Legge Fallimentare in vigore dal 21.08.2015 con le modifiche apportate dal D.L. 27.06.2015 n, 83 come convertito in Legge 132/2015 testo aggiornato al 1 gennaio 2022

Data:
Ottobre 8, 2024
Autori:
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REGIO DECRETO 16 marzo 1942 , n. 267

Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. (042U0267)

Vigente al: 11-1-2022

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 30 dicembre 1923-II, n. 2814; 24 dicembre 1925-IV, n. 2260; 19 maggio 1941-XIX, n. 501, sulla facolta' concessa al Governo del Re Imperatore per la riforma dei Codici;

Sentito il parere delle Assemblee legislative, a termini dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1923-II, n. 2814, e dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2260;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato il testo delle disposizioni sulla "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa", allegato al presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia. ((48))


AGGIORNAMENTO (48)

Il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ha disposto (con l'art. 147, comma 2) che "Sono soppressi tutti i riferimenti all'amministrazione controllata contenuti nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".

Art. 2.

Il testo delle disposizioni anzidette avra' esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1942-XX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 16 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - GRANDI

Visto, il Guardasigilli: Grandi.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 aprile 1942-XX

Atti del Governo, registro 444, foglio 20. - Mancini

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

DISCIPLINA DEL FALLIMENTO, DEL CONCORDATO

PREVENTIVO, DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA

E DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Art. 1.

(( (Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo). ))

((Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attivita' commerciale, esclusi gli enti pubblici.

Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.))

((50))


AGGIORNAMENTO (2)

La L. 20 ottobre 1952, n. 1375 ha disposto (con l'articolo unico) che "I limiti di lire 30.000, 10.000 e 50.000, previsti rispettivamente dagli articoli 1, comma secondo; 35, comma secondo; e 155 della"disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa", approvata con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono elevati il primo a lire 900.000, il secondo a lire 200.000 ed il terzo a lire 1.500.000."


AGGIORNAMENTO (27)

La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 22 dicembre 1989 n. 570 (in G.U. 1a s.s. 27/12/1989 n. 52), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), come modificato dall'articolo unico della legge 20 ottobre 1952, n. 1375, nella parte in cui prevede che "quando e' mancato l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attivita' commerciale nella cui azienda risulta investito un capitale non superiore a lire novecentomila".


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che"Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 2.

(Liquidazione coatta amministrativa e fallimento).

La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per i quali la liquidazione coatta amministrativa puo' essere disposta e l'autorita' competente a disporla.

Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo che la legge diversamente disponga.

Nel caso in cui la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di fallimento si osservano le disposizioni dell'art. 196.

Art. 3.

(Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione controllata). ((48))

Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo e di amministrazione controllata, osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell'art. 195. ((48))

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5)).


AGGIORNAMENTO (48)

Il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ha disposto (con l'art. 147, comma 2) che "Sono soppressi tutti i riferimenti all'amministrazione controllata contenuti nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".

Art. 4.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5))

TITOLO II
DEL FALLIMENTO

CAPO I
Della dichiarazione di fallimento

Art. 5.

(Stato d'insolvenza).

L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza e' dichiarato fallito.

Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Art. 6.

(( (Iniziativa per la dichiarazione di fallimento). ))

((Il fallimento e' dichiarato su ricorso del debitore, di uno o piu' creditori o su richiesta del pubblico ministero.

Nel ricorso di cui al primo comma l'istante puo' indicare il recapito telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente legge.))

Art. 7.

(( (Iniziativa del pubblico ministero). ))

((Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell'articolo 6:

1) quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilita' o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore;

2) quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.))

Art. 8.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5))

Art. 9.

(Competenza).

Il fallimento e' dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa.

((Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza.

L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, puo' essere dichiarato fallito nella Repubblica italiana anche se e' stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero.

Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea.

Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se e' avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui all'articolo 7.))

Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di incompetenza).

((Il provvedimento che dichiara l'incompetenza e' trasmesso)) in copia al tribunale dichiarato incompetente, il quale dispone con decreto l'immediata trasmissione degli atti a quello competente. Allo stesso modo provvede il tribunale che dichiara la propria incompetenza.

((50))

Il tribunale dichiarato competente, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la prosecuzione della procedura fallimentare, provvedendo alla nomina del giudice delegato e del curatore.

Restano salvi gli effetti degli atti precedentemente compiuti.

Qualora l'incompetenza sia dichiarata all'esito del giudizio di cui all'articolo 18, l'appello, per le questioni diverse dalla competenza, e' riassunto, a norma dell'articolo 50 del codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente.

Nei giudizi promossi ai sensi dell'articolo 24 dinanzi al tribunale dichiarato incompetente, il giudice assegna alle parti un termine per la riassunzione della causa davanti al giudice competente ai sensi dell'articolo 50 del codice di procedura civile e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 9-ter.

(( (Conflitto positivo di competenza). ))

((Quando il fallimento e' stato dichiarato da piu' tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si e' pronunciato per primo.

Il tribunale che si e' pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si e' pronunziato per primo. Si applica l'articolo 9-bis, in quanto compatibile.))

Art. 10.

(Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa).

Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si e' manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.

In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, e' fatta salva la facolta' ((per il creditore o per il pubblico ministero)) di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attivita' da cui decorre il termine del primo comma. ((50))


AGGIORNAMENTO (36)

La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 21 luglio 2000 n. 319 (in G.U. 1a s.s. 26/07/2000 n. 31), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non prevede che il termine di un anno dalla cessazione dell'esercizio dell'impresa collettiva per la dichiarazione di fallimento della societa' decorra dalla cancellazione della societa' stessa dal registro delle imprese".


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 11.

(Fallimento dell'imprenditore defunto).

L'imprenditore defunto puo' essere dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nell'articolo precedente.

((L'erede puo' chiedere il fallimento del defunto, purche' l'eredita' non sia gia' confusa con il suo patrimonio; l'erede che chiede il fallimento del defunto non e soggetto agli obblighi di deposito di cui agli articoli 14 e 16, secondo comma, n. 3).))

Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.

Art. 12.

(Morte del fallito).

Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.

Se ci sono piu' eredi, la procedura prosegue in confronto di quello che e' designato come rappresentante. In mancanza di accordo nella designazione del rappresentante entro quindici giorni dalla morte del fallito, la designazione e' fatta dal giudice delegato.

Nel caso previsto dall'art. 528 del codice civile, la procedura prosegue in confronto del curatore dell'eredita' giacente e nel caso previsto dall'art. 641 del codice civile nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'art. 642 dello stesso codice.

Art. 13.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5))

Art. 14.

(Obbligo dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento).

L'imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attivita', l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti, l'indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi ((tre esercizi)), l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. ((50))


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 15.

(Procedimento per la dichiarazione di fallimento).

Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalita' dei procedimenti in camera di consiglio.

Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento; nel procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento.

((Il decreto di convocazione e' sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi e' delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione e' trasmesso, con modalita' automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non puo' essere compiuta con queste modalita', si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. L'udienza e' fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.))

Il decreto contiene l'indicazione che il procedimento e' volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un termine non inferiore a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone che l'imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonche' una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata; puo' richiedere eventuali informazioni urgenti.

I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere abbreviati dal presidente del tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale puo' disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalita' non indispensabile alla conoscibilita' degli stessi.

Il tribunale puo' delegare al giudice relatore l'audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio.

Le parti possono nominare consulenti tecnici.

Il tribunale, ad istanza di parte, puo' emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l'istanza.

Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare e' complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo e' periodicamente aggiornato con le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 1.

(50)


AGGIORNAMENTO (4)

La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 16 luglio 1970, n. 141 (in G.U. 1a s.s. 22/7/1970, n. 184), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sulla "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa", nella parte in cui esso non prevede l'obbligo del tribunale di disporre la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa nei limiti compatibili con la natura di tale procedimento".


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 16.

(( (Sentenza dichiarativa di fallimento). ))

((Il tribunale dichiara il fallimento con sentenza, con la quale:

1) nomina il giudice delegato per la procedura;

2) nomina il curatore;

3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonche' dell'elenco dei creditori, entro tre giorni, se non e' stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14;

4) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procedera' all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centottanta giorni in caso di particolare complessita' della procedura;

5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al numero 4 per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione.

La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 17, secondo comma.))

((50))


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che"Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 17.

(Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento).

Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento e' notificata, su richiesta del cancelliere, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile al debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall'articolo 15, ed e' comunicata per estratto, ai sensi dell'articolo 136 del codice di procedura civile, ((al pubblico ministero,)) al curatore ed al richiedente il fallimento. L'estratto deve contenere il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito della sentenza. ((50))

La sentenza e' altresi' annotata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura e' stata aperta.

A tale fine, il cancelliere, entro il termine di cui al primo comma, trasmette, anche per via telematica, l'estratto della sentenza all'ufficio del registro delle imprese indicato nel comma precedente.


AGGIORNAMENTO (41)

Il D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 ha disposto (con l'art. 55, comma 1) che"Le disposizioni del presente testo unico hanno effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che"Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 18.

(( (Reclamo). ))

((Contro la sentenza che dichiara il fallimento puo' essere proposto reclamo dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni.

Il ricorso deve contenere:

1) l'indicazione della corte d'appello competente;

2) le generalita' dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello;

3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;

4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salvo quanto previsto dall'articolo 19, primo comma.

Il termine per il reclamo decorre per il debitore dalla data della notificazione della sentenza a norma dell'articolo 17 e per tutti gli altri interessati dalla data della iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del medesimo articolo. In ogni caso, si applica la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore e alle altre parti entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.

Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello.

La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonche' l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

L'intervento di qualunque interessato non puo' avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalita' per queste previste.

All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio,tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente.

La corte provvede sul ricorso con sentenza.

La sentenza che revoca il fallimento e' notificata, a cura della cancelleria, al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se non reclamante, e deve essere pubblicata a norma dell'articolo 17.

La sentenza che rigetta il reclamo e' notificata al reclamante a cura della cancelleria.

Il termine per proporre il ricorso per cassazione e' di trenta giorni dalla notificazione.

Se il fallimento e' revocato, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.

Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 26.))

((50))


AGGIORNAMENTO (12)

La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 27 novembre 1980 n. 151 (in G.U. 1a s.s. 03/12/1980 n. 332), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede che il termine di quindici giorni per fare opposizione decorra per il debitore dalla affissione della sentenza che ne dichiara il fallimento".


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 19.

(Sospensione della liquidazione dell'attivo).

Proposto ((il reclamo)), ((la corte d'appello)), su richiesta di parte, ovvero del curatore, puo', quando ricorrono gravi motivi, sospendere, in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, la liquidazione dell'attivo. ((50))

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169)). ((50))

L'istanza si propone con ricorso. Il presidente, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate alle altre parti ed al curatore.


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 20.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169))

((50))


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 21.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5))

Art. 22.

(Gravami contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento).

Il tribunale, che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento, provvede con decreto motivato, comunicato a cura del cancelliere alle parti.

Entro ((trenta giorni)) dalla comunicazione, il creditore ricorrente o il pubblico ministero richiedente possono proporre reclamo contro il decreto alla ((corte d'appello)) che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Il debitore non puo' chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per responsabilita' aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile. ((50))

Il decreto della ((corte d'appello)) e' comunicato a cura del cancelliere alle parti del procedimento di cui all'articolo 15. ((50))

Se la ((corte d'appello)) accoglie il reclamo del creditore ricorrente o del pubblico ministero richiedente, rimette d'ufficio gli atti al tribunale, per la dichiarazione di fallimento, salvo che, anche su segnalazione di parte, accerti che sia venuto meno alcuno dei presupposti necessari. ((50))

I termini di cui agli articoli 10 e 11 si computano con riferimento al decreto della ((corte d'appello)). ((50))


AGGIORNAMENTO (9)

La Corte Costituzionale, con sentenza 21 - 28 maggio 1975 n. 127 (in G.U. 1a s.s. 04/06/1975 n. 145), ha dichiarato, "ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge fallimentare, nella parte in cui nega al fallito la legittimazione a proporre reclamo contro la pronuncia del tribunale che ha respinto l'istanza per la dichiarazione di fallimento di socio illimitatamente responsabile".


AGGIORNAMENTO (35)

La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 20 luglio 1999 n. 328 (in G.U. 1a s.s. 28/07/1999 n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 22, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non attribuisce al debitore, nei cui confronti sia stato proposto ricorso per la dichiarazione di fallimento, la legittimazione a proporre reclamo alla corte d'appello avverso il decreto di rigetto di tale ricorso, in relazione al mancato accoglimento delle domande proposte dallo stesso debitore".


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

CAPO II
Degli organi preposti al fallimento

Sezione I
Del tribunale
fallimentare

Art. 23.

(( (Poteri del tribunale fallimentare). ))

((Il tribunale che ha dichiarato il fallimento e' investito dell'intera procedura fallimentare; provvede alla nomina ed alla revoca o sostituzione, per giustificati motivi, degli organi della procedura, quando non e' prevista la competenza del giudice delegato; puo' in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori; decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonche' i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.

I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo articolo sono pronunciate con decreto, salvo che non sia diversamente disposto.))


AGGIORNAMENTO (21)

La Corte Costituzionale, con sentenza 24 - 27 giugno 1986 n. 156 (in G.U. 1a s.s. 02/07/1986 n. 31), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 26 e 23 comma primo, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (disciplina del fallimento del concordato preventivo dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) in relazione all'art. 188 dello stesso decreto, nella parte in cui assoggettano al reclamo al tribunale nel termine di tre giorni decorrente dalla data del decreto del giudice delegato anziche' dalla data di comunicazione dello stesso debitamente eseguita i decreti, adottati dal giudice delegato, di determinazione dei compensi ad incaricati per opera prestata nell'interesse della procedura di amministrazione controllata".

Art. 24.

(Competenza del tribunale fallimentare).

Il tribunale che ha dichiarato il fallimento e' competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169)). ((50))


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Sezione II
Del giudice delegato

Art. 25.

(Poteri del giudice delegato).

Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarita' della procedura e:

1) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale e' richiesto un provvedimento del collegio;

2) emette o provoca dalle competenti autorita' i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione;

3) convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura;

4) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera e' stata richiesta dal medesimo curatore nell'interesse del fallimento;

5) provvede, nel termine di quindici giorni, sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori;

6) autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi. Su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito ((ai difensori)) nominati dal medesimo curatore; ((50))

7) su proposta del curatore, nomina gli arbitri, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge;

8) procede all'accertamento dei crediti e dei diritti reali e personali vantati dai terzi, a norma del capo V.

Il giudice delegato non puo' trattare i giudizi che abbia autorizzato, ne' puo' far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti.

I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con decreto motivato.


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che"Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 26.

(( (Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale). ))

((Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale, puo' essere proposto reclamo al tribunale o alla corte di appello, che provvedono in camera di consiglio.

Il reclamo e' proposto dal curatore, dal fallito, dal comitato dei creditori e da chiunque vi abbia interesse.

Il reclamo e' proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti e' stato chiesto il provvedimento; per gli altri interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalita' pubblicitarie disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest'ultimo ha emesso il provvedimento. La comunicazione integrale del provvedimento fatta dal curatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica con garanzia dell'avvenuta ricezione in base al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, equivale a notificazione.

Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo comma, il reclamo non puo' piu' proporsi decorso il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria.

Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Il reclamo si propone con ricorso che deve contenere:

1) l'indicazione del tribunale o della corte di appello competente, del giudice delegato e della procedura fallimentare;

2) le generalita' del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito;

3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa il reclamo, con le relative conclusioni;

4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito del ricorso.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore ed ai controinteressati entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto.

Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni.

Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale o la corte d'appello, e depositando una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonche' l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

L'intervento di qualunque interessato non puo' avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, con le modalita' per questa previste.

All'udienza il collegio, sentite le parti, assume anche d'ufficio i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente.

Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti, il collegio provvede con decreto motivato, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato)).

((50))


AGGIORNAMENTO (15)

La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 23 marzo 1981, n. 42 (in G.U. 1a s.s. 01/04/1981 n. 91), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 26, in relazione all'art. 23, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui assoggetta al reclamo al tribunale, disciplinato nel modo ivi previsto, i provvedimenti decisori emessi dal giudice delegato in materia di piani di riparto dell'attivo".


AGGIORNAMENTO (18)

La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 22 novembre 1985, n. 303 (in G.U. 1a s.s. 27/11/1985 n. 279), ha dichiarato "l'incostituzionalita' dell'art. 26 r.d. 16 marzo 1942 , n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) in riferimento agli artt. 23 comma primo e 25 n. 7 ultima proposizione stesso decreto nella parte in cui assoggetta a reclamo al tribunale il decreto con il quale il giudice delegato liquida il compenso a qualsiasi incaricato per l'opera prestata nell'interesse del fallimento" e "l'incostituzionalita' dell'art. 26 comma primo r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui fa decorrere il termine di tre giorni per il reclamo al tribunale dalla data del decreto del giudice delegato anziche' dalla data della comunicazione dello stesso ritualmente eseguita".


AGGIORNAMENTO (19)

La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 24 marzo 1986, n. 55 (in G.U. 1a s.s. 26/03/1986 n. 12), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 26 comma primo, secondo e terzo, in relazione all'art. 23 comma primo e agli artt. 188 comma secondo e terzo, 167 comma secondo e 164 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) nella parte in cui si assoggettano al reclamo al tribunale, nel termine di tre giorni decorrenti dalla data del decreto del giudice delegato anziche' dalla data della comunicazione dello stesso debitamcnte eseguita, i provvedimenti del giudice delegato alla amministrazione controllata con contenuto decisorio su diritti soggettivi".


AGGIORNAMENTO (21)

La Corte Costituzionale, con sentenza 24 - 27 giugno 1986 n. 156 (in G.U. 1a s.s. 02/07/1986 n. 31), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 26 e 23 comma primo, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (disciplina del fallimento del concordato preventivo dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) in relazione all'art. 188 dello stesso decreto, nella parte in cui assoggettano al reclamo al tribunale nel termine di tre giorni decorrente dalla data del decreto del giudice delegato anziche' dalla data di comunicazione dello stesso debitamente eseguita i decreti, adottati dal giudice delegato, di determinazione dei compensi ad incaricati per opera prestata nell'interesse della procedura di amministrazione controllata".


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Sezione III
Del curatore

Art. 27.

(( (Nomina del curatore). ))

((Il curatore e' nominato con la sentenza di fallimento, o in caso di sostituzione o di revoca, con decreto del tribunale.))


AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 153 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il ruolo degli amministratori giudiziari e' soppresso. Gli incarichi gia' spettanti agli amministratori predetti a norma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono conferiti agli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori, degli esercenti in economia e commercio e dei ragionieri".

Art. 28.

(Requisiti per la nomina a curatore).

Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:

a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;

b) studi professionali associati o societa' tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;

c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in societa' per azioni, dando prova di adeguate capacita' imprenditoriali e purche' non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169. (50)

Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonche' chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.(63)

Il curatore e' nominato tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33, quinto comma. (63)

E' istituito presso il Ministero della giustizia un registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Nel registro vengono altresi' annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonche' l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro e' tenuto con modalita' informatiche ed e' accessibile al pubblico. (63)

((Al curatore fallimentare ed al coadiutore nominato a norma dell'articolo 32, secondo comma, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.))


