Vendita che è un soggetto privato che dispone del software per l'asta telematica, iscritto all'apposito registro ministeriale.
Questa piattaforma consente agli offerenti accreditati di presentare l'offerta e di partecipare all'asta telematica ed al referente di validare o rifiutare le offerte ricevute, avviare le operazioni d'asta, decretare l'aggiudicazione, predisporre i relativi verbali e i conseguenti depositi sui registri informatici di cancelleria.
DOMANDA: come vengono presentate le offerte?
RISPOSTA: sul P.V.P. è disponibile il modulo web "Offerta Telematica", in cui il presentatore dell'offerta inserisce tutti i dati richiesti.
Successivamente al presentatore sono lasciate due opzioni per la trasmissione della propria offerta al ministero:
Le istruzioni rilasciate dal ministero per la presentazione delle offerte telematiche sono reperibili all’indirizzo:
http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_26.wp
DOMANDA: le aste telematiche riguardano anche le vendite dei fallimenti e/o concordati?
RISPOSTA: si ritiene che l'obbligo ci sia solamente se è stata scelta la vendita dal Giudice Delegato secondo quanto stabilito dal c.p.c. a norma dell'art. 107, comma 2, L.F. In tutti gli altri casi (ad esempio vendita presso il curatore), si procederà con le usuali modalità. Modelli per vendite presso il curatore si possono trovare sul sito del libretto verde.
Vedi il vademecum di Astegiudiziarie