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che"Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."


AGGIORNAMENTO (63)

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83 , convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 ha disposto (con l'art. 23, comma 3) che"Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), primo e secondo capoverso, e quelle di cui all'articolo 6 si applicano ai fallimenti dichiarati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), terzo capoverso, acquistano efficacia decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle specifiche tecniche previste dall'articolo 16-bis, comma 9-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 29.

(Accettazione del curatore).

Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, ((far pervenire)) al giudice delegato la propria accettazione.

Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.

Art. 30.

(Qualita' di pubblico ufficiale).

Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, e' pubblico ufficiale.

Art. 31.

(( (Gestione della procedura). ))

((Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite.

Egli non puo' stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore.

Il curatore non puo' assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento.))

Art. 31-bis.

(( (Comunicazioni del curatore). ))

((Le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge.

Quando e' omessa l'indicazione di cui al comma precedente, nonche' nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il curatore e' tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti)).

Art. 32.

(Esercizio delle attribuzioni del curatore).

Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e puo' delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del ((comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli articoli 89, 92, 95, 97 e 104-ter.)). L'onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, e' detratto dal compenso del curatore. ((50))

Il curatore puo' essere autorizzato dal comitato dei creditori, a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la sua responsabilita'. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale del curatore.


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 33.

( Relazione al giudice e rapporti riepilogativi. ) (50)

Il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilita' del fallito o di altri e su quanto puo' interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale. (50)

Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito gia' impugnati dai creditori, nonche' quelli che egli intende impugnare. Il giudice delegato puo' chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto.

Se si tratta di societa', la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilita' degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla societa'.

Il giudice delegato ordina il deposito della relazione in cancelleria, disponendo la segretazione delle parti relative alla responsabilita' penale del fallito e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, nonche' alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito. Copia della relazione, nel suo testo integrale, e' trasmessa al pubblico ministero.

Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresi' un rapporto riepilogativo delle attivita' svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto e' trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto e' trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale. ((Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, e' trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.))


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 34.

(Deposito delle somme riscosse).

Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore. Su proposta del curatore il comitato dei creditori puo' autorizzare che le somme riscosse vengano in tutto o in parte investite con strumenti diversi dal deposito in conto corrente, purche' sia garantita l'integrita' del capitale. (50) ((68))

La mancata costituzione del deposito nel termine prescritto e' valutata dal tribunale ai fini della revoca del curatore.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169. (50)

Il prelievo delle somme e' eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato. ((68))


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."


AGGIORNAMENTO (68)

La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 472, lettere a) e b)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 6-ter, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, all'articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole da: « Su » fino a: « capitale » sono soppresse;

b) nel terzo comma, dopo la parola: « delegato » sono aggiunte le seguenti: « e, nel periodo di intestazione "Fondo unico giustizia" del conto corrente, su disposizione di Equitalia Giustizia SpA »".

Art. 35.

(Integrazione dei poteri del curatore).

Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredita' e donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione sono effettuate dal curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori.

Nel richiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta. (50)

Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano gia' stati autorizzati dal medesimo ai sensi dell'articolo 104-ter comma ottavo. (50)

Il limite di cui al secondo comma puo' essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia. ((61))


AGGIORNAMENTO (2)

La L. 20 ottobre 1952, n. 1375 ha disposto (con l'articolo unico) che "I limiti di lire 30.000, 10.000 e 50.000, previsti rispettivamente dagli articoli 1, comma secondo; 35, comma secondo; e 155 della "disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa", approvata con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono elevati il primo a lire 900.000, il secondo a lire 200.000 ed il terzo a lire 1.500.000."


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."


AGGIORNAMENTO (61)

La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 412) che "Al fine di accelerare la definitiva chiusura della gestione liquidatoria, in deroga alle procedure autorizzative previste dagli articoli 35 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il Commissario liquidatore e' autorizzato a stipulare transazioni per debiti iscritti nello stato passivo e per aliquote non inferiori del 5 per cento rispetto all'aliquota di riparto determinata al momento della transazione".

Art. 36.

(( (Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori). ))

((Contro gli atti di amministrazione del curatore, contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori e i relativi comportamenti omissivi, il fallito e ogni altro interessato possono proporre reclamo al giudice delegato per violazione di legge, entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide con decreto motivato, omessa ogni formalita' non indispensabile al contraddittorio.

Contro il decreto del giudice delegato e' ammesso ricorso al tribunale entro otto giorni dalla data della comunicazione del decreto medesimo. Il tribunale decide entro trenta giorni, sentito il curatore e il reclamante, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, con decreto motivato non soggetto a gravame.

Se e' accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del curatore, questi e' tenuto a dare esecuzione al provvedimento della autorita' giudiziaria. Se e' accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del comitato dei creditori, il giudice delegato provvede in sostituzione di quest'ultimo con l'accoglimento del reclamo.))

Art. 36-bis.

(( (Termini processuali). ))

((Tutti i termini processuali previsti negli articoli 26 e 36 non sono soggetti alla sospensione feriale.))

Art. 37.

(Revoca del curatore).

Il tribunale puo' in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore.

((Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.))

((Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca, e' ammesso reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 26; il reclamo non sospende l'efficacia del decreto.))

Art. 37-bis.

(Sostituzione del curatore e dei componenti del comitato dei creditori).

((Conclusa l'adunanza per l'esame dello stato passivo e prima della dichiarazione di esecutivita' dello stesso, i creditori presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi, possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 40; possono chiedere la sostituzione del curatore indicando al tribunale le ragioni della richiesta e un nuovo nominativo. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta di sostituzione del curatore, provvede alla nomina dei soggetti designati dai creditori salvo che non siano rispettati i criteri di cui agli articoli 28 e 40)). ((50))

Dal computo dei crediti, su istanza di uno o piu' creditori, sono esclusi quelli che si trovino in conflitto di interessi.

Nella stessa adunanza, i creditori che rappresentano la maggioranza di quelli ((…)) ammessi, indipendentemente dall'entita' dei crediti vantati, possono stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese di cui all'articolo 41, un compenso per la loro attivita', in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore. ((50))


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 38.

(Responsabilita' del curatore).

((Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Egli deve tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione.))

Durante il fallimento l'azione di responsabilita' contro il curatore revocato e' proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato ((, ovvero del comitato dei creditori)).

Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante il fallimento, deve rendere il conto della gestione a norma dell'art. 116.

Art. 39.

(Compenso del curatore).

Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se il fallimento si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.

La liquidazione del compenso e' fatta dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. E' in facolta' del tribunale di accordare al curatore acconti sul compenso per giustificati motivi.

Se nell'incarico si sono succeduti piu' curatori, il compenso e' stabilito secondo criteri di proporzionalita' ed e' liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti. ((Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni acconto liquidato dal tribunale deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di ripartizione parziale.)) ((63))

Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, puo' essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed e' sempre ammessa la ripetizione di cio' che e' stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.


AGGIORNAMENTO (63)

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 7, 13, comma 1, lettere a), f), numero 1) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Sezione IV
Del comitato dei creditori

Art. 40.

(Nomina del comitato).

Il comitato dei creditori e' nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza di fallimento sulla base delle risultanze documentali, sentiti il curatore e i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente, hanno dato la disponibilita' ad assumere l'incarico ovvero hanno segnalato altri nominativi aventi i requisiti previsti. Salvo quanto previsto dall'articolo 37-bis, la composizione del comitato puo' essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.

Il comitato e' composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantita' e qualita' dei crediti ed avuto riguardo alla possibilita' di soddisfacimento dei crediti stessi.

Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente.

La sostituzione dei membri del comitato avviene secondo le modalita' stabilite nel secondo comma.

((Il comitato dei creditori si considera costituito con l'accettazione, anche per via telematica, della nomina da parte dei suoi componenti, senza necessita' di convocazione dinanzi al curatore ed anche prima della elezione del suo presidente.))

Il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi si astiene dalla votazione.

Ciascun componente del comitato dei creditori puo' delegare in tutto o in parte l'espletamento delle proprie funzioni ad uno dei soggetti aventi i requisiti indicati nell'articolo 28, previa comunicazione al giudice delegato.

Art. 41.

(Funzioni del comitato).

Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni.

Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.

Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta e' pervenuta al presidente. Il voto puo' essere espresso in riunioni collegiali ovvero per mezzo telefax o con altro mezzo elettronico o telematico, purche' sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto.

In caso di inerzia, di impossibilita' ((di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilita' dei creditori, o)) di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato. ((50))

Il comitato ed ogni componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito.

I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre all'eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 37-bis, terzo comma.

((Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2407, primo e terzo comma, del codice civile.

L'azione di responsabilita' puo' essere proposta dal curatore durante lo svolgimento della procedura. Con il decreto di autorizzazione il giudice delegato sostituisce i componenti del comitato dei creditori nei confronti dei quali ha autorizzato l'azione.)) ((50))


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

CAPO III
Degli effetti del fallimento

Sezione I
Degli effetti del
fallimento per il fallito

Art. 42.

(Beni del fallito).

La sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilita' dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento.

Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passivita' incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.

((Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, puo' rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi.))

Art. 43.

(Rapporti processuali).

Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.

Il fallito puo' intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali puo' dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento e' previsto dalla legge.

L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo.

((Le controversie in cui e' parte un fallimento sono trattate con priorita'. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte di appello i dati relativi al numero di procedimenti in cui e' parte un fallimento e alla loro durata, nonche' le disposizioni adottate per la finalita' di cui al periodo precedente. Il presidente della corte di appello ne da' atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia)). ((63))


AGGIORNAMENTO (63)

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 7, 13, comma 1, lettere a), f), numero 1) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 44.

(Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento).

Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.

Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.

((Fermo quanto previsto dall'articolo 42, secondo comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilita' che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma.))

Art. 45.

(Formalita' eseguite dopo la dichiarazione di fallimento).

Le formalita' necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori.

Art. 46.

(Beni non compresi nel fallimento).

Non sono compresi nel fallimento:

1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale;

2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e cio' che il fallito guadagna con la sua attivita', entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia;

((3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto e' disposto dall'articolo 170 del codice civile;))

4) ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5));

5) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

((I limiti previsti nel primo comma, n. 2), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia.))

Art. 47.

(Alimenti al fallito e alla famiglia).

Se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, ((…)) puo' concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia.

La casa di proprieta' del fallito, nei limiti in cui e' necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, non puo' essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attivita'.

Art. 48.

(Corrispondenza diretta al fallito).

((Il fallito persona fisica e' tenuto)) a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento. ((50))

((La corrispondenza diretta al fallito che non sia persona fisica e' consegnata al curatore.))

((50))


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 49.

(( (Obblighi del fallito). ))

((L'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonche' gli amministratori o i liquidatori di societa' o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio.

Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al primo comma devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori.

In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, il giudice puo' autorizzare l'imprenditore o il legale rappresentante della societa' o enti soggetti alla procedura di fallimento a comparire per mezzo di mandatario.))

Art. 50.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5

((51))


AGGIORNAMENTO (51)

La Corte Costituzionale con sentenza 25-27 febbraio 2008 n. 39 (in G.U. 1a s.s. 5/03/2008 n. 11) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli articoli 50 e 142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), in quanto stabiliscono che le incapacita' personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale."

Sezione II
Degli effetti del fallimento per i creditori

Art. 51.

(( (Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali). ))

((Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, puo' essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.))

Art. 52.

(Concorso dei creditori).

Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito.

Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonche' ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge.

((Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 51.))

((50))


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 53.

(Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili).

I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile possono essere realizzati anche durante il fallimento, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione.

Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al giudice delegato, il quale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce con decreto il tempo della vendita, ((determinandone le modalita' a norma dell'articolo 107)). ((50))

Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se e' stato nominato, puo' anche autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma precedente.


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 54.

(Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo).

I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto e' ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo.

Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un'utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalita' del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l'importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari.

((L'estensione del diritto di prelazione agli interessi e' regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all'atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito e' soddisfatto anche se parzialmente.))


AGGIORNAMENTO (24)

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 20 aprile 1989 n. 204 (in G.U. 1a s.s. 26/04/1989 n. 17), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, del regio decreto n. 267 del 1942, nella parte in cui estendono la prelazione aagli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella procedura di fallimento del datore di lavoro".


AGGIORNAMENTO (25)

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 18 luglio 1989 n. 408 (in G.U. 1a s.s. 26/07/1989 n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nonche' dell'art. 169 dello stesso regio-decreto la' dove richiama l'art. 55, nella parte in cui, nelle procedure di fallimento del debitore e di concordato preventivo, non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati delle societa' o enti cooperativi di produzione e di lavoro, di cui all'art. 2751 bis, numero 5, del codice civile, che rispondono ai requisiti prescritti dalla legislazione in tema di cooperazione".


AGGIORNAMENTO (26)

La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 22 dicembre 1989 n. 567 (in G.U. 1a s.s. 27/12/1989 n. 52), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale degli art. 54, terzo comma, e 55, primo comma, del regio decreto n. 267 del 1942, in relazione all'art. 1 del decreto-legge n. 26 del 1979, convertito, con modificazioni, nella legge n. 95 del 1979, nella parte in cui non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella procedura di amministrazione straordinaria".


AGGIORNAMENTO (37)

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 - 28 maggio 2001 n. 162 (in G.U. 1a s.s. 30/05/2001 n. 21), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 54, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non richiama, ai fini dell'estensione del diritto di prelazione agli interessi, l'art. 2749 del codice civile".

Art. 55.

(Effetti del fallimento sui debiti pecuniari).

La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto e' disposto dal terzo comma dell'articolo precedente. (24) (25) (26)

I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento.

I crediti condizionali partecipano al concorso, ((a norma degli articoli 96, 113 e 113-bis)). Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale.


AGGIORNAMENTO (24)

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 20 aprile 1989 n. 204 (in G.U. 1a s.s. 26/04/1989 n. 17), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, del regio decreto n. 267 del 1942, nella parte in cui estendono la prelazione aagli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella procedura di fallimento del datore di lavoro".


AGGIORNAMENTO (25)

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 18 luglio 1989 n. 408 (in G.U. 1a s.s. 26/07/1989 n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nonche' dell'art. 169 dello stesso regio-decreto la' dove richiama l'art. 55, nella parte in cui, nelle procedure di fallimento del debitore e di concordato preventivo, non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati delle societa' o enti cooperativi di produzione e di lavoro, di cui all'art. 2751 bis, numero 5, del codice civile, che rispondono ai requisiti prescritti dalla legislazione in tema di cooperazione".


AGGIORNAMENTO (26)

La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 22 dicembre 1989 n. 567 (in G.U. 1a s.s. 27/12/1989 n. 52), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale degli art. 54, terzo comma, e 55, primo comma, del regio decreto n. 267 del 1942, in relazione all'art. 1 del decreto-legge n. 26 del 1979, convertito, con modificazioni, nella legge n. 95 del 1979, nella parte in cui non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella procedura di amministrazione straordinaria".

Art. 56.

(Compensazione in sede di fallimento).

I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorche' non scaduti prima della dichiarazione di fallimento.

Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore.

Art. 57.

(Crediti infruttiferi).

I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data della dichiarazione di fallimento sono ammessi al passivo per l'intiera somma. Tuttavia ad ogni singola ripartizione saranno detratti gli interessi composti, in ragione del cinque per cento all'anno, per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del credito.

Art. 58.

(( (Obbligazioni e titoli di debito). ))

((I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale detratti i rimborsi gia' effettuati; se e' previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.))

Art. 59.

(Crediti non pecuniari).

I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data della dichiarazione di fallimento.

(24) ((26))


AGGIORNAMENTO (24)

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 20 aprile 1989 n. 204 (in G.U. 1a s.s. 26/04/1989 n. 17), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 59 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), anche in relazione all'art. 429 terzo comma c.p.c. nella parte in cui non prevede la rivalutazione dei crediti da lavoro con riguardo al periodo successivo all'apertura del fallimento fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo".


AGGIORNAMENTO (26)

La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 22 dicembre 1989 n. 567 (in G.U. 1a s.s. 27/12/1989 n. 52), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 59 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in relazione all'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, nella parte in cui non prevede la rivalutazione dei crediti di lavoro con riguardo al periodo successivo al decreto ministeriale con cui si dispone la procedura di amministrazione straordinaria fino al momento in cui la verifica del passivo diviene definitiva".

Art. 60.

(Rendita perpetua e rendita vitalizia).

Se nel passivo del fallimento sono compresi crediti per rendita perpetua, questa e' riscattata a norma dell'art. 1866 del codice civile.

Il creditore di una rendita vitalizia e' ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitate della rendita stessa al momento della dichiarazione di fallimento.

Art. 61.

(Creditore di piu' coobbligati solidali).

Il creditore di piu' coobbligati in solido concorre nel fallimento di quelli tra essi che sono falliti, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento.

Il regresso tra i coobbligati falliti puo' essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.

Art. 62.

(Creditore di piu' coobbligati solidali parzialmente soddisfatto).

Il creditore che, prima della dichiarazione di fallimento, ha ricevuto da un coobbligato in solido col fallito o da un fideiussore una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nel fallimento per la parte non riscossa.

Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il fallito ha diritto di concorrere nel fallimento di questo per la somma pagata.

Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli. Resta impregiudicato il diritto verso il coobbligato se il creditore rimane parzialmente insoddisfatto.

Art. 63.

(Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia).

Il coobbligato o fideiussore del fallito, che ha un diritto di pegno o d'ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso, concorre nel fallimento per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.

Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.

Sezione III
Degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli
ai creditori

Art. 64.

(Atti a titolo gratuito).

Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilita', in quanto la liberalita' sia proporzionata al patrimonio del donante.

I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato puo' proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 36. (63)

((64))


AGGIORNAMENTO (63)

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 3) che "Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), primo e secondo capoverso, e quelle di cui all'articolo 6 si applicano ai fallimenti dichiarati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".


AGGIORNAMENTO (64)

Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 ha disposto (con l'art. 36, comma 3) che "Accertato giudizialmente lo stato di insolvenza a norma del comma 1, l'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete ai commissari speciali, ove nominati, o a un soggetto appositamente designato dalla Banca d'Italia. I termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo comma, 69 e 69-bis della legge fallimentare decorrono dalla data di avvio della risoluzione. Non sono esperibili le azioni previste dall'articolo 67, secondo comma, della legge fallimentare".

Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 3) che "Quando a seguito dell'adozione delle sole misure di cui al Capo IV, Sezione II, Sottosezione I e II, residuano attivita' o passivita' in capo all'ente sottoposto a risoluzione, quest'ultimo e' sottoposto a liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dal Testo Unico Bancario non appena possibile, tenuto conto della necessita' di conseguire gli obiettivi della risoluzione, nonche' di assicurare che l'ente in risoluzione fornisca al cessionario i servizi necessari ai sensi dell'articolo 62 per la continuazione dell'attivita' ceduta. Se e' dichiarato lo stato di insolvenza, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo comma, e 69 della legge fallimentare decorrono dalla data determinata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 32, comma 2".

Art. 65.

(Pagamenti).

Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.

((64))


AGGIORNAMENTO (64)

Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 ha disposto (con l'art. 36, comma 3) che "Accertato giudizialmente lo stato di insolvenza a norma del comma 1, l'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete ai commissari speciali, ove nominati, o a un soggetto appositamente designato dalla Banca d'Italia. I termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo comma, 69 e 69-bis della legge fallimentare decorrono dalla data di avvio della risoluzione. Non sono esperibili le azioni previste dall'articolo 67, secondo comma, della legge fallimentare".

Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 3) che "Quando a seguito dell'adozione delle sole misure di cui al Capo IV, Sezione II, Sottosezione I e II, residuano attivita' o passivita' in capo all'ente sottoposto a risoluzione, quest'ultimo e' sottoposto a liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dal Testo Unico Bancario non appena possibile, tenuto conto della necessita' di conseguire gli obiettivi della risoluzione, nonche' di assicurare che l'ente in risoluzione fornisca al cessionario i servizi necessari ai sensi dell'articolo 62 per la continuazione dell'attivita' ceduta. Se e' dichiarato lo stato di insolvenza, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo comma, e 69 della legge fallimentare decorrono dalla data determinata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 32, comma 2".

Art. 66.

(Azione revocatoria ordinaria).

Il curatore puo' domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

L'azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare, sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.

Art. 67.

(Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie).

Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:

1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto cio' che a lui e' stato dato o promesso;

2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;

3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;

4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti. ((64))

Sono altresi' revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento. ((64))

Non sono soggetti all'azione revocatoria:

a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso;

b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purche' non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;

c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attivita' d'impresa dell'acquirente, purche' alla data di dichiarazione di fallimento tale attivita' sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio; (50)

d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purche' posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del piano; il professionista e' indipendente quando non e' legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali e' unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attivita' di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano puo' essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore;

e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonche' dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis, nonche' gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161;

f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;

g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

(44)


AGGIORNAMENTO (44)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano alle azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto".


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."


AGGIORNAMENTO (64)

Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 ha disposto (con l'art. 36, comma 3) che "Accertato giudizialmente lo stato di insolvenza a norma del comma 1, l'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete ai commissari speciali, ove nominati, o a un soggetto appositamente designato dalla Banca d'Italia. I termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo comma, 69 e 69-bis della legge fallimentare decorrono dalla data di avvio della risoluzione. Non sono esperibili le azioni previste dall'articolo 67, secondo comma, della legge fallimentare".

Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 3) che "Quando a seguito dell'adozione delle sole misure di cui al Capo IV, Sezione II, Sottosezione I e II, residuano attivita' o passivita' in capo all'ente sottoposto a risoluzione, quest'ultimo e' sottoposto a liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dal Testo Unico Bancario non appena possibile, tenuto conto della necessita' di conseguire gli obiettivi della risoluzione, nonche' di assicurare che l'ente in risoluzione fornisca al cessionario i servizi necessari ai sensi dell'articolo 62 per la continuazione dell'attivita' ceduta. Se e' dichiarato lo stato di insolvenza, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo comma, e 69 della legge fallimentare decorrono dalla data determinata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 32, comma 2".

Art. 67-bis.

(( (Patrimoni destinati ad uno specifico affare). ))

((Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della societa'. Il presupposto soggettivo dell'azione e' costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della societa'.))

Art. 68.

(Pagamento di cambiale scaduta).

In deroga a quanto disposto dall'art. 67, secondo comma, non puo' essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato d'insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.

Art. 69.

(Atti compiuti tra i coniugi).

Gli atti previsti dall'articolo 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale e quelli a titolo gratuito compiuti tra coniugi piu' di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito.

((64))


AGGIORNAMENTO (29)

La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 19 marzo 1993 n. 100 (in G.U. 1a s.s. 24/03/1993 n. 13), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 69 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), nella parte in cui non comprende nel proprio ambito di applicazione gli atti a titolo gratuito compiuti tra coniugi piu' di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale".


AGGIORNAMENTO (64)

Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 ha disposto (con l'art. 36, comma 3) che "Accertato giudizialmente lo stato di insolvenza a norma del comma 1, l'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete ai commissari speciali, ove nominati, o a un soggetto appositamente designato dalla Banca d'Italia. I termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo comma, 69 e 69-bis della legge fallimentare decorrono dalla data di avvio della risoluzione. Non sono esperibili le azioni previste dall'articolo 67, secondo comma, della legge fallimentare".

Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 3) che "Quando a seguito dell'adozione delle sole misure di cui al Capo IV, Sezione II, Sottosezione I e II, residuano attivita' o passivita' in capo all'ente sottoposto a risoluzione, quest'ultimo e' sottoposto a liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dal Testo Unico Bancario non appena possibile, tenuto conto della necessita' di conseguire gli obiettivi della risoluzione, nonche' di assicurare che l'ente in risoluzione fornisca al cessionario i servizi necessari ai sensi dell'articolo 62 per la continuazione dell'attivita' ceduta. Se e' dichiarato lo stato di insolvenza, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo comma, e 69 della legge fallimentare decorrono dalla data determinata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 32, comma 2".

Art. 69-bis.

Decadenza dall'azione e computo dei termini

Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.

Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese.

((64))


AGGIORNAMENTO (64)

Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 ha disposto (con l'art. 36, comma 3) che "Accertato giudizialmente lo stato di insolvenza a norma del comma 1, l'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete ai commissari speciali, ove nominati, o a un soggetto appositamente designato dalla Banca d'Italia. I termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo comma, 69 e 69-bis della legge fallimentare decorrono dalla data di avvio della risoluzione. Non sono esperibili le azioni previste dall'articolo 67, secondo comma, della legge fallimentare".

Art. 70.

(Effetti della revocazione)

La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o dalle societa' previste dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.

Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto e' ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito.

Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di ((posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque)) rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale e' provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si e' aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto restituito. ((50))

(44)


AGGIORNAMENTO (44)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano alle azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto".


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 71.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5))

Sezione IV
Degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici
preesistenti

Art. 72.

(Rapporti pendenti).

Se un contratto e' ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, e' dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia gia' avvenuto il trasferimento del diritto. (50)

Il contraente puo' mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche al contratto preliminare salvo quanto previsto nell'articolo 72-bis.

In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno. (50)

L'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V.

Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento.

In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento. (50)

Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano al contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ((ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attivita' di impresa dell'acquirente)). (50)


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 72-bis.

(( (Contratti relativi ad immobili da costruire). ))

((I contratti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 si sciolgono se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresi' comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non puo' essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto.))

((50))


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 72-ter.

(( (Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare). ))

((Il fallimento della societa' determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui all'articolo 2447-bis, primo comma, lettera b), del codice civile quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione.

In caso contrario, il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, puo' decidere di subentrare nel contratto in luogo della societa' assumendone gli oneri relativi.

Ove il curatore non subentri nel contratto, il finanziatore puo' chiedere al giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, di realizzare o di continuare l'operazione, in proprio o affidandola a terzi; in tale ipotesi il finanziatore puo' trattenere i proventi dell'affare e puo' insinuarsi al passivo del fallimento in via chirografaria per l'eventuale credito residuo.

Nelle ipotesi previste nel secondo e terzo comma, resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 2447-decies, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile.

Qualora, nel caso di cui al primo comma, non si verifichi alcuna delle ipotesi previste nel secondo e nel terzo comma, si applica l'articolo 2447-decies, sesto comma, del codice civile.))

Art. 72-quater.

(Locazione finanziaria).

Al contratto di locazione finanziaria si applica, in caso di fallimento dell'utilizzatore, l'articolo 72. Se e' disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa il contratto continua ad avere esecuzione salvo che il curatore dichiari di volersi sciogliere dal contratto.

In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed e' tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso ((avvenute a valori di mercato)) rispetto al credito residuo in linea capitale; per le somme gia' riscosse si applica l'articolo 67, terzo comma, lettera a). ((50))

Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene.

In caso di fallimento delle societa' autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue; l'utilizzatore conserva la facolta' di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprieta' del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 73.

(( (Vendita con riserva di proprieta). ))

((Nella vendita con riserva di proprieta', in caso di fallimento del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore puo' subentrare nel contratto con l'autorizzazione del comitato dei creditori; il venditore puo' chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale. Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo gia' riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa.

Il fallimento del venditore non e' causa di scioglimento del contratto.))

((50))


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 74.

(( (Contratti ad esecuzione continuata o periodica). ))

((Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne gia' avvenute o dei servizi gia' erogati.))

((50))


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 75.

(Restituzione di cose non pagate).

Se la cosa mobile oggetto della vendita e' gia' stata spedita al compratore prima della dichiarazione di fallimento di questo, ma non e' ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, ne' altri ha acquistato diritti sulla medesima, il venditore puo' riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti, sempreche' egli non preferisca dar corso al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale.

Art. 76.

(Contratto di borsa a termine).

Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, ((si scioglie)) alla data della dichiarazione di fallimento. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data di dichiarazione di fallimento e' versata nel fallimento se il fallito risulta in credito, o e' ammessa al passivo del fallimento nel caso contrario.

Art. 77.

(Associazione in partecipazione).

L'associazione in partecipazione si scioglie per il fallimento dell'associante. L'associato ha diritto di far valere nel passivo il credito per quella parte dei conferimenti, la quale non e' assorbita dalle perdite a suo carico.

((L'associato)) e' tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico.

Nei suoi confronti e' applicata la procedura prevista dall'art. 150.

Art. 78.

(( (Conto corrente, mandato, commissione). ))

((I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti.

Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario.

Se il curatore del fallimento del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario e' trattato a norma dell'articolo 111, primo comma, n. 1), per l'attivita' compiuta dopo il fallimento.))

Art. 79.

(( (Contratto di affitto d'azienda). ))

((Il fallimento non e' causa di scioglimento del contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo dovuto dalla curatela e' regolato dall'articolo 111, n. 1.)) ((50))


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 80.

(( (Contratto di locazione di immobili). ))

((Il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione d'immobili e il curatore subentra nel contratto.

Qualora la durata del contratto sia complessivamente superiore a quattro anni dalla dichiarazione di fallimento, il curatore ha, entro un anno dalla dichiarazione di fallimento, la facolta' di recedere dal contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dalla dichiarazione di fallimento.

In caso di fallimento del conduttore, il curatore puo' in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati.

Il credito per l'indennizzo e' soddisfatto in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, n. 1 con il privilegio dell'articolo 2764 del codice civile.))

((50))


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 80-bis.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169))

((50))


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 81.

(( (Contratto di appalto). ))

((Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di giorni sessanta dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie.

Nel caso di fallimento dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualita' soggettiva e' stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto. Sono salve le norme relative al contratto di appalto per le opere pubbliche.))

Art. 82.

(Contratto di assicurazione).

Il fallimento dell'assicurato non scioglie il contratto di assicurazione contro i danni, salvo patto contrario, e salva l'applicazione dell'art. 1898 del codice civile se ne deriva un aggravamento del rischio.

Se il contratto continua, il credito dell'assicuratore per i premi non pagati deve essere soddisfatto integralmente, anche se la scadenza del premio e' anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Art. 83.

(Contratto di edizione).

Gli effetti del fallimento dell'editore sul contratto di edizione sono regolati dalla legge speciale.

Art. 83-bis.

(( (Clausola arbitrale). ))

((Se il contratto in cui e' contenuta una clausola compromissoria e' sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale pendente non puo' essere proseguito.))

CAPO IV
Della custodia e dell'amministrazione delle attivita'
fallimentari

Art. 84.

(( (Dei sigilli). ))

((Dichiarato il fallimento, il curatore procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore.

Il curatore puo' richiedere l'assistenza della forza pubblica.

Se i beni o le cose si trovano in piu' luoghi e non e' agevole l'immediato completamento delle operazioni, l'apposizione dei sigilli puo' essere delegata a uno o piu' coadiutori designati dal giudice delegato.

Per i beni e le cose sulle quali non e' possibile apporre i sigilli si procede a norma dell'articolo 758 del codice di procedura civile.))


AGGIORNAMENTO (32)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".


AGGIORNAMENTO (33)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 85.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5))

Art. 86.

(( (Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione). ))

((Devono essere consegnate al curatore:

a) il denaro contante per essere dal medesimo depositato a norma dell'articolo 34;

b) le cambiali e gli altri titoli compresi quelli scaduti;

c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate in cancelleria.

Il giudice delegato puo' autorizzarne il deposito in luogo idoneo, anche presso terzi. In ogni caso, il curatore deve esibire le scritture contabili a richiesta del fallito o di chi ne abbia diritto. Nel caso in cui il curatore non ritenga di dover esibire la documentazione richiesta, l'interessato puo' proporre ricorso al giudice delegato che provvede con decreto motivato.

Puo' essere richiesto il rilascio di copia, previa autorizzazione del giudice delegato, a cura e spese del richiedente.))

Art. 87.

(( (Inventario). ))

((Il curatore, rimossi i sigilli, redige l'inventario nel piu' breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se nominato, formando, con l'assistenza del cancelliere, processo verbale delle attivita' compiute. Possono intervenire i creditori.

Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.

Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il fallito o, se si tratta di societa', gli amministratori a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attivita' da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 220 in caso di falsa o omessa dichiarazione.

L'inventario e' redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.))

Art. 87-bis.

(( (Inventario su altri beni). ))

((In deroga a quanto previsto dagli articoli 52 e 103, i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili possono essere restituiti con decreto del giudice delegato, su istanza della parte interessata e con il consenso del curatore e del comitato dei creditori, anche provvisoriamente nominato.

I beni di cui al primo comma possono non essere inclusi nell'inventario.

Sono inventariati i beni di proprieta' del fallito per i quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtu' di un titolo negoziale opponibile al curatore. Tali beni non sono soggetti alla presa in consegna a norma dell'articolo 88.))

Art. 88.

(Presa in consegna dei beni del fallito da parte del curatore).

Il curatore prende in consegna i beni di mano in mano che ne fa l'inventario insieme con le scritture contabili e i documenti del fallito.

Se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perche' sia ((trascritto)) nei pubblici registri. ((50))


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 89.

(Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari e bilancio).

Il curatore, in base alle scritture contabili del fallito ((e alle)) altre notizie che puo' raccogliere, deve compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonche' l'elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilita' del fallito, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria. ((50))

Il curatore deve inoltre redigere il bilancio dell'ultimo esercizio, se non e' stato presentato dal fallito nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie e le eventuali aggiunte ai bilanci e agli elenchi presentati dal fallito a norma dell'art. 14.


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 90.

(( (Fascicolo della procedura). ))

((Immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento, il cancelliere forma un fascicolo, anche in modalita' informatica, munito di indice, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti ed i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi separatamente.

Il comitato dei creditori e ciascun suo componente hanno diritto di prendere visione di qualunque atto o documento contenuti nel fascicolo. Analogo diritto, con la sola eccezione della relazione del curatore e degli atti eventualmente riservati su disposizione del giudice delegato, spetta anche al fallito.

Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore.))

Art. 91.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115))

CAPO V
Dell'accertamento del passivo e dei diritti reali
mobiliari
dei terzi

Art. 92.

(Avviso ai creditori ed agli altri interessati).

((Il curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprieta' o in possesso del fallito, a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore:

1) che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con le modalita' indicate nell'articolo seguente;

2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande;

3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 31-bis, secondo comma, nonche' della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 93, terzo comma, n. 5);

4) il suo indirizzo di posta elettronica certificata.))

Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione puo' essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente.

Art. 93.

(Domanda di ammissione al passivo).

La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da trasmettere a norma del comma seguente almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.

((Il ricorso puo' essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed e' formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal primo comma, e' trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto comma. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso e' depositato presso la cancelleria del tribunale.))

Il ricorso contiene:

1) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalita' del creditore;

2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;

3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;

4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonche' la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale; (50)

5) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni e' onere comunicare al curatore.

Il ricorso e' inammissibile se e' omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai nn. 1), 2) o 3) del precedente comma. Se e' omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito e' considerato chirografario.

Se e' omessa l'indicazione di cui al terzo comma, n. 5), nonche' nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario si applica l'articolo 31-bis, secondo comma.

Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto del creditore ovvero del diritto del terzo che chiede la restituzione o rivendica il bene.

I documenti non presentati con la domanda devono essere depositati, a pena di decadenza, almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169. (50)

Il ricorso puo' essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2418, secondo comma, del codice civile, anche per singoli gruppi di creditori.

Il giudice ad istanza della parte puo' disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo.


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 94.

(( (Effetti della domanda). ))

((La domanda di cui all'articolo 93 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento.))

Art. 95.

(Progetto di stato passivo e udienza di discussione).

Il curatore esamina le domande di cui all'articolo 93 e predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprieta' o in possesso del fallito, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore puo' eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonche' l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se e' prescritta la relativa azione.

Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalita' indicate dall'articolo 93, secondo comma, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza.

All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato puo' procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento. ((In relazione al numero dei creditori e alla entita' del passivo, il giudice delegato puo' stabilire che l'udienza sia svolta in via telematica con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi.))

Il fallito puo' chiedere di essere sentito.

Delle operazioni si redige processo verbale.


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 96.

(Formazione ed esecutivita' dello stato passivo).

Il giudice delegato, con decreto ((succintamente motivato)), accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'articolo 93. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169)). La dichiarazione di inammissibilita' della domanda non ne preclude la successiva riproposizione. ((50))

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169)). ((50))

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva:

1) i crediti condizionati e quelli indicati nell'ultimo comma dell'articolo 55;

2) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, salvo che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice;

3) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento. Il curatore puo' proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.

Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza; il giudice ne rinvia la prosecuzione a non piu' di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.

Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.

Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso.


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 97.

(( (Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo). ))

((Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutivita' dello stato passivo, ne da' comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.))

Art. 98.

(( (Impugnazioni). ))

((Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo puo' essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione.

Con l'opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta; l'opposizione e' proposta nei confronti del curatore.

Con l'impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta; l'impugnazione e' rivolta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda e' stata accolta. Al procedimento partecipa anche il curatore.

Con la revocazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili, decorsi i termini per la proposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto vengano revocati se si scopre che essi sono stati determinati da falsita', dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile. La revocazione e' proposta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda e' stata accolta, ovvero nei confronti del curatore quando la domanda e' stata respinta. Nel primo caso, al procedimento partecipa il curatore.

Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza del creditore o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata.))


AGGIORNAMENTO (20)

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 22 aprile 1986, n. 102 (in G.U. 1a s.s. 30/04/1986 n. 17), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 98 comma primo r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) nella parte in cui stabilisce che i creatori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo anziche' dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento con le quali il curatore deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai creditori che hanno presentato domanda di ammissione al passivo".

Art. 99.

(( (Procedimento). ))

((Le impugnazioni di cui all'articolo precedente si propongono con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 97 ovvero in caso di revocazione dalla scoperta del fatto o del documento.

Il ricorso deve contenere:

1) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e del fallimento;

2) le generalita' dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha dichiarato il fallimento;

3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni;

4) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonche' l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, al quale puo' delegare la trattazione del procedimento e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore ed all'eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.

Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.

La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonche' l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

L'intervento di qualunque interessato non puo' avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalita' per queste previste.

Il giudice provvede, anche ai sensi del terzo comma, all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori.

Il giudice delegato al fallimento non puo' far parte del collegio.

Il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato entro sessanta giorni dall'udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie.

Il decreto e' comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.))

((50))


AGGIORNAMENTO (13)

La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 27 novembre 1980 n. 152 (in G.U. 1a s.s. 03/12/1980 n. 332), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 99, quinto comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui fa decorrere i termini per appellare e per il ricorso in Cassazione dalla affissione della sentenza resa su opposizioni allo stato passivo".


AGGIORNAMENTO (33)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 100.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5))

Art. 101.

(Domande tardive di crediti).

Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ((trasmesse al curatore)) oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutivita' dello stato passivo sono considerate tardive; in caso di particolare complessita' della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, puo' prorogare quest'ultimo termine fino a diciotto mesi.

Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all'articolo 95. Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive un'udienza ogni quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza. Il curatore da' avviso a coloro che hanno presentato la domanda, della data dell'udienza. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 93 a 99. (50)

Il creditore ha diritto di concorrere sulle somme gia' distribuite nei limiti di quanto stabilito nell'articolo 112. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo e' dipeso da causa non imputabile, puo' chiedere che siano sospese le attivita' di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto.

Decorso il termine di cui al primo comma, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo e' dipeso da causa a lui non imputabile.


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 102.

(Previsione di insufficiente realizzo).

Il tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e dal parere del comitato dei creditori, sentito il fallito, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non puo' essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura. (50)

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano, in quanto compatibili, ove la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla verifica dello stato passivo. (50)

Il curatore comunica il decreto di cui al primo comma ((trasmettendone copia)) ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 93 e 101, i quali, nei quindici giorni successivi, possono presentare reclamo alla corte di appello, che provvede con decreto in camera di consiglio, sentito il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori ed il fallito.


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 103.

(Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione).

Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione, si applica il regime probatorio previsto nell'articolo 621 del codice di procedura civile. Se il bene non e' stato acquisito all'attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell'udienza di cui all'articolo 95, puo' modificare l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto puo' chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione.

((Sono salve le disposizioni dell'articolo 1706 del codice civile.)) ((50))


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

CAPO VI
((Dell'esercizio provvisorio e della liquidazione dell'attivo))

Sezione I
Disposizioni
generali

Art. 104.

(Esercizio provvisorio dell'impresa del fallito).

Con la sentenza dichiarativa del fallimento, il tribunale puo' disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dalla interruzione puo' derivare un danno grave, purche' non arrechi pregiudizio ai creditori.

Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata.

Durante il periodo di esercizio provvisorio, il comitato dei creditori e' convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi, per essere informato sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunita' di continuare l'esercizio.

Se il comitato dei creditori non ravvisa l'opportunita' di continuare l'esercizio provvisorio, il giudice delegato ne ordina la cessazione.

Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio, il curatore deve presentare un rendiconto dell'attivita' mediante deposito in cancelleria. In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell'esercizio provvisorio.

Il tribunale puo' ordinare la cessazione dell'esercizio provvisorio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l'opportunita', con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo sentiti il curatore ed il comitato dei creditori.

Durante l'esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli. ((E' fatto salvo il disposto dell'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.))

I crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1).

Al momento della cessazione dell'esercizio provvisorio si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del capo III del titolo II.

Art. 104-bis.

(Affitto dell'azienda o di rami dell'azienda).

Anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all'articolo 104-ter su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza l'affitto dell'azienda del fallito a terzi anche limitatamente a specifici rami quando appaia utile al fine della piu' proficua vendita dell'azienda o di parti della stessa.

La scelta dell'affittuario e' effettuata dal curatore a norma dell'articolo 107, sulla base di stima, assicurando, con adeguate forme di pubblicita', la massima informazione e partecipazione degli interessati. La scelta dell'affittuario deve tenere conto, oltre che dell'ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate e della attendibilita' del piano di prosecuzione delle attivita' imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali.

Il contratto di affitto stipulato dal curatore nelle forme previste dall'articolo 2556 del codice civile deve prevedere il diritto del curatore di procedere alla ispezione della azienda, la prestazione di idonee garanzie per tutte le obbligazioni dell'affittuario derivanti dal contratto e dalla legge, il diritto di recesso del curatore dal contratto che puo' essere esercitato, sentito il comitato dei creditori, con la corresponsione all'affittuario di un giusto indennizzo da corrispondere ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1). ((62))

La durata dell'affitto deve essere compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni.

Il diritto di prelazione a favore dell'affittuario puo' essere concesso convenzionalmente, previa espressa autorizzazione del giudice delegato e previo parere favorevole del comitato dei creditori. In tale caso, esaurito il procedimento di determinazione del prezzo di vendita dell'azienda o del singolo ramo, il curatore, entro dieci giorni, lo comunica all'affittuario, il quale puo' esercitare il diritto di prelazione entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione. ((62))

La retrocessione al fallimento di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilita' della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile. Ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del Capo III del titolo II.


AGGIORNAMENTO (62)

Il D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dal D.L. 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 4 marzo 2015, n. 20, ha disposto (con l'art. 4, comma 4-quater) che "L'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 104-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico e al comitato dei creditori previsto dal terzo e quinto comma si sostituisce il comitato di sorveglianza".

Art. 104-ter.

(Programma di liquidazione).

Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di centottanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo e' giusta causa di revoca del curatore. (63)

Il programma costituisce l'atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalita' e ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo, e deve specificare:

a) l'opportunita' di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell'articolo 104, ovvero l'opportunita' di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'articolo 104-bis;

b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto;

c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito;

d) le possibilita' di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;

e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti; (50)

f) il termine entro il quale sara' completata la liquidazione dell'attivo. (63)

Il termine di cui alla lettera f) del precedente comma non puo' eccedere due anni dal deposito della sentenza di fallimento. Nel caso in cui, limitatamente a determinati cespiti dell'attivo, il curatore ritenga necessario un termine maggiore, egli e' tenuto a motivare specificamente in ordine alle ragioni che giustificano tale maggior termine. (63)

Il curatore, fermo restando quanto disposto dall'articolo 107, puo' essere autorizzato dal giudice delegato ad affidare ad altri professionisti o societa' specializzate alcune incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo. (63)

Il comitato dei creditori puo' proporre al curatore modifiche al programma presentato. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169. (50)

Per sopravvenute esigenze, il curatore puo' presentare, con le modalita' di cui ai commi primo, secondo e terzo, un supplemento del piano di liquidazione.

Prima della approvazione del programma, il curatore puo' procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori se gia' nominato, solo quando dal ritardo puo' derivare pregiudizio all'interesse dei creditori.

Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, puo' non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o piu' beni, se l'attivita' di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne da' comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 51, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilita' del debitore.

Il programma approvato e' comunicato al giudice delegato che autorizza l'esecuzione degli atti a esso conformi. (50)

Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo e' giusta causa di revoca del curatore. ((E' altresi' giusta causa di revoca, in presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 110 primo comma.)) (63)


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."


AGGIORNAMENTO (63)

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 3) che "Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), primo e secondo capoverso, e quelle di cui all'articolo 6 si applicano ai fallimenti dichiarati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Sezione II
((Della vendita dei beni))

Art. 105.

(Vendita dell'azienda, di rami, di beni e rapporti in blocco).

La liquidazione dei singoli beni ai sensi degli articoli seguenti del presente capo e' disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.

La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso e' effettuata con le modalita' di cui all'articolo 107, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 2556 del codice civile.

Nell'ambito delle consultazioni sindacali relative al trasferimento d'azienda, il curatore, l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e le ulteriori modifiche del rapporto di lavoro consentite dalle norme vigenti.

Salva diversa convenzione, e' esclusa la responsabilita' dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento.

Il curatore puo' procedere altresi' alla cessione delle attivita' e delle passivita' dell'azienda o dei suoi rami, nonche' di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco, esclusa comunque la responsabilita' dell'alienante prevista dall'articolo 2560 del codice civile.

La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto e' liberato se paga in buona fede al cedente.

I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validita' e il loro grado a favore del cessionario.

Il curatore puo' procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o piu' societa', eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilita' dell'alienante ai sensi dell'articolo 2560 del codice civile ed osservate le disposizioni inderogabili contenute nella presente sezione. Sono salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali.

Il pagamento del prezzo puo' essere effettuato mediante accollo di debiti da parte dell'acquirente solo se non viene alterata la graduazione dei crediti.

((50))


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Prima dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inserite le seguenti parole: «Sezione II DELLA VENDITA DEI BENI»".

Art. 106.

( ((Cessione)) dei crediti, dei diritti e delle quote, delle azioni, mandato a riscuotere). ((50))

Il curatore puo' cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; puo' altresi' cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono gia' pendenti.

Per la vendita della quota di societa' a responsabilita' limitata si applica l'articolo 2471 del codice civile.

In alternativa alla cessione di cui al primo comma, il curatore puo' stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 107.

(Modalita' delle vendite).

Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicita', la massima informazione e partecipazione degli interessati. ((Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile. In ogni caso, al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, il curatore effettua la pubblicita' prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile, almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura competitiva.)) (50) ((63))

Il curatore puo' prevedere nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili. (50)

Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, e' data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio. (50)

Il curatore puo' sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto.

Degli esiti delle procedure, il curatore informa il giudice delegato ed il comitato dei creditori, depositando in cancelleria la relativa documentazione.

Se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore puo' subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizione del codice di procedura civile; altrimenti su istanza del curatore il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilita' dell'esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all'articolo 51.

Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti requisiti di onorabilita' e professionalita' dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il curatore puo' avvalersi ai sensi del primo comma, nonche' i mezzi di pubblicita' e trasparenza delle operazioni di vendita.


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 3) che "Gli articoli 7, comma 6, 18, comma 5, e 20 si applicano anche alle procedure concorsuali pendenti".


AGGIORNAMENTO (63)

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 2) che "Le disposizioni di cui […] all'articolo 11 nella parte in cui introduce l'ultimo periodo dell'articolo 107, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, […] si applicano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile".

Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 5) che "Le disposizioni di cui agli articoli 11, e 2, comma 2, lettere a), b), primo periodo e lettera c) si applicano anche ai fallimenti e ai procedimenti di concordato preventivo pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 108.

(Poteri del giudice delegato).

Il giudice delegato, su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, puo' sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui al quarto comma dell'articolo 107, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato.

((Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri,)), una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo. ((50))


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 108-bis.

(((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169))

((50))


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 108-ter.

(Modalita' della vendita di diritti sulle opere dell'ingegno; sulle invenzioni industriali; sui marchi).

Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti delle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.

((50))


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Prima dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inserite le seguenti parole: «Sezione II DELLA VENDITA DEI BENI»".

Art. 109.

(Procedimento di distribuzione della somma ricavata).

Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente.

Il tribunale stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell'art. 39. Tale somma e' prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione.

((50))


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Prima dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inserite le seguenti parole: «Sezione II DELLA VENDITA DEI BENI»".

CAPO VII
Della ripartizione dell'attivo

Art. 110.

(Procedimento di ripartizione).

Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall'articolo 97 o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, presenta un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all'articolo 51. ((Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all'articolo 98, il curatore, nel progetto di ripartizione di cui al presente comma indica, per ciascun creditore, le somme immediatamente ripartibili nonche' le somme ripartibili soltanto previo rilascio in favore della procedura di una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'articolo 574, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi resi nell'ambito dei giudizi di cui all'articolo 98, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue piu' recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla ripartizione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma dell'articolo 98)). (50)

Il giudice ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che a tutti i creditori, compresi quelli per i quali e' in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 98, ne sia data comunicazione mediante l'invio di copia a mezzo posta elettronica certificata.

I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al secondo comma, possono proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell'art. 36. (50)

Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta del curatore, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione. Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione e' dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione ((; non si fa luogo ad accantonamento qualora sia presentata in favore della procedura una fideiussione a norma del terzo periodo del primo comma, idonea a garantire la restituzione di somme che, in forza del provvedimento che decide il reclamo, risultino ripartite in eccesso, oltre agli interessi nella misura prevista dal predetto terzo periodo del primo comma)). Il provvedimento che decide sul reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate.


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 111.

(Ordine di distribuzione delle somme).

Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:

1) per il pagamento dei crediti prededucibili;

2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;

3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.

Sono considerati crediti prededucibili quelli cosi' qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1). (50) ((60))


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."


AGGIORNAMENTO (60)

Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 ha disposto (con l'art. 11, comma 3-quater) che "La disposizione di cui all'articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo del citato articolo 161 siano presentati entro il termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 163 del medesimo regio decreto, e successive modificazioni, senza soluzione di continuita' rispetto alla presentazione della domanda ai sensi del citato articolo 161, sesto comma".

Art. 111-bis.

(Disciplina dei crediti prededucibili).

I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalita' di cui al capo V, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio provvisorio, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all'articolo 26.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169)). ((50))

I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, ((tenuto conto delle rispettive cause di prelazione)), con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento. ((50))

I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo e' presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato ((…)). ((50))

Se l'attivo e' insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalita', conformemente all'ordine assegnato dalla legge.


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 111-ter.

(( (Conti speciali). ))

((La massa liquida attiva immobiliare e' costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili, come definiti dall'articolo 812 del codice civile, e dei loro frutti e pertinenze, nonche' dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme.

La massa liquida attiva mobiliare e' costituita da tutte le altre entrate.

Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale.))

Art. 111-quater.

(( (Crediti assistiti da prelazione). ))

((I crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 54 e 55, sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un'unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge.

I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti da privilegio speciale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 54 e 55, sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia.))

Art. 112.

(( (Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente). ))

((I creditori ammessi a norma dell'articolo 101 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo e' dipeso da cause ad essi non imputabili.))

Art. 113.

(( (Ripartizioni parziali). ))

((Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l'ottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:

1) ai creditori ammessi con riserva;

2) ai creditori opponenti a favore dei quali sono state disposte misure cautelari;

3) ai creditori opponenti la cui domanda e' stata accolta ma la sentenza non e' passata in giudicato;

4) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione.

Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute; in questo caso, l'ammontare della quota da ripartire indicata nel primo comma del presente articolo deve essere ridotta se la misura dell'ottanta per cento appare insufficiente.

Devono essere altresi' trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.))

Art. 113-bis.

(( (Scioglimento delle ammissioni con riserva). ))

((Quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.))

Art. 114.

(( (Restituzione di somme riscosse). ))

((I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione.

I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.))

Art. 115.

(Pagamento ai creditori).

Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, purche' tali da assicurare la prova del pagamento stesso.

Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo. ((Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore)). ((50))


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 116.

(Rendiconto del curatore).

Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, nonche' in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili e della attivita' di gestione della procedura.

((Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza che non puo' essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori.))

((Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza il curatore da' immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, con posta elettronica certificata, inviando loro copia del rendiconto ed avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza con le modalita' di cui all'articolo 93, secondo comma. Al fallito, se non e' possibile procedere alla comunicazione con modalita' telematica, il rendiconto e la data dell'udienza sono comunicati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.))

Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto; altrimenti, fissa l'udienza innanzi al collegio che provvede in camera di consiglio.

Art. 117.

(( (Ripartizione finale). ))

((Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti.

Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si e' ancora verificata ovvero se il provvedimento non e' ancora passato in giudicato, la somma e' depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perche', verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura.

Il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, puo' disporre che a singoli creditori che vi consentono siano assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta del fallito non ancora rimborsati.

Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca gia' indicati ai sensi dell'articolo 34. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Il giudice, anche se e' intervenuta l'esdebitazione del fallito, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, su ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al quarto comma, dispone la distribuzione delle somme non riscosse in base all'articolo 111 fra i soli richiedenti.))

CAPO VIII
Della cessazione della procedura fallimentare

Sezione
I
Della chiusura del fallimento

Art. 118.

(Casi di chiusura).

Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di concordato, la procedura di fallimento si chiude:

1) se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo;

2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;

3) quando e' compiuta la ripartizione finale dell'attivo;

4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, ne' i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza puo' essere, accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33.

Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3) e 4), ove si tratti di fallimento di societa' il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese. La chiusura della procedura di fallimento della societa' nei casi di cui ai numeri 1) e 2) determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'articolo 147, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale. ((La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non e' impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore puo' mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 43. In deroga all'articolo 35, anche le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonche' le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo. Dopo la chiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalita' disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 119. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura del fallimento. Qualora alla conclusione dei giudizi pendenti consegua, per effetto di riparti, il venir meno dell'impedimento all'esdebitazione di cui al comma secondo dell'articolo 142, il debitore puo' chiedere l'esdebitazione nell'anno successivo al riparto che lo ha determinato.)) (50) ((63))


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."


AGGIORNAMENTO (63)

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 7, 13, comma 1, lettere a), f), numero 1) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 119.

(Decreto di chiusura).

La chiusura del fallimento e' dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17.

Quando la chiusura del fallimento e' dichiarata ai sensi dell'articolo 118, primo comma, n. 4), prima dell'approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il comitato dei creditori ed il fallito. ((56))

Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta e' ammesso reclamo a norma dell'articolo 26. Contro il decreto della corte d'appello il ricorso per cassazione e' proposto nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha proposto il reclamo o e' intervenuto nel procedimento; dal compimento della pubblicita' di cui all'articolo 17 per ogni altro interessato. (50)

Il decreto di chiusura acquista efficacia quando e' decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo e' definitivamente rigettato. (50)

Con i decreti emessi ai sensi del primo e del terzo comma del presente articolo, sono impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione. Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento o della definitivita' del decreto di omologazione del concordato fallimentare.


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."


AGGIORNAMENTO (56)

La Corte Costituzionale con sentenza 7 - 23 luglio 2010 n. 279 (in G.U. 1a s.s. 28/07/2010 n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 119, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo anteriore alle modifiche apportate dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), e dal decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al r. d. 16 marzo 1942, n. 267, nonche' al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis della legge 14 maggio 2005, n. 80), nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei soggetti interessati e gia' individuati sulla base degli atti processuali, il termine per il reclamo avverso il decreto motivato del tribunale di chiusura del fallimento, dalla data di pubblicazione dello stesso nelle forme prescritte dall'art. 17 della stessa legge fallimentare, anziche' dalla comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalita' di comunicazione previste dalla legge."

Art. 120.

(Effetti della chiusura).

Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e le conseguenti incapacita' personali e decadono gli organi preposti al fallimento. (50)

Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dal fallimento non possono essere proseguite.

I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 142 e seguenti.

Il decreto o la sentenza con la quale il credito e' stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'articolo 634 del codice di procedura civile.

((Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, terzo periodo e seguenti, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto e' oggetto dei giudizi medesimi.)) ((63))


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."


AGGIORNAMENTO (63)

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 7, 13, comma 1, lettere a), f), numero 1) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 121.

(Casi di riapertura del fallimento).

Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell'art. 118, il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, puo' ordinare che il fallimento gia' chiuso sia riaperto, quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano attivita' in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e nuovi.

Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie l'istanza:

1) richiama in ufficio il giudice delegato ed il curatore o li nomina di nuovo;

2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 16, eventualmente abbreviandoli non oltre la meta'; i creditori gia' ammessi al passivo nel fallimento chiuso possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.

La sentenza puo' essere ((reclamata)) a norma dell'articolo 18. ((50))

La sentenza e' pubblicata a norma dell'art. 17.

Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.

Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti.


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 122.

(Concorso dei vecchi e nuovi creditori).

I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.

((Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del Capo V.))

Art. 123.

(Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori).

In caso di riapertura del fallimento, per le azioni revocatorie relative agli atti del fallito compiuti dopo la chiusura del fallimento, i termini stabiliti dagli articoli 65, 67 e ((67-bis)) sono computati dalla data della sentenza di riapertura.

((Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all'articolo 69, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura del fallimento.))

Sezione II
Del concordato

Art. 124.

(Proposta di concordato).

((La proposta di concordato puo' essere presentata da uno o piu' creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purche' sia stata tenuta la contabilita' ed i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. Essa non puo' essere presentata dal fallito, da societa' cui egli partecipi o da societa' sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento e purche' non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.)) ((50))

La proposta puo' prevedere:

a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;

b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi;

c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonche' a societa' da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.

((La proposta puo' prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purche' il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non puo' avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.)) ((50))

La proposta presentata ((da uno o piu' creditori o)) da un terzo puo' prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purche' autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa. ((Il proponente)) puo' limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il fallito, fermo quanto disposto dagli articoli 142 e seguenti in caso di esdebitazione. ((50))


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 125.

(Esame della proposta e comunicazione ai creditori).

La proposta di concordato e' presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte. ((Quando il ricorso e' proposto da un terzo, esso deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni. Si applica l'articolo 31-bis, secondo comma.)) (50)

((Una volta espletato tale adempimento preliminare il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualita' della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata a cura di quest'ultimo ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta sara' considerata come voto favorevole.)) Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni ne' superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. In caso di presentazione di piu' proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori; su richiesta del curatore, il giudice delegato puo' ordinare la comunicazione ai creditori di una o di altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Si applica l'articolo 41, quarto comma.(50)

Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo e secondo comma, al giudizio del tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all'articolo 124, secondo comma, lettere a) e b) tenendo conto della relazione resa ai sensi dell'articolo 124, terzo comma. (50)

Se la societa' fallita ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato, la comunicazione e' inviata agli organi che hanno il potere di convocare le rispettive assemblee, affinche' possano esprimere il loro eventuale dissenso. Il termine previsto dal terzo comma e' prolungato per consentire l'espletamento delle predette assemblee.


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 126.

(( (Concordato nel caso di numerosi creditori). ))

((Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato puo' autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziche' con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale o locale.))

Art. 127.

(( (Voto nel concordato). ))

((Se la proposta e' presentata prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall'elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato; altrimenti, gli aventi diritto al voto sono quelli indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97. In quest'ultimo caso, hanno diritto al voto anche i creditori ammessi provvisoriamente e con riserva.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorche' la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal terzo comma. La rinuncia puo' essere anche parziale, purche' non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori.

Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.

I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 124, terzo comma, la soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari per la parte residua del credito.

Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti ed affini fino al quarto grado e coloro che sono diventati cessionari o aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento.

La stessa disciplina si applica ai crediti delle societa' controllanti o controllate o sottoposte a comune controllo.

I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari.))

Art. 128.

(Approvazione del concordato).

Il concordato e' approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato e' approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. (50)

I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti.

La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di un provvedimento emesso successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza. (50)

((Quando il giudice delegato dispone il voto su piu' proposte di concordato ai sensi dell'articolo 125, secondo comma, terzo periodo, ultima parte, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito il maggior numero di consensi a norma dei commi precedenti e, in caso di parita', la proposta presentata per prima)).


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 129.

(Giudizio di omologazione).

Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.

((Se la proposta e' stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinche' richieda l'omologazione del concordato e ai creditori dissenzienti. Al fallito, se non e' possibile procedere alla comunicazione con modalita' telematica, la notizia dell'approvazione e' comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Con decreto da pubblicarsi a norma dell'articolo 17, fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo. Se il comitato dei creditori non provvede nel termine, la relazione e' redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.))

L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell'articolo 26.

Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarita' della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.

Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell'articolo 128, se un creditore appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale puo' omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell'articolo 17.

(50)


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 130.

(( (Efficacia del decreto). ))

((La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione, o dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 129.

Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell'articolo 116 ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento.))

Art. 131.

(( (Reclamo). ))

((Il decreto del tribunale e' reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio.

Il reclamo e' proposto con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto fatta dalla cancelleria del tribunale.

Esso deve contenere i requisiti prescritti dall'articolo 18, secondo comma, numeri 1), 2), 3) e 4).

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, al curatore e alle altre parti, che si identificano, se non sono reclamanti, nel fallito, nel proponente e negli opponenti.

Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello.

La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonche' l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

L'intervento di qualunque interessato non puo' aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti, con le modalita' per queste previste.

All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente.

La corte provvede con decreto motivato.

Il decreto e' pubblicato a norma dell'articolo 17 e notificato alle parti, a cura della cancelleria, ed e' impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione.))((50))


AGGIORNAMENTO (7)

La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 12 novembre 1974 n. 255 (in G.U. 1a s.s. 13/11/1974 n. 296), ha dichiarato "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara, altresi', la illegittimita' costituzionale derivata dell'ultimo comma del medesimo art. 183 e del primo e terzo comma dell'art. 131 del decreto predetto, nella parte in cui fanno decorrere dall'affissione i termini, rispettivamente, per ricorrere in cassazione contro la sentenza di appello che decide in merito alla omologazione o reiezione del concordato preventivo, per proporre appello contro la sentenza che omologa o respinge il concordato successivo, nonche' per ricorrere in cassazione contro quest'ultima sentenza."


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 132.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5))

Art. 133.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5))

Art. 134.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5))

Art. 135.

(Effetti del concordato).

Il concordato omologato e' obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi pero' non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.

I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso.

Art. 136.

(Esecuzione del concordato).

Dopo l'omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalita' stabilite ((nel decreto)) di omologazione.

Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.

((Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalita' del concordato.))

Il provvedimento e' pubblicato ed affisso ai sensi dell'art. 17. Le spese sono a carico del debitore.

Art. 137.

(( (Risoluzione del concordato). ))

((Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore puo' chiederne la risoluzione.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 15 in quanto compatibili.

Al procedimento e' chiamato a partecipare anche l'eventuale garante.

La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento ed e' provvisoriamente esecutiva.

La sentenza e' reclamabile ai sensi dell'articolo 18.

Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o piu' creditori con liberazione immediata del debitore.

Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori del fallito verso cui il terzo, ai sensi dell'articolo 124, non abbia assunto responsabilita' per effetto del concordato.))((50))


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 138.

(( (Annullamento del concordato). ))

((Il concordato omologato puo' essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che e' stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non e' ammessa alcuna altra azione di nullita'. Si procede a norma dell'articolo 137.

La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed e' provvisoriamente esecutiva. Essa e' reclamabile ai sensi dell'articolo 18.

Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.))((50))


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 139.

(( (Provvedimenti conseguenti alla riapertura). ))

((La sentenza che riapre la procedura a norma degli articoli 137 e 138 provvede ai sensi dell'articolo 121.))

Art. 140.

(Effetti della riapertura).

Gli effetti della riapertura sono regolati dagli articoli 122 e 123.

Possono essere riproposte le azioni revocatorie gia' iniziate e interrotte per effetto del concordato.

I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno gia' riscosso.

Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.

Art. 141.

(( (Nuova proposta di concordato). ))

((Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente e' ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non puo' tuttavia essere omologato se prima dell'udienza a cio' destinata non sono depositate, nei modi stabiliti del giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.))

CAPO IX
((Della esdebitazione))

Art. 142.

(Esdebitazione).

Il fallito persona fisica e' ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che:

1) abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;

2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;

3) non abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 48;

4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;

5) non abbia distratto l'attivo o esposto passivita' insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;

6) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attivita' d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se e' in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il procedimento fino all'esito di quello penale.

L'esdebitazione non puo' essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali.

Restano esclusi dall'esdebitazione:

a) gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa;(50)

b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonche' le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.

((51))


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto:

-(con l'art. 19, comma 1) che "Le disposizioni di cui al Capo IX «della esdebitazione» del Titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5."

-(con l'art. 19, comma 2) che "Qualora le procedure fallimentari di cui al comma 1 risultino chiuse alla data di entrata in vigore del presente decreto, la domanda di esdebitazione puo' essere presentata nel termine di un anno dalla medesima data."

-(con l'art. 22, comma 4) "L'articolo 19 si applica alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, pendenti o chiuse alla data di entrata in vigore del presente decreto."

-(con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."


AGGIORNAMENTO (51)

La Corte Costituzionale con sentenza 25-27 febbraio 2008 n. 39 (in G.U. 1a s.s. 5/03/2008 n. 11) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli articoli 50 e 142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), in quanto stabiliscono che le incapacita' personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale."

Art. 143.

(Procedimento di esdebitazione).

Il tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo, verificate le condizioni di cui all'articolo 142 e tenuto altresi' conto dei comportamenti collaborativi del medesimo, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara inesigibili nei confronti del debitore gia' dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente. ((Il ricorso e il decreto del tribunale sono comunicati dal curatore ai creditori a mezzo posta elettronica certificata.))

Contro il decreto che provvede sul ricorso, il debitore, i creditori non integralmente soddisfatti, il pubblico ministero e qualunque interessato possono proporre reclamo a norma dell'articolo 26. (52)


AGGIORNAMENTO (52)

La Corte Costituzionale con sentenza 19-30 maggio 2008 n. 181 (in G.U. 1a s.s. 04/06/2008 n. 24) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 143 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo introdotto a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), limitatamente alla parte in cui esso, in caso di procedimento di esdebitazione attivato, ad istanza del debitore gia' dichiarato fallito, nell'anno successivo al decreto di chiusura del fallimento, non prevede la notificazione, a cura del ricorrente e nelle forme previste dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, del ricorso col quale il debitore chiede di essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei medesimi creditori, nonche' del decreto col quale il giudice fissa l'udienza in Camera di consiglio."

Art. 144.

(Esdebitazione per i crediti concorsuali non concorrenti).

Il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo; in tale caso, l'esdebitazione opera per la sola eccedenza ((alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado)).((50))


AGGIORNAMENTO (43)

La Corte Costituzionale con sentenza 8 - 15 luglio 2004 n. 224 (in G.U. 1a s.s. 21/07/2004, n. 28) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 144, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui prevede che il termine per la proposizione del reclamo avverso la sentenza che provvede sull'istanza di riabilitazione decorre dalla affissione della sentenza stessa anziche' dalla sua comunicazione.".


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto:

-(con l'art. 19, comma 1) che "Le disposizioni di cui al Capo IX «della esdebitazione» del Titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5."

-(con l'art. 19, comma 2) che "Qualora le procedure fallimentari di cui al comma 1 risultino chiuse alla data di entrata in vigore del presente decreto, la domanda di esdebitazione puo' essere presentata nel termine di un anno dalla medesima data."

-(con l'art. 22, comma 4) "L'articolo 19 si applica alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, pendenti o chiuse alla data di entrata in vigore del presente decreto."

-(con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 145.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5))

CAPO X
Del fallimento delle societa'

Art. 146.

(( (Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci di societa' a responsabilita' limitata). ))

((Gli amministratori e i liquidatori della societa' sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall'articolo 49. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito.

Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori:

a) le azioni di responsabilita' contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori;

b) l'azione di responsabilita' contro i soci della societa' a responsabilita' limitata, nei casi previsti dall'articolo 2476, comma settimo, del codice civile.))

Art. 147.

(Societa' con soci a responsabilita' illimitata).

La sentenza che dichiara il fallimento di una societa' appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.

Il fallimento dei soci di cui al comma primo non puo' essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilita' illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalita' per rendere noti ai terzi i fatti indicati. La dichiarazione di fallimento e' possibile solo se l'insolvenza della societa' attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilita' illimitata.

Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, deve disporne la convocazione a norma dell'articolo 15.

Se dopo la dichiarazione di fallimento della societa' risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi.

Allo stesso modo si procede, qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa e' riferibile ad una societa' di cui il fallito e' socio illimitatamente responsabile.

Contro la sentenza del tribunale e' ammesso ((reclamo)) a norma dell'articolo 18.((50))

In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l'istante puo' proporre reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 22.


AGGIORNAMENTO (5)

La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 16 luglio 1970 n. 142 (in G.U. 1a s.s. 22/7/970 n. 184) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), nelle parti in cui:

a) non consente ai soci illimitatamente responsabili l'esercizio del diritto di difesa nei limiti compatibili con la natura del procedimento di camera di consiglio prescritto per la dichiarazione di fallimento;

b) nega al creditore interessato la legittimazione a proporre istanza di dichiarazione di fallimento di altri soci illimitatamente responsabili nelle forme dell'art. 6 del regio decreto predetto.".


AGGIORNAMENTO (6)

La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 27 giugno 1972 n. 110 (in G.U. 1a s.s. 28/06/1972 n. 165) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 147 comma primo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non prevede che il tribunale debba ordinare la comparizione in camera di consiglio dei soci illimitatamente responsabili nei cui confronti produce effetto la sentenza che dichiara il fallimento della societa' con soci a responsabilita' illimitata, perche' detti soci possano esercitare il diritto di difesa".


AGGIORNAMENTO (9)

La Corte Costituzionale con sentenza 21 - 28 maggio 1975 n. 127 (in G.U. 1a s.s. 04/06/1975 n. 145) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (cosiddetta legge fallimentare), nella parte in cui nega al fallito la legittimazione a chiedere la dichiarazione di fallimento dei soci illimitatamente responsabili".


AGGIORNAMENTO (36)

La Corte Costituzionale con sentenza 11 - 21 luglio 2000 n. 319 (in G.U. 1a s.s. 26/07/2000 n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 147, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui prevede che il fallimento dei soci a responsabilita' illimitata di societa' fallita possa essere dichiarato dopo il decorso di un anno dal momento in cui essi abbiano perso, per qualsiasi causa, la responsabilita' illimitata.".


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 148.

(( (Fallimento della societa' e dei soci). ))

((Nei casi previsti dall'articolo 147, il tribunale nomina, sia per il fallimento della societa', sia per quello dei soci un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati piu' comitati dei creditori.

Il patrimonio della societa' e quello dei singoli soci sono tenuti distinti.

Il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della societa' si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra i fallimenti dei soci per la parte pagata in piu' della quota rispettiva.

I creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori.

Ciascun creditore puo' contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso.))

Art. 149.

(Fallimento dei soci).

Il fallimento di uno o piu' soci illimitatamente responsabili non produce il fallimento della societa'.

Art. 150.

(Versamenti dei soci a responsabilita' limitata).

Nei fallimenti delle societa' con soci a responsabilita' limitata il giudice delegato puo', su proposta del curatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilita' limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.

((Contro il decreto emesso a norma del primo comma puo' essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile.))

Art. 151.

(( (Fallimento di societa' a responsabilita' limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria). ))

((Nei fallimenti di societa' a responsabilita' limitata il giudice, ricorrendone i presupposti, puo' autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell'articolo 2464, quarto e sesto comma, dei codice civile.))

Art. 152.

(Proposta di concordato).

La proposta di concordato per la societa' fallita e' sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.

((La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto:

a) nelle societa' di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;

b) nelle societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata, nonche' nelle societa' cooperative, sono deliberate dagli amministratori.

In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera b), del secondo comma deve risultare da verbale redatto da notaio ed e' depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile.))

Art. 153.

(Effetti del concordato della societa').

Salvo patto contrario, il concordato fatto da una societa' con soci a responsabilita' illimitata ha efficacia anche di fronte ai soci e fa cessare il loro fallimento. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5)).

((Contro il decreto di chiusura del fallimento del socio e' ammesso reclamo a norma dell'articolo 26.))

Art. 154.

(Concordato particolare del socio).

Nel fallimento di una societa' con soci a responsabilita' illimitata, ciascuno dei soci dichiarato fallito puo' proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nel proprio fallimento.

CAPO XI
((Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare))

Art. 155.

(( (Patrimoni destinati ad uno specifico affare). ))

((Se e' dichiarato il fallimento della societa', l'amministrazione del patrimonio destinato previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile e' attribuita al curatore che vi provvede con gestione separata.

Il curatore provvede a norma dell'articolo 107 alla cessione a terzi del patrimonio, al fine di conservarne la funzione produttiva. Se la cessione non e' possibile, il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione della societa' in quanto compatibili.

Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore nell'attivo fallimentare, detratto quanto spettante ai terzi che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi dell'articolo 2447-ter, primo comma, lettera d), del codice civile.))


AGGIORNAMENTO (2)

La L. 20 ottobre 1952, n. 1375 ha disposto (con l'articolo unico) che "I limiti di lire 30.000, 10.000 e 50.000, previsti rispettivamente dagli articoli 1, comma secondo; 35, comma secondo; e 155 della "disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa", approvata con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono elevati il primo a lire 900.000, il secondo a lire 200.000 ed il terzo a lire 1.500.000."

Art. 156.

(( (Patrimonio destinato incapiente; violazione delle regole di separatezza). ))

((Se a seguito del fallimento della societa' o nel corso della gestione il curatore rileva che il patrimonio destinato e' incapiente provvede, previa autorizzazione del giudice delegato, alla sua liquidazione secondo le regole della liquidazione della societa' in quanto compatibili.

I creditori particolari del patrimonio destinato possono presentare domanda di insinuazione al passivo del fallimento della societa' nei casi di responsabilita' sussidiaria o illimitata previsti dall'articolo 2447-quinquies, terzo e quarto comma, del codice civile.

Se risultano violate le regole di separatezza fra uno o piu' patrimoni destinati costituiti dalla societa' e il patrimonio della societa' medesima, il curatore puo' agire in responsabilita' contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della societa' ai sensi dell'articolo 146.))


AGGIORNAMENTO (33)

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.".

Art. 157.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5))

Art. 158.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5))

Art. 159.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5))

TITOLO III
DEL CONCORDATO PREVENTIVO ((E DEGLI ACCORDI
DI
RISTRUTTURAZIONE))

CAPO I
Dell'amministrazione alla procedura
di
concordato preventivo

Art. 160.

(Presupposti per l'ammissione alla procedura). (50)

L'imprenditore che si trova in stato di crisi puo' proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che puo' prevedere:

a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonche' a societa' da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;

b) l'attribuzione delle attivita' delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o societa' da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;

c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;

d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. (44)

La proposta puo' prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purche' il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, inragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non puo' avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. (50)

Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza.

((In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuita' aziendale di cui all'articolo 186-bis)). ((63))


AGGIORNAMENTO (44)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 ha disposto (con l'art. 2, comma 2-bis) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i) si applicano altresi' ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del presente decreto."


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."


AGGIORNAMENTO (63)

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3 e quelle di cui all'articolo 4, si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 161.

(Domanda di concordato).

La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e' proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.

Il debitore deve presentare con il ricorso:

a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;

b) uno stato analitico ed estimativo delle attivita' e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;

c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprieta' o in possesso del debitore;

d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.

e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalita' e dei tempi di adempimento della proposta ((; in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilita' specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore)). ((63))

Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista,designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.

Per la societa' la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 152.(44)

La domanda di concordato e' comunicata al pubblico ministero ed e' pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. ((Al pubblico ministero e' trasmessa altresi' copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e del terzo comma, nonche' copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo 172.))

L'imprenditore puo' depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore puo' depositare domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale puo' nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3,; si applica l'articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall'articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all'articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, puo', con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell'articolo 18.

Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore puo' compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale puo' assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore puo' altresi' compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111.

Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attivita' compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicita' almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicita' mensile, deposita una situazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo, e' pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Quando risulta che l'attivita' compiuta dal debitore e' manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale puo' in ogni momento sentire i creditori.

La domanda di cui al sesto comma e' inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, primo comma, quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma del presente articolo e' di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.

(50)


AGGIORNAMENTO (44)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 ha disposto (con l'art. 2, comma 2-bis) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i) si applicano altresi' ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del presente decreto."


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore.".


AGGIORNAMENTO (63)

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3 e quelle di cui all'articolo 4, si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 162.

(( (Inammissibilita' della proposta). ))

((Il Tribunale puo' concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.

Il Tribunale, se all'esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e secondo, e 161, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato. In tali casi il Tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore.

Contro la sentenza che dichiara il fallimento e' proponibile reclamo a norma dell'articolo 18. Con il reclamo possono farsi valere anche motivi attinenti all'ammissibilita' della proposta di concordato.))((50))


AGGIORNAMENTO (6)

La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 27 giugno 1972 n. 110 (in G.U. 1a s.s. 28/06/1972 n. 165) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 162, comma primo, del citato r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non prevede che il tribunale, prima di pronunciarsi sulla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, debba ordinare la comparizione in camera di consiglio del debitore per l'esercizio del diritto di difesa".


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 163.

(Ammissione alla procedura e proposte concorrenti ). (63)

Il tribunale, ove non abbia provveduto a norma dell'articolo 162, commi primo e secondo, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.

Con il provvedimento di cui al primo comma, il tribunale:

1) delega un giudice alla procedura di concordato;

2) ordina la convocazione dei creditori non oltre centoventi giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori; (63)

((2-bis) in relazione al numero dei creditori e alla entita' del passivo, puo' stabilire che l'adunanza sia svolta in via telematica con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi));

3) nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29;

4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal giudice. Su proposta del commissario giudiziale, il giudice delegato puo' disporre che le somme riscosse vengano investite secondo quanto previsto dall'articolo 34, primo comma.

4-bis) ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie.

Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario giudiziale provvede a norma dell'articolo 173, primo comma. (44) (50)

Uno o piu' creditori che, anche per effetto di acquisti successivi alla presentazione della domanda di cui all'articolo 161, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell'articolo 161, secondo comma, lettera a), possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori. Ai fini del computo della percentuale del dieci per cento, non si considerano i crediti della societa' che controlla la societa' debitrice, delle societa' da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo. La relazione di cui al comma terzo dell'articolo 161 puo' essere limitata alla fattibilita' del piano per gli aspetti che non siano gia' oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e puo' essere omessa qualora non ve ne siano. (63)

Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 161, terzo comma, il professionista attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari o, nel caso di concordato con continuita' aziendale di cui all'articolo 186-bis, di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La proposta puo' prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di societa' per azioni o a responsabilita' limitata, puo' prevedere un aumento di capitale della societa' con esclusione o limitazione del diritto d'opzione. (63)

I creditori che presentano una proposta di concordato concorrente hanno diritto di voto sulla medesima solo se collocati in una autonoma classe. (63)

Qualora la proposta concorrente preveda diverse classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori ai sensi del secondo comma dell'articolo 171, deve essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi. (63)


AGGIORNAMENTO (44)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 ha disposto (con l'art. 2, comma 2-bis) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i) si applicano altresi' ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del presente decreto."


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."


AGGIORNAMENTO (63)

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3 e quelle di cui all'articolo 4, si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 163-bis.

(( (Offerte concorrenti).))

((Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), comprende una offerta da parte di un soggetto gia' individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso dell'azienda o di uno o piu' rami d'azienda o di specifici beni, il tribunale dispone la ricerca di interessati all'acquisto disponendo l'apertura di un procedimento competitivo a norma delle disposizioni previste dal secondo comma del presente articolo. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalita' del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo d'azienda o di specifici beni.

Il decreto che dispone l'apertura del procedimento competitivo stabilisce le modalita' di presentazione di offerte irrevocabili, prevedendo che ne sia assicurata in ogni caso la comparabilita', i requisiti di partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro utilizzo e le modalita' con cui il commissario deve fornirle a coloro che ne fanno richiesta, la data dell'udienza per l'esame delle offerte, le modalita' di svolgimento della procedura competitiva, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti e le forme di pubblicita' del decreto. Con il medesimo decreto e' in ogni caso disposta la pubblicita' sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile ed e' stabilito l'aumento minimo del corrispettivo di cui al primo comma del presente articolo che le offerte devono prevedere. L'offerta di cui al primo comma diviene irrevocabile dal momento in cui viene modificata l'offerta in conformita' a quanto previsto dal decreto di cui al presente comma e viene prestata la garanzia stabilita con il medesimo decreto. Le offerte, da presentarsi in forma segreta, non sono efficaci se non conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, quando sottoposte a condizione.

Le offerte sono rese pubbliche all'udienza fissata per l'esame delle stesse, alla presenza degli offerenti e di qualunque interessato. Se sono state presentate piu' offerte migliorative, il giudice dispone la gara tra gli offerenti. La gara puo' avere luogo alla stessa udienza o ad un'udienza immediatamente successiva e deve concludersi prima dell'adunanza dei creditori, anche quando il piano prevede che la vendita o l'aggiudicazione abbia luogo dopo l'omologazione. In ogni caso, con la vendita o con l'aggiudicazione, se precedente, a soggetto diverso da colui che ha presentato l'offerta di cui al primo comma, quest'ultimo e' liberato dalle obbligazioni eventualmente assunte nei confronti del debitore e in suo favore il commissario dispone il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell'offerta entro il limite massimo del tre per cento del prezzo in essa indicato.

Il debitore deve modificare la proposta e il piano di concordato in conformita' all'esito della gara.

La disciplina del presente articolo si applica, in quanto compatibile, anche agli atti da autorizzare ai sensi dell'articolo 161, settimo comma, nonche' all'affitto di azienda o di uno o piu' rami di azienda.))

((63))


AGGIORNAMENTO (63)

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo "si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto".

Art. 164.

(( (Decreti del giudice delegato). ))

((I decreti del giudice delegato sono soggetti a reclamo a norma dell'articolo 26.))

Art. 165.

(Commissario giudiziale).

Il commissario giudiziale e', per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 36, 37, 38 e 39.

((Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruita' della richiesta medesima e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonche' ogni altra informazione rilevante in suo possesso. In ogni caso si applica il divieto di cui all'articolo 124, comma primo, ultimo periodo.)) ((63))

((La disciplina di cui al terzo comma si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte ai sensi dell'articolo 163-bis)). ((63))

((Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni)). ((63))


AGGIORNAMENTO (63)

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3 e quelle di cui all'articolo 4, si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 166.

(Pubblicita' del decreto).

((Il decreto e' pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell'articolo 17)). Il tribunale puo', inoltre, disporne la pubblicazione in uno o piu' giornali, da esso indicati. ((50))

Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell'articolo 88, secondo comma.


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

CAPO II
Degli effetti dell'ammissione al concordato preventivo

Art. 167.

(Amministrazione dei beni durante la procedura).

Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale ((…)).

I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredita' e di donazioni e in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.

((Con il decreto previsto dall'articolo 163 o con successivo decreto, il tribunale puo' stabilire un limite di valore al di sotto del quale non e' dovuta l'autorizzazione di cui al secondo comma.))

Art. 168.

(Effetti della presentazione del ricorso).

Dalla data della ((pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese)) e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore ((…)) non possono, sotto pena di nullita', iniziare o proseguire azioni esecutive ((e cautelari)) sul patrimonio del debitore.(50)

Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano.

I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente. ((Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.))


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 169.

(Norme applicabili).

Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63.

((Si applica l'articolo 43, quarto comma, sostituendo al fallimento l'impresa ammessa al concordato preventivo)). ((63))

(25)


AGGIORNAMENTO (25)

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 18 luglio 1989 n. 408 (in G.U. 1a s.s. 26/07/1989 n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nonche' dell'art. 169 dello stesso regio-decreto la' dove richiama l'art. 55, nella parte in cui, nelle procedure di fallimento del debitore e di concordato preventivo, non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati delle societa' o enti cooperativi di produzione e di lavoro, di cui all'art. 2751 bis, numero 5, del codice civile, che rispondono ai requisiti prescritti dalla legislazione in tema di cooperazione".


AGGIORNAMENTO (63)

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 7, 13, comma 1, lettere a), f), numero 1) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 169-bis

(Contratti ((pendenti)) ). ((63))

((Il debitore con il ricorso di cui all'articolo 161 o successivamente puo' chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato con decreto motivato sentito l'altro contraente, assunte, ove occorra, sommarie informazioni, lo autorizzi a sciogliersi dai contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore puo' essere autorizzata la sospensione del contratto per non piu' di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. Lo scioglimento o la sospensione del contratto hanno effetto dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente.)) ((63))

In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito e' soddisfatto come credito anteriore al concordato ((, ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformita' agli accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell'articolo 161)). ((63))

Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato nonche' ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, 72-ter e 80 primo comma.

((In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed e' tenuto a versare al debitore l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale. La somma versata al debitore a norma del periodo precedente e' acquisita alla procedura. Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore un credito determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Tale credito e' soddisfatto come credito anteriore al concordato.)) ((63))


AGGIORNAMENTO (63)

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 8) che "Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano alle istanze di scioglimento depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

CAPO III
Dei provvedimenti immediati

Art. 170.

(Scritture contabili).

Il giudice delegato, immediatamente dopo il decreto di ammissione al concordato, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati.

I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.

Art. 171.

(Convocazione dei creditori).

Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture contabili presentate a norma dell'art. 161, apportando le necessarie rettifiche.

((Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, un avviso contenente la data di convocazione dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni e' onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso e' contenuto l'avvertimento di cui all'articolo 92, primo comma, n. 3). Tutte le successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata. Quando, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso, non e' comunicato l'indirizzo di cui all'invito previsto dal primo periodo e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, sostituendo al curatore il commissario giudiziale.))

Quando la comunicazione prevista dal comma precedente e' sommamente difficile per il rilevante numero dei creditori o per la difficolta' di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, puo' dare l'autorizzazione prevista dall'art. 126.

Se vi sono obbligazionisti, il termine previsto dall'art. 163, primo comma n. 2, deve essere raddoppiato.

In ogni caso l'avviso di convocazione per gli obbligazionisti e' comunicato al loro rappresentante comune.

Sono salve per le imprese esercenti il credito le disposizioni del Regio decreto-legge 8 febbraio 1924, numero 136.

Art. 172.

(Operazioni e relazione del commissario).

Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno ((quarantacinque)) giorni prima dell'adunanza dei creditori. ((Nella relazione il commissario deve illustrare le utilita' che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.)) Nello stesso termine la comunica a mezzo posta elettronica certificata a norma dell'articolo 171, secondo comma. ((63))

((Qualora nel termine di cui al quarto comma dell'articolo 163 siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalita' di cui all'articolo 171, secondo comma, almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori. La relazione integrativa contiene, di regola, una particolareggiata comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a quindici giorni prima dell'adunanza dei creditori. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto.)) ((63))

Su richiesta del commissario il giudice puo' nominare uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni.


AGGIORNAMENTO (63)

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3 e quelle di cui all'articolo 4, si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 173.

(Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura).

Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o piu' crediti, esposto passivita' insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. ((La comunicazione ai creditori e' eseguita dal commissario giudiziale a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 171, secondo comma.))

All'esito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui all'articolo 15, il tribunale provvede con decreto e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza, reclamabile a norma dell'articolo 18.

Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'articolo 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilita' del concordato.(50)


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

CAPO IV
Della deliberazione del concordato preventivo

Art. 174.

(Adunanza dei creditori).

L'adunanza dei creditori e' presieduta dal giudice delegato.

Ogni creditore puo' farsi rappresentare da un mandatario speciale, con procura che puo' essere scritta senza formalita' sull'avviso di convocazione.

Il debitore o chi ne ha la legale rappresentanza deve intervenire personalmente. Solo in caso di assoluto impedimento, accertato dal giudice delegato, puo' farsi rappresentare da un mandatario speciale.

Possono intervenire anche i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

Art. 175.

(Discussione della proposta di concordato).

Nell'adunanza dei creditori il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori ai sensi dell'articolo 163, comma quarto. (63)

COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 27 GIUGNO 2015, N. 83, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2015, N. 132. (63)

Ciascun creditore puo' esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore puo' esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o fattibili le eventuali proposte concorrenti. ((Quando il tribunale ha disposto che l'adunanza sia svolta in via telematica, la discussione sulla proposta del debitore e sulle eventuali proposte concorrenti e' disciplinata con decreto, non soggetto a reclamo, reso dal giudice delegato almeno dieci giorni prima dell'adunanza.)) (63)

Il debitore ha facolta' di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti.

Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del loro deposito. (63)


AGGIORNAMENTO (63)

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3 e quelle di cui all'articolo 4, si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 176.

(Ammissione provvisoria dei crediti contestati).

Il giudice delegato puo' ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che cio' pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi.

I creditori esclusi possono opporsi all'esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.

Art. 177.

(Maggioranza per l'approvazione del concordato).

Il concordato e' approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato e' approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. ((Quando sono poste al voto piu' proposte di concordato ai sensi dell'articolo 175, quinto comma, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza piu' elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parita', prevale quella del debitore o, in caso di parita' fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui al quarto comma dell'articolo 178, rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire il proprio voto con le modalita' previste dal predetto articolo. In ogni caso si applicano il primo e secondo periodo del presente comma.)) ((63))

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorche' la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.

I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.

Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, ((la societa' che controlla la societa' debitrice, le societa' da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonche')) i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato. (50) ((63))


AGGIORNAMENTO (44)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 ha disposto (con l'art. 2, comma 2-bis) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i) si applicano altresi' ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del presente decreto."


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."


AGGIORNAMENTO (63)

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3 e quelle di cui all'articolo 4, si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 178.

(Adesioni alla proposta di concordato).

Nel processo verbale dell'adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. E' altresi' inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti.

Il processo verbale e' sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario e dal cancelliere.

Se nel giorno stabilito non e' possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un'udienza prossima, non oltre otto giorni, dandone comunicazione agli assenti.

((I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. Le manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale)). ((63))


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."


AGGIORNAMENTO (63)

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3 e quelle di cui all'articolo 4, si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

CAPO V
((Dell'omologazione e dell'esecuzione del concordato preventivo. Degli accordi di ristrutturazione di debiti))

Art. 179.

(Mancata approvazione del concordato).

Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell'art. 162, secondo comma.(50)

((Quando il commissario giudiziale rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilita' del piano, ne da' avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 180 per modificare il voto)).


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 180.

(Giudizio di omologazione).

Se il concordato e' stato approvato a norma del primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell'articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.

Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.

Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarita' della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.

Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell'articolo 177 se un creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale puo' omologare il concordatoqualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. ((Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione)) da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione e' determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori. Il decreto e' pubblicato a norma dell'articolo 17 ed e' provvisoriamente esecutivo.

Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresi' le condizioni e le modalita' per lo svincolo.

Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa contestualmente al decreto.(50)


AGGIORNAMENTO (44)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 ha disposto (con l'art. 2, comma 2-bis) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i) si applicano altresi' ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del presente decreto."


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 181.

(Chiusura della procedura).

La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 180. L'omologazione deve intervenire nel termine di ((nove mesi)) dalla presentazione del ricorso ai sensi dell'articolo 161; il termine puo' essere prorogato per una sola volta dal tribunale di sessanta giorni. (44) ((63))


AGGIORNAMENTO (44)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 ha disposto (con l'art. 2, comma 2-bis) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i) si applicano altresi' ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del presente decreto."


AGGIORNAMENTO (63)

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3 e quelle di cui all'articolo 4, si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 182.

((Cessioni)) ((63))

Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o piu' liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalita' della liquidazione. ((In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicita' prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita.)) (50) ((63))

Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili. (50)

Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale. (50)

Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonche' le cessioni di attivita' e passivita' dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori. (50)

((Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli atti a questa successivi.)) ((63))

Si applica l'articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con periodicita' semestrale dalla nomina. Quest'ultimo comunica a mezzo di posta elettronica certificata altra copia del rapporto al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma.


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."


AGGIORNAMENTO (63)

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, lettera b) […] si applicano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile".

Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 5) che "Le disposizioni di cui agli articoli 11, e 2, comma 2, lettere a), b), primo periodo e lettera c) si applicano anche ai fallimenti e ai procedimenti di concordato preventivo pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 182-bis

(Accordi di ristrutturazione dei debiti).

L'imprenditore in stato di crisi puo' domandare, depositando la documentazione di cui all' articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicita' dei dati aziendali e sull'attuabilita' dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneita' ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini:

a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti gia' scaduti a quella data;

b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.

L'accordo e' pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore , ne' acquisire titoli di prelazione se non concordati. Si applica l'articolo 168, secondo comma.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato. Il tribunale omologa l'accordo' anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione e' decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.((Ai fini di cui al periodo che precede, l'eventuale adesione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di soddisfacimento.))

Il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.(50)

Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma puo' essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma lettere a), b), c) e d), e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneita' della proposta, se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilita' a trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma e' pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonche' del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione.

Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilita' a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo e' reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile.

((Se prima dell'omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, e' rinnovata l'attestazione di cui al primo comma e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. L'attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi. Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all'articolo 67, terzo comma, lettera d) il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione e' dato avviso ai creditori a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso e' ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui al quarto comma.))

A seguito del deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo termine e' depositata una domanda di concordato preventivo, si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo.


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 182-ter

(Trattamento dei crediti tributari e contributivi).

  1. Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, puo' proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonche' dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Se il credito tributario o contributivo e' assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria ((anche a seguito di degradazione per incapienza)), il trattamento non puo' essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali e' previsto un trattamento piu' favorevole. Nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un'apposita classe.
  2. Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non e' pervenuto l'esito dei controlli automatici nonche' delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entita' del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarita', unitamente a una certificazione attestante l'entita' del debito derivante da atti di accertamento, ancorche' non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonche' dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarita' e delle certificazioni deve essere trasmessa al commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dagli articoli 171, primo comma, e 172. In particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonche' a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.
  3. Relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria e' espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale, in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, quarto comma.
  4. Il voto e' espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
  5. Il debitore puo' effettuare la proposta di cui al comma 1 anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis. ((In tali casi l'attestazione del professionista, relativamente ai crediti tributari o contributivi, e relativi accessori, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale)). La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 161, e' depositata presso gli uffici indicati al comma 2 del presente articolo.((Ai fini della proposta di accordo su crediti aventi ad oggetto contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, e relativi accessori, copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore)). Alla proposta di transazione deve altresi' essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta e' espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. L'atto e' sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso cosi' espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.
  6. La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis e' risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 182-quater

(disposizioni in tema di prededucibilita' dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti).

I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati ((…)) in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111.

((Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purche' la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato)).

((In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo e il secondo comma del presente articolo si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell'80 per cento del loro ammontare. Si applicano i commi primo e secondo quando il finanziatore ha acquisito la qualita' di socio in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo)).

((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)).

Con riferimento ai crediti indicati ((al secondo comma, i creditori, anche se soci,)) sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato ai sensi dell'articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all'articolo 182-bis, primo e sesto comma.

Art. 182-quinquies

(Disposizioni in tema di finanziamento e di continuita' aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti).

Il debitore che presenta, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, una domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182 bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182 bis, sesto comma, puo' chiedere al tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione di cui all'articolo 161, commi secondo e terzo, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. (63)

L'autorizzazione di cui al primo comma puo' riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entita', e non ancora oggetto di trattative.

Il debitore che presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, anche in assenza del piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, puo' chiedere al tribunale di essere autorizzato in via d'urgenza a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, funzionali a urgenti necessita' relative all'esercizio dell'attivita' aziendale fino alla scadenza del termine fissato dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o all'udienza di omologazione di cui all'articolo 182-bis, quarto comma, o alla scadenza del termine di cui all'articolo 182-bis, settimo comma. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non e' in grado di reperire altrimenti tali finanziamenti e che, in assenza di tali finanziamenti, deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile all'azienda. Il tribunale, assunte sommarie informazioni sul piano e sulla proposta in corso di elaborazione, sentito il commissario giudiziale se nominato, e, se del caso, sentiti senza formalita' i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato, entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione. La richiesta puo' avere ad oggetto anche il mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda. (63)

Il tribunale puo' autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei medesimi finanziamenti. (63)

Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuita' aziendale, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, puo' chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attivita' di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non e' necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori.((Il tribunale puo' autorizzare il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilita' antecedenti al deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attivita' di cui e' prevista la continuazione.)) ((76))

((Quando e' prevista la continuazione dell'attivita' aziendale, la disciplina di cui al quinto comma si applica, in deroga al disposto dell'articolo 55, secondo comma, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa, se il debitore, alla data della presentazione della domanda di ammissione al concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.)) ((76))

Il debitore che presenta una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, puo' chiedere al Tribunale di essere autorizzato, in presenza dei presupposti di cui al quinto comma del presente articolo, a pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni o servizi. In tal caso i pagamenti effettuati non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67. (63)


AGGIORNAMENTO (63)

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto".


AGGIORNAMENTO (76)

Il D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 20, comma 2) che le presenti modifiche si applicano ai ricorsi di cui all'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ai procedimenti per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., nonche' alle comunicazioni di convenzione di moratoria successive alla data di entrata in vigore del suindicato D.L.

Art. 182-sexies

(((Riduzione o perdita del capitale della societa' in crisi).))

((Dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, anche a norma dell'articolo 161, sesto comma, della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182 bis ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della societa' per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.

Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al primo comma, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.))

Art. 182-septies

(( (Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa). ))

((La disciplina di cui all'articolo 182-bis si applica, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo siano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneita' di posizione giuridica ed interessi economici.

Ai fini di cui al primo comma occorre che:

a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonche' sull'accordo e sui suoi effetti;

b) l'accordo preveda la prosecuzione dell'attivita' d'impresa in via diretta o indiretta;

c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il 75 per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore puo' essere titolare di crediti inseriti in piu' di una categoria;

d) i creditori della medesima categoria non aderenti ai quali sono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria;

e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.

Per i creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo il termine per proporre opposizione decorre dalla data della notifica di cui al secondo comma.

In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali e' stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilita' di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non e' considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria gia' stipulati.

Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla meta' dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti puo' individuare una o piu' categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con la domanda di cui all'articolo 182-bis, puo' chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal secondo comma, lettera b), del presente articolo, che gli effetti dell'accordo siano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.

Ai fini dell'accordo non si tiene conto delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese)).

((76))


AGGIORNAMENTO (76)

Il D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147, ha disposto (con l'art. 20, comma 2) che la presente modifica si applica ai ricorsi di cui all'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ai procedimenti per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., nonche' alle comunicazioni di convenzione di moratoria successive alla data di entrata in vigore del suindicato D.L.

Art. 182-octies

(( (Convenzione di moratoria).))

((La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, e' efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.

Ai fini di cui al primo comma occorre che:

a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonche' sulla convenzione e i suoi effetti;

b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore puo' essere titolare di crediti inseriti in piu' di una categoria;

c) i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, subiscano un pregiudizio proporzionato e coerente con le ipotesi di soluzione della crisi o dell'insolvenza in concreto perseguite;

d) un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), abbia attestato la veridicita' dei dati aziendali, l'idoneita' della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera c).

In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilita' di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non e' considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria gia' stipulati.

La convenzione va comunicata, insieme alla relazione del professionista indicato al secondo comma ai creditori non aderenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale.

Entro trenta giorni dalla comunicazione puo' essere proposta opposizione avanti al tribunale. Il tribunale decide sulle opposizioni in camera di consiglio, con decreto motivato. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'articolo 183.))

((76))


AGGIORNAMENTO (76)

Il D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 20, comma 2) che la presente modifica si applica ai ricorsi di cui all'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ai procedimenti per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., nonche' alle comunicazioni di convenzione di moratoria successive alla data di entrata in vigore del suindicato D.L.

Art. 182-novies

(( (Accordi di ristrutturazione agevolati).))

((La percentuale di cui all'articolo 182-bis, primo comma, e' ridotta della meta' quando il debitore:

a) abbia rinunciato alla moratoria di cui all'articolo 182-bis, primo comma, lettere a) e b);

b) non abbia presentato il ricorso previsto dall'articolo 161, sesto comma, e non abbia richiesto la sospensione prevista dall'articolo 182-bis, sesto comma.))

((76))


AGGIORNAMENTO (76)

Il D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 20, comma 2) che la presente modifica si applica ai ricorsi di cui all'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ai procedimenti per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., nonche' alle comunicazioni di convenzione di moratoria successive alla data di entrata in vigore del suindicato D.L.

Art. 182-decies

(( (Coobbligati e soci illimitatamente responsabili).))

((Ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica l'articolo 1239 del codice civile.

Nel caso in cui l'efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

Salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione della societa' hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto.))

((76))


AGGIORNAMENTO (76)

Il D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 20, comma 2) che la presente modifica si applica ai ricorsi di cui all'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ai procedimenti per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., nonche' alle comunicazioni di convenzione di moratoria successive alla data di entrata in vigore del suindicato D.L.

Art. 183.

(( (Reclamo). ))

((Contro il decreto del tribunale puo' essere proposto reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio.

Con lo stesso reclamo e' impugnabile la sentenza dichiarativa di fallimento, contestualmente emessa a norma dell'articolo 180, settimo comma.))((50))


AGGIORNAMENTO (7)

La Corte Costituzionale con sentenza 7 - 12 novembre 1974 n. 255 (in G.U. 1a s.s. 13/11/1974 n. 296) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 183, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (cosi' detta legge fallimentare), nella parte in cui, per le parti costituite, fa decorrere il termine per proporre appello contro la sentenza che omologa o respinge il concordato preventivo dall'affissione, anziche' dalla data di ricezione della comunicazione della stessa;

b) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara, altresi', la illegittimita' costituzionale derivata dell'ultimo comma del medesimo art. 183 e del primo e terzo comma dell'art. 131 del decreto predetto, nella parte in cui fanno decorrere dall'affissione i termini, rispettivamente, per ricorrere in cassazione contro la sentenza di appello che decide in merito alla omologazione o reiezione del concordato preventivo, per proporre appello contro la sentenza che omologa o respinge il concordato successivo, nonche' per ricorrere in cassazione contro quest'ultima sentenza."


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 184.

(Effetti del concordato per i creditori).

Il concordato omologato e' obbligatorio per tutti i creditori anteriori ((alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161)). Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

Salvo patto contrario, il concordato della societa' ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

CAPO VI
Dell'esecuzione, della risoluzione e dell'annullamento del
concordato preventivo

Art. 185.

(Esecuzione del concordato).

Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalita' stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.

Si applica il secondo comma dell'art. 136.

((Il debitore e' tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato presentata da uno o piu' creditori, qualora sia stata approvata e omologata.)) ((63))

((Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla suddetta proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, puo' attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.)) ((63))

((Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e omologata dai creditori puo' denunziare al tribunale i ritardi o le omissioni da parte del debitore, mediante ricorso al tribunale notificato al debitore e al commissario giudiziale, con il quale puo' chiedere al tribunale di attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.)) ((63))

((Fermo restando il disposto dell'articolo 173, il tribunale, sentiti in camera di consiglio il debitore e il commissario giudiziale, puo' revocare l'organo amministrativo, se si tratta di societa', e nominare un amministratore giudiziario stabilendo la durata del suo incarico e attribuendogli il potere di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla suddetta proposta, ivi inclusi, qualora tale proposta preveda un aumento del capitale sociale del debitore, la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci avente ad oggetto la delibera di tale aumento di capitale e l'esercizio del voto nella stessa. Quando e' stato nominato il liquidatore a norma dell'articolo 182, i compiti di amministratore giudiziario possono essere a lui attribuiti.)) ((63))


AGGIORNAMENTO (63)

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3 e quelle di cui all'articolo 4, si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 186.

(( (Risoluzione e annullamento del concordato). ))

((Ciascuno dei creditori puo' richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.

Il concordato non si puo' risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza.

Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato.

Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.

Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138, in quanto compatibili, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale)).((50))


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 186-bis

(Concordato con continuita' aziendale).

Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell'attivita' di impresa da parte del debitore,la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o piu' societa', anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano puo' prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.

Nei casi previsti dal presente articolo:

a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attivita' d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalita' di copertura;

b) la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attivita' d'impresa prevista dal piano di concordato e' funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;

c) il piano puo' prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a ((due anni)) dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.((76))

Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all'articolo 67 ha attestato la conformita' al piano e la ragionevole capacita' di adempimento. Di tale continuazione puo' beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la societa' cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa e' stata ammessa a concordato che non prevede la continuita' aziendale se il predetto professionista attesta che la continuazione e' necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.

Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove gia' nominato.

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformita' al piano e la ragionevole capacita' di adempimento del contratto;

b) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 18 APRILE 2019, N. 32 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 GIUGNO 2019, N. 55.

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato puo' concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purche' non rivesta la qualita' di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), puo' provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l'esercizio dell'attivita' d'impresa cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 173. Resta salva la facolta' del debitore di modificare la proposta di concordato.


AGGIORNAMENTO (76)

Il D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 20, comma 3) che le presenti modifiche si applicano ai piani presentati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo D.L.

TITOLO IV
DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA

((TITOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5))

Art. 187.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5))

Art. 188.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5))

Art. 189.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5))

Art. 190.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5))

Art. 191.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5))

Art. 192.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5))

Art. 193.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5))

TITOLO V
DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Art. 194.

(Norme applicabili).

La liquidazione coatta amministrativa e' regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente.

Sono abrogate le disposizioni delle leggi speciali, incompatibili con quelle degli articoli 195, 196, 200, 201, 202, 203, 209, 211 e 213.

Art. 195.

(Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa).

Se un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o piu' creditori, ovvero dell'autorita' che ha la vigilanza sull'impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza. Il trasferimento della sede principale dell'impresa intervenuto nell'anno antecedente l'apertura del procedimento, non rileva ai fini della competenza.

Con la stessa sentenza o con successivo decreto adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione.

Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalita' di cui all'articolo 15, e l'autorita' governativa che ha la vigilanza sull'impresa.

La sentenza e' comunicata entro tre giorni, a norma dell'articolo 136 del codice di procedura civile, all'autorita' competente perche' disponga la liquidazione ((o, se ne ritiene sussistenti i presupposti, l'avvio della risoluzione ai sensi del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE)). Essa e' inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento.

Contro la sentenza predetta puo' essere proposto reclamo da qualunque interessato, a norma degli articoli 18 e 19. (50)

Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto e' ammesso reclamo a norma dell'articolo 22.

Il tribunale provvede su istanza del commissario giudiziale alla dichiarazione d'insolvenza a norma di questo articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato di insolvenza. Si applica in ogni caso il procedimento di cui al terzo comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici.


AGGIORNAMENTO (6)

La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 27 giugno 1972 n. 110 (in G.U. 1a s.s. 28/06/1972 n. 165) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 195, comma secondo, del citato r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non prevede l'obbligo per il tribunale di disporre la comparizione del debitore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa nel corso dell'istruttoria diretta ad accertare lo stato di insolvenza dell'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento".


AGGIORNAMENTO (38)

La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 4 luglio 2001 n. 211 (in G.U. 1a s.s. 11/07/2001 n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui prevede che il termine per proporre opposizione contro la sentenza che dichiara lo stato di insolvenza di impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa decorre, anche per l'impresa, dall'affissione invece che dalla notificazione della sentenza".


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore".

Art. 196.

(Concorso fra fallimento e liquidazione coatta amministrativa).

Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare, la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa, e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.

Art. 197.

(Provvedimento di liquidazione).

Il provvedimento che ordina la liquidazione, entro dieci giorni dalla sua data, e' pubblicato integralmente, a cura dell'autorita' che lo ha emanato nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed e' comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicita' disposte nel provvedimento.

Art. 198.

(Organi della liquidazione amministrativa).

Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato con commissario liquidatore. E' altresi' nominato un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attivita' esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori.

Qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, possono essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza e' esercitata congiuntamente da due di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del comitato di sorveglianza e' facoltativo.

Art. 199.

(Responsabilita' del commissario liquidatore).

Il commissario liquidatore e', per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

Durante la liquidazione l'azione di responsabilita' contro il commissario liquidatore revocato e' proposta dal nuovo liquidatore con l'autorizzazione dell'autorita' che vigila sulla liquidazione.

Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 32, 37 e 38, primo comma, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorita' che vigila sulla liquidazione.

Art. 200.

(Effetti del provvedimento di liquidazione per l'impresa).

Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 e se l'impresa e' una societa' o una persona giuridica cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo per il caso previsto dall'art. 214.

Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta' in giudizio il commissario liquidatore.

Art. 201.

(Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti).

Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV e le disposizioni dell'art. 66.

Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorita' amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e in quelli del comitato dei creditori il comitato di sorveglianza.

Art. 202.

(Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza).

Se l'impresa al tempo in cui e' stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non e' stata preventivamente dichiarata a norma dell'art. 195, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su ricorso del commissario liquidatore o su istanza del pubblico ministero, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione e' stata disposta per insufficienza di attivo.

Si applicano le norme dell'art. 195, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.

Art. 203.

(Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza).

Accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza a norma degli articoli 195 o 292, sono applicabili con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione le disposizioni del titolo II, capo III, sezione III, anche nei riguardi dei soci a responsabilita' illimitata. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 8 LUGLIO 1999, N. 270)).

L'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore.

Il commissario liquidatore presenta al procuratore del Re Imperatore una relazione in conformita' di quanto e' disposto dall'art. 33, primo comma.

Art. 204.

(Commissario liquidatore).

Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorita' che vigila sulla liquidazione, e sotto il controllo del comitato di sorveglianza.

Egli prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa, richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio.

Il commissario liquidatore forma quindi l'inventario, nominando se necessario, uno o piu' stimatori per la valutazione dei beni.

Art. 205.

(Relazione del commissario).

L'imprenditore o, se l'impresa e' una societa' o una persona giuridica, gli amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio.

Il commissario e' dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all'autorita' che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. ((Nello stesso termine, copia della relazione e' trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato di sorveglianza o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia della relazione e' trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese ed e' trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.))

Art. 206.

(Poteri del commissario).

L'azione di responsabilita' contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa in liquidazione, a norma degli articoli 2393 e 2394 del codice civile, e' esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorita', che vigila sulla liquidazione.

Per il compimento degli atti previsti dall'art. 35, in quanto siano di valore indeterminato o di valore superiore a lire cinquantamila, e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa il commissario deve essere autorizzato dall'autorita' predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza. (10) (34) ((61))


AGGIORNAMENTO (10)

La L. 17 luglio 1975, n. 400 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il limite di lire 50 mila previsto dal secondo comma dell'articolo 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' elevato, anche per le procedure di liquidazione gia' iniziate, a lire 2 milioni".


AGGIORNAMENTO (34)

Il D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che "Per gli atti previsti dall'articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in deroga a quanto disposto dall'articolo 206, secondo comma, del medesimo regio decreto, i commissari acquisiscono previamente il parere del comitato di sorveglianza e provvedono nel rispetto delle prescrizioni generali deliberate dall'ISVAP."


AGGIORNAMENTO (61)

La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 412) che "Al fine di accelerare la definitiva chiusura della gestione liquidatoria, in deroga alle procedure autorizzative previste dagli articoli 35 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il Commissario liquidatore e' autorizzato a stipulare transazioni per debiti iscritti nello stato passivo e per aliquote non inferiori del 5 per cento rispetto all'aliquota di riparto determinata al momento della transazione".

Art. 207.

(Comunicazione ai creditori e ai terzi).

((Entro un mese dalla nomina il commissario comunica a ciascun creditore, a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il suo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. Contestualmente il commissario invita i creditori ad indicare, entro il termine di cui al terzo comma, il loro indirizzo di posta elettronica certificata, con l'avvertimento sulle conseguenze di cui al quarto comma e relativo all'onere del creditore di comunicarne ogni variazione. La comunicazione s'intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni.))

Analoga comunicazione e' fatta a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili possedute dall'impresa.

((Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione i creditori e le altre persone indicate dal comma precedente possono far pervenire al commissario mediante posta elettronica certificata le loro osservazioni o istanze.))

((Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato ai sensi del primo comma. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di mancata comunicazione della variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, sostituendo al curatore il commissario liquidatore.))

Art. 208.

(Domande dei creditori e dei terzi).

I creditori e le altre persone indicate nell'articolo precedente che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni ((,comunicando l'indirizzo di posta elettronica certificata. Si applica l'articolo 207, quarto comma)).

Art. 209.

(Formazione dello stato passivo).

((Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell'articolo 207 accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale. Il commissario trasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 207, quarto comma. Col deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo.))

Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 98, 99, 101 e 103, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario liquidatore.(50)

Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito.


AGGIORNAMENTO (14)

La Corte Costituzionale con sentenza 21 novembre - 2 dicembre 1980 n. 155 (in G.U. 1a s.s. 10/12/1980 n. 338) riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 389/1975, 454, 651, 652, 653/1976, e 4, 144, 145 e 428/1977, ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 209, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede che il termine per le opposizioni dei creditori in tutto o in parte esclusi decorra dalla data del deposito, nella cancelleria del tribunale del luogo dove l'impresa in liquidazione coatta amministrativa ha la sede principale, dell'elenco dei crediti ammessi o respinti, formato dal commissario liquidatore, anziche' dalle date di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento, con le quali il commissario liquidatore da' notizia dell'avvenuto deposito ai creditori le cui pretese non sono state in tutto o in parte ammesse.".


AGGIORNAMENTO (22)

La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 22 maggio 1987 n. 181 (in G.U. 1a s.s. 27/05/1987 n. 22) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 209 co. 2 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), applicato all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi in virtu' dell'art. 1 co. 5 l. 3 aprile 1979, n. 95 di conversione del d.l. 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) nella parte in cui non prevede che l'imprenditore individuale o gli amministratori della societa' o della persona giuridica soggetti ad amministrazione straordinaria siano sentiti dal commissario con riferimento alla formazione dell'elenco indicato nello stesso articolo 209 legge fallimentare".


AGGIORNAMENTO (30)

La Corte Costituzionale con sentenza 21 - 29 aprile 1993 n. 201 (in G.U. 1a s.s. 05/05/1993 n. 19) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 209, comma secondo, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. Legge fallimentare), nella parte in cui prevede che il termine di 15 giorni per proporre l'impugnazione dei crediti ammessi decorre dalla data del deposito in Cancelleria, da parte del Commissario liquidatore, dell'elenco dei crediti medesimi, anziche' da quella di ricezione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale lo stesso Commissario deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai singoli interessati.".


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 210.

(Liquidazione dell'attivo).

Il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorita' che vigila sulla liquidazione.

In ogni caso per la vendita degli immobili e per la vendita dei mobili in blocco occorrono l'autorizzazione dell'autorita' che vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza.

Nel caso di societa' con soci a responsabilita' limitata il presidente del tribunale puo', su proposta del commissario liquidatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilita' limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.

Art. 211.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169))

Art. 212.

(Ripartizione dell'attivo).

Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono distribuite secondo l'ordine stabilito nell'art. 111.

Previo il parere del comitato di sorveglianza, e con l'autorizzazione dell'autorita' che vigila sulla liquidazione, il commissario puo' distribuire acconti parziali, sia a tutti i creditori, sia ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attivita' e accertate tutte le passivita'.

Le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il riconoscimento di diritti reali non pregiudicano le ripartizioni gia' avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora distribuite, osservate le disposizioni dell'art. 112.

Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni dell'art. 113.

Art. 213.

(Chiusura della liquidazione).

Prima dell'ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorita', che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e liquida il compenso al commissario.

Dell'avvenuto deposito, a cura del commissario liquidatore, e' data comunicazione ai creditori ammessi al passivo ed ai creditori prededucibili ((con le modalita' di cui all'articolo 207, quarto comma)), ed e' data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali designati dall'autorita' che vigila sulla liquidazione.

Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario a norma del primo comma per i creditori e dalla inserzione nella Gazzetta Ufficiale per ogni altro interessato. Le contestazioni sono comunicate, a cura del cancelliere, all'autorita' che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 26.

Decorso il termine senza che siano proposte contestazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell'articolo 117, e se del caso degli articoli 2495 e 2496 del codice civile.(50)


AGGIORNAMENTO (49)

La Corte Costituzionale con sentenza 5-14 aprile 2006 n. 154 (in G.U. 1a 19/04/2006 n. 16) che "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 213, comma secondo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei «creditori ammessi», il termine perentorio di venti giorni per proporre contestazioni avverso il piano di riparto, totale o parziale, dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia dell'avvenuto deposito del medesimo in cancelleria, anziche' dalla comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altra modalita' prevista dalla legge."


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 214.

(Concordato).

L'autorita' che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, puo' autorizzare l'impresa in liquidazione, uno o piu' creditori o un terzo a proporre al tribunale un concordato, a norma dell'articolo 124, osservate le disposizioni dell'articolo 152, se si tratta di societa'.

La proposta di concordato e' depositata nella cancelleria del tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza, comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo ((con le modalita' di cui all'articolo 207, quarto comma)), e pubblicata mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e deposito presso l'ufficio del registro delle imprese.

I creditori e gli altri interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario per i creditori e dall'esecuzione delle formalita' pubblicitarie di cui al secondo comma per ogni altro interessato.

Il tribunale, sentito il parere dell'autorita' che vigila sulla liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla proposta di concordato con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 129, 130 e 131.

Gli effetti del concordato sono regolati dall'articolo 135.

Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato.(50)


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 3) che tali disposizioni si applicano anche alle procedure concorsuali pendenti.

Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 215.

(( (Risoluzione e annullamento del concordato). ))

((Se il concordato non e' eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o piu' creditori, pronuncia, con sentenza in camera di consiglio, la risoluzione del concordato. Si applicano le disposizioni dei commi dal secondo al sesto dell'articolo 137.

Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato puo' essere annullato a norma dell'articolo 138.

Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione amministrativa e l'autorita' che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.))((50))


AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

TITOLO VI
DISPOSIZIONI PENALI

CAPO I
Reati commessi dal fallito

Art. 216.

(Bancarotta fraudolenta).

E' punito con la reclusione da tre a dieci anni, se e' dichiarato fallito, l'imprenditore, che:

1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passivita' inesistenti;

2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacita' per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. ((70))


AGGIORNAMENTO (70)

La Corte Costituzionale, con sentenza 25 settembre - 5 dicembre 2018, n. 222 (in G.U. 1ª s.s. 12/12/2018, n. 49), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacita' per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziche': «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni»".

Art. 217.

(Bancarotta semplice).

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se e' dichiarato fallito, l'imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente:

1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;

2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;

3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;

4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa;

5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.

La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.

Salve le altre pene accessorie di cui al capo III titolo II libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.

Art. 217-bis

(Esenzioni dai reati di bancarotta).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all'articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis o del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), ovvero di un accordo di composizione della crisi omologato ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonche' ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 182-quinquies ((e alle operazioni di finanziamento effettuate ai sensi dell'articolo 22-quater, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonche' ai pagamenti ed alle operazioni compiuti, per le finalita' di cui alla medesima disposizione, con impiego delle somme provenienti da tali finanziamenti.))

Art. 218.

(( (Ricorso abusivo al credito). ))

((1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attivita' commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

  1. La pena e' aumentata nel caso di societa' soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
  2. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni)).

Art. 219.

(Circostanze aggravanti e circostanza attenuante).

Nel caso in cui i fatti previsti negli articoli 216, 217 e 218 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravita', le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla meta'.

Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:

1) se il colpevole ha commesso piu' fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati;

2) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale.

Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuita', le pene sono ridotte fino al terzo.

Art. 220.

(Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito).

E' punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all'art. 216, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli articoli 16, n. 3, e 49.

Se il fatto e' avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.

Art. 221.

(Fallimento con procedimento sommario).

Se al fallimento si applica il procedimento sommario le pene previste in questo capo sono ridotte fino al terzo.

Art. 222.

(Fallimento delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice).

Nel fallimento delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.

CAPO II
Reati commessi da persone diverse dal fallito

Art. 223.

(Fatti di bancarotta fraudolenta).

Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di societa' dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.

Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se:

((1. Hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della societa', commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile.))

2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della societa'.

Si applica altresi' in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 216.

Art. 224.

(Fatti di bancarotta semplice).

Si applicano le pene stabilite nell'art. 217 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di societa' dichiarate fallite, i quali:

1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo;

2) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della societa' con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.

Art. 225.

(Ricorso abusivo al credito).

Si applicano le pene stabilite nell'art. 218 agli amministratori ed ai direttori generali di societa' dichiarate fallite, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto.

Art. 226.

(Denuncia di crediti inesistenti).

Si applicano le pene stabilite nell'art. 220 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di societa' dichiarate fallite, che hanno commesso i fatti in esso indicati.

Art. 227.

(Reati dell'institore).

All'institore dell'imprenditore, dichiarato fallito, il quale nella gestione affidatagli si e' reso colpevole dei fatti preveduti negli articoli 216, 217, 218 e 220 si applicano le pene in questi stabilite.

Art. 228.

(Interesse privato del curatore negli atti del fallimento).

Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a lire duemila.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 229.

(Accettazione di retribuzione non dovuta).

Il curatore del fallimento che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire mille a cinquemila.

Nei casi piu' gravi alla condanna puo' aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni.

Art. 230.

(Omessa consegna o deposito di cose del fallimento).

Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa del fallimento, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire diecimila.

Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a lire tremila.

Art. 231.

(Coadiutori del curatore).

Le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230 si applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore nell'amministrazione del fallimento.

Art. 232.

(Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso col fallito).

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinquecento a cinquemila chiunque, fuori dei casi di concorso in bancarotta, anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo del fallimento per un credito fraudolentemente simulato.

Se la domanda e' ritirata prima della verificazione dello stato passivo, la pena e' ridotta alla meta'.

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:

1) dopo la dichiarazione di fallimento, fuori dei casi di concorso in bancarotta o di favoreggiamento, sottrae, distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni dissimula beni del fallito;

2) essendo consapevole dello stato di dissesto dell'imprenditore distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, se il fallimento si verifica.

La pena, nei casi previsti ai numeri 1 e 2, e' aumentata se l'acquirente e' un imprenditore che esercita un'attivita' commerciale.

Art. 233.

(Mercato di voto).

Il creditore che stipula col fallito o con altri nell'interesse del fallito vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.

La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate.

La stessa pena si applica al fallito e a chi ha contrattato col creditore nell'interesse del fallito.

Art. 234.

(Esercizio abusivo di attivita' commerciale).

Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato d'inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a lire mille.

Art. 235.

(( (Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari). ))

((Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, e' punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila.

La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell'articolo 13, secondo comma, o trasmette un elenco incompleto)).

CAPO III

((Disposizioni applicabili nel caso di concordato
preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e
liquidazione coatta amministrativa)).

Art. 236.

(Concordato preventivo e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria e amministrazione controllata ).

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o il consenso degli intermediari finanziari alla sottoscrizione della convenzione di moratoria o di amministrazione controllata, siasi attribuito attivita' inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.

Nel caso di concordato preventivo o di amministrazione controllata, si applicano:

1) le disposizioni degli articoli 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di societa';

2) la disposizione dell'art. 227 agli institori dell'imprenditore;

3) le disposizioni degli articoli 228 e 229 al commissario del concordato preventivo o dell'amministrazione controllata;

4) le disposizioni degli articoli 232 e 233 ai creditori.

Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonche' ((nel caso di omologazione)) di accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis quarto comma, terzo e quarto periodo, si applicano le disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4).

(48)


AGGIORNAMENTO (48)

Il D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ha disposto (con l'art. 147, comma 2) che "Sono soppressi tutti i riferimenti all'amministrazione controllata contenuti nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".

Art. 236-bis

(Falso in attestazioni e relazioni).

Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies ((, 182-septies)) e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.

Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se' o per altri, la pena e' aumentata.

Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena e' aumentata fino alla meta'.

Art. 237.

(Liquidazione coatta amministrativa).

L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 195 e 202 e' equiparato alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo.

Nel caso di liquidazione coatta amministrativa, si applicano al commissario liquidatore ed alle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230.

((Nel caso di risoluzione, si applicano al commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e alle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230.))

CAPO IV
Disposizioni di procedura

Art. 238.

(Esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento).

Per i reati previsti negli articoli 216, 217, 223 e 224 l'azione penale e' esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento di cui all'art. 17.

E' iniziata anche prima nel caso previsto dall'art. 7 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e gia' esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.

Art. 239.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1964, N. 1217))

Art. 240.

(( (Costituzione di parte civile). ))

((1. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito.

  1. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale, del commissario liquidatore o del commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.))

Art. 241.

(Riabilitazione).

La riabilitazione civile del fallito estingue il reato di bancarotta semplice. Se vi e' condanna, ne fa cessare l'esecuzione e gli effetti.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 242.

(Disposizione generale).

Gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata prima della entrata in vigore del presente decreto sono regolati dalle leggi anteriori.

Tuttavia le forme del procedimento stabilite dal presente decreto si applicano anche alle procedure di fallimento in corso, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Conservano in ogni caso la loro efficacia gli atti anteriormente compiuti, se erano validi secondo le norme anteriori.

Art. 243.

(Rappresentante degli eredi).

Nei fallimenti in corso il rappresentante degli eredi previsto dall'art. 12, comma secondo, deve essere designato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 244.

(Sentenza dichiarativa di fallimento).

Le opposizioni alla sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono regolate dalle leggi anteriori.

Il gravame contro il provvedimento che respinge la istanza di fallimento e' regolato dalle nuove disposizioni, sempreche' la causa relativa non sia stata gia' assegnata a sentenza.

Art. 245.

(Deposito delle somme riscosse).

Il curatore, entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, deve provvedere in conformita' alle disposizioni dell'art. 34 per i depositi di somme effettuati anteriormente alla predetta data.

Art. 246.

(Provvedimenti del giudice delegato).

I reclami contro i provvedimenti del giudice delegato sono regolati dalle nuove disposizioni, sempreche' le cause relative non siano gia' state assegnate a sentenza.

Art. 247.

(Delegazione dei creditori).

Nei fallimenti in corso le delegazioni dei creditori gia' costituite rimangono in carica. Tuttavia ove si debba procedere alla sostituzione di uno o piu' membri di essi, si applicano le norme dell'art. 40.

Art. 248.

(Esercizio provvisorio).

Le disposizioni dell'art. 90 si applicano anche all'esercizio provvisorio dell'impresa del fallito in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 249.

(Giudizi di retrodatazione).

Per i fallimenti dichiarati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto il giudizio per la determinazione della data di cessazione dei pagamenti e le opposizioni contro la sentenza che determina tale data sono regolati dalle leggi anteriori, salva l'osservanza dell'art. 265.

Art. 250.

(Accertamento del passivo).

Il procedimento per l'accertamento del passivo, quando il verbale di verificazione dei crediti e' stato chiuso prima dell'entrata in vigore del presente decreto, prosegue secondo le norme anteriori.

Per i fallimenti dichiarati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle domande di rivendicazione, di separazione o di restituzione di cose mobili si applicano le disposizioni anteriori.

Art. 251.

(Domande tardive e istanze di revocazione).

Se sono in corso giudizi su domande tardive per l'ammissione di crediti al passivo o su istanze di revocazione contro crediti ammessi e le cause relative non sono gia' state assegnate a sentenza, il tribunale con ordinanza rimette le parti davanti al giudice delegato per la prosecuzione del giudizio secondo le disposizioni degli articoli 101 e 102.

Art. 252.

(Liquidazione dell'attivo).

Se prima della entrata in vigore del presente decreto e' stata eseguita o autorizzata la vendita di beni compresi nel fallimento il relativo procedimento prosegue secondo le disposizioni anteriori.

Art. 253.

(Ripartizione dell'attivo).

Alla ripartizione dell'attivo fra i creditori si applicano le nuove disposizioni a meno che lo stato di ripartizione non sia stato gia' reso esecutivo con ordinanza del giudice delegato pronunciata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 254.

(Rendiconto del curatore).

Se il curatore ha presentato il conto della gestione, ma questo non e' stato ancora approvato a norma delle leggi anteriori prima dell'entrata in vigore del presente decreto, la procedura per l'approvazione del conto prosegue secondo le nuove disposizioni.

Art. 255.

(Concordato).

La proposta di concordato presentata prima dell'entrata in vigore del presente decreto conserva la sua efficacia se era valida secondo le leggi anteriori.

L'approvazione della proposta di concordato in relazione alla quale il giudice delegato ha ordinato la convocazione dei creditori prima dell'entrata in vigore del presente decreto ha luogo secondo le disposizioni anteriori. Ma il giudizio di omologazione e' regolato dalle nuove disposizioni.

Se un giudizio di omologazione di concordato e' in corso, ma non ancora assegnato a sentenza, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il tribunale rimette con ordinanza gli atti al giudice delegato per la prosecuzione del giudizio secondo le nuove disposizioni.

Gli effetti e le modalita' di esecuzione del concordato sono regolati dalle nuove disposizioni, a meno che la sentenza di omologazione non sia passata in giudicato prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Tuttavia i termini previsti dagli articoli 137 e 138 per l'esercizio delle azioni di risoluzione e di annullamento si applicano anche ai concordati omologati prima della data di entrata in vigore del presente decreto con decorrenza dalla data medesima, a meno che il tempo ancora utile per proporre l'azione, secondo le disposizioni anteriori, sia piu' breve.

Art. 256.

(Riabilitazione civile).

Anche per i fallimenti dichiarati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto il fallito, che non ha gia' ottenuto la cancellazione dall'albo dei falliti a norma delle leggi anteriori, puo' chiedere la riabilitazione civile secondo le norme del presente decreto.

La cancellazione dall'albo dei falliti ottenuta a norma delle leggi anteriori produce gli stessi effetti della riabilitazione civile.

Art. 257.

(Azione di responsabilita' contro gli amministratori).

Il giudice puo' autorizzare le misure cautelari previste dall'art. 146 anche se l'azione di responsabilita' contro gli amministratori e' stata disposta prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 258.

(Versamenti dei soci).

Nei giudizi promossi contro i soci per i versamenti ancora dovuti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, se la causa non e' stata ancora assegnata a sentenza, il tribunale rimette le parti con ordinanza davanti al giudice delegato, che provvede a termini dell'art. 150.

Art. 259.

(Piccoli fallimenti).

Per i piccoli fallimenti in corso all'entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni anteriori.

Art. 260.

(Concordato preventivo).

La procedura di concordato preventivo, per la quale prima dell'entrata in vigore del presente decreto sia intervenuto il decreto previsto dall'art. 4 della legge 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, prosegue secondo le disposizioni anteriori. Ma il giudizio di omologazione e' regolato dalle nuove disposizioni.

Per i giudizi di omologazione in corso e per gli effetti e le modalita' di esecuzione del concordato si applicano le disposizioni dell'art. 255, commi secondo, terzo e quarto.

Art. 261.

(Liquidazione coatta amministrativa).

Le liquidazioni coatte amministrative in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono secondo le disposizioni anteriori.

Se per un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa e' in corso la procedura di fallimento o di concordato questa prosegue fino al suo compimento.

Art. 262.

(Iscrizione nel registro delle imprese).

Fino all'attuazione del registro delle imprese non si fa luogo alle iscrizioni che secondo il presente decreto dovrebbero essere eseguite in detto registro.

Tuttavia i provvedimenti relativi alle societa', per i quali sia prevista la iscrizione nel registro delle imprese, sono iscritti nei registri di cancelleria presso i tribunali, provvisoriamente mantenuti.

Art. 263.

(Ruolo degli amministratori giudiziari).

Col Regio decreto preveduto nell'art. 27, comma terzo, o con altro decreto separato saranno riunite e coordinate le disposizioni in vigore relative al fondo speciale preveduto nella Legge 10 luglio 1930, n. 995.

Fino a quando non sara' emanato il Regio decreto anzidetto continueranno ad osservarsi le disposizioni del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1595 e le altre norme ora in vigore riguardanti la formazione dei ruoli e la nomina e disciplina degli amministratori giudiziari.

Parimenti continueranno ad osservarsi, fino a quando non sara' provveduto ai sensi dell'art. 39, le norme contenute nel decreto ministeriale 30 novembre 1930 sulla determinazione della misura dei compensi spettanti ai curatori dei fallimenti. ((1))